Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2015
ECLI:EU:T:2015:516
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TJ0418
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
15 luglio 2015 (
1
)
«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione unica, complessa e continuata — Contratto di agenzia — Imputabilità del comportamento illecito dell’agente al preponente — [OSCURATO:PERSONA] conoscenza del comportamento illecito dell’agente da parte del preponente — Partecipazione a una componente dell’infrazione e conoscenza del piano d’insieme — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Proporzionalità — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»
Nella causa T‑418/10,
voestalpine AG
, con sede a Linz ([OSCURATO:PERSONA]),
voestalpine [OSCURATO:PERSONA] GmbH
, già voestalpine [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede a [OSCURATO:PERSONA]Freienstein ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate da A. Ablasser-Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel e M. Mayer, avvocati,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da R. Sauer, V. Bottka e C. Hödlmayr, in qualità di agenti, assistiti da R. Van der Hout, avvocato,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2011,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, F. [OSCURATO:PERSONA] e A.M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 ottobre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] della controversia
1
Il ricorso in esame è stato proposto avverso la decisione C (2010) 4387 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso) (in prosieguo: la «decisione iniziale»), che sanziona un’intesa tra fornitori di acciaio per precompresso (in prosieguo: l’«AP») che hanno partecipato a operazioni di fissazione di quote, di ripartizione di clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti a livello europeo, regionale e nazionale.
2
La decisione iniziale è stata indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea a:
—
ArcelorMittal SA,
—
ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA,
—
ArcelorMittal Fontaine SA,
—
[OSCURATO:SOCIETA],
—
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»),
—
[OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
—
ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA], SA,
—
Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
—
[OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la «TQ»),
—
Moreda-[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «MRT»),
—
[OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la «GSW»),
—
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] de Trefilaria, SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
—
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] de Controle de [OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
—
voestalpine [OSCURATO:PERSONA] GmbH, divenuta voestalpine [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la seconda ricorrente (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»),
—
voestalpine AG, la prima ricorrente,
—
[OSCURATO:PERSONA] de Trefilaria, SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
—
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del Acero, SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
—
[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «WDI»),
—
[OSCURATO:PERSONA] mbH & Co. KG (in prosieguo: la «WDV»),
—
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
—
[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
—
[OSCURATO:PERSONA] BV,
—
DWK [OSCURATO:PERSONA] GmbH e Saarstahl AG (in prosieguo, congiuntamente: la «DWK»),
—
[OSCURATO:PERSONA] AB,
—
[OSCURATO:PERSONA] AB,
—
[OSCURATO:PERSONA] AB,
—
[OSCURATO:PERSONA],
—
[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«ITC»),
—
[OSCURATO:SOCIETA],
—
[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
—
[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «CB»),
—
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»),
—
[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «SLM»),
—
[OSCURATO:PERSONA] SA,
—
[OSCURATO:SOCIETA], precedentemente, poi nuovamente, denominata [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
3
La decisione iniziale è stata modificata a due riprese dalla [OSCURATO:PERSONA].
4
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 30 settembre 2010, la decisione C (2010) 6676 definitivo che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «prima decisione di modifica»). In sostanza, la prima decisione di modifica ha avuto l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: [OSCURATO:SOCIETA], ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA], ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA], WDI e WDV.
5
La prima decisione di modifica è stata indirizzata a tutti i destinatari della decisione iniziale.
6
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 4 aprile 2011, la decisione C (2011) 2269 definitivo che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «seconda decisione di modifica»). In sostanza, la seconda decisione di modifica ha avuto, segnatamente, l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: da una parte, ArcelorMittal, [OSCURATO:SOCIETA], ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, SLM e [OSCURATO:PERSONA]. Solo queste società erano destinatarie della seconda decisione di modifica.
7
Su iniziativa, ove necessario, del Tribunale, tutte le società che hanno proposto ricorso avverso la decisione iniziale hanno ricevuto comunicazione delle due decisioni di modifica.
8
La voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] sono state interrogate dal Tribunale sulle conseguenze che tali modifiche della decisione iniziale potevano produrre sul contenuto della loro argomentazione e hanno avuto la possibilità di adeguare le loro conclusioni per tenere conto di dette eventuali conseguenze.
9
La decisione iniziale, come modificata dalla prima e dalla seconda decisione di modifica, costituisce quindi, ai fini del presente ricorso, la «decisione impugnata».
10
Sono stati proposti ventotto ricorsi avverso la decisione iniziale, la prima decisione di modifica, la seconda decisione di modifica o le lettere inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di domande presentate da taluni dei destinatari della decisione iniziale e volte ad ottenere una nuova valutazione della loro capacità contributiva (cause T‑385/10, ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑388/10, [OSCURATO:PERSONA] del Acero/[OSCURATO:PERSONA], T‑389/10, SLM/[OSCURATO:PERSONA], T‑391/10, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑393/10, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑398/10, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑399/10, ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑406/10, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑413/10, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑414/10, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑418/10, voestalpine e voestalpine [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑419/10, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑422/10, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑423/10, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑426/10, Moreda‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑427/10, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑428/10, Trenzas y Cables de Acero/[OSCURATO:PERSONA], T‑429/10, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑436/10, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑575/10, Moreda‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑576/10, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑577/10, Trenzas y Cables de Acero/[OSCURATO:PERSONA], T‑578/10, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑438/12, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑439/12, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑440/12, Moreda‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑441/12, Trenzas y Cables de Acero/[OSCURATO:PERSONA] e T‑409/13, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]).
Fatti all’origine della controversia
I –
Settore interessato dal procedimento
A –
Prodotto
11
L’intesa sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardava l’AP. Con tale espressione si intendono fili e trefoli metallici formati da vergelle e, in particolare, da un lato, l’acciaio per calcestruzzo precompresso, materiale utilizzato per la realizzazione di balconi, pali di fondazione o tubature e, dall’altro, l’acciaio per calcestruzzo postensione, usato nella realizzazione di opere di ingegneria industriale, di opere sotterranee o di ponti (decisione impugnata, punto 2).
12
La gamma di prodotti in AP comprende diversi tipi di fili singoli (per esempio, fili lisci, lucidi o galvanizzati, dentellati, nervati) e diversi tipi di trefoli in AP (per esempio, lucidi, dentellati; con guaine in polietilene o in metallo). I trefoli in AP sono costituiti da tre o sette fili. L’AP viene venduto in diversi diametri. I trefoli speciali, ossia trefoli galvanizzati o rivestiti – lubrificati o cerati – e i tiranti, ossia trefoli galvanizzati e dotati di guaina nonché fili galvanizzati per la realizzazione di ponti, non sono stati tuttavia presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punti 3 e 4).
13
Nella decisione impugnata viene altresì indicato che, in molti paesi, è obbligatoria un’approvazione tecnica da parte delle autorità nazionali. Per le procedure di certificazione sono necessari all’incirca sei mesi (decisione impugnata, punto 5).
B –
Struttura dell’offerta
14
Secondo la decisione impugnata, i membri del cartello controllavano complessivamente circa l’80% del mercato all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). Nella maggior parte dei paesi, alcuni dei più grossi produttori erano presenti sul mercato accanto a qualche produttore locale. La maggioranza di questi grossi produttori apparteneva a gruppi siderurgici che producevano anche vergelle, materie prime dell’AP, che costituiscono il suo più importante elemento di costo. Mentre le imprese non integrate erano obbligate ad acquistare le proprie materie prime sul mercato, le imprese integrate si affidavano prevalentemente alle forniture all’interno del proprio gruppo. Per l’intero periodo dell’intesa accertata nella decisione impugnata, l’industria ha riferito di eccedenze di capacità sostanziali e durature per l’AP (decisione impugnata, punti 98 e 99).
15
Nel 2001 il valore delle vendite di AP nel SEE ammontava a circa EUR 365 milioni, per un volume complessivo relativo allo stesso anno di circa 600000 tonnellate. Approssimativamente il 20‑25% di questo volume era riferito a fili in AP, mentre il rimanente 75‑80% era riferito a trefoli in AP, con alcune differenze rispetto a questi valori medi a seconda dei paesi considerati. L’Italia era il più importante consumatore di AP (circa il 28% delle vendite di AP nel SEE). Altri grossi paesi consumatori erano la [OSCURATO:PERSONA] (16%), i [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (ciascuno per l’8‑10%) (decisione impugnata, punto 100).
C –
Struttura della domanda
16
Secondo la decisione impugnata, la struttura della domanda di AP era estremamente eterogenea. Facevano uso di AP i produttori di materiale edile prefabbricato e le società specializzate in opere d’ingegneria (nel settore delle costruzioni, ad esempio, l’AP era utilizzato per stabilizzare edifici o ponti). La clientela era costituita da un numero molto ristretto di grossi clienti – per esempio l’[OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), in seguito divenuta [OSCURATO:PERSONA] AB, che rappresentava il 5‑10% del consumo di AP nell’Unione europea – e da un numero elevato di piccoli clienti (decisione impugnata, punti 101 e 102).
17
Le abitudini commerciali variavano a seconda degli Stati membri considerati. I produttori di AP e i loro clienti spesso sottoscrivevano contratti quadro di sei o dodici mesi. In seguito, a seconda della domanda, i clienti ordinavano tonnellaggi all’interno della forbice di volume concordata al prezzo concordato. I contratti venivano periodicamente prorogati, dopo le debite trattative (decisione impugnata, punto 103).
D –
Scambi all’interno dell’Unione europea e del SEE
18
Stando a quanto riportato dalla decisione impugnata, il volume di vendite di AP nel periodo interessato dall’intesa dimostra che gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione erano intensi. L’AP era prodotto e commercializzato in tutto il SEE (decisione impugnata, punto 104).
II –
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
19
L’[OSCURATO:PERSONA] è un produttore austriaco di trefoli. Dal 24 febbraio 1988 al 3 dicembre 2002, il suo capitale è stato detenuto per il 95% dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH e per il 5% dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. Il 3 dicembre 2002, a seguito di una ristrutturazione interna, la voestalpine Bahnsysteme GmbH, successore legale a pieno titolo della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ha acquisito il 99,95% del capitale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Sia la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sia la voestalpine Bahnsysteme sono società controllate al 100% dalla società austriaca voestalpine (decisione impugnata, punti 44 e 45).
20
In Italia, l’[OSCURATO:PERSONA] ha affidato la vendita di AP a un agente, la società italiana [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), che era gestita e rappresentata dal sig. G. Questi non era autorizzato a firmare i contratti stipulati con i clienti dell’[OSCURATO:PERSONA], che erano sempre conclusi direttamente dall’[OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punto 46).
21
Nel corso del suo esercizio fiscale dal 1
o
aprile 2001 al 31 marzo 2002, la voestalpine ha realizzato un fatturato di circa 18,27 milioni di euro nel SEE nel settore dell’AP preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale fatturato risultava esclusivamente dalle vendite realizzate dall’[OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dell’esercizio fiscale dal 1
o
aprile 2009 al 31 marzo 2010, il fatturato mondiale consolidato della voestalpine era pari a 8,55 miliardi di euro (decisione impugnata, punto 47).
III –
Procedimento amministrativo
22
Il 9 gennaio 2002 il Bundeskartellamt (autorità tedesca garante della concorrenza) ha inoltrato alla [OSCURATO:PERSONA] una documentazione concernente una causa esaminata da un tribunale tedesco del lavoro relativa al licenziamento di un ex dipendente della WDI. Tale dipendente affermava di essere stato coinvolto in un’infrazione all’articolo 101 TFUE nel settore dell’AP. A questo proposito, egli ha riferito il nome delle imprese coinvolte nel cartello e ha fornito le prime informazioni sull’infrazione (decisione impugnata, punto 105).
A –
Prima richiesta di trattamento favorevole e immunità concessa alla DWK
23
Il 18 giugno 2002 la DWK ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] un memorandum riguardante una violazione dell’articolo 101 TFUE nel settore dell’AP, cui avrebbero partecipato la società medesima nonché altre imprese. La DWK ha manifestato in questa occasione il suo desiderio di beneficiare della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (
GU C 45, pag. 3
; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole») (decisione impugnata, punto 106).
24
Il 3 luglio 2002 i rappresentanti della DWK hanno incontrato la [OSCURATO:PERSONA] e hanno discusso la procedura di trattamento favorevole. Il 19 luglio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato alla DWK un’immunità condizionale dall’ammenda ai sensi del punto 8, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole, poiché detta società era stata la prima a presentare elementi di prova che avrebbero permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di riscontrare una violazione dell’articolo 101 TFUE in relazione a una presunta intesa di produttori di AP estesa a tutto il territorio dell’Unione (decisione impugnata, punto 107).
B –
Ispezioni e richieste di informazioni
25
Il 19 e il 20 settembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha condotto ispezioni nelle sedi, in particolare, delle società DWK, WDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, SLM ed Edilsider (società di proprietà di un agente per le vendite della [OSCURATO:SOCIETA], divenuta [OSCURATO:SOCIETA]) nonché presso le loro rispettive società controllate o imprese collegate, conformemente all’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (
GU 1962, 13, pag. 204
) (decisione impugnata, punto 108).
26
A partire dal 19 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una serie di richieste di informazioni, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 17 e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
), alle imprese destinatarie della decisione iniziale, alle loro società controllanti, ad altre imprese, ad alcuni singoli individui (a un dipendente in pensione della [OSCURATO:PERSONA], e successivamente suo consulente commerciale, e a un agente per le vendite della [OSCURATO:SOCIETA] attraverso l’Edilsider) e a talune associazioni di categoria (decisione impugnata, punto 109).
27
Il 7 e l’8 giugno 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un’ispezione, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, negli uffici («studio») di un familiare di un ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punto 114).
C –
Altre richieste di trattamento favorevole e risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]
28
Tra i destinatari della decisione impugnata, alcune società, quali l’ITC, la [OSCURATO:PERSONA], la SLM, la [OSCURATO:PERSONA] e la WDI, hanno presentato richiesta formale di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’esistenza di accordi anticoncorrenziali senza richiedere il trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 110).
29
L’ITC ha chiesto il trattamento favorevole il 21 settembre 2002, presentando elementi di prova risalenti all’epoca dei fatti e relativi alle riunioni avvenute tra produttori di AP tra il 1979 e il 2002. [OSCURATO:PERSONA], l’11 novembre 2002 essa ha presentato una dichiarazione aziendale. Il 10 gennaio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato all’ITC una riduzione temporanea dell’importo delle ammende dell’ordine del 30‑50%, a condizione che essa continuasse a soddisfare i requisiti previsti dal punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 111).
30
Il 17 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una risposta a una richiesta di informazioni, ammettendo i fatti e adducendo prove autoincriminanti. Il 21 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso elementi di prova autoincriminanti in risposta a una richiesta di informazioni e, il 20 marzo 2003, ha presentato richiesta formale di beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 23 ottobre 2002, rispondendo a una richiesta di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato elementi di prova, chiedendo contemporaneamente di potersi avvalere della suddetta comunicazione. Il 30 ottobre 2002, nel rispondere a una richiesta di informazioni, la SLM ha chiesto di poter beneficiare di una riduzione dell’importo delle ammende. Il 4 novembre 2002 e, successivamente, il 6 marzo 2003 e l’11 giugno 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato informazioni autoincriminanti in risposta a una richiesta di informazioni nonché una dichiarazione aziendale per richiedere l’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 17 marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a una richiesta di informazioni ammettendo i fatti e rilasciando alcune dichiarazioni incriminanti. Il 19 maggio 2004 la WDI ha presentato una dichiarazione aziendale in cui chiedeva l’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 28 giugno 2007, tra altri contatti con la [OSCURATO:PERSONA], l’ArcelorMittal ha inoltrato una domanda di trattamento favorevole contenente prevalentemente appunti manoscritti risalenti al periodo dal 1992 al 2002 di un ex dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: gli «appunti dell’[OSCURATO:PERSONA]») (decisione impugnata, punto 112).
31
A seguito delle richieste di trattamento favorevole, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’ArcelorMittal, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla WDI una lettera, datata 19 settembre 2008, informandole che l’immunità dalle ammende non era possibile e che, ai sensi del punto 26 della comunicazione sul trattamento favorevole, intendeva applicare una riduzione dell’importo dell’ammenda entro un determinato intervallo, come stabilito dal punto 23, lettera b), di detta comunicazione. Lo stesso giorno la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera anche alla [OSCURATO:PERSONA] e alla SLM, respingendo le relative richieste di trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 113).
D –
Avvio del procedimento e comunicazione degli addebiti
32
Il 30 settembre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti a carico di varie società, tra cui la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA].
33
Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA].
E –
Accesso al fascicolo, audizione e capacità contributiva
34
I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno potuto avere accesso al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di copia dello stesso su DVD. Insieme al DVD, le società hanno ricevuto un elenco in cui venivano indicati i documenti contenuti nel fascicolo di indagine ed era riportato il grado di accessibilità di ciascun documento. Esse sono state informate del fatto che il DVD consentiva loro un pieno accesso a tutti i documenti ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’indagine, ad eccezione di quei documenti o di quelle parti degli stessi contenenti segreti aziendali o altre informazioni riservate. I documenti relativi alle richieste di trattamento favorevole erano consultabili presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA].
35
L’11 e il 12 febbraio 2009 si è tenuta un’audizione orale, cui hanno partecipato tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti ad eccezione della HIT [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
36
Quattordici imprese hanno altresì invocato l’incapacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (
GU 2006, C 210, pag. 2
; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). Tale richiesta è stata accompagnata da una motivazione.
F –
Ulteriori richieste di informazioni
37
Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato richieste di informazioni alla GSW, alla MRT, alla [OSCURATO:PERSONA], alla TQ, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per chiarire talune questioni riguardanti, tra l’altro, la loro struttura societaria. Tali società hanno risposto tra il 6 marzo e il 15 aprile 2009.
38
[OSCURATO:PERSONA] ha altresì inviato richieste di informazioni a tutti i destinatari della decisione iniziale al fine di stabilire il valore delle vendite dei prodotti in questione nonché il fatturato dei gruppi. Tutti i destinatari hanno risposto a tali richieste.
IV –
Decisione impugnata
39
La decisione impugnata riguarda un’intesa tra produttori di AP che hanno partecipato a operazioni di fissazione di quote, di ripartizione di clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti a livello europeo ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ecc.), regionale e nazionale ([OSCURATO:PERSONA] Italia, [OSCURATO:PERSONA]). Secondo il punto 1 della decisione impugnata, tali imprese hanno quindi commesso un’infrazione unica e continuata all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, dal 1
o
gennaio 1994, all’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE. Il comportamento illecito si è protratto almeno dall’inizio del 1984 fino al 19 settembre 2002.
40
L’indagine ha coinvolto 18 imprese. Ai punti da 122 a 133 della decisione impugnata, gli accordi di intesa oggetto del procedimento sono descritti in termini generali, d’appresso riassunti ai punti 67 e seguenti.
41
La voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] sono ritenute entrambe responsabili per la loro partecipazione all’intesa nel periodo che va dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, articolo 1).
42
Per tale infrazione, la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] sono state sanzionate congiuntamente e solidalmente con un’ammenda di EUR 22 milioni (decisione impugnata, articolo 2).
Procedimento e conclusioni delle parti
43
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2010, la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno introdotto il presente ricorso.
44
Con decisione del 29 ottobre 2010, il Tribunale (Prima Sezione) ha informato le ricorrenti della possibilità loro concessa di adeguare i propri motivi e le proprie conclusioni per tener conto delle modifiche apportate dalla prima decisione di modifica.
45
La voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] non hanno presentato osservazioni sulla prima decisione di modifica nell’ambito della loro replica, depositata il 1
o
giugno 2011.
46
Con decisione del 6 giugno 2011, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettergli taluni documenti.
47
Il 29 giugno 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso la seconda decisione di modifica.
48
Il 1
o
agosto 2011 la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno presentato le loro osservazioni sulla seconda decisione di modifica.
49
Il 14 ottobre 2011 la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una lettera, acquisita agli atti l’8 novembre 2011, alla quale hanno allegato, sulla base dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, taluni documenti comportanti un ampliamento dei mezzi di prova a sostegno delle spiegazioni fornite nell’atto introduttivo.
50
Si tratta in particolare di dichiarazioni, che sono state redatte e trasmesse solo successivamente al deposito della replica, con le quali un responsabile della [OSCURATO:PERSONA], un responsabile della SLM e un responsabile dell’ITC affermano che il sig. G. non avrebbe rappresentato le ricorrenti alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
51
In detta lettera del 14 ottobre 2011, la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] chiedono inoltre l’adozione di una misura istruttoria ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, volta a far deporre in qualità di testimoni i suddetti responsabili della [OSCURATO:PERSONA] e della SLM.
52
La fase scritta del procedimento è stata inizialmente chiusa il 20 ottobre 2011, con il deposito da parte della [OSCURATO:PERSONA] della controreplica nella lingua processuale nonché dei suoi commenti sulle osservazioni presentate dalla voestalpine e dall’[OSCURATO:PERSONA] sulla seconda decisione di modifica.
53
Il 24 novembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni sulla lettera della voestalpine e dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 ottobre 2011, acquisita agli atti l’8 novembre 2011, che aveva dato luogo alla riapertura della fase scritta del procedimento.
54
Il 24 febbraio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una rettifica della controreplica.
55
A seguito della modifica della composizione del Tribunale, a partire dal 23 settembre 2013 il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
56
La relazione preliminare ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 è stata comunicata alla Sesta Sezione il 19 marzo 2014.
57
Il 28 aprile 2014, nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento adottate in applicazione dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere a una serie di quesiti e alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre taluni documenti, tra cui una copia del fascicolo trasmesso alle ricorrenti durante il procedimento amministrativo.
58
Il 13 giugno 2014 le parti hanno presentato le loro risposte a tali quesiti.
59
Il 16 luglio 2014, nell’ambito di misure istruttorie adottate in applicazione dell’articolo 65 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre i documenti che quest’ultima aveva rifiutato di presentare in risposta alle misure di organizzazione del procedimento adottate il 28 aprile 2014.
60
Il 23 luglio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto i documenti richiesti, ai quali le ricorrenti hanno avuto accesso prima dell’udienza.
61
Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali del Tribunale all’udienza del 2 ottobre 2014.
62
La voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta e fissata dall’articolo 2 della decisione impugnata;
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
63
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere integralmente il ricorso;
—
condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
64
In sostanza, la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] censurano la [OSCURATO:PERSONA] per averle sanzionate con un’ammenda di EUR 22 milioni per la partecipazione a un’infrazione unica, complessa e continuata, vale a dire a un «accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’[AP] nel mercato interno» (in prosieguo: l’«intesa» o l’«infrazione unica»), consistente, per quanto le riguarda:
—
da una parte, in particolare, nella partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia, uno degli accordi regionali dell’intesa, per mezzo del suo agente in Italia, sig. G., il quale lavorava anche per conto di un altro membro dell’intesa (la CB);
—
dall’altra, nella saltuaria partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA], dimostrata da indizi chiari, a discussioni anticoncorrenziali a livello europeo, che le hanno consentito di conoscere tale livello dell’intesa in una fase precoce.
65
In tale contesto, le ricorrenti criticano, nel primo motivo, l’imputazione al preponente del comportamento censurabile dell’agente dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia, in quanto una siffatta imputazione violerebbe l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE, e, nel secondo motivo, la constatazione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato a un’infrazione unica. Infatti, a parte il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stata a conoscenza del comportamento censurabile del proprio agente nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] Italia, essa avrebbe sempre ignorato anche la dimensione paneuropea dell’intesa. L’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stata associata agli accordi paneuropei dell’intesa, da cui, in ogni caso, si sarebbe sempre dissociata.
66
Tali osservazioni sull’infrazione unica portano le ricorrenti a contestare, nel terzo motivo, l’ammenda e il suo importo. In particolare, le ricorrenti sostengono che l’ammenda è sproporzionata in quanto esse non erano a conoscenza del comportamento censurabile dell’agente dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia ([OSCURATO:PERSONA] Italia) e non hanno partecipato alle altre componenti dell’intesa ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], assegnazione del cliente [OSCURATO:PERSONA], ecc.). In ogni caso, il valore delle vendite da prendere in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda non potrebbe essere, pertanto, il valore delle vendite europee di AP delle ricorrenti.
A –
Osservazioni preliminari
1.
Contenuto della decisione impugnata
67
Dall’articolo 1 della decisione impugnata risulta che la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno violato l’articolo 101 TFUE e, dal 1
o
gennaio 1994, l’articolo 53 dell’Accordo SEE partecipando, dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002, a un «accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno nonché, dall’1 gennaio 1994, all’interno del SEE».
a) Componenti dell’intesa e descrizione dell’infrazione unica
68
Al punto 122 della decisione impugnata, l’intesa è descritta come «un accordo paneuropeo articolato in una fase di [OSCURATO:PERSONA] e una europea, e/o in accordi nazionali/regionali a seconda dei casi». Ai punti da 123 a 135 della decisione impugnata vengono descritti brevemente i diversi accordi e pratiche concordate, successivamente illustrati in dettaglio e valutati alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE.
69
Schematizzando, l’intesa si compone dei seguenti accordi:
—
il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ossia la prima fase dell’accordo paneuropeo. Tale accordo è perdurato dal 1
o
gennaio 1984 al 9 gennaio 1996 e verteva sulla fissazione delle quote nazionali (per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sulla ripartizione dei clienti, sui prezzi e sulla condivisione di informazioni commerciali riservate. I suoi membri erano le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WDI, DWK e [OSCURATO:PERSONA] – quest’ultima in rappresentanza di varie imprese italiane almeno a partire dal 1993 e dal 1995 – alle quali si sono unite in seguito l’[OSCURATO:PERSONA] nel 1992 e la [OSCURATO:PERSONA] nel 1993;
—
il [OSCURATO:PERSONA] Italia, un accordo nazionale che è perdurato dal 5 dicembre 1995 al 19 settembre 2002. Tale accordo verteva sulla fissazione di quote per l’Italia nonché sulle esportazioni da tale paese verso il resto d’[OSCURATO:PERSONA]. I suoi membri erano le imprese italiane [OSCURATO:PERSONA], ITC, CB e [OSCURATO:PERSONA], alle quali si sono unite successivamente le imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (il 3 aprile 1995), SLM (il 10 febbraio 1997), [OSCURATO:PERSONA] (il 4 marzo 1997), [OSCURATO:PERSONA] (il 17 dicembre 1996), DWK (il 24 febbraio 1997) e [OSCURATO:PERSONA] (il 15 aprile 1997);
—
l’accordo meridionale, un accordo regionale negoziato e concluso nel 1996 dalle imprese italiane [OSCURATO:PERSONA], ITC, CB e [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] con lo scopo di fissare il tasso di penetrazione di ciascun partecipante nei paesi meridionali ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e Lussemburgo) e che sanciva l’impegno a negoziare congiuntamente le quote con gli altri produttori dell’[OSCURATO:PERSONA] settentrionale;
—
il [OSCURATO:PERSONA], ossia la seconda fase dell’accordo paneuropeo. Tale accordo è stato concluso nel maggio 1997 dalle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WDI, DWK, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (denominate i «membri permanenti» o i «sei produttori»») ed è giunto al termine nel settembre 2002. L’accordo aveva l’obiettivo di superare la crisi del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], procedere ad una nuova ripartizione delle quote (calcolate sul periodo compreso tra il quarto trimestre del 1995 e il primo trimestre del 1997), ripartirsi i clienti e fissare i prezzi. I sei produttori hanno convenuto regole di coordinamento, compresa la nomina di coordinatori responsabili dell’attuazione degli accordi nei vari paesi, nonché del coordinamento con altre società interessate, attive negli stessi paesi o relative agli stessi clienti. I loro rappresentanti s’incontravano regolarmente a diversi livelli per monitorare l’attuazione degli accordi. Essi si sono scambiati informazioni commerciali riservate. In caso di discrepanze rispetto alla condotta concordata, veniva applicato uno schema di compensazione;
—
il coordinamento relativo al cliente [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito di detto accordo paneuropeo, i sei produttori, cui talvolta si univano i produttori italiani e la [OSCURATO:PERSONA], intrattenevano anche contatti bilaterali (o multilaterali) e partecipavano a contatti ad hoc finalizzati alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei clienti, se avevano interesse a farlo. Per esempio, le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CB e [OSCURATO:PERSONA] coordinavano congiuntamente prezzi e volumi relativi al cliente [OSCURATO:PERSONA]. Tali progetti riguardavano principalmente la Finlandia, la Svezia e la Norvegia, ma anche i [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], gli Stati baltici e l’[OSCURATO:PERSONA] centrale e orientale;
—
le discussioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] Italia. Nel periodo compreso almeno tra il settembre 2000 e il settembre 2002, i sei produttori e le società ITC, CB, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SLM si sono incontrati regolarmente allo scopo di far convogliare le società italiane nel [OSCURATO:PERSONA] quali membri permanenti. Le imprese italiane desideravano accrescere la quota italiana in [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] appoggiava il mantenimento dello status quo. A tal fine si sono tenute riunioni all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia per definire una posizione uniforme, riunioni all’interno del [OSCURATO:PERSONA] per esaminare tale posizione e definire la propria posizione e riunioni tra partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] e rappresentanti italiani per trovare un accordo sulla ripartizione delle quote italiane in un mercato specifico. Le società coinvolte si scambiavano informazioni commerciali riservate. Al fine di ridistribuire le quote europee per includere i produttori italiani, tali imprese hanno concordato di usare un nuovo periodo di riferimento (dal 30 giugno 2000 al 30 giugno 2001). Dette società hanno altresì concordato il volume globale delle esportazioni all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA] da assegnare alle società italiane, volume che le società italiane si sono a loro volta spartite per paese. Al contempo, esse hanno discusso i prezzi, e i membri del [OSCURATO:PERSONA] hanno cercato di adottare a livello europeo il meccanismo di fissazione dei prezzi applicato nel [OSCURATO:PERSONA] Italia;
—
il [OSCURATO:PERSONA]. Parallelamente all’accordo paneuropeo e al [OSCURATO:PERSONA] Italia, almeno dal dicembre 1992 al settembre 2002, cinque società spagnole (la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima dal maggio 1994) e due società portoghesi (la [OSCURATO:PERSONA], dall’aprile 1994, e la [OSCURATO:PERSONA], dal dicembre 1998) hanno concordato, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per un periodo compreso almeno tra il dicembre 1992 e il settembre 2002, di mantenere stabili le proprie quote di mercato, di fissare le quote, di ripartirsi i clienti, comprese le opere pubbliche, e di fissare prezzi e condizioni di pagamento. [OSCURATO:PERSONA], si sono scambiate informazioni commerciali riservate.
70
Per la [OSCURATO:PERSONA], l’insieme degli accordi descritti al precedente punto 69 presenta le caratteristiche di un’infrazione unica all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE (decisione impugnata, punti 135 e 609 nonché sezione 12.2.2).
71
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli accordi prima illustrati rientrassero in un sistema generale che definiva le linee d’azione dei membri del cartello in tutte le aree geografiche, «limitandone le attività commerciali al fine di perseguire un unico oggetto anticoncorrenziale e un unico, identico obiettivo economico anticoncorrenziale, ossia quello di falsare o eliminare le normali condizioni della concorrenza per l’AP nel SEE e di instaurare un equilibrio generale, segnatamente fissando quote e prezzi, ripartendo i clienti e scambiando informazioni commerciali riservate» (decisione impugnata, punto 610 e sezione 9.3).
72
Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue:
«Il piano, che è stato sottoscritto da DWK, WDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CB, ITC, [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sia pur in momenti diversi), è stato elaborato e messo in atto nell’arco di un periodo che è durato almeno diciotto anni, attraverso un complesso di accordi collusivi, accordi specifici e/o pratiche concordate, finalizzati a perseguire lo stesso comune obiettivo di limitare la concorrenza tra le imprese coinvolte e a sfruttare meccanismi analoghi per raggiungere questo obiettivo comune (cfr. la sezione 9.3.1). Persino nei periodi di crisi di un accordo, le altre intese continuavano a funzionare normalmente» (decisione impugnata, punto 612).
b) Elementi considerati per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] e la voestalpine
73
La partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e della voestalpine all’intesa di cui all’articolo 1 della decisione impugnata è stata accertata per il periodo compreso tra il 15 aprile 1997 e il 19 settembre 2002.
74
Gli elementi principali che consentono di stabilire tale partecipazione sono indicati qui di seguito.
Contratto con il sig. G.
75
Dalla decisione impugnata risulta che, a partire dal 1984, l’[OSCURATO:PERSONA] ha affidato la propria attività di marketing e di vendita in Italia a un agente, lo [OSCURATO:PERSONA], gestito e rappresentato dal sig. G. Questi non era autorizzato a firmare i contratti, che erano sempre conclusi direttamente tra l’[OSCURATO:PERSONA] e i clienti mediante conferma espressa degli ordini effettuati presso il sig. G. (decisione impugnata, punto 46).
[OSCURATO:PERSONA] Italia (dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002)
76
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato al [OSCURATO:PERSONA] Italia dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punti 124 e 385 e seguenti, nonché punti da 479 a 483 della sezione 9.2.1.8, recante il titolo «Singoli partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia»).
77
In particolare, dalla decisione impugnata risulta che «[n]umerosi documenti risalenti all’epoca dei fatti e le dichiarazioni di ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CB, SLM, [OSCURATO:PERSONA] e DWK che ne confermano il contenuto dimostrano che, nel periodo compreso tra perlomeno i primi mesi del 1995 fino alle ispezioni della [OSCURATO:PERSONA] del 19 e [OSCURATO:DATA_NASCITA], (...), CB, ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA] e i produttori paneuropei DWK e [OSCURATO:PERSONA] hanno preso parte a riunioni anticoncorrenziali in cui: 1) hanno rivelato e scambiato informazioni commerciali riservate, in particolare relative ai clienti, alla fissazione dei prezzi e ai volumi delle vendite, 2) si sono ripartiti il mercato attraverso la fissazione di quote sia nel mercato italiano sia in relazione alle esportazioni dall’Italia verso il resto d’[OSCURATO:PERSONA] (...), 3) hanno fissato i prezzi in risposta all’evoluzione dei costi delle materie prime, compresa la fissazione di prezzi minimi/aumenti dei prezzi in Italia e negli altri paesi europei (per cliente) e di una maggiorazione (“extra”) (...) e 4) si sono ripartiti la clientela (...)». Peraltro, «[e]rano altresì pienamente operativi un sistema di monitoraggio attraverso una terza persona indipendente, (...), nonché un meccanismo di compensazione (...)» (decisione impugnata, punto 385).
78
Al fine di dimostrare la sua partecipazione individuale al [OSCURATO:PERSONA] Italia, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di disporre di prove del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] «ha partecipato sistematicamente a oltre 40 riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia fra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 19.9.2002 e che in varie occasioni la sua assenza è stata menzionata esplicitamente, a indicazione del fatto che la sua presenza alle riunioni era prevista» (decisione impugnata, punto 479).
79
In una nota a piè di pagina inserita nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato in particolare due serie di riunioni: da una parte, «almeno» 14 riunioni in cui era presente il sig. G. ed è stato discusso il caso dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, «altre 16 riunioni» in cui il caso dell’[OSCURATO:PERSONA] è stato discusso in assenza del sig. G. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato quanto segue:
«Allegato 3: in almeno 14 riunioni il sig. [G.] è presente e la situazione di [OSCURATO:PERSONA] viene discussa: [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ripartizione delle quote e della clientela e fissazione dei prezzi); 24.6.1997 (ricerca di un “equilibrio nel mercato” e scambio di informazioni sui prezzi); 11.3.1998 (discussioni sulla ripartizione delle quote e la fissazione dei prezzi, [OSCURATO:PERSONA] è citata ma senza cifre); 30.3.1998 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 18.5.1998 (discussioni sulla ripartizione delle quote e sulla fissazione dei prezzi); 19.10.1998 (spartizione della clientela); 18.1.1999 (discussioni sulla ripartizione delle quote e sulla fissazione dei prezzi); 14.12.1999 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 12.1.2000 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 19.9.2000 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 10.6.2001 (ripartizione delle quote); 23.10.2001 ([OSCURATO:PERSONA] è citata ma senza cifre); 11.1.2002 (scambio di informazioni sull’anno precedente e ripartizione provvisoria delle quote per il 2002), 30.4.2002 (viene espressamente asserito che il sig. [G.] deve garantire le quantità altrimenti [[OSCURATO:PERSONA]] sarebbe stata “estromessa” entro l’estate). Negli elementi probatori di altre 16 riunioni, la presenza del sig. [G.] non è segnalata (in alcuni incontri è esplicitamente dichiarato assente) ma i dati di [OSCURATO:PERSONA] sono ciò nonostante discussi: 7.4.1997 (ripartizione delle quote, scambio di informazioni); 13.5.1997 (scambio di informazioni, ossia il sig. [G.] ha offerto un prezzo particolare a un cliente (nominato) a seguito di un ordine esplicito di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:DATA_NASCITA] (discussioni sulla ripartizione delle quote); 16.12.1997 (discussioni sulla ripartizione delle quote, scambio di informazioni); 22.12.1997 e 14.1.1998 (tabelle con dati dettagliati su [OSCURATO:PERSONA], quote e clienti (...)); 16.7.1998 ([OSCURATO:PERSONA] viene citata ma senza cifre concrete); 6.5.1999 (fax sulla ripartizione della clientela e delle quote per [OSCURATO:PERSONA] fra gli altri); [OSCURATO:DATA_NASCITA] (scambio di informazioni); 31.5.1999 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 10.7.2000 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 27.9.2000 (scambio di informazioni); 13.7.2001 (messaggio di posta elettronica contenente una tabella in Excel con un elenco dettagliato della ripartizione delle quote e dei clienti per società per il 2001 per il mercato del trefolo) e 4.2.2002 (messaggio di posta elettronica contenente una tabella in Excel con un elenco dettagliato di proposte di ripartizione delle quote e dei clienti per società per il 2002 per il mercato del trefolo); 23.7.2001 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 25.7.2001 (discussioni sulla ripartizione delle quote/scambio di informazioni)».
80
Tale nota menziona inoltre una terza serie di riunioni o di note interne:
«In 9 riunioni (o note interne) il sig. [G.] è citato esplicitamente come rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 13.5.1997; 24.6.1997; 22.10.1997; 11.3.1998; 18.5.1998; 29.11.1999; 17.1.2000. [OSCURATO:PERSONA] è esplicitamente dichiarata assente, dimostrando nuovamente che la sua presenza era prevista, alle riunioni del 7.9.1998 e 12.7.1999, alla riunione del 14.10.1997 l’assenza del sig. [G.] è stata considerata non giustificata e alla riunione del 15.5.2002 è stato chiesto espressamente che il sig. [G.] fosse presente all’incontro del 5-[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si notino anche le riunioni in cui si affermava che [OSCURATO:PERSONA] doveva essere contattata: 20.9.1999 ed estate 2002».
81
Per quanto riguarda l’inizio della partecipazione individuale dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto quanto segue:
«(...) [N]el 1996 e nel periodo precedente, [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all’accordo italiano. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] è in possesso di chiare prove che [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a partecipare al [OSCURATO:PERSONA] Italia dal 1997, e almeno dal 15.4.1997, quando è stata esplicitamente dichiarata presente attraverso il suo agente di vendita, sig. [G.] (...). A tale riunione una quota è stata assegnata ad [OSCURATO:PERSONA] ed è stato asserito esplicitamente che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rifornito un particolare gruppo di clienti (nominati) (...). Tale riunione va considerata nel contesto delle riunioni tenutesi poco prima e poco dopo: i) alla riunione del 17.12.1996, è stata fatta circolare una tabella che riportava l’assegnazione delle tonnellate per cliente e la nomina di fornitori principali per un certo numero di clienti del mercato italiano per il 1997. Sebbene le colonne per [OSCURATO:PERSONA] siano state lasciate in bianco, il fatto che tale società fosse contemplata nella tabella indica che le discussioni tra le parti erano quanto meno prospettate; ii) questa ipotesi trova riscontro nella riunione del 4.3.1997 in cui sono state scambiate informazioni sul volume di [OSCURATO:PERSONA] nel mercato italiano; iii) anche se [OSCURATO:PERSONA] non è indicata come presente il 7.4.1997, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che a tale società è stato assegnato un volume effettivo; iv) una relazione su una visita di [OSCURATO:PERSONA] a CB del [OSCURATO:DATA_NASCITA] conferma che erano in corso discussioni anticoncorrenziali con [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima agiva “attraverso il sig. [G.]”. Dato tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] considera il [OSCURATO:DATA_NASCITA] come data di inizio della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia» (decisione impugnata, punto 480).
82
Quanto all’imputazione del comportamento del sig. G. all’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato quanto segue ai punti da 481 a 483 della decisione impugnata:
«(481)
Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia attraverso il suo agente di vendita, sig. [G.], è confermato dalle dichiarazioni di DWK e ITC, come pure da documenti risalenti all’epoca dei fatti provenienti da ITC e [OSCURATO:PERSONA]. Anche i partecipanti al cartello ritenevano che [OSCURATO:PERSONA] prendesse parte al cartello attraverso il sig. [G.] (…).
(482)
[OSCURATO:PERSONA] ammette di aver interamente affidato sin dal 1984 la politica commerciale nel mercato italiano alla società [OSCURATO:PERSONA] (rappresentata dal suo amministratore delegato sig. [G.]). Il sig. [G.] aveva un obbligo cogente di riferire ad [OSCURATO:PERSONA] e non ha assunto alcun rischio finanziario per le transazioni e le azioni intraprese, [OSCURATO:PERSONA] era l’unica responsabile di tutti i rischi associati fra l’altro alla mancata consegna, alle partite difettose e all’insolvenza del cliente e compensava il sig. [G.] sulla base di una percentuale fissa con riferimento al volume (per cliente) che aveva venduto. Il sig. [G.] aveva un obbligo di rendicontazione mensile per iscritto ad [OSCURATO:PERSONA] circa le azioni intraprese, e in particolare sulle attività dei concorrenti e sulle “vendite e relazioni commerciali” nell’area di rappresentanza (Italia). Tutti gli elementi sopra riportati dimostrano chiaramente il pieno controllo di [OSCURATO:PERSONA] sulle azioni del suo agente, sig. [G.] (...).
(483)
Data la stretta relazione di agenzia e la regolare presenza del sig. [G.] agli incontri del [OSCURATO:PERSONA] Italia su quote, prezzi e clienti (...), risulta evidente che il sig. [G.] comunicava informazioni commerciali riservate sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] agli altri partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia e otteneva alle riunioni informazioni a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato al [OSCURATO:PERSONA] Italia dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.9.2002».
a) [OSCURATO:PERSONA] e sistema paneuropeo
83
Per affermare la natura unica e continuata dell’infrazione addebitata alla voestalpine e all’[OSCURATO:PERSONA], e segnatamente la «consapevolezza della partecipazione a un sistema più ampio da parte delle singole imprese» (v. titolo della sezione 12.2.2.4 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato quanto segue:
«(652)
[OSCURATO:PERSONA] ammette di aver partecipato ad alcune riunioni del [OSCURATO:PERSONA], ma sostiene che, nel corso di tali riunioni, non si sono tenute discussioni anticoncorrenziali. [OSCURATO:PERSONA] non va considerata direttamente coinvolta nella partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] o al [OSCURATO:PERSONA] (...). Esistono tuttavia chiare indicazioni che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale.
(653)
Nel 1995-1996, ossia ben prima di quella che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene sia stata la data di inizio della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a riunioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in cui si era discusso, fra l’altro, dell’eventuale organizzazione di un nuovo accordo europeo sulle quote. [OSCURATO:PERSONA], nella riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era affermato che [OSCURATO:PERSONA] “non faceva parte di quel [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] ma desiderava essere tenuta aggiornata”. In alcune altre riunioni successive del [OSCURATO:PERSONA] Italia, alle quali aveva preso parte il sig. [G.], rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], i partecipanti erano stati aggiornati sulle discussioni e gli accordi del [OSCURATO:PERSONA] (...). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ammette di avere partecipato ad alcune riunioni del [OSCURATO:PERSONA] (...). Tra queste, almeno la riunione del 28.2.2000 era stata l’occasione per discutere di volume e di prezzi sul mercato europeo e nella riunione del 27.9.2001 [OSCURATO:PERSONA] era stata invitata a far parte del [OSCURATO:PERSONA] allargato. Esistono varie altre indicazioni del fatto che, nel periodo dell’espansione paneuropea (...), [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato a discussioni sulla ripartizione delle quote e dei clienti relativamente a determinati paesi e abbia preso parte, attraverso il sig. [G.], ad almeno sei riunioni sull’espansione del [OSCURATO:PERSONA], tra cui quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante la quale il sig. [G] era stato inoltre indicato come possibile coordinatore nazionale per l’Italia insieme al sig. [A.] di [OSCURATO:PERSONA] e al sig. [C.] di CB.
(654)
[OSCURATO:PERSONA] conclude che [OSCURATO:PERSONA], aderendo al [OSCURATO:PERSONA] Italia, era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la collusione a tale [OSCURATO:PERSONA] rientrava in un piano generale per la stabilizzazione del mercato dell’AP finalizzato a evitare la flessione dei prezzi, che il [OSCURATO:PERSONA] Italia condivideva con gli accordi paneuropei».
2. Destinatari della decisione impugnata e durata individuale della responsabilità
84
Per definire la responsabilità delle società interessate, la [OSCURATO:PERSONA] distingue, ai punti da 769 a 789 della decisione impugnata, la situazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e quella della voestalpine, senza prendere in considerazione quella dello [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]
85
Per definire la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che tale società aveva partecipato direttamente al [OSCURATO:PERSONA] Italia tramite il suo agente in Italia dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 769).
86
Per dimostrare tale affermazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto respinto l’argomento addotto dall’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui il sig. G., suo agente in Italia, non la rappresentava alle riunioni dell’intesa. L’[OSCURATO:PERSONA] invocava a tale riguardo una dichiarazione di tale agente, il quale negava di aver rappresentato l’[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia, nonché una dichiarazione dell’agente della [OSCURATO:SOCIETA], il sig. V., il quale riteneva che l’[OSCURATO:PERSONA] non fosse membro di detto club e che, alle riunioni a cui egli aveva partecipato, il sig. G. non avesse preso parte agli accordi dell’intesa in nome dell’[OSCURATO:PERSONA], il che sarebbe stato chiaro per gli altri partecipanti. L’[OSCURATO:PERSONA] osservava, inoltre, che soltanto per cinque delle oltre 60 riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva precisato che il sig. G. aveva agito in nome dell’[OSCURATO:PERSONA] e che, alle altre riunioni, il sig. G. era presentato come rappresentante della CB (senza riferimento all’[OSCURATO:PERSONA]) o senza precisare l’impresa rappresentata (decisione impugnata, punto 770).
87
In risposta a tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il «coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle discussioni anticoncorrenziali attraverso il suo agente di vendita sig. [G.] [era] però sufficientemente dimostrato. Anzitutto, le due dichiarazioni presentate da [OSCURATO:PERSONA] non sono credibili: la dichiarazione del sig. [G.] viene rilasciata post‑factum ed è stata redatta appositamente nel contesto della risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, mentre la dichiarazione del sig. [V.] fornisce soltanto il suo parere personale limitatamente agli incontri ai quali ha partecipato egli stesso. Entrambe le dichiarazioni sono inoltre contraddette dagli elementi probatori» (decisione impugnata, punto 771).
88
Tali elementi probatori sono, secondo la [OSCURATO:PERSONA], i seguenti (decisione impugnata, punto 772):
—
due richiedenti il trattamento favorevole (la DWK e l’ITC) confermano che l’[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alle riunioni dell’intesa per mezzo del suo agente di vendita, sig. G.;
—
ciò è confermato da un gran numero di elementi di prova;
—
il caso dell’[OSCURATO:PERSONA] è stato discusso regolarmente e ad essa sono stati assegnati quote e clienti durante l’intero periodo dell’infrazione fino alla data delle ispezioni. [OSCURATO:PERSONA], il sig. G. era presente ad almeno quattordici riunioni durante le quali è stato discusso il caso dell’[OSCURATO:PERSONA]; il sig. G. è stato assente ad altre sedici riunioni, ma i dati dell’[OSCURATO:PERSONA] sono stati comunque esaminati; infine, durante nove riunioni, il sig. G. è stato esplicitamente presentato come partecipante in nome dell’[OSCURATO:PERSONA];
—
anche gli altri partecipanti all’intesa hanno chiaramente percepito l’[OSCURATO:PERSONA] come parte dell’intesa per mezzo del sig. G. e hanno insistito sulla necessità del «rispetto» dell’intesa da parte dell’[OSCURATO:PERSONA];
—
la circostanza che il sig. G. rappresentasse anche la CB ad alcune o a diverse delle riunioni elencate nell’allegato 3 della decisione impugnata non inficia in alcun modo le prove del fatto che egli rappresentasse anche l’[OSCURATO:PERSONA]. Occorre sottolineare che, alla maggior parte delle riunioni, la CB ha partecipato con propri dipendenti, cosicché il ruolo del sig. G. quale rappresentante della CB può essere considerato meno importante del suo ruolo di rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale non partecipava direttamente, ma affidava la sua intera attività commerciale in Italia al sig. G.
89
Per confutare l’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA], che sosteneva inoltre di non poter essere ritenuta responsabile del comportamento del sig. G. in quanto tra essi non esisteva alcuna entità economica, dal momento che il sig. G. era un agente di vendita indipendente e non esclusivo, sul quale l’[OSCURATO:PERSONA] non era in grado di esercitare alcun controllo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato quanto segue nella decisione (decisione impugnata, punto 774):
—
dal contratto di agenzia e dalla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] risulta che il sig. G. era agente di quest’ultima a tutti gli effetti;
—
i rischi finanziari erano molto limitati per il sig. G. In primo luogo, i contratti venivano conclusi solo tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il suo cliente, mentre quest’ultima poteva accettare o rifiutare gli ordini negoziati dall’agente. In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] era l’unica responsabile per i rischi relativi, in particolare, alla mancata consegna, alle consegne difettose e all’insolvenza del cliente. In terzo luogo, la retribuzione si basava su una percentuale fissa con riferimento al volume venduto a ciascun cliente (viene fatto qui un riferimento al punto 133 della sentenza dell’11 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑66/99, Racc.; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»,
EU:T:2003:337
);
—
in assenza di rischi finanziari o commerciali, o in presenza di rischi limitati, il sig. G. o lo [OSCURATO:PERSONA] devono essere considerati un organo ausiliario facente parte dell’impresa [OSCURATO:PERSONA]. Al pari di un dipendente commerciale, essi costituiscono un’entità economica insieme a tale impresa (viene fatto qui un riferimento al punto 480 della sentenza del 16 dicembre 1975, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc.; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»,
EU:C:1975:174
);
—
ciò è in linea con la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 13 ottobre 2000 – Linee direttrici sulle restrizioni verticali (
GU C 291, pag. 1
; in prosieguo: le «linee direttrici sulle restrizioni verticali»);
—
di conseguenza, l’[OSCURATO:PERSONA] dev’essere ritenuta responsabile della partecipazione del sig. G. alle riunioni dell’intesa.
90
Per quanto riguarda il fatto che il sig. G. agiva anche in nome di un altro partecipante all’intesa, la CB, e che l’agenzia non era esclusiva in senso stretto, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la propria conclusione non era modificata, ma al contrario ne risultava rafforzata (decisione impugnata, punto 775).
91
A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato quanto segue:
«(775)
Infatti, secondo una costante giurisprudenza, se l’agente effettua “operazioni di notevole entità sul mercato del prodotto o del servizio di cui trattasi”, tale esclusività non esiste, né esiste quindi un’unità economica con il mandante [viene fatto qui un riferimento al punto 544 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]]. Ma non è questo il caso. Il sig. [G.] non era attivo per conto proprio sul mercato in questione, perciò non concludeva una mole considerevole di affari per proprio conto come rivenditore indipendente e non assumeva rischi finanziari significativi, ma piuttosto rappresentava contemporaneamente due concorrenti alle riunioni di cartello.
(776)
A parere della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che due concorrenti avessero lo stesso rappresentante nelle riunioni di cartello costituisce un elemento a vantaggio del coordinamento, in quanto favorisce il cartello piuttosto che sollevare i mandanti dalla loro responsabilità. Una conclusione diversa offrirebbe alle società partecipanti a un cartello attraverso un agente una facile scappatoia per sottrarsi alla responsabilità semplicemente condividendo il loro agente con un altro partecipante al cartello. Ad ogni modo, in questo caso è bene anche notare che CB presenziava perlopiù in prima persona alle riunioni di cartello e che quindi il sig. [G.]/[[OSCURATO:PERSONA]] agiva solitamente come rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]».
92
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che «la mancanza di controllo, di consapevolezza o di approvazione (retroattiva) della partecipazione al cartello del suo agente, cui [OSCURATO:PERSONA] si appella, non può essere un’argomentazione valida per sottrarsi alla propria responsabilità» (decisione impugnata, punto 777).
93
A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha addotto i seguenti argomenti:
—
l’[OSCURATO:PERSONA] costituisce un’unità economica insieme al suo agente (decisione impugnata, punti 697, 480 e 481) ed è quindi responsabile della partecipazione di quest’ultimo all’intesa indipendentemente dalla consapevolezza, dal controllo o dall’approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] (o dalla loro mancanza o assenza) [viene fatto qui un riferimento al punto 54 della sentenza del 15 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03,
EU:T:2005:220
, e alla sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑97/08 P, Racc.,
EU:C:2009:536
] (decisione impugnata, punto 777);
—
inoltre, se un’impresa decide di delegare la propria attività commerciale in un determinato paese o mercato a un agente a tutti gli effetti, ha l’obbligo di attuare i meccanismi necessari per garantire il suo controllo (decisione impugnata, punto 777);
—
per di più, «pur non essendovi prove dirette di istruzioni/resoconti sulle riunioni anticoncorrenziali tra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [G.], il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] è stato senz’altro influenzato dalla partecipazione del suo agente alle riunioni anticoncorrenziali». [OSCURATO:PERSONA] considera che, «[i]nfatti, il sig. [G.] partecipava regolarmente alle riunioni di cartello del [OSCURATO:PERSONA] Italia, in cui forniva fra l’altro informazioni commerciali riservate su quote, prezzi e clienti di [OSCURATO:PERSONA] ai concorrenti, riceveva simili informazioni commerciali riservate dai suoi concorrenti e concordava anche con tali concorrenti i prezzi e l’assegnazione di quote e clienti». Essa aggiunge che «[q]ueste informazioni devono aver influenzato le operazioni commerciali di [OSCURATO:PERSONA] in Italia (attraverso il sig. [G.]» e che «[d]al contratto di agenzia e dalle relazioni interne presentate da [OSCURATO:PERSONA] emerge inoltre chiaramente che il sig. [G.] teneva [OSCURATO:PERSONA] regolarmente informata sugli sviluppi sul mercato italiano, ivi compreso sui concorrenti e sulle vendite e relazioni di mercato in Italia». Essa rileva infine che «[s]i può pertanto presumere che il sig. [G.] abbia trasmesso ad [OSCURATO:PERSONA] almeno le informazioni riservate commerciali più importanti ottenute durante le riunioni di cartello» (decisione impugnata, punto 778).
94
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che «il sig. [G.]/[[OSCURATO:PERSONA]] e [OSCURATO:PERSONA] vanno considerati come un’unica entità economica e [OSCURATO:PERSONA] va ritenuta responsabile della partecipazione al cartello del sig. [G.]» (decisione impugnata, punto 779).
95
Peraltro, in risposta all’[OSCURATO:PERSONA], la quale negava in generale la propria partecipazione alle riunioni dell’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che gli elementi probatori disponibili dimostravano in misura sufficiente che l’[OSCURATO:PERSONA] era stata coinvolta nel [OSCURATO:PERSONA] Italia in modo continuo e ininterrotto, come viene spiegato al punto 772 e nell’allegato 3 della decisione impugnata (decisione impugnata, punto 780).
96
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, tra il settembre 1998 e l’estate 2002, l’[OSCURATO:PERSONA] era stata esplicitamente dichiarata assente in diverse occasioni, il che implicava che la sua presenza era attesa dagli altri partecipanti all’intesa (decisione impugnata, punto 780).
97
[OSCURATO:PERSONA] ha indicato altresì che, alla riunione del 30 aprile 2002, i partecipanti all’intesa hanno minacciato di «espellere» l’[OSCURATO:PERSONA] dall’intesa se quest’ultima si fosse rifiutata di garantire il volume «entro l’estate (2002)», mostrando chiaramente che l’[OSCURATO:PERSONA] partecipava ancora all’intesa (decisione impugnata, punto 780).
98
[OSCURATO:PERSONA], in risposta all’[OSCURATO:PERSONA] – che sottolineava, in primo luogo, che la maggior parte dei documenti risalenti all’epoca dei fatti e relativi alle quote, ai prezzi o ai clienti nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] Italia menzionavano i principali operatori italiani, ma non lei, e che quelli che la menzionavano non dimostravano in modo convincente il suo coinvolgimento, in secondo luogo, che era possibile che i riferimenti alle sue consegne nei documenti presenti nel fascicolo fossero consistiti in mere stime espresse dalle altre parti, informazioni riguardanti le sue forniture passate, informazioni prodotte dai clienti e notizie tratte da informazioni pubbliche, segnatamente in quanto la trasparenza del mercato era asseritamente elevata e le cifre relative all’[OSCURATO:PERSONA] non potevano che riguardarla, poiché essa era l’unico produttore austriaco, e, in terzo luogo, che non vi erano prove del fatto che il sig. P. avesse controllato le cifre dell’[OSCURATO:PERSONA] –, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che «[n]on tutti i documenti relativi al [OSCURATO:PERSONA] Italia dimostra[va]no la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni». Per la [OSCURATO:PERSONA], «[c]iò si spiega facilmente con il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era un membro principale di tale club, come erano invece [OSCURATO:PERSONA], ITC, CB e [OSCURATO:PERSONA] (...) e quindi partecipava alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia con minore regolarità rispetto a detti partecipanti principali». Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che «[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato senza interruzioni al cartello dal 15.4.1997 al 19.9.2002» (decisione impugnata, punti 781 e 782).
99
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inoltre che non era credibile l’affermazione secondo cui le informazioni scambiate sull’[OSCURATO:PERSONA] erano disponibili pubblicamente o consistevano in mere stime, tenuto conto del carattere dettagliato, riservato e attuale di tali informazioni scambiate durante l’intero periodo di partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’intesa. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], «[t]ali informazioni potevano quindi provenire soltanto da [OSCURATO:PERSONA], direttamente o attraverso il suo agente di vendita sig. [G.]» (decisione impugnata, punto 782).
100
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che «la mancanza di controlli da parte del sig. [P., (un dipendente in pensione della [OSCURATO:PERSONA], in seguito consulente commerciale; v. supra, punto 26)] non p[oteva] essere considerata un elemento significativo né tanto meno decisivo per confutare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni, alla luce degli elementi probatori contro [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era considerata un membro principale del [OSCURATO:PERSONA] Italia, sicché i controlli da parte del sig. [P.] potevano essere giudicati meno importanti per questa società» (decisione impugnata, punto 782).
101
In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso che «[OSCURATO:PERSONA] d[oveva] pertanto essere ritenuta responsabile delle sue attività in seno al cartello e, in particolare, della sua partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] Italia dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.9.2002» (decisione impugnata, punto 783).
[OSCURATO:PERSONA] della voestalpine
102
Quanto alla voestalpine, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che tale società era ritenuta responsabile in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] per il periodo di infrazione dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002, in quanto ha esercitato un’influenza determinante sulla sua controllata (decisione impugnata, punti da 784 a 789), il che non è contestato dalle parti nella presente causa.
c) Calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla voestalpine e all’[OSCURATO:PERSONA]
103
In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il calcolo dell’importo dell’ammenda è stato effettuato tenendo conto degli orientamenti del 2006 (decisione impugnata, punti 918 e seguenti). Per quanto riguarda la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA], l’ammenda di EUR 22 milioni è stata calcolata come segue.
104
In primo luogo, la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] sono state considerate responsabili di un’intesa globale sul mercato dell’AP all’interno del SEE. Quindi, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essersi basata, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006, sul «valore delle vendite dei beni o dei servizi cui l’infrazione si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE» nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione (decisione impugnata, punti 929 e seguenti).
105
Per l’[OSCURATO:PERSONA], il valore delle vendite preso in considerazione ammontava a EUR 18207306 (prima decisione di modifica, punto 5). Si tratta del valore delle vendite di AP relativo all’area geografica interessata dall’infrazione, vale a dire, per il periodo considerato per quanto riguarda la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’Italia, i [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il Lussemburgo, la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e la Norvegia (decisione impugnata, punti 931 e 932).
106
In secondo luogo, la percentuale da applicare al valore delle vendite così calcolato dipende dalla gravità dell’infrazione in quanto tale. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, tra i vari fattori rilevanti nel caso specifico, della natura dell’infrazione, della quota di mercato cumulativa di tutte le imprese interessate, dell’ambito geografico dell’infrazione e del fatto che l’infrazione sia stata o meno attuata (decisione impugnata, punti 936 e seguenti).
107
Per quanto attiene alla natura dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatto che l’intesa nel suo complesso prevedeva spartizioni del mercato, assegnazioni di clienti e accordi orizzontali sui prezzi (decisione impugnata, punto 939).
108
[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre considerato che la quota di mercato cumulativa delle imprese coinvolte nell’infrazione corrispondeva circa all’80% (decisione impugnata, punto 946) e che l’infrazione si estendeva ad una parte sostanziale del SEE. Su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, contrariamente a quanto sosteneva l’[OSCURATO:PERSONA], il fatturato di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] non doveva essere escluso dal valore delle vendite per il fatto che essa non era attiva all’interno del [OSCURATO:PERSONA], dato che questi due paesi facevano parte dell’ambito geografico del [OSCURATO:PERSONA] Italia, a cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato (decisione impugnata, punti 947 e 948). Tuttavia, per quanto riguarda le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società che hanno partecipato esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] (operante soltanto in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]) o – nel caso dell’ultima impresa – al coordinamento riguardante l’[OSCURATO:PERSONA], e la cui conoscenza dell’infrazione unica è stata stabilita soltanto in una fase molto tardiva dell’infrazione (rispettivamente il 17 maggio 2001 per le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il 14 maggio 2001 per la [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato l’ambito geografico più limitato nel determinare la percentuale del valore delle vendite. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la situazione era diversa per gli altri partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che hanno partecipato contemporaneamente a vari livelli dell’intesa o la cui conoscenza dell’infrazione unica e continuata ha potuto essere stabilita in una fase molto anteriore. Allo stesso modo, per i partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia, la situazione differiva da quella delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’ambito geografico del [OSCURATO:PERSONA] Italia coincideva ampiamente con quello degli accordi paneuropei ed era pertanto di gran lunga più esteso dell’ambito geografico del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (decisione impugnata, punto 949).
109
Per ciò che concerne l’attuazione degli accordi, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli accordi siano stati di fatto attuati, anche se non sempre con pieno successo ed efficacia (decisione impugnata, punto 950).
110
Viste le circostanze specifiche del caso in esame e tenuto conto dei criteri prima citati, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione fosse del 16% per la [OSCURATO:PERSONA], del 18% per le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del 19% per tutte le altre imprese, tra cui le ricorrenti (decisione impugnata, punto 953).
111
In terzo luogo, per quanto riguarda la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA], la durata dell’infrazione è stata fissata in cinque anni e cinque mesi, cioè dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 956).
112
In quarto luogo, relativamente alla percentuale da includere nell’importo di base indipendentemente dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto appropriato il 16% per la [OSCURATO:PERSONA], il 18% per le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il 19% per tutte le altre imprese, tra cui le ricorrenti (decisione impugnata, punto 962).
113
In risposta all’[OSCURATO:PERSONA], la quale sosteneva che, poiché essa non era a conoscenza dell’accordo paneuropeo complessivo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto applicare nel suo caso alcun importo aggiuntivo o, se l’avesse fatto, avrebbe dovuto applicare soltanto un moltiplicatore fissato al livello minimo (15%), la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che quest’ultima era a conoscenza dell’insieme dell’accordo paneuropeo (decisione impugnata, punti da 652 a 654) e aveva anche partecipato a riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia nel corso delle quali erano stati fissati prezzi, assegnati clienti e ripartite quote (decisione impugnata, punti 478 e seguenti), cosicché la percentuale applicabile all’[OSCURATO:PERSONA] non doveva differire da quella applicabile alle altre imprese partecipanti a pratiche simili (decisione impugnata, punti 958 e 959).
114
In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le circostanze attenuanti invocate dalla voestalpine e dall’[OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo. Si trattava in particolare degli argomenti relativi alla negligenza (decisione impugnata, punto 976), al ruolo minimo svolto dalle ricorrenti nell’intesa (decisione impugnata, punti 982 e seguenti), alla loro partecipazione a una parte soltanto dell’intesa (decisione impugnata, punti da 996 a 998), alla mancata attuazione degli accordi (decisione impugnata, punti 1013 e seguenti, in particolare punti 1016 e da 1018 a 1022) e all’imputazione al solo preponente del comportamento dell’agente, senza che quest’ultimo fosse considerato responsabile (decisione impugnata, punto 1034).
115
In assenza di circostanze attenuanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non vi fossero motivi per discostarsi dall’importo di base calcolato sulla base della metodologia definita negli orientamenti del 2006, la quale dava luogo a un’ammenda di EUR 22 milioni (decisione impugnata, punto 1057 nonché punto 1072 per quanto riguarda l’applicazione del massimale del 10%).
2.
Richiamo dei principi
a) Prova dell’esistenza e della durata dell’infrazione
116
In primo luogo, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a provare non solo l’esistenza dell’intesa, ma anche la sua durata. Più in particolare, sotto il profilo dell’onere della prova di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire la prova delle infrazioni che constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dei fatti che integrano un’infrazione. La circostanza che il giudice nutra un dubbio deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che constata l’infrazione. Il giudice non può quindi concludere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adeguatamente dimostrato, sotto il profilo giuridico, l’esistenza dell’infrazione di cui trattasi qualora egli nutra ancora dubbi in merito a tale questione, in particolare nel contesto di un ricorso diretto all’annullamento o alla riforma di una decisione che infligge un’ammenda. Infatti, in quest’ultima situazione, occorre tener conto del principio della presunzione d’innocenza, che fa parte dei diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione e che è stato sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica, in particolare, alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, violazioni che possono sfociare nella pronuncia di multe o penalità. Pertanto, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] produca prove precise e concordanti per corroborare il fermo convincimento che l’asserita infrazione sia stata commessa (v. sentenza del 17 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑147/09 e T‑148/09, Racc.,
EU:T:2013:259
, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
117
Peraltro, in genere le attività connesse ad accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illecito tra operatori, come i resoconti di riunioni, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 116 supra,
EU:T:2013:259
, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
118
[OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova atti a dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] si fondi quantomeno su elementi di prova che si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 116 supra,
EU:T:2013:259
, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
b) Nozione d’infrazione unica, nel senso d’infrazione complessa
119
In secondo luogo, sempre secondo giurisprudenza costante, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o, ancora, da un comportamento continuato, sebbene uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato possano altresì costituire, di per sé e presi isolatamente, una violazione di dette disposizioni. Pertanto, qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenze dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑49/92 P, Racc.,
EU:C:1999:356
, punto 81; del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc.,
EU:C:2004:6
, punto 258, e del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P, Racc.,
EU:C:2012:778
, punto 41).
120
Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:1999:356
, punti 83, 87 e 203; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2004:6
, punto 83, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2012:778
, punto 42).
121
In tal senso, un’impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, nel qual caso correttamente la [OSCURATO:PERSONA] può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di detta infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. In un caso del genere, la [OSCURATO:PERSONA] può senz’altro imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono tale infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2012:778
, punto 43).
122
Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che, tramite il proprio comportamento, essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la [OSCURATO:PERSONA] deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva, e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli e che era pronta ad accettarne il rischio (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2012:778
, punto 44).
123
Ciò non può però portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte o per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile. Tuttavia, una siffatta separazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile soltanto qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2012:778
, punti 45 e 46).
124
Infine, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa, o che abbia ricoperto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato, dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione ed eventualmente nel determinare l’ammenda (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:1999:356
, punto 90; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2004:6
, punto 86, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2012:778
, punto 45).
c) Nozione di dissociazione in caso di partecipazione a una riunione
125
In terzo luogo, da giurisprudenza costante emerge altresì che è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni in cui siano stati stipulati accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, per provare adeguatamente la partecipazione della suddetta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione a dette riunioni fosse priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando di aver dichiarato ai suoi concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2004:6
, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).
126
La ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato a detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa accettava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata. Al riguardo, l’approvazione tacita di un’iniziativa illecita, senza dissociarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e ne pregiudica la scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell’impresa nell’ambito di un unico accordo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2004:6
, punti 82 e 84).
127
Oltre a ciò, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente una finalità anticoncorrenziale non è atta ad escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione ad un’intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto. Il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione per quanto la riguarda. Occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2004:6
, punti 85 e 86).
128
Qualora, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità di imprese per comportamenti anticoncorrenziali risulti dalla loro partecipazione a riunioni aventi ad oggetto tali comportamenti, spetta al Tribunale verificare se tali imprese abbiano avuto la possibilità, tanto durante il procedimento amministrativo quanto dinanzi ad esso, di confutare le conclusioni che ne erano state tratte e, eventualmente, di dimostrare circostanze che pongano sotto una luce diversa i fatti stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] e che permettano di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta da tale istituzione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2004:6
, punto 87).
129
Gli argomenti delle parti, esposti in dettaglio nella relazione d’udienza comunicata dal Tribunale, devono essere valutati alla luce del contenuto della decisione impugnata e in considerazione dei principi illustrati precedentemente.
B –
Sul primo motivo, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe a torto considerato che le ricorrenti hanno partecipato a una componente dell’infrazione unica tramite il loro agente in Italia
130
Nel primo motivo, la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] sostengono che, pur non avendo partecipato all’intesa descritta dalla [OSCURATO:PERSONA], si sono viste infliggere un’ammenda di EUR 22 milioni a causa del fatto che il loro agente in Italia, sig. G., era presente a determinate riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia. Tale mero fatto, tuttavia, non consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare che esse, per mezzo di detto agente, abbiano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE.
131
In tale motivo, le ricorrenti menzionano, in primo luogo, il ruolo svolto dal sig. G., il quale compiva la maggior parte delle proprie attività per conto della CB; in secondo luogo, le dichiarazioni rese dal sig. G., dal sig. V. (della [OSCURATO:PERSONA]) e da diverse società coinvolte nell’infrazione, che consentirebbero di dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] non partecipava al [OSCURATO:PERSONA] Italia; in terzo luogo, i vari elementi addotti per dimostrare la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia per mezzo del sig. G., che non sarebbero convincenti; in quarto luogo, l’imputazione del comportamento del sig. G. all’[OSCURATO:PERSONA], benché essi non costituissero un’unità economica e nessun elemento consentisse di dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza degli atti illeciti commessi dal suo agente, e, in quinto luogo, in subordine, la durata dell’infrazione accertata dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto, in ogni caso, non potrebbe essere accertata alcuna partecipazione delle ricorrenti al [OSCURATO:PERSONA] Italia prima del gennaio 2000.
1.
Imputazione al preponente del comportamento dell’agente
132
Per definire la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che tale società aveva partecipato direttamente al [OSCURATO:PERSONA] Italia tramite il suo agente in Italia dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002. In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto nella decisione impugnata le osservazioni presentate dalle ricorrenti sull’assenza di unità economica tra l’agente e il preponente, sull’assunzione del rischio economico da parte dell’agente, sull’assenza di esclusività dell’agente in senso stretto e sulla mancata conoscenza del comportamento illecito dell’agente da parte del preponente. Al termine della sua analisi, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato al punto 779 della decisione impugnata che «il sig. [G.] e [OSCURATO:PERSONA] [andavano] considerati come un’entità economica unica e [che] l’[OSCURATO:PERSONA] [andava] ritenuta responsabile della partecipazione al cartello del sig. [G.]» (v. supra, punti da 85 a 94).
133
È alla luce di tale ragionamento che occorre esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] sia legittimata a concludere, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, che l’[OSCURATO:PERSONA] deve assumersi la responsabilità del comportamento del suo agente in Italia.
a) Condizioni di imputabilità al preponente del comportamento dell’agente
134
Per giurisprudenza costante, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo, anche se sotto il profilo giuridico questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze del 12 luglio 1984, [OSCURATO:PERSONA], 170/83, Racc.,
EU:C:1984:271
, punto 11, e [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punto 121).
135
Un’entità economica siffatta è costituita da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE o all’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE. Giustamente, quindi, allorché un gruppo di società costituisce una sola ed unica impresa, la [OSCURATO:PERSONA] imputa la responsabilità di un’infrazione commessa da tale impresa e infligge un’ammenda alla società responsabile dell’azione del gruppo nell’ambito dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punto 122).
136
Ai fini dell’applicazione delle norme sulla concorrenza, la formale separazione tra due società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non è decisiva, poiché ciò che rileva è l’unità o meno del loro comportamento sul mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punto 123).
137
Può quindi risultare necessario accertare se due società aventi personalità giuridiche distinte formino ovvero appartengano a una sola e unica impresa o entità economica che attui un comportamento unitario sul mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punto 124).
138
La giurisprudenza mostra che una tale fattispecie non si limita a situazioni in cui tra le società intercorrano rapporti di controllo societario, bensì riguarda parimenti, in presenza di talune circostanze, i rapporti tra una società e il suo agente o intermediario. Infatti, per quanto attiene all’applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, la questione se un preponente e il suo agente o intermediario costituiscano un’unità economica, ove il secondo costituisce un organo ausiliario integrato nell’impresa del primo, è rilevante al fine di accertare se un determinato comportamento ricada nell’ambito di applicazione di tali articoli. [OSCURATO:PERSONA], è stato dichiarato che, quando svolge attività a vantaggio del committente, un intermediario può essere considerato, in linea di massima, come un organo ausiliario facente parte dell’impresa del committente, tenuto a seguire le istruzioni di questi, e tale da formare con detta impresa, alla stessa stregua di un dipendente ad esso legato da un rapporto di lavoro subordinato, una sola entità economica (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:C:1975:174
, punto 480, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punto 125).
139
Nel caso di società che intrattengono un rapporto di tipo verticale, quale quello intercorrente tra un committente e il suo agente o intermediario, due elementi sono stati adottati come principali parametri per determinare l’esistenza di un’unità economica: l’assunzione o meno, da parte dell’intermediario, di un rischio economico e l’esclusività o meno dei servizi che fornisce (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punto 126).
140
Per quanto riguarda l’assunzione del rischio economico, è già stato giudicato che un intermediario non può essere considerato organo ausiliario facente parte dell’impresa del committente qualora, in virtù del loro accordo, gli siano attribuite o lasciate funzioni analoghe, sul piano economico, a quelle di un commerciante indipendente, in quanto tale accordo prevede che l’intermediario assuma a proprio carico rischi finanziari inerenti alla vendita di prodotti o all’esecuzione dei contratti stipulati con terzi (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:C:1975:174
, punto 482, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punto 127).
141
Quanto all’esclusività dei servizi forniti dall’intermediario, è stato dichiarato, inoltre, che non depone a favore dell’idea di unità economica il fatto che, oltre a svolgere attività per conto del committente, l’intermediario effettui, quale commerciante indipendente, operazioni di notevole entità sul mercato del prodotto o del servizio di cui trattasi (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:C:1975:174
, punto 544, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punto 128).
b) Contratto di agenzia e assunzione del rischio economico
142
Le ricorrenti rilevano essenzialmente il fatto che l’elemento consistente nell’esclusività dei servizi forniti dall’agente non sarebbe soddisfatto, in quanto il sig. G. rappresentava contemporaneamente la CB e l’[OSCURATO:PERSONA] e le attività esercitate per conto della CB erano più importanti, in termini di ricavi, di quelle svolte per conto dell’[OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, in mancanza del secondo elemento menzionato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra (
EU:T:2003:337
), non si potrebbe ravvisare l’esistenza di un’unità economica.
143
Tuttavia, al fine di determinare l’esistenza di un’unità economica tra il sig. G. e l’[OSCURATO:PERSONA], e come risulta dalla giurisprudenza sopra citata, occorre anzitutto accertare in che misura l’agente si assuma i rischi finanziari inerenti alla vendita di prodotti o all’esecuzione dei contratti stipulati con terzi in relazione alle attività per le quali è stato designato dal preponente. Il primo elemento menzionato dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra (
EU:T:2003:337
), non può essere ignorato.
144
A tale riguardo, va ricordato che il contratto stipulato tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] prevede che, conformemente alle istruzioni dell’[OSCURATO:PERSONA], il sig. G. è incaricato di vendere l’AP dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia «in nome e per conto» della stessa. Tale contratto impone in particolare al sig. G. di non concludere affari «per proprio conto» e di «rispettare rigorosamente le direttive, le prescrizioni in materia di prezzi nonché le condizioni di pagamento, di vendita e di consegna» dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il contratto precisa inoltre che «le merci saranno consegnate e fatturate» dall’[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del contratto, pertanto, le vendite sono concluse solo tra l’[OSCURATO:PERSONA] e i clienti, e non tra il sig. G. e questi ultimi (decisione impugnata, punto 774, e contratto di agenzia, articolo 2).
145
Tale contratto deve in effetti essere considerato un contratto di agenzia. Esso disciplina un caso in cui «ad una persona fisica o giuridica (l’agente) viene conferito il potere di negoziare e/o concludere contratti per conto di un’altra persona (il preponente), in nome proprio o in nome del preponente per (...) la vendita di beni o servizi forniti dal preponente» (v., in tal senso, la definizione di contratto di agenzia riportata al punto 12 delle linee direttrici sulle restrizioni verticali, trattandosi di valutare gli accordi verticali con riferimento all’articolo 101 TFUE).
146
[OSCURATO:PERSONA], come osserva la [OSCURATO:PERSONA] al punto 774 della decisione impugnata, dal contratto non risulta che il sig. G. si assuma «i rischi associati, tra le altre cose, alla mancata consegna, alla consegna difettosa o all’insolvenza del cliente» in relazione alle attività per le quali è stato designato dall’[OSCURATO:PERSONA]. Nessuna disposizione del contratto consente parimenti di ritenere che il sig. G. si faccia carico del finanziamento delle scorte e debba effettuare investimenti specifici per rappresentare l’[OSCURATO:PERSONA] in Italia. Pertanto, la maggior parte del rischio economico connesso alle vendite negoziate dal sig. G. e concluse con l’[OSCURATO:PERSONA] in Italia grava sul preponente e non sul suo agente.
147
Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti non contestano tale valutazione del rischio economico. Esse si limitano a invocare la presa in carico, da parte del sig. G., di alcune spese (spese di consulenza e di viaggio, spese relative agli obblighi accessori connessi alla conclusione dei contratti, spese di traduzione, ecc.), che possono considerarsi accessorie rispetto alle attività affidate oppure coperte dal carattere forfettario del compenso versato dall’[OSCURATO:PERSONA] sotto forma di provvigione. Siffatte spese non sono tali da dimostrare che il sig. G. si assuma un rischio economico che non sia trascurabile o limitato per le attività affidategli dall’[OSCURATO:PERSONA].
148
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto emerge dalla suddetta giurisprudenza, è legittimata a considerare che, quando il sig. G. agiva per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia, lo faceva senza assumersi un rischio economico tale per cui il contratto che lo vincolava a detta società gli attribuisse o gli lasciasse funzioni analoghe, sul piano economico, a quelle di un commerciante indipendente.
c) Incidenza della doppia rappresentanza esercitata dall’agente
149
Per quanto riguarda il secondo elemento menzionato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra (
EU:T:2003:337
), la [OSCURATO:PERSONA] riconosce, al punto 775 della decisione impugnata, che, dal fatto che il sig. G. agisse anche in nome di un altro partecipante all’intesa, la CB, conseguiva che l’agenzia non era esclusiva in senso stretto.
150
Tuttavia, come osserva la [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti, le particolarità del presente caso non possono condurre a priori a negare qualsiasi possibilità di affermare l’esistenza di un’unità economica tra il sig. G. e l’[OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le attività che sono state affidate a quest’ultimo ai sensi del contratto di agenzia.
151
A tale riguardo, sebbene sia vero che, parallelamente alle attività svolte per conto dell’[OSCURATO:PERSONA], il sig. G. ha esercitato anche attività per conto della CB, la [OSCURATO:PERSONA] può fondatamente rilevare che, nel caso di specie, «il sig. [G.] non era attivo per proprio conto sul mercato in questione perciò non concludeva una mole considerevole di affari per proprio conto come rivenditore indipendente» (decisione impugnata, punto 775) (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:C:1975:174
, punto 544, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punto 128).
152
Infatti, anziché rappresentare un preponente sul piano commerciale, il sig. G. ne rappresentava due, vale a dire essenzialmente la CB, che generava la maggior parte dei ricavi dello [OSCURATO:PERSONA] (circa il 75% durante il periodo dell’infrazione contestata alle ricorrenti), ma anche l’[OSCURATO:PERSONA], che generava ugualmente una parte non trascurabile di tali ricavi (circa il 25% nello stesso periodo).
153
In una situazione siffatta, per stabilire l’esistenza di un’unità economica tra l’agente e uno dei suoi preponenti occorre sapere se tale agente sia in grado, per quanto riguarda le attività che gli sono state affidate da detto preponente, di comportarsi come un commerciante indipendente libero di determinare la propria strategia commerciale. Qualora l’agente non sia in grado di comportarsi in tal modo, le funzioni da lui esercitate per conto di detto preponente costituiscono parte integrante delle attività di quest’ultimo.
154
Quindi, come enunciato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 774 della decisione impugnata, l’elemento decisivo per determinare l’esistenza di un’unità economica tra il sig. G. e l’[OSCURATO:PERSONA] si rinviene nella valutazione dei rischi finanziari connessi alla vendita o all’esecuzione dei contratti conclusi con i terzi per mezzo del sig. G. Qualora quest’ultimo agisca in quanto emanazione dell’[OSCURATO:PERSONA], può essere assimilato a un «organo ausiliario facente parte dell’impresa di [OSCURATO:PERSONA] (...) alla stessa stregua di un dipendente ad essa legato da un rapporto di lavoro subordinato», il che non avverrebbe nel caso in cui agisse come un commerciante indipendente.
155
Orbene, nel caso di specie è già stato accertato che il contratto di agenzia concluso dal sig. G. con l’[OSCURATO:PERSONA] non gli ha attribuito la facoltà di agire, ai sensi del diritto della concorrenza, come un commerciante indipendente in relazione alle attività per le quali era stato designato.
156
[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la natura del rapporto tra il sig. G. e la CB, dal fascicolo risulta parimenti che il comportamento di quest’ultimo non è assimilabile, con riferimento all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE, a quello di un commerciante indipendente dell’AP prodotto dalla CB. Infatti, il sig. G. esercitava per conto della CB funzioni simili a quelle di un direttore delle vendite. L’assenza di un contratto di agenzia scritto tra il sig. G. e la CB non consente di stabilire che le attività affidategli da tale società erano esercitate da un commerciante indipendente e non per conto e a rischio della CB. Al contrario, si può ritenere che egli agisse quindi come un organo ausiliario, integrato a detta impresa. A riprova, e come è stato rilevato dalle ricorrenti, il sig. G. si è presentato all’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] come un membro del gruppo che rappresentava la CB.
157
Da quanto precede emerge che, sebbene il presente caso si distingua dalle situazioni precedentemente valutate dalla giurisprudenza, specialmente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra (
EU:T:2003:337
), in cui l’esclusività della rappresentanza del preponente da parte dell’agente risultava dal contratto di quest’ultimo e dall’attuazione di tale contratto (punti 131 e 132 di detta sentenza), la doppia rappresentanza esercitata dal sig. G. nei confronti, da una parte, della CB e, dall’altra, dell’[OSCURATO:PERSONA] non è tale da rimettere in discussione la conclusione secondo cui, per quanto riguarda le attività affidate al sig. G. dall’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo non era in grado di esercitare funzioni analoghe, sul piano economico, a quelle di un commerciante indipendente.
158
In conclusione, come indicato nella decisione impugnata, il sig. G., o lo [OSCURATO:PERSONA] che egli rappresenta, perde la propria qualità di operatore economico indipendente quando si tratti di valutare la portata del contratto di agenzia concluso con l’[OSCURATO:PERSONA] alla luce del diritto della concorrenza, in quanto il sig. G. non si assume alcuno dei rischi finanziari derivanti dai contratti di vendita conclusi per suo tramite con l’[OSCURATO:PERSONA], o ne assume pochissimi, e opera di fatto come un organo ausiliario appartenente a tale società.
159
Nessun argomento addotto dalle ricorrenti a tale riguardo è in grado di rimettere in discussione una siffatta conclusione. Infatti, tale argomentazione mira in gran parte a richiamare il contenuto delle sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra (
EU:C:1975:174
), e [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra (
EU:T:2003:337
), le quali non possono essere puramente e semplicemente estese al caso di specie per sostenere che, a causa della mera inesistenza di vincoli esclusivi in senso stretto tra il sig. G. e l’[OSCURATO:PERSONA], non potrebbe sussistere un’unità economica tra di loro.
160
Analogamente, la circostanza che il sig. G. lavori anche per la CB e che le attività esercitate per la CB costituiscano la maggior parte dei ricavi dello [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli generati con l’[OSCURATO:PERSONA] non può essere sufficiente per dimostrare l’indipendenza commerciale del sig. G. Come si è già osservato, si poteva ritenere che il sig. G. costituisse contemporaneamente un’unità economica con la CB e un’unità economica con l’[OSCURATO:PERSONA]. Ciò vale, reciprocamente, per quanto riguarda la CB e l’[OSCURATO:PERSONA] soltanto e nei limiti in cui siano state affidate attività all’agente dall’una e dall’altra società.
161
Per tale ragione, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non può affermare che, «[a]d ogni modo, in questo caso è bene anche notare che CB presenziava perlopiù in prima persona alle riunioni di cartello e che quindi il sig. [G.]/[[OSCURATO:PERSONA]] agiva solitamente come rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]» (decisione impugnata, punto 776 in fine). In mancanza di elementi di prova che consentano di dimostrare una siffatta affermazione, la presenza del sig. G. a una riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia può significare soltanto che a tale riunione era presente una persona che, da una parte, esercitava funzioni assimilabili a quelle di un direttore delle vendite per la CB e, dall’altra, era anche l’agente dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia. Riguardo alla duplice rappresentanza esercitata dal sig. G., la quale gli consentiva di avere accesso a informazioni commercialmente riservate provenienti da due fonti, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia correttamente rilevato che tale particolarità costituiva un fattore di miglioramento del coordinamento nell’ambito dell’intesa (decisione impugnata, all’inizio del punto 776).
162
Per quanto riguarda la prassi decisionale invocata dalle ricorrenti con riferimento alla decisione C (2006) 5700 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 29 novembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) e alla decisione C (2008) 5476 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 1
o
ottobre 2008, relativa a un procedimento a norma dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), neanche tale prassi è idonea a dimostrare che non poteva sussistere un’unità economica tra il sig. G. e l’[OSCURATO:PERSONA] nel presente caso. Al contrario, i dati di tali casi rientrano nella logica precedentemente esposta dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra, (
EU:T:2003:337
), nella quale il Tribunale aveva rilevato, come per quanto riguarda detti casi, il carattere esclusivo della rappresentanza in questione, il che tuttavia non impedisce di tenere conto, come fa la [OSCURATO:PERSONA] nel presente caso, della situazione di doppia rappresentanza propria del sig. G.
163
Di conseguenza, nel presente caso la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato giustamente, alla luce essenzialmente del contratto di agenzia, che il sig. G. agiva per conto dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale si assumeva il rischio economico di tale rappresentanza. Nella fattispecie, il sig. G. deve essere effettivamente considerato un organo ausiliario facente parte dell’impresa dell’[OSCURATO:PERSONA] (vale a dire l’insieme [OSCURATO:PERSONA] e voestalpine) e, alla stregua di un dipendente commerciale, egli costituisce con tale impresa un’entità economica unica.
d) Mancanza di conoscenza, di controllo e di approvazione
164
Sotto tale profilo, le ricorrenti sostengono che la situazione oggettiva appena delineata non è sufficiente affinché si possa imputare al preponente il comportamento illecito dell’agente. Occorrerebbe altresì dimostrare in che misura il preponente fosse o abbia potuto essere informato di tale comportamento.
165
A questo proposito, e in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato di non essere tenuta a pronunciarsi sulla «mancanza di controllo, di consapevolazza o di approvazione (retroattiva) della partecipazione al cartello [dell’]agente», poiché questa «non può essere un’argomentazione valida per sottrarsi alla propria responsabilità» (decisione impugnata, punto 777). [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato inoltre che, poiché «l’[OSCURATO:PERSONA] costitui[va] un’unità economica con il suo agente», essa «[era] quindi responsabile della partecipazione al cartello di quest’ultimo a prescindere alla (mancanza di) consapevolezza, controllo o approvazione di [OSCURATO:PERSONA]» (decisione impugnata, punto 777).
166
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha completato l’analisi che precede osservando che, «pur non essendovi prove dirette di istruzioni/resoconti sulle riunioni anticoncorrenziali» tra il sig. G. e l’[OSCURATO:PERSONA], «[d]al contratto di agenzia e dalle relazioni interne presentate da [OSCURATO:PERSONA] [in risposta a una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA]] emerge[va] (...) chiaramente che il sig. [G.] teneva [OSCURATO:PERSONA] regolarmente informata sugli sviluppi sul mercato italiano» e, pertanto, che si poteva «presumere che il sig. [G.] abbia trasmesso ad [OSCURATO:PERSONA] almeno le informazioni riservate commerciali più importanti ottenute durante le riunioni di cartello» (decisione impugnata, punto 778).
167
Su tale punto, le ricorrenti invocano la soluzione che emerge dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra (
EU:T:2003:337
). Infatti, detta sentenza non respinge a priori, ma risponde in modo dettagliato e approfondito a un argomento simile a quello addotto dalle ricorrenti nella presente causa, con il quale il preponente si appellava dinanzi al giudice a un’asserita mancanza di conoscenza delle attività intraprese dall’agente nonché alla mancata autorizzazione o approvazione di tali attività (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punto 139).
168
In detta sentenza, il Tribunale ha verificato, in primo luogo, se gli atti censurabili contestati all’agente rientrassero tra le attività affidate dal preponente; in secondo luogo, se il preponente fosse stato regolarmente informato delle attività affidate all’agente, tra cui gli atti censurabili contestati a quest’ultimo, e, in terzo luogo, se il preponente avesse vietato al suo agente di intraprendere tali atti (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punti da 140 a 146).
169
In risposta all’argomento del preponente relativo alla mancanza di conoscenza o di approvazione degli atti del suo agente, il Tribunale ha concluso come segue al punto 147 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra (
EU:T:2003:337
), che, dalle considerazioni svolte nella fattispecie, risultava che la determinazione delle tariffe e delle condizioni applicabili sulle navi del preponente in servizio sulle linee internazionali rientrava nella sfera delle attività del suo agente, che il preponente era regolarmente informato delle attività del suo agente, compresi i contatti con le altre società relativamente ai quali l’agente cercava di ottenere un’autorizzazione previa o ex post e, infine, che il preponente aveva la possibilità e la facoltà d’impedire al suo agente d’intraprendere determinate azioni, benché di tale facoltà esso si sia avvalso solo dopo gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA].
170
Occorre inoltre rilevare che, nella sua conclusione generale relativa alle censure vertenti sull’errata applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (allora articolo 81, paragrafo 1, CE) in quanto le azioni dell’agente sarebbero state erroneamente addebitate al preponente, il Tribunale ha riconnesso la constatazione dell’esistenza di un’unità economica al risultato dell’esame che precede (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
EU:T:2003:337
, punto 148), constatando che dall’esame dei telex scambiati tra l’agente e il preponente e tra l’agente e le altre società partecipanti all’infrazione, dalle risposte del preponente alle richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre circostanze esaminate nella sentenza risultava che l’agente operava sul mercato nei confronti di terzi, clienti, subagenti e concorrenti del preponente come organo ausiliario di quest’ultimo e che tali due società costituivano pertanto una sola ed unica entità economica o impresa ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 CE. Il Tribunale ne ha dedotto che, in tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad imputare al preponente i comportamenti contrari all’articolo 81 CE sanzionati nella decisione controversa e nei quali l’agente aveva svolto un ruolo importante.
171
Riguardo a tale analisi, la [OSCURATO:PERSONA] non può osservare, da un lato, che «non [vi sono] prove dirette di istruzioni/resoconti sulle riunioni anticoncorrenziali» tra il sig. G. e l’[OSCURATO:PERSONA], e rilevare, dall’altro, che «[d]al contratto di agenzia e dalle relazioni interne presentate da [OSCURATO:PERSONA] [in risposta a una richiesta di informazioni] emerge (...) chiaramente che il sig. [G.] teneva [OSCURATO:PERSONA] regolarmente informata sugli sviluppi sul mercato italiano» per concludere che si può «presumere che il sig. [G.] abbia trasmesso ad [OSCURATO:PERSONA] almeno le informazioni riservate commerciali più importanti ottenute durante le riunioni di cartello» (v. supra, punto 166).
172
In linea di principio, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere in grado di individuare, tra le relazioni scritte mensili comunicate dal sig. G., all’[OSCURATO:PERSONA] in merito alle condizioni generali di vendita e di mercato, anche per quanto riguarda le attività dei concorrenti nel campo della rappresentanza – relazioni trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA] in risposta a una richiesta di informazioni –, da una parte, le varie informazioni riservate commerciali che il sig. G. ha potuto comunicare all’[OSCURATO:PERSONA], ma anche, dall’altra, le indicazioni che consentivano all’[OSCURATO:PERSONA] di comprendere che il sig. G. partecipava in nome e per conto della stessa a pratiche anticoncorrenziali vertenti su quote, prezzi e clienti in occasione delle varie riunioni a cui egli ha partecipato.
173
In assenza di tali elementi e mentre l’intesa non era stata ancora denunciata ed esistevano numerosi documenti contemporanei ai fatti all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia in grado di esporne il funzionamento, non è possibile presumere, come fa la [OSCURATO:PERSONA], che il sig. G. abbia riferito all’[OSCURATO:PERSONA] il contenuto di tutto ciò che poteva sapere e fare all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia. Per giungere a una siffatta conclusione sarebbe necessario che le relazioni scritte mensili dell’agente contenessero indicazioni in tal senso. Pertanto, se, dopo aver esaminato detti documenti, la [OSCURATO:PERSONA] conclude, come fa nella decisione impugnata, che «non [vi sono] prove dirette di istruzioni/resoconti sulle riunioni anticoncorrenziali», essa non può rifiutarsi di trarre le conseguenze di tale affermazione dichiarando che è sempre possibile dedurre il contrario.
174
In tale contesto, va constatato che nessun elemento di prova consente di dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia potuto avere, tramite il sig. G., una qualsiasi informazione sul comportamento anticoncorrenziale del suo agente in occasione delle varie riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia a cui egli ha partecipato. Del resto, ciò è stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può presumere una conoscenza che essa non ha dimostrato.
175
Tuttavia, in circostanze come quelle del caso di specie, in cui l’agente agisce in nome e per conto del preponente senza assumersi il rischio economico delle attività che gli sono state affidate, il comportamento anticoncorrenziale di tale agente nell’ambito di dette attività può essere imputato al preponente, analogamente a quanto è possibile fare nei confronti di un datore di lavoro per quanto riguarda gli atti censurabili commessi da uno dei suoi dipendenti, anche senza la prova della conoscenza, da parte del preponente, del comportamento anticoncorrenziale dell’agente.
176
Infatti, come si è detto in precedenza, dal contratto di agenzia risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] ha affidato con piena consapevolezza la commercializzazione dei suoi prodotti in Italia al sig. G., il quale interveniva già come intermediario per la CB, uno dei principali operatori italiani. L’[OSCURATO:PERSONA] si era anche dotata di mezzi per controllare i risultati ottenuti dal sig. G., in quanto quest’ultimo non poteva essere considerato un commerciante indipendente e, in ogni caso, le vendite da lui negoziate potevano essere concluse soltanto dall’[OSCURATO:PERSONA].
177
In tali circostanze, anche in assenza di qualsiasi conoscenza degli atti censurabili commessi dal sig. G. nell’ambito delle attività che gli erano state affidate, l’[OSCURATO:PERSONA] ne restava la principale beneficiaria, come le ricorrenti hanno riconosciuto in udienza.
178
Da quanto precede risulta che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] può, da una parte, ravvisare l’esistenza di un’unità economica tra l’agente e il preponente per quanto riguarda le attività affidate al sig. G. dall’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, considerare che, a causa di tale unità economica, è possibile imputare al preponente gli atti censurabili commessi dal sig. G. per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle attività affidate a quest’ultimo, senza che sia necessario dimostrare che il preponente ne sia stato a conoscenza.
179
Occorre pertanto accertare il contenuto degli atti censurabili commessi dal sig. G. per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle attività che gli sono state affidate.
2.
Elementi di prova del comportamento illecito dell’agente
180
In via preliminare, occorre limitare la valutazione del contenuto degli atti censurabili imputabili all’[OSCURATO:PERSONA] ai soli elementi di prova relativi al [OSCURATO:PERSONA] Italia, sola componente dell’infrazione unica per cui la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è stata espressamente constatata nella decisione impugnata, e ciò per mezzo del sig. G. (decisione impugnata, punti da 769 a 783). Gli elementi di prova relativi ad altre componenti dell’intesa, e in particolare al [OSCURATO:PERSONA], alcuni dei quali sono stati menzionati nell’ambito del presente motivo dalla [OSCURATO:PERSONA], saranno esaminati principalmente nel contesto del secondo motivo, per quanto riguarda la qualificazione di infrazione unica utilizzata nei confronti delle ricorrenti.
181
Al fine di dimostrare la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di disporre di prove del fatto che quest’ultima «ha partecipato sistematicamente a oltre 40 riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia fra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 19.9.2002 e che in varie occasioni la sua assenza è stata menzionata esplicitamente, a indicazione del fatto che la sua presenza alle riunioni era prevista» (decisione impugnata, punto 479). Tali prove sono menzionate nella decisione impugnata (v. supra, punti da 78 a 81), così come la confutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli argomenti addotti dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo per contestare il fatto di essere state rappresentate dal sig. G. a tali riunioni (v. supra, punti da 86 a 88) o per sostenere, in generale, l’assenza di partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] a dette riunioni (v. supra, punti da 95 a 100).
182
Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti sostengono essenzialmente che i riferimenti fatti nella decisione impugnata a una partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] a riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia non consentono di affermare una sua partecipazione all’intesa. In particolare, esse sostengono, da una parte, che il fatto di discutere del caso dell’[OSCURATO:PERSONA] in occasione di quattordici riunioni in presenza del sig. G. e di altre persone non costituisce prova della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’intesa, in quanto la partecipazione del sig. G. non equivale a quella dell’[OSCURATO:PERSONA], e, dall’altra, che in generale non è possibile sapere cosa sia contestato all’[OSCURATO:PERSONA].
183
In risposta a tale argomento, occorre anzitutto ricordare che da quanto precedentemente illustrato risulta che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata ad imputare all’[OSCURATO:PERSONA] gli atti censurabili commessi dal sig. G. nell’ambito delle attività affidategli.
184
Occorre pertanto accertare in cosa il comportamento del sig. G., in occasione delle varie riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia a cui egli ha partecipato, possa considerarsi contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE. A questo proposito, e come rilevano le ricorrenti, tale accertamento è reso più difficile dal fatto che il sig. G. rappresentava anche la CB, uno dei principali protagonisti del [OSCURATO:PERSONA] Italia. Su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia precisato che, per le quattordici riunioni più caratteristiche della partecipazione del sig. G. all’intesa per conto dell’[OSCURATO:PERSONA], non solo le discussioni si sono svolte in presenza del sig. G., ma è stato anche evocato il «caso dell’[OSCURATO:PERSONA]» (decisione impugnata, nota al punto 479).
185
Poiché le ricorrenti sostengono che, per quanto riguarda le quattordici riunioni di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adempiuto il suo obbligo di prova e di motivazione, in particolare per quanto concerne la determinazione di ciò che era contestato all’[OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo, occorre esaminare uno ad uno i vari elementi di prova menzionati nella decisione impugnata per dimostrare il comportamento illecito del sig. G. nell’ambito delle attività affidate dall’[OSCURATO:PERSONA].
a) Sulla riunione del 15 aprile 1997
186
La prima delle quattordici riunioni menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata è quella del 15 aprile 1997, che ha avuto ad oggetto la «ripartizione delle quote e della clientela e [la] fissazione dei prezzi» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentate le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA], DWK e [OSCURATO:PERSONA] (tramite il sig. G.).
187
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] presenta i punti oggetto della riunione del 15 aprile 1997 come segue:
—
«[fissazione dei] prezzi delle materie prime e [dei] prezzi di vendita in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»;
—
«[d]iscussione sulle vendite effettuate da [OSCURATO:PERSONA] ad alcuni clienti e sulle offerte fatte ai clienti da SLM e CB; discussione su clienti e quote di vendita»;
—
«[s]i dichiara inoltre che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rifornito un particolare gruppo di clienti [e vi è stato uno s]cambio di informazioni sui prezzi applicati dal sig. [G.] ad alcuni clienti»;
—
«[r]assegna dettagliata delle vendite effettuate dalle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CB, ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SLM, DWK, [OSCURATO:PERSONA] (...) e discussione sull’assegnazione delle quote (con indicazione di una percentuale concreta) per le stesse società menzionate»;
—
«[d]iscussione sulla possibilità di applicare maggiorazioni, studi sulle importazioni e una domanda sulle esportazioni».
188
Tali informazioni provengono essenzialmente dall’ITC, la quale ha trasmesso un resoconto contemporaneo della riunione del 15 aprile 1997, ad eccezione dell’ultima informazione, che proviene dalla [OSCURATO:PERSONA] e che riprende il contenuto di una breve dichiarazione resa a proposito di detta riunione nella domanda di trattamento favorevole (v. allegato G.3 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle misure di organizzazione del procedimento, per l’ITC, e allegato H.1 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla misura istruttoria, per la [OSCURATO:PERSONA]).
189
Nel loro insieme, le informazioni che provengono dal resoconto dell’ITC, che risulta particolarmente rilevante in quanto redatto in un momento in cui l’intesa non era stata ancora scoperta, nonché la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], che ne conferma il senso, consentono effettivamente di determinare il punto di partenza della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia tramite il sig. G.
190
In primo luogo, in generale, la partecipazione del sig. G. a tale riunione gli ha consentito di assistere a discussioni il cui contenuto anticoncorrenziale emerge chiaramente dall’esame del resoconto dell’ITC. [OSCURATO:PERSONA] è per le informazioni relative alla «[fissazione dei] prezzi delle materie prime e [dei] prezzi di vendita in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» (v. primo trattino del precedente punto 187) e alla «discussione sulle vendite effettuate da [OSCURATO:PERSONA] ad alcuni clienti e sulle offerte fatte ai clienti da SLM e CB[,] (...) su clienti e [su] quote di vendita» (v. secondo trattino del precedente punto 187). Tali informazioni hanno consentito al sig. G. di coordinare le sue attività, in particolare quelle affidate dall’[OSCURATO:PERSONA], con quelle delle imprese rappresentate alla riunione del 15 aprile 1997.
191
In secondo luogo, per quanto riguarda in particolare l’[OSCURATO:PERSONA], il resoconto dell’ITC consente anzitutto di dimostrare che i rappresentanti dell’ITC ritenevano che il sig. G. partecipasse per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] e non della CB, la quale era rappresentata dal sig. [C].
192
In terzo luogo, da detto resoconto emerge altresì che i partecipanti alla riunione hanno discusso di quantità relative alle varie imprese menzionate durante tale riunione, compresa l’[OSCURATO:PERSONA] (v. quarto trattino del precedente punto 187). È certamente vero che il grado di precisione corrispondente a ciascuna di dette imprese nella tabella contenuta nel resoconto dell’ITC non è identico, poiché i dati comunicati per il primo gruppo di partecipanti ([OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e ITC) e per il secondo gruppo di partecipanti che è stato aggiunto ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono precisi, mentre per un terzo gruppo di imprese ([OSCURATO:PERSONA], assente a detta riunione, SLM, DWK e [OSCURATO:PERSONA]) i dati sono arrotondati. Resta il fatto che da detta tabella risulta che il caso dell’[OSCURATO:PERSONA] è stato menzionato, dato che, con 2000 tonnellate, l’[OSCURATO:PERSONA] rappresentava il 2,6% delle 78000 tonnellate discusse a tale riunione.
193
In quarto luogo, il resoconto dell’ITC menziona inoltre il fatto che, durante la riunione del 15 aprile 1997, la discussione ha avuto ad oggetto la situazione particolare dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. terzo trattino del precedente punto 187). A tale riguardo, si può ragionevolmente presumere che il sig. G., in quanto agente dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia, abbia partecipato a detta discussione.
194
Per quanto riguarda l’indicazione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non ha rifornito un determinato gruppo di clienti, può ritenersi, come sostengono le ricorrenti, che ciò si spieghi con l’insolvenza degli stessi. Qualsiasi operatore che avesse effettuato o richiesto ad organismi specializzati una valutazione delle informazioni contabili disponibili avrebbe potuto rendersene conto. Tale spiegazione, fornita dalle ricorrenti senza essere dimostrata, sembra ipotizzabile tanto quanto quella, suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui detta mancanza di approvvigionamento manifesterebbe un comportamento anticoncorrenziale, cosa che non risulta chiaramente dal resoconto, il quale non espone il motivo del mancato approvvigionamento dei clienti citati.
195
Il dubbio a tale riguardo deve andare a vantaggio delle ricorrenti.
196
Per contro, per quanto riguarda l’indicazione secondo cui sarebbe intervenuto uno scambio di informazioni sui prezzi applicati dal sig. G. a taluni clienti, va constatato che il resoconto dell’ITC menziona effettivamente il nome del sig. G., il quale secondo l’ITC rappresentava l’[OSCURATO:PERSONA] a detta riunione, sopra il nome di diversi clienti (tra cui il cliente «PAMA»), accompagnato da annotazioni numeriche che corrispondono verosimilmente al prezzo fatturato a ciascuno di tali clienti. Dette informazioni consentono di dimostrare la partecipazione diretta del sig. G. ad attività anticoncorrenziali nel corso di tale riunione.
197
In conclusione, dagli elementi di prova relativi alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 15 aprile 1997 risulta, da una parte, che il sig. G. può ragionevolmente essere considerato la persona che ha rivelato ai partecipanti a tale riunione le informazioni sui prezzi fatturati ad alcuni dei suoi clienti e, dall’altra, che, con la sua semplice presenza a detta riunione, il sig. G. ha potuto ottenere informazioni sui principali operatori attivi in Italia, le quali vertevano in particolare sull’assegnazione delle quote e sulla fissazione dei prezzi.
198
Detti elementi di prova consentono di dimostrare sufficientemente l’inizio della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia tramite il sig. G.
b) Sulla riunione del 24 giugno 1997
199
La seconda riunione è quella del 24 giugno 1997, che ha avuto ad oggetto la «ricerca di un “equilibrio nel mercato” e [uno] scambio di informazioni sui prezzi» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano presenti i sigg. [C.], padre e figlio, per la CB nonché due rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], e che il sig. G. si era unito ai partecipanti al termine della riunione.
200
Il contenuto di detta riunione viene riferito nel modo seguente dalla [OSCURATO:PERSONA] in un documento redatto il 2 luglio 1997 per rendere conto di una visita effettuata presso la CB (v. allegato B.6 del controricorso):
«Relazione su una visita a CB da parte del sig. [Th. (di [OSCURATO:PERSONA])]: “(…) Il sig. [C. (della CB)] non ha apprezzato l’azione all’inizio dell’anno, che ha determinato un minore fatturato per la sua impresa e un aumento per ITC, alla quale ha quindi dichiarato guerra. Ha chiesto al suo agente di visitare tutti i clienti e ciò ha determinato forti riduzioni dei prezzi, cosicché il nostro obiettivo è sceso a 1100 lire. Pensa che sia ancora possibile trovare un equilibrio di mercato per l’Italia e sta lavorando in questa direzione con [OSCURATO:PERSONA], SLM e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (nella persona [del sig. [G]) e intende escludere ITC. Ci viene chiesto di partecipare. Ho risposto che eravamo favorevoli, ma che la decisione doveva venire dal nostro consiglio. Il sig. [G.] (agente di vendita per il sig. [C.] + [OSCURATO:PERSONA]) si è unito a noi alla fine dell’incontro. I prezzi di CB sono compresi tra 1000 e 1050 lire. Il sig. [C.] vuole aumentarli di 50 lire per coprire l’aumento nel mercato francese. Oggi 1050 lire gli sembrano un prezzo equo. L’obiettivo di CB è il mercato francese, avendo la società ottenuto una certificazione 6 mesi fa. Ha appena lanciato l’omologazione per il filo nervato e i piccoli trefoli in T 5,2 – 2060 – Chiede una quota di mercato di 2000 tonnellate sul mercato francese (...)”».
201
Tale documento, redatto in un momento in cui l’intesa non era stata ancora scoperta, consente di accertare la natura dei rapporti che il sig. G. aveva con la CB. Infatti, da detto documento risulta chiaramente che tali rapporti sono fatti valere dal sig. C. della CB dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] per mostrare che la CB avrebbe potuto coordinare il comportamento di diversi operatori del mercato, tra cui l’[OSCURATO:PERSONA], per la quale agiva ugualmente il sig. G. Sebbene la conversazione sui prezzi abbia riguardato soltanto i prezzi della CB e non quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], si è menzionata anche la possibilità di trovare un equilibrio sul mercato italiano a un determinato livello, e ciò con l’[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del sig. G., nonostante la guerra dei prezzi iniziata dall’ITC.
202
Alla luce di tale documento, si può concludere che il sig. G. era pronto, o comunque non si è opposto, ad operare a fianco del sig. C. della CB all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia, e ciò in qualità di rappresentante sia della CB sia dell’[OSCURATO:PERSONA].
c) Sulla riunione dell’11 marzo 1998
203
La terza riunione è quella dell’11 marzo 1998. Essa ha avuto ad oggetto «discussioni sulla ripartizione delle quote e la fissazione dei prezzi», con la precisazione che «l’[OSCURATO:PERSONA] è citata ma senza cifre» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentate le società [OSCURATO:PERSONA], CB (tramite il sig. G.), [OSCURATO:PERSONA], ITC (tre persone) e [OSCURATO:PERSONA] (tramite il sig. G.).
204
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] presenta i punti oggetto della riunione dell’11 marzo 1998 come segue:
—
«[i] partecipanti discutono ancora una volta il prezzo per il secondo trimestre, che dovrebbe essere aumentato a 1150 lire al chilo»;
—
«[v]alutazione delle esigenze di alcuni clienti»;
—
«[s]cambio di informazioni sulle tonnellate vendute in gennaio e febbraio da ITC, [OSCURATO:PERSONA], AFT, [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».
205
Tali informazioni provengono da un documento sequestrato presso l’ITC nonché da un documento fornito dall’ITC. Si tratta di due diversi resoconti della riunione dell’11 marzo 1998 (v. allegati A.19 e A.20 del ricorso).
206
Alla luce di detti documenti, risulta innanzitutto che, in un’occasione, il termine «[OSCURATO:PERSONA]» è annotato accanto al nome di un cliente per il quale si menziona una fornitura da parte della SLM, che non era rappresentata a tale riunione. Detta annotazione è accompagnata da un punto interrogativo. Per questo motivo, una siffatta annotazione non può essere di per sé decisiva, dato che il sig. G. avrebbe potuto certamente eliminare qualsiasi dubbio sul fatto che tale cliente fosse rifornito dall’[OSCURATO:PERSONA].
207
Analogamente, quanto alla discussione «sulla ripartizione delle quote e la fissazione dei prezzi», i dati relativi a tale aspetto della riunione non hanno valore decisivo per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, come ha già osservato la [OSCURATO:PERSONA], non viene riportato alcun dato sulla riga attribuita all’[OSCURATO:PERSONA] nel pertinente resoconto dell’ITC. Lo stesso vale anche per altri operatori, come la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] o la CB, per i quali le righe corrispondenti sono scritte «senza cifre». Ciò lascia intendere che la situazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sia stata evocata durante la riunione dell’11 marzo 1998 senza che alcuno dei partecipanti a tale riunione, compreso quindi il sig. G., sia stato in grado di fornire indicazioni a tale riguardo o abbia voluto farlo.
208
Tuttavia, in generale, l’esame dei resoconti dell’ITC consente di constatare che i partecipanti alla riunione dell’11 marzo 1998 hanno discusso delle consegne effettuate e del prezzo proposto a taluni clienti e hanno menzionato un prezzo desiderato per il secondo trimestre del 1998. La partecipazione a tale riunione del sig. G., il quale rappresentava in particolare l’[OSCURATO:PERSONA] in Italia, gli ha quindi dato la possibilità di conoscere dette informazioni, il che consente, in assenza di altri elementi di prova idonei a rimettere in discussione una siffatta valutazione, di ritenere che egli fosse in grado di agire successivamente sulla base di tali informazioni sui clienti e sui prezzi, a beneficio delle imprese che rappresentava.
d) Sulla riunione del 30 marzo 1998
209
La quarta riunione è quella del 30 marzo 1998. Essa riguardava «discussioni sulla ripartizione delle quote» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentate le società [OSCURATO:PERSONA], CB (tramite i sigg. C. e G.), [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell’introduzione di detto allegato, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia precisato che i riferimenti al sig. G. per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] Italia dovevano essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’[OSCURATO:PERSONA].
210
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] presenta i punti oggetto della riunione del 30 marzo 1998 come segue:
—
«i partecipanti discutono nuovamente se aumentare il prezzo da 1100 a 1150 lire al chilo»;
—
«Riunione seguente con SLM (sig. [Ch.]) fissata per il 17.4. Discussione sull’assegnazione dei volumi (espressi in tonnellate) a CB, ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SLM e A(ustria [OSCURATO:PERSONA]). Si prende atto che la [OSCURATO:PERSONA] aumenta il suo prezzo»;
—
«[i]ncontro sul mercato italiano».
211
Tali informazioni provengono, per quella di cui al primo trattino del precedente punto 210, da un resoconto redatto dall’ITC all’epoca dei fatti, per quelle di cui al secondo trattino del medesimo punto, da un resoconto redatto dall’[OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti e, per quella di cui al terzo trattino di detto punto, da una tabella che menziona alcune riunioni allegata alla domanda di trattamento favorevole della [OSCURATO:PERSONA], la quale si limita ad esporre un’affermazione succinta e vaga riguardante la riunione del 30 marzo 1998 (v. allegati G.2 e G.3 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle misure di organizzazione del procedimento, per l’ITC, e allegato H.3 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla misura istruttoria, per la [OSCURATO:PERSONA]).
212
Alla luce dei resoconti redatti dall’ITC e dall’[OSCURATO:PERSONA], va constatato che, in tale riunione, le discussioni hanno effettivamente avuto ad oggetto il prezzo proposto a taluni clienti, un accordo sui prezzi nonché le quantità relative a diversi clienti. Il prezzo di 1150 lire al chilo è stato inoltre previsto come un obiettivo per l’aprile 1998.
213
Peraltro, dal resoconto dell’ITC risulta che è stato predisposto un elenco di clienti contenente, per ciascun cliente, l’individuazione di una o più quantità a seconda del numero di fornitori.
214
In tale elenco, i termini «+ [OSCURATO:PERSONA]», che si riferiscono probabilmente all’[OSCURATO:PERSONA], sono riportati accanto al nome del cliente «PAMA», per il quale le quantità indicate sono «350/+350».
215
Benché si tratti dell’unica menzione di un coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] in dette discussioni, tale menzione si inserisce in un contesto più generale in cui sono state scambiate numerose informazioni relative ai clienti e ai prezzi, il che consente di considerare che il sig. G., il quale rappresentava in particolare l’[OSCURATO:PERSONA] in Italia, ha partecipato, durante la riunione del 30 marzo 1998, a discussioni il cui contenuto viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE.
e) Sulla riunione del 18 maggio 1998
216
La quinta riunione è quella del 18 maggio 1998. Essa riguardava «discussioni sulla ripartizione delle quote e sulla fissazione dei prezzi» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentate le società [OSCURATO:PERSONA], CB (tramite il sig. G.), [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tramite il sig. G.).
217
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] presenta i punti oggetto della riunione del 18 maggio 1998 come segue:
—
«[s]cambio di informazioni sulle forniture ai dieci principali clienti di ogni produttore»;
—
«i partecipanti discutono dei prezzi applicati e i prezzi che vorrebbero applicare (senza mai scendere al di sotto delle 1100 lire al chilo). Discutono altresì il prezzo offerto da DWK a un cliente»;
—
«[d]iscussione sull’assegnazione delle quote tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (numero concreto di tonnellate aggiunto)»;
—
«[v]iene redatta una tabella che riporta 20 clienti suddivisi tra CB, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».
218
Tali informazioni provengono da tre fonti: un resoconto dell’ITC redatto all’epoca dei fatti, un resoconto dell’[OSCURATO:PERSONA] redatto nel medesimo momento e una tabella che menziona alcune riunioni allegata alla domanda di trattamento favorevole della [OSCURATO:PERSONA], la quale si limita ad esporre un’affermazione succinta e vaga riguardante la riunione del 18 maggio 1998 (v. allegati G.4 e G.5 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle misure di organizzazione del procedimento, per l’ITC e l’[OSCURATO:PERSONA], e allegato H.3 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla misura istruttoria, per la [OSCURATO:PERSONA]).
219
Alla luce dei resoconti dell’ITC e dell’[OSCURATO:PERSONA], va constatato che, in tale riunione, le discussioni hanno effettivamente avuto ad oggetto il prezzo e le consegne relativi a diversi clienti. Il resoconto dell’ITC presenta una tabella dettagliata riguardante i clienti con indicazioni precise relative alle società CB, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo, non viene fatta alcuna menzione dell’[OSCURATO:PERSONA], in particolare quando si tratta di evocare la situazione del cliente «PAMA».
220
Dal canto suo, il resoconto dell’[OSCURATO:PERSONA] presenta, in occasione di un’elencazione delle quantità vendute nel mese di aprile, dati precisi relativi alle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA], CB e [OSCURATO:PERSONA], che, sommati, totalizzano 5456 tonnellate. Accanto a tale elencazione figura, all’inizio e isolatamente, l’annotazione «Austr 100» e, successivamente, altri dati arrotondati relativi alle sei imprese sopra citate, i quali, sommati, totalizzano 5600 tonnellate. Il riferimento fatto all’[OSCURATO:PERSONA] in detto resoconto non è quindi, chiaramente, della stessa natura di quelli fatti, ad esempio, per quanto riguarda la CB.
221
Malgrado la natura imprecisa e l’unicità del dato disponibile per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che, partecipando alla riunione del 18 maggio 1998, il sig. G. ha potuto ottenere informazioni di natura anticoncorrenziale sui prezzi e sui clienti fornite dai principali produttori operanti in Italia.
f) Sulla riunione del 19 ottobre 1998
222
La sesta riunione è quella del 19 ottobre 1998. Essa riguardava la «spartizione della clientela» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentati: la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], l’ITC, la [OSCURATO:PERSONA] e «[il sig. G.]». Come si è già rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nell’introduzione di detto allegato, che i riferimenti al sig. G. dovevano essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’[OSCURATO:PERSONA].
223
Secondo gli elementi di prova invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], la riunione del 19 ottobre 1998 ha dato luogo a una «[d]iscussione sui clienti e i relativi fornitori (elencati cliente per cliente) tra [OSCURATO:PERSONA], SLM, CB, [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA], AFT, “TY” ([OSCURATO:PERSONA]), “AD” ([OSCURATO:PERSONA])». Le informazioni a tale riguardo provengono da un resoconto dell’ITC redatto all’epoca dei fatti (v. allegati B.10 del controricorso, pagg. 201 e seguenti).
224
Dalla prima pagina di detto resoconto risulta che, all’interno di un elenco di numerosi clienti, le iniziali «AD», che indicano probabilmente l’[OSCURATO:PERSONA], sono apposte accanto al nome del cliente «RDB centro» accompagnate dall’annotazione «1005 totale» o «1095 totale», mentre la pagina successiva contiene l’annotazione «RDB centro [OSCURATO:PERSONA] 1100 B».
225
Che si tratti di riferimenti a quantità fornite o, più verosimilmente, ai prezzi praticati, l’annotazione relativa all’[OSCURATO:PERSONA] è logicamente originata dal sig. G.
226
In ogni caso, partecipando alla riunione del 19 ottobre 1998, il sig. G. ha potuto aver accesso a informazioni dettagliate su alcuni clienti riforniti e sul prezzo praticato da taluni concorrenti delle società che egli rappresenta, il che viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE nonché l’articolo 53 dell’Accordo SEE.
g) Sulla riunione del 18 gennaio 1999
227
La settima riunione è quella del 18 gennaio 1999. Essa ha avuto ad oggetto «discussioni sulla ripartizione delle quote e sulla fissazione dei prezzi» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentate le società [OSCURATO:PERSONA], CB (tramite il sig. G.), [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Come si è già rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia precisato, nell’introduzione di detto allegato, che i riferimenti al sig. G. devono essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’[OSCURATO:PERSONA].
228
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] presenta i punti oggetto della riunione del 18 gennaio 1999 come segue:
—
«[d]iscussioni sui clienti e sui prezzi (compresi gli extra) per il 1
o
semestre. I partecipanti sottolineano la necessità di fissare il prezzo per il 1999 a 1130 lire al chilo, più una maggiorazione sul diametro»;
—
«[d]iscussione sulle quote (espresse in percentuale): scambio di una tabella dettagliata datata 18.1.1999 (proveniente da [OSCURATO:SOCIETA]), che riporta le quote e un delta per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CB, ITC “N”, [OSCURATO:SOCIETA] “S”, TE (=[OSCURATO:PERSONA])»;
—
«[i]noltre, viene comunicato il volume (espresso in tonnellate) per A(ustria) D(raht), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DWK, SLM».
229
Tali informazioni provengono, da una parte, da un resoconto redatto dall’ITC all’epoca dei fatti e, dall’altra, da due documenti scoperti presso la [OSCURATO:PERSONA] (v. allegato C.1 pag. 35 della replica, per l’ITC, e allegato G.13 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle misure di organizzazione del procedimento, per la [OSCURATO:PERSONA]).
230
Per quanto riguarda il resoconto dell’ITC, il suo esame non consente di dimostrare un rapporto diretto con l’[OSCURATO:PERSONA], poiché non vi è alcun riferimento a tale società. Tuttavia, i dati riportati nel resoconto, quali ad esempio l’indicazione relativa al prezzo «1130 + extra» per il primo semestre, sono sufficienti per concludere che la presenza del sig. G. a detta riunione gli ha consentito di ottenere informazioni di natura anticoncorrenziale di cui poteva beneficiare l’[OSCURATO:PERSONA], che egli rappresentava in Italia.
231
Leggendo i due documenti scoperti presso la [OSCURATO:PERSONA], si può constatare anzitutto che i principali operatori attivi sul mercato italiano, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], la CB, l’[OSCURATO:PERSONA], l’ITC e la [OSCURATO:PERSONA], si sono ripartiti tra loro una «quota» del 100% pari a 64713 tonnellate. Il termine «quota» indica in realtà le vendite totali effettuate nel 1998, come risulta dal primo di detti documenti e come confermato dalla precisazione dei dati elencati nella tabella di ripartizione di tale 100%.
232
Questi due documenti consentono inoltre di rilevare che, nel primo di essi, sotto detta ripartizione del 100%, sono state apposte annotazioni manoscritte per aggiungere altri operatori, denominati «outsiders». Si trattava inizialmente dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, a seguito di correzioni manoscritte, della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della SLM e della DKW. Le quantità aggiunte consentono di passare da 64713 a 84000 tonnellate. A tale riguardo, va rilevato che il volume assegnato all’[OSCURATO:PERSONA] con tale operazione, così come il volume assegnato alla [OSCURATO:PERSONA], è preciso, e non arrotondato come nel caso della [OSCURATO:PERSONA], della SLM e della DKW. La cifra indicata per l’[OSCURATO:PERSONA] è così passata, a seguito della correzione manoscritta, da «607» a «1812».
233
Tenuto conto della presenza del sig. G. a tale riunione, si può ragionevolmente presumere che quest’ultimo sia all’origine delle modifiche apportate al volume fornito dall’[OSCURATO:PERSONA] nel 1998.
h) Sulla riunione del 14 dicembre 1999
234
L’ottava riunione è quella del 14 dicembre 1999. Essa ha avuto ad oggetto «discussioni sulla ripartizione delle quote» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentate le società [OSCURATO:PERSONA], CB (tramite il sig. F. e il sig. G.), [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM. Come si è già rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia precisato, nell’introduzione di detto allegato, che i riferimenti al sig. G. devono essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’[OSCURATO:PERSONA].
235
Secondo gli elementi di prova richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA], la riunione del 14 dicembre 1999 è consistita in una «[r]iunione in cui si discute dei clienti e si distribuiscono tonnellate a “Red(aelli)”, “Italc(ables)”, “CB”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “SLM” e “A(ustria) D(raht)”».
236
Tali informazioni provengono, da una parte, da un resoconto redatto dalla SLM all’epoca dei fatti e, dall’altra, da un resoconto redatto dall’ITC nel medesimo momento, il quale non fornisce informazioni supplementari oltre all’individuazione delle imprese e dei loro rappresentanti (v. allegato B.10 pag. 215 del controricorso, per la SLM, e allegato C.1 pag. 41 della replica, per l’ITC).
237
Per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], dall’esame del documento della SLM risulta che esso contiene l’annotazione «AD 400» insieme ad altre tre annotazioni: «RE 4000», «SLM 300» e «[OSCURATO:PERSONA] 300». Tale annotazione consente di accertare che, per un determinato cliente, è stata menzionata la predetta ripartizione, il che dimostra che vi sono state discussioni sull’assegnazione di quote per quanto riguarda in particolare l’[OSCURATO:PERSONA]. Altre annotazioni di tal genere sono presenti nel documento della SLM, ma senza riferimento all’[OSCURATO:PERSONA], il che testimonia ugualmente che vi è stata una discussione tra le persone presenti a proposito di alcuni dei loro clienti.
i) Sulla riunione del 12 gennaio 2000
238
La nona riunione è quella del 12 gennaio 2000. Essa ha avuto ad oggetto «discussioni sulla ripartizione delle quote» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentati: l’ITC, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il sig. G. Come si è già rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nell’introduzione di detto allegato, che i riferimenti al sig. G. devono essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’[OSCURATO:PERSONA].
239
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] presenta i punti oggetto della riunione del 12 gennaio 2000 come segue:
—
«[t]abella dettagliata con panoramica delle vendite effettuate da “Red(aelli)”, “ITC”, “CB”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “TE” ([OSCURATO:PERSONA]), “SLM”, “TM” ([OSCURATO:PERSONA]), “TY” ([OSCURATO:PERSONA]), “DWK” e “AD” ([OSCURATO:PERSONA])»;
—
«[d]iscussione tra i produttori presenti sulle regole da utilizzare per ripartirsi quote e clienti. Le regole avrebbero dovuto essere applicate anche a “SLM”-“[OSCURATO:PERSONA]”-“TY[csa]”-“DWK”-“A[ustria] D[raht]”. I clienti che non erano stati assegnati a una società particolare non avrebbero potuto essere contattati da quella società, senza chiederne la previa autorizzazione alla società a cui quel determinato cliente era stato associato. Le regole stabiliscono altresì che, nel caso in cui un qualsiasi produttore superi la propria quota in un determinato trimestre, la sua quota sarà ridotta nel trimestre successivo. Viene inoltre discussa la possibilità di comminare sanzioni per il mancato rispetto delle quote»;
—
«CB conferma che la riunione ha riguardato la ripartizione dei clienti e il riequilibrio delle quote»;
—
«[OSCURATO:PERSONA] conferma l’incontro sul mercato italiano».
240
Tali informazioni provengono essenzialmente da appunti manoscritti dell’ITC redatti all’epoca dei fatti e da dichiarazioni della CB e della [OSCURATO:PERSONA] rese dopo le ispezioni (v. allegato B.10 pagg. 216-217 del controricorso, per l’ITC).
241
L’esame degli appunti manoscritti dell’ITC relativi a tale riunione consente effettivamente di constatare che, nella prima pagina di essi, è presente una tabella che espone, per vari operatori attivi in Italia, dati numerici relativi a tre riferimenti («1», «2» e «3»), con un’ultima riga che indica il totale. Nella colonna corrispondente all’[OSCURATO:PERSONA] viene quindi indicato «300» per il riferimento «1», «=» per il riferimento «2», e «600» per il riferimento «3». Tali dati sono meno precisi di quelli relativi agli altri operatori, ma sono collocati allo stesso livello in detta tabella e non in un altro luogo che possa suggerire una distinzione o una separazione.
242
Sotto tale tabella compaiono quattro nomi, tra cui quello del sig. G. Vi si legge inoltre l’indicazione «RDB 1080 Base!», che può riferirsi al prezzo da praticare. La seconda pagina di detto documento espone le regole menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] (secondo trattino del precedente punto 239). Viene allora fatto un ulteriore riferimento espresso all’AD.
243
Tale documento consente dunque di comprovare le affermazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata a proposito della riunione del 12 gennaio 2000, vale a dire, per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], e oltre allo scambio di informazioni commerciali riservate, la partecipazione effettiva, per mezzo del sig. G., alla definizione di alcune regole relative all’assegnazione di clienti e forse anche alla fissazione di un prezzo in relazione a un cliente.
j) Sulla riunione del 19 settembre 2000
244
La decima riunione è quella del 19 settembre 2000. Essa ha avuto ad oggetto «discussioni sulla ripartizione delle quote» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentate le società [OSCURATO:PERSONA], CB (sig. C. e sig. G.), ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SLM. Come si è già rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nell’introduzione di detto allegato, che i riferimenti al sig. G. dovevano essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’[OSCURATO:PERSONA].
245
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] presenta i punti oggetto della riunione del 19 settembre 2000 come segue:
—
«[c]ontrollo fissato dal 2 al 7 ottobre»;
—
«[s]cambio di informazioni sulle esportazioni. SLM vuole restare fuori dal [OSCURATO:PERSONA]. Approvazione in [OSCURATO:PERSONA] entro un mese e in [OSCURATO:PERSONA] entro 6 mesi. [OSCURATO:PERSONA] immediatamente»;
—
«[e]lenco di proposte formulate da[l sig. V.] [[OSCURATO:PERSONA]]: assegnazione dettagliata di quote di vendita (espresse in tonnellate e in percentuali) a [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA], CB, AFT, SLM, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DK, A[ustria] D[raht] e TE ([OSCURATO:PERSONA])»;
—
«CB conferma la riunione: ripartizione della clientela sul mercato italiano»;
—
«[OSCURATO:PERSONA] la conferma a sua volta».
246
Tali informazioni provengono essenzialmente da un resoconto dell’ITC redatto all’epoca dei fatti e da dichiarazioni della CB e della [OSCURATO:PERSONA] rese dopo le ispezioni (v. allegato B.10 pag. 218 del controricorso, per l’ITC, e fascicolo amministrativo pagg. 16113-16).
247
Alla luce di detto resoconto, risulta in effetti che, a parte una discussione sullo sviluppo commerciale della SLM, le discussioni svoltesi nel corso di tale riunione hanno avuto ad oggetto, in particolare, una proposta di ripartizione di 120000 tonnellate presentata dal sig. V., da cui emerge che la quota prevista per l’[OSCURATO:PERSONA] era pari a 2400 tonnellate, vale a dire il 2% di detta quantità. Tale documento corrobora dunque quanto affermato nella decisione impugnata (v. terzo trattino del precedente punto 245).
k) Sulla riunione del 10 giugno 2001
248
L’undicesima riunione è quella del 10 giugno 2001. Essa ha avuto ad oggetto la «ripartizione delle quote» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentati la [OSCURATO:PERSONA], l’ITC, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la SLM e il sig. G. Come si è già rilevato, tale riferimento al sig. G. deve essere inteso tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’[OSCURATO:PERSONA].
249
Secondo gli elementi di prova richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA], la riunione del 10 giugno 2001 ha avuto ad oggetto una «[t]abella che illustra la ripartizione del mercato in tonnellate e in percentuale per ITC, [OSCURATO:PERSONA], CB, SLM, [OSCURATO:PERSONA] e [[OSCURATO:PERSONA]], da una parte ([vale a dire] 89% o 106800 tonnellate), e [OSCURATO:PERSONA], [[OSCURATO:PERSONA]], DWK e [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], dall’altra: 13200 tonnellate (= 11%)».
250
Tali informazioni provengono da un documento scoperto presso l’ITC, il quale contiene effettivamente i dati sopra indicati. L’annotazione «[OSCURATO:PERSONA]», che probabilmente sta per «[OSCURATO:PERSONA]», compare in detta tabella con il riferimento «1920» tonnellate (o «2000» in un altro caso), il che rappresenterebbe l’1,6% delle quantità menzionate (120000 tonnellate). Tale documento corrobora quanto affermato nella decisione impugnata (v. allegato B.10 pag. 220 del controricorso).
l) Sulla riunione del 23 ottobre 2001
251
La dodicesima riunione è quella del 23 ottobre 2001. In tale occasione, «[OSCURATO:PERSONA] è citata, ma senza cifre» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentati la [OSCURATO:PERSONA], la CB, l’ITC, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la SLM e il sig. G. Come si è già rilevato, tale riferimento al sig. G. deve essere inteso tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’[OSCURATO:PERSONA].
252
Secondo gli elementi di prova invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], la riunione del 23 ottobre 2001 ha avuto ad oggetto la «[d]eterminazione delle quote di vendita per i produttori italiani» nonché il «[c]onfronto con le vendite effettive al 30.9.2001 (74814 tonnellate)»; informazione, quest’ultima, accompagnata da un «[p]unto di domanda per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DWK». Tali informazioni provengono da un documento scoperto presso l’ITC (v. fascicolo amministrativo, pagg. 5106-07).
253
Alla luce di detto documento, risulta che l’annotazione «[OSCURATO:PERSONA]», che probabilmente sta per «[OSCURATO:PERSONA]», in una tabella che mostra le vendite al 30 settembre 2001, per un totale di 74814 tonnellate, e presenta un confronto tra quelle che potrebbero effettivamente essere vendite previste e vendite realizzate, è accompagnata da un punto interrogativo, come avviene anche per la [OSCURATO:PERSONA], la DWK e la [OSCURATO:PERSONA].
254
Tale riunione può dunque essere invocata soltanto per dimostrare il fatto che, grazie alla sua presenza, il sig. G., il quale rappresentava in particolare l’[OSCURATO:PERSONA] in Italia, ha avuto accesso a informazioni anticoncorrenziali, tra cui quelle sopra citate relative allo stato delle vendite realizzate dalle società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA] e SLM, nonché ad altre informazioni sul prezzo praticato da taluni operatori attivi in Italia, le quali figurano anch’esse nel resoconto dell’ITC, in grado di influenzare il suo comportamento sul mercato.
m) Sulla riunione dell’11 gennaio 2002
255
La tredicesima riunione è quella dell’11 gennaio 2002, che ha avuto ad oggetto uno «scambio di informazioni sull’anno precedente e [una] ripartizione provvisoria delle quote per il 2002» (decisione impugnata, nota al punto 479).
256
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentati: la CB, l’ITC, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la SLM e il sig. G. Come si è già rilevato, tale riferimento al sig. G. deve essere inteso tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’[OSCURATO:PERSONA].
257
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] presenta i punti oggetto della riunione dell’11 gennaio 2002 come segue:
—
«[d]iscussioni sui clienti»;
—
«[s]cambio di informazioni dettagliate sulle quantità vendute dai produttori (produttori italiani: Red, [OSCURATO:PERSONA], CB, ITC, SLM, [[OSCURATO:PERSONA] (AFT)] e stranieri: [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], DWK e [OSCURATO:PERSONA]) in Italia nel 2001»;
—
«[d]iscussione su [OSCURATO:PERSONA]»;
—
«[p]er quanto riguarda i produttori, volumi pianificati ed effettivi e differenze tra i due per ITC, [OSCURATO:PERSONA], CB, SLM, [OSCURATO:PERSONA], AFT. Prossimo incontro il 22 gennaio, proposte concrete: ridurre il più possibile il numero dei clienti condivisi».
258
Tali informazioni provengono da un resoconto redatto dall’ITC all’epoca dei fatti e da un resoconto redatto dalla SLM nel medesimo momento (v. allegati G.8 e G.9 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle misure di organizzazione del procedimento, per l’ITC e la SLM).
259
Al termine dell’esame di detti documenti si possono formulare due serie di osservazioni.
260
In primo luogo, alla luce del resoconto dell’ITC, risulta che la riunione ha avuto ad oggetto le quantità vendute nel 2001, vale a dire un totale di 112522 tonnellate (v. secondo trattino del precedente punto 257). A tale riguardo, può constatarsi che le quantità relative ad alcuni operatori collocati su una colonna a sinistra della tabella presente in detto resoconto, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la CB, l’ITC, la [OSCURATO:PERSONA] (AFT) e la SLM, sono indicate con precisione, a differenza di quelle relative ad altri operatori collocati su una colonna a destra della medesima tabella, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] (probabilmente l’[OSCURATO:PERSONA], con 1300 tonnellate) e la DWK, per i quali le quantità sono arrotondate e accompagnate da punti interrogativi. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], il suo nome, inizialmente collocato a destra, è stato cancellato e collocato a sinistra della medesima tabella, sempre con la stessa quantità (4200 tonnellate). Tale differenza tra i primi sei operatori e gli altri è confermata dal fatto che il resoconto dell’ITC presenta anche una tabella relativa alle quantità su tre anni (1999, 2000 e 2001), nella quale figurano soltanto l’[OSCURATO:PERSONA], la CB, l’ITC, la [OSCURATO:PERSONA] (AFT), la SLM (senza dati per il 1999) e la [OSCURATO:PERSONA] (v. quarto trattino del precedente punto 257). Le osservazioni di cui sopra possono essere formulate anche a seguito della lettura del resoconto della SLM.
261
Alla luce di tali documenti, si può quindi constatare che gli operatori la cui situazione è stata discussa all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia erano divisi in due categorie. Da una parte, una categoria principale, composta dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla CB, dall’[OSCURATO:PERSONA], dall’ITC e dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché, almeno a partire dal 2000, dalla SLM. Per gli operatori rientranti in tale categoria, i partecipanti alla riunione dell’11 gennaio 2002 erano in grado di disporre dei dati precisi su tre anni. Dall’altra, una categoria secondaria, composta dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla DWK, per le quali i dati proposti sono manifestamente stimati e sembrano essere stati indicati al solo scopo di valutare il totale delle quantità vendute nel 2001 una volta presentati i dati relativi ai principali operatori.
262
In secondo luogo, dalla lettura del contenuto della discussione relativa ai clienti esposto nei resoconti dell’ITC e della SLM (v. primo trattino del precedente punto 257) è possibile individuare riferimenti a osservazioni della SLM e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in detti resoconti si ritrova il nome del sig. G. in relazione a tale discussione, in particolare per quanto riguarda il cliente «Fioroni x Algeria», per il quale è menzionato un prezzo («1115» lire). Benché sia lecito supporre che tale cliente sia un cliente della CB e non dell’[OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che, con la sua presenza alla riunione dell’11 gennaio 2002 e con i suoi interventi, il sig. G. ha partecipato a discussioni dal contenuto anticoncorrenziale che possono andare a beneficio delle entità da lui rappresentate.
263
Nel loro insieme, gli elementi di prova invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] consentono effettivamente di dimostrare ciò che è affermato nella decisione impugnata, fermo restando, tuttavia, che il grado di precisione delle informazioni scambiate in detta riunione era diverso a seconda della categoria di operatori in questione, poiché le informazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA], alla CB, all’[OSCURATO:PERSONA], all’ITC, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla SLM erano più precise e più numerose di quelle relative, quantomeno, alla [OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA] e alla DWK.
n) Sulla riunione del 30 aprile 2002
264
La quattordicesima riunione è quella del 30 aprile 2002. In tale occasione, viene «espressamente asserito che il sig. [G.] deve garantire le quantità altrimenti [[OSCURATO:PERSONA]] sarà “estromessa” entro l’estate» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentati: la [OSCURATO:PERSONA], l’ITC, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la SLM e il sig. G. Come si è già rilevato, tale riferimento al sig. G. deve tener conto del fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’[OSCURATO:PERSONA].
265
Secondo gli elementi di prova invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], la riunione del 30 aprile 2002 ha avuto ad oggetto la «situazione delle importazioni in Italia (descrizione dei “pericoli”) e [l]’intenzione di SLM di lasciare il club»; nel corso della riunione, si è «minacciato di espellere [OSCURATO:PERSONA] dal cartello qualora non avesse provveduto a garantire volume “entro l’estate (2002)”».
266
Tali informazioni provengono da un resoconto dell’ITC redatto all’epoca dei fatti. Da esso risulta che, a proposito dell’«[OSCURATO:PERSONA]» – ossia probabilmente l’[OSCURATO:PERSONA] – si afferma quanto segue: «[Il sig. G.] deve garantire quantità altrimenti entro l’estate lo liquidano». Tale affermazione appare nell’ambito dell’elencazione di vari «pericoli» (v. allegato A.16 del ricorso).
267
Le espressioni di cui sopra sono oggetto di un dibattito tra le parti.
268
Per le ricorrenti, che affermano di non aver avuto occasione di pronunciarsi prima dell’adozione della decisione impugnata sulla presentazione dei fatti accolta dalla [OSCURATO:PERSONA], non si sarebbe tenuto conto del contesto. Le ricorrenti si chiedono così per quale motivo un membro dell’intesa debba essere escluso qualora esso non importi la quantità convenuta. L’affermazione relativa all’[OSCURATO:PERSONA] non consentirebbe di concludere nel senso di una minaccia di esclusione di quest’ultima, in quanto il termine «lo» si riferirebbe al «sig. G.» e la traduzione di «liquidare» con «évincer» («estromettere») sarebbe inesatta. Per i partecipanti a detta riunione, l’«[OSCURATO:PERSONA]» era un «pericolo» e non poteva essere considerata un membro del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
269
Per la [OSCURATO:PERSONA], l’interesse dei partecipanti alla riunione alla stabilizzazione delle quote e del livello dei prezzi evitando un’offerta eccessiva in Italia sarebbe evidente. Nella fattispecie, sarebbe ragionevole considerare che, per quanto riguarda la rappresentanza dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte del sig. G., quest’ultimo dovesse rispettare la quota che gli era stata concessa.
270
In particolare, è verosimile che i partecipanti alla riunione abbiano chiesto al sig. G., in qualità di rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia, di fare in modo di rispettare la quota che le era stata concessa. In generale, detta riunione può essere richiamata anche per dimostrare che, grazie alla sua presenza, il sig. G. è stato in grado di conoscere i pericoli percepiti dai principali operatori attivi in Italia, il che gli ha consentito di agire di conseguenza.
271
In sintesi, in primo luogo, da quanto precede risulta che, dall’esame dei documenti relativi alle quattordici riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia citate nella decisione impugnata, nelle quali è accertata la presenza del sig. G., è possibile constatare la partecipazione di quest’ultimo ad accordi anticoncorrenziali in nome e per conto dell’[OSCURATO:PERSONA], anche per quanto riguarda discussioni relative ai volumi e ai prezzi.
272
In secondo luogo, si deve rilevare altresì che da detti documenti emerge che l’[OSCURATO:PERSONA] era percepita come un operatore secondario, di cui occorreva valutare il comportamento, il che dava luogo talvolta a stime delle quantità commercializzate o a interrogativi a tale riguardo, senza che tuttavia detta società sia stata associata, in quanto tale, al coordinamento istituito dai principali operatori attivi sul mercato italiano. Il ruolo svolto dall’[OSCURATO:PERSONA] all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia non è quindi strettamente assimilabile a quello rivestito dai principali operatori attivi su tale mercato, quali la [OSCURATO:PERSONA], la CB, l’[OSCURATO:PERSONA], l’ITC, la [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, la SLM.
273
In terzo luogo, nonostante il ruolo marginale svolto dall’[OSCURATO:PERSONA] quale operatore attivo sul mercato italiano, in cui essa era percepita come un operatore secondario, risulta che, in diverse occasioni durante il periodo dell’infrazione, i principali operatori attivi su detto mercato hanno constatato o evidenziato il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse rappresentata dal sig. G., il quale rappresentava pure la CB nel [OSCURATO:PERSONA] Italia. Tale duplice rappresentanza costituiva pertanto un vantaggio sia per detti operatori, i quali potevano influenzare un fattore di concorrenza, sia per il sig. G., il quale poteva agire sulla base delle informazioni dettagliate che otteneva in occasione della sua partecipazione alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
o) Sulle altre riunioni e sugli altri documenti citati nella decisione impugnata
274
Le conclusioni di cui sopra sono rafforzate dall’esame dei documenti relativi alle altre riunioni citate nella decisione impugnata, vale a dire quelle in cui è stato discusso il caso dell’[OSCURATO:PERSONA] senza che sia menzionata la presenza del sig. G. e quelle in cui la presenza di quest’ultimo è menzionata e in cui si precisa anche che egli rappresentava l’[OSCURATO:PERSONA] senza che, tuttavia, le discussioni abbiano avuto ad oggetto specificamente la situazione dell’[OSCURATO:PERSONA].
275
A titolo di esempio, va rilevato che, durante la riunione del 22 dicembre 1997, in cui era presente almeno l’ITC secondo quanto indicato nella voce relativa a tale riunione presente nell’allegato 3 della decisione impugnata, è stata comunicata una serie di tabelle relative alle quantità «attrib» (verosimilmente attribuite) a vari clienti da diversi fornitori, tra cui l’«[OSCURATO:PERSONA]» (verosimilmente l’[OSCURATO:PERSONA]). Una tabella elaborata in occasione di detta riunione corrisponde ai clienti riforniti dalle società [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SLM, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
276
Nella tabella relativa all’[OSCURATO:PERSONA], si può vedere la quantità fornita da tale operatore nonché dagli altri operatori in questione a nove clienti identificati, mentre i nomi di altri due clienti sono stati aggiunti a mano, con l’indicazione, per l’uno o per l’altro («PAMA» e «RDB»), della quantità fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] («200» tonnellate). Queste varie tabelle dimostrano che i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia disponevano di indicazioni molto precise sulle quantità fornite e sugli operatori utilizzati, dal più grosso al più piccolo, dai vari clienti italiani (v. allegato B.10 del controricorso, pagg. 179 e 180, e fascicolo amministrativo, pagg. 5333, 40-46).
277
Analogamente, diversi documenti presenti nel fascicolo evidenziano che i membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia conoscevano informazioni precise sulle quantità vendute dall’[OSCURATO:PERSONA] e da altri ai loro clienti italiani (v., ad esempio, allegato 3 della decisione e allegato 10 del controricorso, pagg. da 188 a 197, le tabelle «Trefolo 2001», riportate anche alle pagg. da 221 a 229). Tali informazioni consentivano ai vari membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia di sapere quale quota attribuire all’[OSCURATO:PERSONA].
278
Nel loro insieme, detti documenti dimostrano la diffusione continua, all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia, di informazioni precise sulle quantità vendute dai vari operatori ai diversi clienti, in particolare per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA].
279
Di conseguenza, dall’insieme dei documenti sopra citati risulta sufficientemente provato che l’[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato, per mezzo del sig. G. e per quanto riguarda le attività affidate allo stesso, alle varie pratiche che sono state decise all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
3.
Sulle varie dichiarazioni richiamate dalle parti
280
Le dichiarazioni richiamate dalle ricorrenti, sia quelle rese a seguito della comunicazione degli addebiti sia quelle contenute in domande volte ad ottenere un’immunità o una riduzione dell’ammenda, non sono sufficienti a rimettere in discussione la conclusione formulata al precedente punto 279, la quale si basa essenzialmente sull’esame di dati contemporanei all’intesa controversa provenienti da resoconti delle varie riunioni a cui assistevano i partecipanti a detta intesa.
281
Tali dati contemporanei consentono di dimostrare che il sig. G. era percepito, dagli altri membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia, come una persona che rappresentava l’[OSCURATO:PERSONA] in Italia. Essi consentono inoltre di affermare che, in qualità di agente dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia, il sig. G. ha trasmesso ai membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia informazioni relative alle sue attività, e ha in ogni caso ottenuto informazioni dettagliate sull’attività dei concorrenti dell’[OSCURATO:PERSONA] sul mercato italiano.
282
[OSCURATO:PERSONA], come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tali dati sono corroborati dalle dichiarazioni rese dall’ITC e dalla DWK nella loro domanda di trattamento favorevole. [OSCURATO:PERSONA], l’ITC, che ha fornito molti documenti relativi al [OSCURATO:PERSONA] Italia, afferma chiaramente che il sig. G. ha partecipato a tali riunioni per la CB, ma anche in qualità di «rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia». Analogamente, la DWK, nel fare riferimento al sig. G., precisa che quest’ultimo è il «rappresentante della [CB] e dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia» (v. allegati B.4 e B.5 del controricorso).
283
Il contenuto della dichiarazione del sig. G., il quale afferma, in sostanza, di aver partecipato per la CB alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia e di non aver mai compiuto attività anticoncorrenziali per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] né comunicato a quest’ultima le informazioni ottenute durante le riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia, e della dichiarazione presentata a nome del sig. V. ([OSCURATO:PERSONA]), da cui risulta che il sig. G. non ha mai partecipato ad accordi d’intesa in nome dell’[OSCURATO:PERSONA], non è quindi sufficiente per rimettere in discussione ciò che è possibile dedurre dagli elementi di prova sopra menzionati, in larga parte contemporanei ai fatti. Di fronte a tali elementi, dette affermazioni sono di per sé insufficienti a contraddire ciò che si può dedurre da altri elementi del fascicolo. In particolare, occorre rinviare su questo punto a quanto risulta dagli elementi di prova disponibili in merito alla riunione del 24 giugno 1997 (v. supra, punti da 199 a 202), i quali dimostrano che la CB ha presentato il sig. G. alla [OSCURATO:PERSONA] precisandole che quest’ultimo rappresentava l’[OSCURATO:PERSONA] e che, segnatamente grazie a lui, sarebbe stato possibile trovare un equilibrio sul mercato italiano (v. allegati A.2 e A.3 del ricorso e allegato B.6 del controricorso).
284
Lo stesso vale per il contenuto delle tre dichiarazioni presentate dalle ricorrenti il 14 ottobre 2011, vale a dire quelle di un responsabile dell’ITC e di un responsabile della [OSCURATO:PERSONA], datate 27 luglio 2011, e quella di un responsabile della SLM, datata 18 luglio 2011, nelle quali si afferma, in sostanza, che il sig. G. è intervenuto alle riunioni in nome e per conto della sola CB e che, sebbene tali tre persone sapessero che egli rappresentava anche l’[OSCURATO:PERSONA], il sig. G. non ha mai fornito informazioni su quest’ultima società. Tali dichiarazioni, rese nella fase del procedimento contenzioso, non sono sufficienti a rimettere in discussione quanto può dedursi dagli altri elementi del fascicolo. Se, da un lato, dette dichiarazioni consentono, anch’esse, di dimostrare che i rappresentanti delle summenzionate tre imprese erano consapevoli del fatto che il sig. G. fosse il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia, dall’altro, le affermazioni in esse contenute e dirette a sostenere che il sig. G. è intervenuto in nome e per conto della sola CB non escludono il fatto che la mera presenza di quest’ultimo alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia gli abbia consentito di venire a conoscenza di informazioni di natura anticoncorrenziale sui clienti e sui prezzi. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal fascicolo, è lecito supporre che, in diverse occasioni e in assenza di altre spiegazioni ragionevoli, la persona che ha comunicato un’informazione relativa alla situazione particolare dell’[OSCURATO:PERSONA] sia il sig. G.
285
Per quanto riguarda le dichiarazioni rese a nome di altre imprese partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia, che sono state menzionate dalle parti, risulta che, sebbene la CB non abbia menzionato l’[OSCURATO:PERSONA] quale membro del [OSCURATO:PERSONA] Italia, ciò può spiegarsi con il fatto che il sig. G. rappresentava principalmente la CB, e non l’[OSCURATO:PERSONA], ed era considerato facente parte della CB (v., ad esempio, la sua presenza all’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] come componente della delegazione che rappresentava la CB). Dai fatti, e in particolare dalla relazione redatta da [OSCURATO:PERSONA] sulla riunione con la CB del 24 giugno 1997, risulta che il sig. G. veniva presentato dalla CB come persona che rappresentava la CB e pure l’[OSCURATO:PERSONA], circostanza da cui si poteva trarre un vantaggio. Per quanto riguarda la SLM, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che tali imprese non annoverino espressamente l’[OSCURATO:PERSONA] tra i vari membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia non può essere, a sua volta, sufficiente a rimettere in discussione ciò che può desumersi dagli altri elementi del fascicolo. Tale assenza di riferimenti rafforza tuttavia l’impressione generale che si trae dagli elementi di prova sopra esposti, secondo la quale, in ogni caso, l’[OSCURATO:PERSONA] era considerata un operatore secondario per quanto riguarda il mercato italiano.
4.
Durata dell’infrazione contestata all’[OSCURATO:PERSONA]
286
Per quanto concerne il [OSCURATO:PERSONA] Italia, dal fascicolo risulta sufficientemente provato che la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’intesa è iniziata in occasione della riunione del 15 aprile 1997 e si è conclusa il 19 settembre 2002, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato verifiche nei locali, in particolare, delle società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC e [OSCURATO:PERSONA].
287
Pertanto, dal fascicolo risulta sufficientemente provato che l’[OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, la voestalpine hanno partecipato al [OSCURATO:PERSONA] Italia per mezzo del sig. G., al quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva affidato la commercializzazione del suo AP in Italia, dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002.
5.
Conclusione sul primo motivo
288
Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato sufficientemente le ragioni per le quali il comportamento del sig. G. nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] Italia poteva essere imputato all’[OSCURATO:PERSONA] e alla voestalpine per quanto riguarda le attività affidategli in Italia.
289
Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
C –
Sul secondo motivo, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente dichiarato che le ricorrenti hanno partecipato a un’infrazione unica comprendente in particolare il [OSCURATO:PERSONA] Italia e il [OSCURATO:PERSONA]
290
Nel secondo motivo, la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] sostengono che, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] possa imputare all’[OSCURATO:PERSONA] il comportamento illecito all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia del suo agente in Italia, essa non può tuttavia imputarle la partecipazione a un’infrazione unica comprendente il [OSCURATO:PERSONA] Italia e gli altri accordi anticoncorrenziali, come ha fatto nella decisione impugnata. In particolare, le ricorrenti sostengono che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato agli accordi paneuropei e non è stata né poteva essere a conoscenza del piano d’insieme.
291
Innanzitutto, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la mancata partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], all’accordo meridionale o al [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sufficiente per concludere che esse non hanno partecipato all’infrazione unica. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che a un’impresa può essere addebitata una siffatta infrazione qualora si dimostri che essa intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme dei partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio. [OSCURATO:PERSONA], un’impresa può aver partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica, ma comunque essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio, nel qual caso la [OSCURATO:PERSONA] può imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti illeciti che compongono tale infrazione (v., in tal senso, i precedenti punti da 119 a 124).
292
Orbene, nel caso di specie, è questo l’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale contesta all’[OSCURATO:PERSONA] la sua partecipazione all’infrazione unica a causa, da un lato e in particolare, della sua partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] Italia per mezzo del sig. G., suo agente in Italia, e, dall’altro, di indizi chiari che suggeriscono che l’[OSCURATO:PERSONA] è stata sporadicamente coinvolta in discussioni anticoncorrenziali a livello europeo, che le hanno consentito di conoscere tale livello dell’intesa in una fase precoce (v. supra, punto 64).
293
A questo proposito, sebbene risulti che gli obiettivi del [OSCURATO:PERSONA] Italia e del [OSCURATO:PERSONA] non coincidevano e potevano anche essere in contrasto, in quanto i principali operatori del [OSCURATO:PERSONA] cercavano segnatamente di coordinare le loro azioni per contrastare le esportazioni effettuate verso l’[OSCURATO:PERSONA] settentrionale dai principali operatori del [OSCURATO:PERSONA] Italia, i quali tentavano invece di facilitare dette esportazioni in modo da smaltire la loro produzione, resta il fatto che, come si osserva giustamente nella decisione impugnata, il piano d’insieme che caratterizza l’infrazione unica definita dalla [OSCURATO:PERSONA] consiste nel perseguimento di un obiettivo comune a tutti i suddetti operatori, quello di restringere la concorrenza sul mercato dell’AP, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Tale piano d’insieme mirava a realizzare e a far rispettare un equilibrio generale tra i diversi accordi che componevano l’infrazione unica, tra cui quelli discussi all’interno del [OSCURATO:PERSONA] e quelli discussi nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] Italia (decisione impugnata, punti da 610 a 621).
294
Fatta questa osservazione, occorre esaminare gli argomenti delle parti relativi ai diversi elementi utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per delineare la partecipazione delle ricorrenti a un’infrazione unica.
1.
Partecipazione a una componente dell’infrazione unica
295
Al fine di dimostrare la partecipazione delle ricorrenti a un’infrazione unica, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, anzitutto, che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva «partecipato direttamente (...) al [OSCURATO:PERSONA] Italia (...) attraverso il suo agente di vendita in Italia, (...), [sig. G.], dal 15.4.1997 al 19.9.2002» (decisione impugnata, punto 769) (v. supra, punti da 76 a 82).
296
Dall’esame effettuato in relazione al primo motivo risulta che, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] non disponesse, nel caso di specie, di elementi di prova che le consentano di dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia potuto disporre di una qualche informazione sul comportamento anticoncorrenziale del suo agente in occasione delle varie riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia a cui egli ha partecipato, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunque legittimata, per i motivi esposti a tale riguardo nella decisione impugnata, a concludere nel senso dell’esistenza di un’unità economica tra l’agente e il preponente per quanto riguarda le attività affidate al sig. G. dall’[OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punti da 167 a 178).
297
Tale mancanza di conoscenza, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], del comportamento anticoncorrenziale del suo agente è tuttavia irrilevante sia al fine di delineare la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia, sia al fine di soddisfare la condizione relativa alla partecipazione a una componente dell’infrazione unica quando si tratti di dimostrare la partecipazione di detta impresa a una siffatta infrazione. In entrambi i casi, occorre considerare che, poiché il sig. G. e l’[OSCURATO:PERSONA] sono ricompresi in un’unità economica, il preponente è responsabile, ai sensi del diritto della concorrenza, del comportamento illecito dell’agente commesso nell’ambito delle attività affidategli.
298
Quando il sig. G. è intervenuto all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia per conto dell’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire nell’ambito delle attività che gli sono state affidate, deve presumersi che egli abbia agito in nome dell’[OSCURATO:PERSONA], impegnando così la responsabilità del suo preponente.
2.
Conoscenza del livello paneuropeo dell’intesa
299
Occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] dichiara espressamente, nella decisione, che «[OSCURATO:PERSONA] non va considerata direttamente coinvolta nella partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] o al [OSCURATO:PERSONA]» (decisione impugnata, punto 652).
300
L’esame dei fatti conferma del resto la fondatezza di tale valutazione, poiché dal fascicolo non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata in grado di contestare alle ricorrenti, per i territori diversi dall’Italia in cui l’[OSCURATO:PERSONA] commercializzava l’AP, comportamenti della stessa natura di quelli che essa può imputare all’[OSCURATO:PERSONA], tramite il sig. G., per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] Italia. Pertanto, se, da un lato, è possibile, alla luce degli elementi di prova menzionati nel primo motivo, individuare i nomi dei clienti italiani dell’[OSCURATO:PERSONA] e leggere il nome dell’[OSCURATO:PERSONA] (o almeno le iniziali «AD») nelle tabelle di ripartizione delle quote per l’Italia, dall’altro, tali indicazioni compaiono solo per quanto riguarda il territorio italiano.
301
Tuttavia, pur affermando che l’[OSCURATO:PERSONA] non è considerata responsabile di una partecipazione diretta al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (che si è estinto prima del 15 aprile 1997) o al [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] menziona ugualmente «chiare indicazioni che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale» (decisione impugnata, punto 652) (v. supra, punto 83).
a) Elementi di prova invocati nella decisione impugnata
302
Al fine di dimostrare la «consapevolezza della partecipazione a un sistema più ampio da parte delle singole imprese», la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato diversi elementi di prova per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 83).
303
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, già nel 1995-1996, vale a dire ben prima del 15 aprile 1997, data individuata dalla [OSCURATO:PERSONA] come punto di partenza della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, quest’ultima aveva assistito a riunioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in cui si prospettava un eventuale nuovo accordo sulle quote. [OSCURATO:PERSONA] ha citato al riguardo, come esempio, il resoconto delle riunioni del 28 maggio 1995 e del 9 gennaio 1996 (decisione impugnata, punto 653).
304
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che l’[OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver partecipato ad alcune riunioni del [OSCURATO:PERSONA] che, ad avviso di quest’ultima, non avevano un contenuto anticoncorrenziale. Si tratta delle riunioni del 14 ottobre 1998, del 9 novembre 1998, del 28 febbraio 2000 e del 27 settembre 2001. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, almeno alla riunione del 28 febbraio 2000, era stata trattata la questione dei volumi e dei prezzi. [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata si riferisce che, alla riunione del 27 settembre 2001, un responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] era stato invitato da un dipendente della DWK a partecipare al [OSCURATO:PERSONA] allargato (decisione impugnata, punti 652 e 653).
305
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, alla riunione del 16 dicembre 1997 del [OSCURATO:PERSONA] Italia (a cui il sig. G. non era presente), è stato affermato che l’[OSCURATO:PERSONA] «non faceva parte [del] [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] ma desiderava essere tenuta aggiornata». [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato inoltre che, alle successive riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia, alle quali il sig. G. assisteva per l’[OSCURATO:PERSONA], i partecipanti sono stati informati delle discussioni e degli accordi all’interno del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], diversi indizi suggerivano che, durante il periodo di espansione paneuropea, l’[OSCURATO:PERSONA] era stata coinvolta in discussioni sulla ripartizione delle quote e dei clienti in alcuni paesi e aveva assistito, nella persona del suo agente in Italia, sig. G., ad almeno sei riunioni dedicate all’espansione del [OSCURATO:PERSONA] [le riunioni del 27 settembre 2001, del 10 e dell’11 ottobre 2001, del 6 novembre 2001 – nel corso della quale il sig. G. è stato inoltre designato quale possibile coordinatore nazionale per l’Italia, congiuntamente al sig. A. ([OSCURATO:PERSONA]) e al sig. C. (CB) –, del 5 e 6 giugno 2002, del 1
o
luglio 2002 e del 2 luglio 2002] (decisione impugnata, punto 653).
306
Alla luce di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che l’«[OSCURATO:PERSONA], aderendo al [OSCURATO:PERSONA] Italia, era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la collusione a tale [OSCURATO:PERSONA] rientrava in un piano generale per la stabilizzazione del mercato dell’AP finalizzato a evitare la flessione dei prezzi, che il [OSCURATO:PERSONA] Italia condivideva con gli accordi paneuropei» (decisione impugnata, punto 654).
b) Analisi degli elementi di prova richiamati nella decisione impugnata
Elementi di prova relativi al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
307
Per quanto riguarda gli elementi richiamati a proposito di due riunioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a cui avrebbe partecipato l’[OSCURATO:PERSONA], occorre ricordarne il contenuto.
–Sulla riunione del 28 maggio 1995
308
Il contenuto della riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 28 maggio 1995 è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata. Si tratta di una riunione tenutasi a Barcellona ([OSCURATO:PERSONA]) a margine di una riunione dell’[OSCURATO:PERSONA] (ESIS), la principale associazione professionale dei produttori di AP in [OSCURATO:PERSONA], di cui l’[OSCURATO:PERSONA] era membro.
309
A tale riguardo, va ricordato che, in generale, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che le riunioni dell’ESIS, avente sede a Düsseldorf ([OSCURATO:PERSONA]), non sono considerate di per sé anticoncorrenziali. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia rilevato che i partecipanti all’intesa si sono talvolta riuniti in modo informale, a margine di tali riunioni dell’ESIS, per discutere e mettersi d’accordo su quote, prezzi e accordi con i clienti. Per suffragare detta affermazione, la [OSCURATO:PERSONA] invoca i documenti che le sono stati trasmessi dal Bundeskartellamt, dai quali risulta quanto segue:
«La mattina della prima giornata [degli incontri dell’ESIS] era di fatto utilizzata dai partecipanti per tenere discussioni informali[, il che era normale per tutte le riunioni dell’ESIS che si protraevano per alcuni giorni]. Lo scopo di queste ultime era di pervenire ad accordi di mercato interno (…)» (decisione impugnata, punto 97).
310
Nella voce relativa alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 28 maggio 1995 figurante nell’allegato 2 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentate la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la WDI, la DWK, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire i membri permanenti, nonché l’«[OSCURATO:PERSONA]». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale indicazione si riferisce all’[OSCURATO:PERSONA], dato che quest’ultima ha confermato la propria partecipazione a detta riunione nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.
311
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 2 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] presenta i punti oggetto della riunione del 28 maggio 1995 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] come segue:
—
«[d]ichiarazione (probabilmente da comunicare [a un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]]) secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] accetta di ridurre le esportazioni [verso l’Italia] e aumentare le importazioni (in [OSCURATO:PERSONA]) dall’Italia. Si aggiunge che “Aldé” è “considerata come importazione”»;
—
«[c]orrezione di cifre per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»;
—
«[d]iscussione sull’Italia. I produttori italiani chiedono come è possibile “rispettare le quote di esportazione”. [Un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]] minaccia di ostruire qualunque mercato. Non intende aumentare i prezzi e imporli agli altri»;
—
«[OSCURATO:PERSONA] (...) chiede se altri membri del [OSCURATO:PERSONA] sono disposti a cedere. La risposta è: nessuno»;
—
«[s]egue un nuovo tentativo di fissare le quote sulla base delle vendite, con l’indicazione del numero di vendite per A[ustria]D[raht], WDI, [OSCURATO:PERSONA] [DWK], Tréfil[europe], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][sa]. Gli italiani sono menzionati a parte: [[OSCURATO:PERSONA]] + [ITC] + [sig. C.] (CB) + [OSCURATO:PERSONA]»;
—
«[l]a riunione si conclude con 1) la posizione dei produttori italiani ([un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]] offre al massimo 20000 [tonnellate] e chiede quanto sarebbero disposte ad accettare CB e [OSCURATO:PERSONA]) 2) fissazione di un nuovo incontro ad Amsterdam l’8.6».
312
Tali informazioni provengono, da una parte, dalla risposta dell’[OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2002 a una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], nella quale l’[OSCURATO:PERSONA] ha menzionato diverse «riunioni ufficiose con membri dell’ESIS», il cui oggetto consisteva nel «discutere dei prezzi, delle quote e dei progetti di contratto con grossi clienti» e, dall’altra, da appunti dell’[OSCURATO:PERSONA], presentati dall’ArcelorMittal il 28 giugno 2007, che contengono un resoconto di detta riunione redatto dal sig. P., rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. allegato A.41 del ricorso e fascicolo amministrativo, pagg. 11491 e 11500, nonché allegato B.11 del controricorso).
313
Sebbene l’esame dei documenti sopra citati consenta in effetti di constatare che il resoconto della riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 28 maggio 1995 redatto dal sig. P. contiene, in sostanza, le indicazioni riprese dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, tale constatazione non è sufficiente a giustificare le conclusioni che ne vengono tratte per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA].
314
In primo luogo, dalla risposta dell’[OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] risulta che i partecipanti alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 28 maggio 1995 erano le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WDI, DWK, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], alle quali corrispondono i nomi delle persone citate in tale risposta per quanto riguarda detta riunione. Da siffatta risposta risulta, inoltre, che per nessuna delle 21 «riunioni ufficiose con membri dell’ESIS» menzionate dall’[OSCURATO:PERSONA] per il periodo che va dal 9 giugno 1994 al 27 settembre 2001 viene citato, tra i partecipanti, il nome dell’[OSCURATO:PERSONA] o di uno dei suoi rappresentanti.
315
In secondo luogo, dalla risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti emerge che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] ha confermato la propria presenza soltanto alla riunione dell’ESIS tenutasi nel maggio 1995 e non alla «riunione ufficiosa con membri dell’ESIS» menzionata dall’[OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti hanno presentato inoltre elementi di prova pertinenti per dimostrare che il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] alla riunione dell’ESIS è giunto a Barcellona solo il 29 maggio, e non il 28 maggio, data in cui si è tenuta la riunione ufficiosa menzionata dall’[OSCURATO:PERSONA] (allegato A.7 del ricorso, pagg. da 835 a 837 del ricorso).
316
Su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non si può escludere che il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] abbia assistito alla «seconda sessione» menzionata negli appunti dell’[OSCURATO:PERSONA] a partire dal suo arrivo a Barcellona. Siffatta affermazione non è tuttavia suffragata da elementi di prova concludenti, tenuto conto in particolare dell’assenza di qualsiasi riferimento a detta persona nel resoconto redatto dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che le riunioni informali che si tenevano a margine delle riunioni dell’ESIS avevano luogo generalmente «la mattina della prima giornata» (v. supra, punto 299).
317
In terzo luogo, per quanto riguarda il contenuto delle indicazioni estratte dal resoconto della riunione del 28 maggio 1995 redatto dal sig. P., che sono riprese in sostanza nella decisione impugnata (v. supra, punto 311), va rilevato che l’unico riferimento in grado di coinvolgere l’[OSCURATO:PERSONA] consiste nel fatto che, durante la «prima sessione», sono state elencate le quantità vendute per taluni operatori e che, in tale occasione, compaiono le iniziali «AD» accompagnate dal numero «947», seguito dal numero «1500» e dall’annotazione «finale 1500» (quest’ultima annotazione viene erroneamente riprodotta come«500» nella versione trascritta e tradotta che accompagna gli appunti originali del sig. P.). Il resoconto redatto dal sig. P. menziona inoltre annotazioni simili per le società WDI, DWK, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
318
Interrogate sul significato di detto riferimento, le ricorrenti hanno sostenuto che, a parte l’assenza del rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] a tale riunione informale, va rilevato che il resoconto redatto dal sig. P. si riferisce, quando menziona le quote di esportazione verso il resto dell’[OSCURATO:PERSONA] chieste dai produttori aventi sede in Italia, a una quota stimata di 1,5 per l’«[OSCURATO:PERSONA]», che corrisponde alla quantità di «1500», venduta o chiesta non dall’[OSCURATO:PERSONA], ma dai produttori aventi sede in Italia. [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di contestare tale interpretazione, che sembra plausibile alla luce del resoconto.
319
Quanto all’annotazione «sig. T. [il rappresentante della DWK] + [OSCURATO:PERSONA]», che figura nel resoconto redatto dal sig. P., non sussistono motivi particolari per ritenere che detto termine non possa riferirsi semplicemente all’[OSCURATO:PERSONA], ma debba essere interpretato come un riferimento all’[OSCURATO:PERSONA]. In linea di principio, una siffatta interpretazione avrebbe dovuto risultare anche dall’elenco dei partecipanti alle riunioni ufficiose dell’ESIS presentato dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dal fascicolo emerge che era spesso il rappresentante della DWK ad agire come coordinatore dei partecipanti all’intesa per quanto riguardava l’[OSCURATO:PERSONA] (v., ad esempio, le informazioni relative alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2001).
320
In conclusione, nessuno degli elementi di prova invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] consente di dimostrare in modo convincente la partecipazione di un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 28 maggio 1995, il cui contenuto non consente peraltro di considerare dimostrato che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alle discussioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relative alla quota da concedere ai produttori italiani al fine di ridurre la pressione concorrenziale da essi esercitata al di fuori dell’Italia, o che essa sia stata a conoscenza di dette discussioni.
–Sulla riunione del 9 gennaio 1996
321
Il contenuto della riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 1996 è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata. Si tratta di una riunione tenutasi a Bruxelles ([OSCURATO:PERSONA]), a margine di una riunione dell’ESIS.
322
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 2 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che erano rappresentate la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la WDI, la DWK, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti ammettono la presenza del sig. Ro., uno dei dirigenti dell’[OSCURATO:PERSONA], alla riunione dell’ESIS (v. allegato A.7 del ricorso, pag. 54).
323
Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 2 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] presenta i punti oggetto della riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 1996 come segue:
—
«[d]iscussione sull’Italia: si è notato che gli italiani avevano raggiunto un accordo (interno) durante la riunione del 19.9. Si rammenta che è giunto il momento di trovare una soluzione comune su un sistema delle quote, secondo il sig. [T.] [della DWK], “qualunque cosa ciò significhi”»;
—
«[d]iscussione tra i membri del [OSCURATO:PERSONA] sul futuro dello stesso. – [OSCURATO:PERSONA] (sig. [P.]) afferma che tutto crollerebbe senza un sistema di quote. Si chiede se non sarebbe una “guerra assurda”. Osserva che il 1996 ha registrato una contrazione e suggerisce di attendere “le proposte”»;
—
«NDI, la WDI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esprimono dubbi circa la possibilità di applicare nuovamente [un sistema di quote] e [OSCURATO:PERSONA] raccomanda professionalità»;
—
«[s]embrano essere favorevoli a un nuovo sistema di quote: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (NDI), [OSCURATO:PERSONA] e WDI. I Francesi non sono dello stesso parere. WDI ha asserito inoltre di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcun senso al momento»;
—
«[n]onostante ciò, si esamina una possibile assegnazione delle quote. Si discute una tabella (cifre espresse in percentuale) per paese a mero titolo informativo, [per] DWK + Trefd [Tréfilarbed], FU [Fontainunion], STCO [[OSCURATO:PERSONA]], WDI, NDI, I [Italia], AU [[OSCURATO:PERSONA]], SP [[OSCURATO:PERSONA], vale a dire i gruppi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]] in base al mercato nel 1994. I paesi interessati sono “D-F-I-NL-UBL-SP-AUS”».
324
Tali informazioni provengono, da una parte, dalla risposta dell’[OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2002 a una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], nella quale l’[OSCURATO:PERSONA] ha menzionato diverse «riunioni ufficiose con membri dell’ESIS», il cui oggetto consisteva nel «discutere dei prezzi, delle quote e dei progetti di contratto con grossi clienti» e, dall’altra, da appunti dell’[OSCURATO:PERSONA], presentati dall’ArcelorMittal il 28 giugno 2007, che contengono un resoconto di detta riunione redatto dal sig. P., rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. allegato A.41 del ricorso, allegati B.9, B.11 e B.13 del controricorso e allegato G.14 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle misure di organizzazione del procedimento).
325
Alla luce di tali elementi, si possono formulare tre osservazioni per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA].
326
In primo luogo, la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] a detta riunione non è controversa. Ciò è importante, poiché il nome dell’[OSCURATO:PERSONA] non figura nell’elenco dei partecipanti alle riunioni ufficiose dell’ESIS presentato dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a differenza dell’elenco dei partecipanti alla riunione redatto dal sig. P. nel suo resoconto della riunione del 28 maggio 1995, il suo resoconto della riunione del 9 gennaio 1996 fa riferimento sia ai nomi dei rappresentanti delle imprese partecipanti sia ai paesi che essi rappresentano. Vi si menzionano infatti l’[OSCURATO:PERSONA], l’Olanda, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ma anche «AD», «NDI» e il «sig. [P.] [della [OSCURATO:PERSONA]]».
327
Il riferimento all’[OSCURATO:PERSONA] non appare più, pertanto, come un’anomalia o come un’aggiunta alla persona del sig. T., rappresentante della DWK (v. supra, punto 319), e, in ogni caso, la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] alla riunione non è controversa.
328
In secondo luogo, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], è possibile ritenere che, in occasione della riunione del 9 gennaio 1996, il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] sia venuto a conoscenza delle difficoltà incontrate dal [OSCURATO:PERSONA] per coordinarsi con il [OSCURATO:PERSONA] Italia. Al riguardo, occorre rilevare che una delle imprese presenti a tale riunione è la [OSCURATO:PERSONA], la quale, in quel periodo dell’intesa, rappresentava i principali operatori del [OSCURATO:PERSONA] Italia nelle loro discussioni con il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Dal contenuto di detta riunione, che è riferito in un resoconto manoscritto redatto all’epoca dei fatti, risulta in tal senso che, alla luce delle predette difficoltà, si sarebbe prevista l’istituzione di un nuovo sistema di quote da concedere ai produttori italiani al fine di ridurre la pressione concorrenziale da essi esercitata al di fuori dell’Italia.
329
Tale quota di esportazioni costituisce uno degli elementi essenziali del piano d’insieme che caratterizza l’infrazione unica, poiché mira a coordinare gli operatori presenti nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con gli operatori concorrenti presenti nel [OSCURATO:PERSONA] Italia.
330
In terzo luogo, come osservano le ricorrenti, è anche possibile rilevare che l’[OSCURATO:PERSONA], al pari di altre imprese, ha espresso dubbi in merito all’istituzione di un sistema di quote. Tali dubbi possono tuttavia essere ridimensionati dal fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] è comunque apparsa favorevole a un nuovo sistema a tale riguardo.
331
In ogni caso, le ricorrenti sostengono che, subito dopo la riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 1996, nel corso di una riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 13 febbraio 1996, a cui erano presenti rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] (la stessa persona che era presente alla riunione del 9 gennaio 1996), della CB (sig. C.), dell’ITC e dell’[OSCURATO:PERSONA], e in cui si è discusso dell’approccio da adottare per quanto riguardava gli stranieri, è stato affermato che «l’[OSCURATO:PERSONA] non voleva entrare» (v. voce relativa a tale riunione dell’allegato 3 della decisione impugnata, allegato A.42 del ricorso). Detta affermazione risulta da un resoconto manoscritto redatto dal rappresentante dell’ITC a tale riunione.
332
Una tale indicazione consente di considerare che, quantomeno per il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], che è il principale artefice del coordinamento tra il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] Italia, i «dubbi» che sarebbero stati espressi dal rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] durante la riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 1996, secondo quanto riferito dal rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] a tale riunione, si avvicinino più a una dissociazione effettiva dal contenuto delle discussioni di natura anticoncorrenziale che hanno avuto luogo nel corso di detta riunione.
333
Analogamente, quanto alla tabella menzionata nel resoconto della riunione del 9 gennaio 1996 redatto dal sig. P. (v. allegato B.13 del controricorso), occorre rilevare che essa, di cui viene detto che è stata presentata «soltanto a titolo informativo», si limita a riprodurre, per quanto riguarda la colonna «Aus», dati identici a quelli riprodotti al punto 149 della decisione impugnata per quanto concerne il 1994 e a proposito dei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, riproducendo le indicazioni fornite dalla richiedente l’immunità, la DWK, che «l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ma sarebbe stata inserita nella tabella esclusivamente per “scrupolo di completezza”».
334
[OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sostengono che, oltre agli elementi di cui sopra, dal fascicolo risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato alle numerose riunioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA] successive alla riunione del 9 gennaio 1996.
335
In tale contesto, è lecito ritenere, come sostengono le ricorrenti, che, anche se il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] alla riunione dell’ESIS era presente alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 1996, il cui contenuto è riferito nel resoconto redatto dal sig. P., detto rappresentante non abbia fornito alcuna informazione per quanto riguardava l’[OSCURATO:PERSONA]. È parimenti lecito considerare che, quand’anche il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse venuto a conoscenza delle discussioni relative alle quote da concedere ai produttori italiani al fine di ridurre la pressione concorrenziale da essi esercitata al di fuori dell’Italia, il che non risulta chiaramente dai documenti del fascicolo, avrebbe dichiarato allora che l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato a tale accordo.
336
In conclusione, da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a considerare che un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] era presente alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 1996 e che, in tale occasione, detto rappresentante è stato informato di uno degli elementi essenziali del piano d’insieme che caratterizza l’infrazione unica, vale a dire l’esistenza di discussioni tra i membri permanenti e i principali produttori italiani, rappresentati dalla [OSCURATO:PERSONA], in vista della concessione di una quota a questi ultimi al fine di ridurre la pressione concorrenziale da essi esercitata al di fuori dell’Italia.
337
Benché la [OSCURATO:PERSONA] non possa invocare gli elementi di prova sopra menzionati per dimostrare la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cosa che del resto non ha fatto, essa può tuttavia farvi riferimento, come ha fatto al punto 652 della decisione impugnata, in quanto «indicazion[e del fatto] che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale».
338
Il fatto che detta conoscenza preceda l’inizio del periodo di infrazione definito dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le ricorrenti è irrilevante a tale riguardo.
Elementi di prova relativi al [OSCURATO:PERSONA]
339
Per quanto riguarda gli elementi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] a cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato direttamente, per mezzo dei suoi dipendenti e non tramite il sig. G., suo agente commerciale per l’Italia, occorre ricordare il contenuto di tali elementi.
340
In via preliminare, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] invoca, da un lato, almeno quattro riunioni del [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, vale a dire le riunioni del 14 ottobre 1998, del 9 novembre 1998, del 28 febbraio 2000 e del 27 settembre 2001, e, dall’altro, nelle sue memorie, anche la riunione del 25 settembre 1997, a cui sarebbe stato presente un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] e in cui le discussioni si sarebbero incentrate su un accordo sui prezzi, secondo quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda di trattamento favorevole. Tuttavia, risulta che le ricorrenti dimostrano chiaramente che, al contrario di quanto aveva affermato la [OSCURATO:PERSONA] senza addurre elementi di prova in proposito, il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] non poteva essere presente a Düsseldorf per partecipare a siffatta riunione in quanto si trovava a Salisburgo ([OSCURATO:PERSONA]) in quella data (allegato A.7 del ricorso, pag. 46 e pagg. 815 e 816). Risulta inoltre che, nella voce dell’allegato 2 della decisione impugnata relativa alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato la presenza di un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] tra i partecipanti.
341
In tale contesto, nulla dimostra in modo concludente che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia potuto partecipare alle discussioni del [OSCURATO:PERSONA] relative a un accordo sui prezzi avvenute durante la riunione del 25 settembre 1997, o che essa sia stata a conoscenza di dette discussioni. Più in generale, occorre inoltre constatare, riguardo agli elementi addotti su tale punto dalla [OSCURATO:PERSONA], che le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda di trattamento favorevole per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] non sono né autoincriminanti né corroborate da altri elementi di prova forniti da detta impresa.
–Sulla riunione del 14 ottobre 1998
342
Il contenuto di tale riunione, tenutasi a Düsseldorf, è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata, in cui si precisa, alla voce corrispondente, che essa ha avuto ad oggetto «gli sviluppi del mercato dell’UE nel 1999» e che «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermano entrambe la presenza di [OSCURATO:PERSONA]».
343
Le imprese rappresentate a detta riunione erano i membri permanenti e l’[OSCURATO:PERSONA].
344
Tali informazioni provengono, essenzialmente, da quelle comunicate nella sua domanda di trattamento favorevole dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha menzionato il nome di un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] come persona presente, e, inoltre, da quelle presentate nella sua domanda di trattamento favorevole dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha menzionato la presenza degli «austriaci» a detta riunione (allegato B.7 del controricorso, allegati da H.8 a H.10 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle misure istruttorie).
345
Alla luce dei documenti forniti alla [OSCURATO:PERSONA] su questo punto, occorre tuttavia constatare che le informazioni sopra menzionate, fornite da imprese che chiedono una riduzione della loro sanzione dopo aver subito un’ispezione da parte della [OSCURATO:PERSONA], non dimostrano, a rigor di termini, elementi tali da poter essere definiti accordi anticoncorrenziali.
346
Per la [OSCURATO:PERSONA], il riferimento a una «discussione sugli sviluppi del mercato europeo» sarebbe un «eufemismo» utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda di trattamento favorevole. Tale affermazione, fatta nel 2002 a proposito di una riunione tenutasi nel 1998, non presenta tuttavia il grado di precisione necessario per poterne dedurre che l’[OSCURATO:PERSONA] sia stata a conoscenza del piano d’insieme che caratterizzava l’infrazione unica.
347
Analogamente, risulta che le affermazioni fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] sono molto generiche. La menzione della presenza degli «austriaci» a Düsseldorf per quanto riguarda la riunione del 14 ottobre 1998 non è sufficiente a dimostrare che, in tale occasione, l’[OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato a una riunione il cui oggetto era anticoncorrenziale per il fatto che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], detta riunione faceva parte di una serie di riunioni in cui avrebbero avuto luogo discussioni anticoncorrenziali.
348
Di per sé, la presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 14 ottobre 1998 non è determinante e non può essere invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che essa costituisca un’«indicazion[e del fatto] che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale». A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare anche la natura anticoncorrenziale delle discussioni di cui trattasi con elementi più precisi rispetto alle affermazioni generiche, poco chiare o insufficientemente precise fatte dalle richiedenti il trattamento favorevole.
–Sulla riunione del 9 novembre 1998
349
Il contenuto di tale riunione, tenutasi a Düsseldorf, è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata, in cui si precisa, alla voce corrispondente, che detta «riunione di metà anno dell’ESIS», secondo la [OSCURATO:PERSONA], ha avuto lo scopo di «discutere gli sviluppo del mercato dell’UE nel 1999», secondo la [OSCURATO:PERSONA].
350
Al pari delle informazioni precedentemente menzionate, queste informazioni provengono essenzialmente dalla domanda di trattamento favorevole della [OSCURATO:PERSONA], che fa riferimento alle medesime persone che erano presenti alla riunione del 14 ottobre 1998 (allegato B.7 del controricorso, allegato H.10 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle misure istruttorie).
351
Nella sua domanda di trattamento favorevole, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a menzionare l’esistenza di una riunione semestrale dell’ESIS, senza indicare le persone presenti a tale riunione (allegato H.9 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle misure istruttorie).
352
Anche in questo caso, occorre constatare che la mera presenza di un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] a una riunione dell’ESIS non è sufficiente a dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che essa costituisca un’«indicazion[e del fatto] che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale». Detta riunione non è dunque determinante.
–Sulla riunione del 28 febbraio 2000
353
Il contenuto di tale riunione, tenutasi a Düsseldorf, è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata, in cui si precisa, alla voce corrispondente, che essa ha avuto ad oggetto l’«[a]ttuazione dell’accordo del maggio 1997» e una «discussione sulle vendite realizzate».
354
A detta riunione erano rappresentate le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WDI, DWK e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITC e [OSCURATO:PERSONA].
355
Tali informazioni provengono dalla domanda di trattamento favorevole della [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2002 (v. fascicolo amministrativo, pag. 7593).
356
La voce dell’allegato 2 della decisione impugnata corrispondente alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 2000 menziona inoltre un resoconto della riunione dell’ESIS, redatto da tale associazione con data «29 febbraio 2000» e trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA] (v. allegato A.44 del ricorso), il cui contenuto citato è il seguente:
«[Il sig. T. della DWK] ha osservato che, nonostante un aumento del volume sul mercato europeo, non è stato possibile proporre un aumento dei prezzi per l’AP. Poiché questa tendenza è destinata probabilmente a continuare, è assolutamente necessario contrastarla. Al tempo stesso, tuttavia, sembra impossibile raggiungere questo obiettivo».
357
Anche in questo caso, i documenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono molto concludenti per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA].
358
Da una parte, per quanto concerne l’«attuazione dell’accordo del maggio 1997» e la «discussione sulle vendite realizzate» a cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA], da una tabella relativa a tale questione, citata nell’allegato 2 della decisione impugnata, risulta che le vendite in parola erano quelle realizzate per trimestre nel 1999 dai membri permanenti, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la WDI, la DWK, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] non è menzionata in detta tabella.
359
Quanto all’«accordo del maggio 1997», dall’allegato 2 della decisione impugnata emerge che, il 12 e 13 maggio 1997, a Lione ([OSCURATO:PERSONA]), è stato raggiunto un «accordo sulle quote» tra i membri permanenti, tutti presenti a detta riunione. Secondo tale accordo, i sei produttori dovevano scambiarsi ogni trimestre informazioni sulle loro vendite. Non viene riferita la presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] a tale riunione, sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] dispone di informazioni fornite dalle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per quest’ultima, tramite gli appunti dell’[OSCURATO:PERSONA] presentati nel 2007).
360
Supponendo che un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente assistito alla riunione menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA], la sua presenza avrebbe consentito all’[OSCURATO:PERSONA] di essere informata dell’esistenza dell’«accordo del maggio 1997» e del contenuto delle vendite realizzate nel 1999 da ciascun membro permanente del [OSCURATO:PERSONA]. In una siffatta ipotesi, la riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 2000 costituirebbe effettivamente un’«indicazion[e del fatto] che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale».
361
Poiché, tuttavia, la presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] a tale riunione è stata menzionata da uno solo dei suoi partecipanti, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], occorre ritenere che, di per sé, tale affermazione non sia sufficiente a dimostrare la presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] alla discussione avvenuta tra i membri permanenti sul loro accordo concluso nel maggio 1997. Parimenti, occorre chiedersi per quale motivo le informazioni citate dalla [OSCURATO:PERSONA] siano state discusse in presenza di una persona che rappresentava una società che non faceva parte dell’accordo in questione. Sembra più probabile che la discussione di cui trattasi sia avvenuta al di fuori dell’ambito ufficiale dell’ESIS, in occasione di una riunione ufficiosa tra i sei produttori del [OSCURATO:PERSONA].
362
D’altra parte, alla luce del resoconto della riunione dell’ESIS redatto da tale associazione e presentato dalle ricorrenti, risulta che l’elenco delle persone presenti alla riunione del 28 febbraio 2000 (riunione menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA]) e quello dei presenti alla riunione del 29 febbraio 2000 (riunione menzionata dall’ESIS) non coincidono. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la cui dichiarazione è ripresa dalla [OSCURATO:PERSONA], alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 2000 erano presenti persone in rappresentanza delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WDI, DWK e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITC e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le ricorrenti, che citano a questo proposito il resoconto dell’ESIS sulla riunione del 29 febbraio 2000, a tale riunione erano presenti le persone menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA], ma anche altre cinque persone non citate da quest’ultima. Risulta inoltre che il sig. K., della [OSCURATO:PERSONA], che secondo la [OSCURATO:PERSONA] era presente alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 2000, non figura nell’elenco delle persone presenti secondo l’ESIS alla riunione del 29 febbraio 2000.
363
Tali discrepanze consentono anche di considerare l’ipotesi di due riunioni distinte, quella ufficiosa del [OSCURATO:PERSONA] e quella ufficiale e successiva dell’ESIS.
364
A tal riguardo, si può anche rilevare, come osservato dalle ricorrenti, che, a differenza delle altre riunioni, il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] a tale riunione dell’ESIS non era uno dei suoi rappresentanti tradizionali, vale a dire uno dei suoi dirigenti, ma un dipendente di detta società. Ciò si spiega, secondo le ricorrenti, con il fatto che la riunione dell’ESIS in questione doveva essere dedicata in particolare a una norma tecnica (la norma EN 10138). In tale contesto, sembra ancora meno probabile che i rappresentanti dei membri permanenti decidano di coinvolgere nelle loro discussioni non uno dei dirigenti dell’[OSCURATO:PERSONA], ma uno dei suoi dipendenti che non avevano incontrato in precedenza.
365
In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di dimostrare in modo concludente la partecipazione di un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 2000.
–Sulla riunione del 27 settembre 2001
366
Il contenuto di tale riunione, tenutasi a Düsseldorf, è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata. Nella voce di detto allegato relativa a questa riunione, la [OSCURATO:PERSONA] presenta nel modo seguente i punti sui quali si è incentrata la riunione:
—
«[OSCURATO:PERSONA] (…): riunione informale a margine dell’incontro ufficiale dell’ESIS con discussione in merito alla situazione del mercato, alle forniture (quote) dei produttori italiani in [OSCURATO:PERSONA] e ai prezzi minim[i] (...)»;
—
«[OSCURATO:PERSONA]: (…) [f]issazione di incontri con i coordinatori (“capitani”) in Italia il 12, in [OSCURATO:PERSONA] il 18, nei [OSCURATO:PERSONA] il 14, in [OSCURATO:PERSONA] il 10 e in [OSCURATO:PERSONA] il 2. [È inoltre presente un elenco dei coordinatori]: [un rappresentante della WDI] – [OSCURATO:PERSONA]; [un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]] – [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA]; [un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]] – [OSCURATO:PERSONA]; [un rappresentante della DWK] – [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – “no!”»;
—
«[d]iscussione sulle vendite reali rispetto alle statistiche (“estable v propuestas”) per paese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]»;
—
«[un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]] dà conto delle discussioni con l’Italia, ossia che il 4 ottobre era in programma un incontro con i produttori italiani per convincerli a collaborare; in caso contrario, [OSCURATO:PERSONA] e altri produttori avrebbero penetrato il mercato italiano»;
—
«[s]cambio di informazioni sulla situazione del mercato in [OSCURATO:PERSONA], in particolare in [OSCURATO:PERSONA]. [Un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]] fa notare che, prima di abbassare i prezzi, si sarebbero dovuti esplorare altri mercati e comunica che i produttori italiani applicano un prezzo di 11000 lire (che serve a “sovvenzionare” le loro esportazioni a basso costo) e che stanno cercando di vendere 60000 tonnellate in [OSCURATO:PERSONA] (14000 nei [OSCURATO:PERSONA], 10000 in [OSCURATO:PERSONA], 18000 in [OSCURATO:PERSONA], 2000 in [OSCURATO:PERSONA], ecc.)»;
—
«[a]ppunti rinvenuti presso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: “Incontro tra i concorrenti per cercare di controllare il mercato dell’[OSCURATO:PERSONA] centrale” (riunione del [OSCURATO:PERSONA]): discussione sulla situazione del mercato in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati discussi nel dettaglio i prezzi di vari tipi di prodotti in vari paesi europei sono stati fissati prezzi minimi (in euro) per il 2002 per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per prodotto (in base al diametro) con una maggiorazione in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i clienti minori. La ragione da riferire ai clienti è l’aumento dei prezzi delle vergelle e dei costi dell’energia. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno però osservato che l’effettiva applicazione dei prezzi concordati per il 2002 continuava a dipendere dai colloqui che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto con i produttori italiani e ungheresi in merito a tale questione»;
—
«[s]econdo [OSCURATO:PERSONA], [un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]] sarebbe in contatto con i produttori italiani e ungheresi per la questione del rispetto dei prezzi; [un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]] avrebbe informato i membri del [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. Si ricorda che il prezzo per l’anno (venturo) dipenderà dall’esito di tali discussioni. Tutti i partecipanti concordano che nell’[OSCURATO:PERSONA] meridionale (E, P, I, GR) tutto va per il meglio, nell’[OSCURATO:PERSONA] centrale ([OSCURATO:PERSONA], NL, B) la situazione è negativa, mentre in Scandinavia il livello dei prezzi è rimasto invariato»;
—
«[OSCURATO:PERSONA]: i partecipanti hanno anche discusso la loro forma particolare di coordinamento nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA]: “[OSCURATO:PERSONA] ha parlato con [un altro concorrente] per lamentarsi dei prezzi bassi, dal momento che [quest’ultimo] vendeva a prezzi inferiori alle sue normali tariffe, precisando che, se avesse continuato a praticare quella politica dei prezzi anche l’anno successivo, non avrebbero ricevuto nemmeno un chilogrammo dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]”»;
—
«DWK (“ottobre 2001”). Riunione con altri coordinatori nazionali, con discussioni dettagliate sui prezzi».
367
Le imprese rappresentate a detta riunione erano i membri permanenti e l’[OSCURATO:PERSONA].
368
Tali informazioni provengono da diverse fonti: la [OSCURATO:PERSONA], la DWK, la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (per quest’ultima, tramite gli appunti dell’[OSCURATO:PERSONA] presentati nel 2007) (v. allegato A.45 del ricorso, per un resoconto redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] rinvenuto durante l’ispezione, fascicolo amministrativo, pagg. da 240 a 242 per gli appunti manoscritti della DWK, allegato B.15 del controricorso e fascicolo amministrativo, pagg. 11660, 28554 e 28555 per un resoconto redatto dall’[OSCURATO:PERSONA] e gli appunti dell’[OSCURATO:PERSONA]).
369
Alla luce di tali elementi, risulta che la riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2001 ha chiaramente avuto un contenuto anticoncorrenziale. Dai resoconti della riunione del 27 settembre 2001 redatti all’epoca dei fatti dai rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], risulta infatti che, in detta occasione, si è discusso delle quote di esportazione da assegnare ai produttori italiani, delle vendite nonché delle vendite da praticare nel 2002.
370
Risulta inoltre che, in uno dei resoconti redatti dall’[OSCURATO:PERSONA] nonché nel resoconto redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], è riferita la presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] a tale riunione. A questo proposito, il resoconto redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], rinvenuto durante l’ispezione, è significativo, in quanto vi si indica non solo il nome e le funzioni del rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], uno dei suoi dirigenti, ma anche che, in detta occasione, alcune persone hanno presentato i loro sostituti o dichiarato che esse sostituivano i loro predecessori. Tale resoconto precisa quindi che «anche l’[OSCURATO:PERSONA] era lì per la prima volta» («[OSCURATO:PERSONA] tambien ha estado la primera vez allí»), il che evidenzia ulteriormente la mancanza di attendibilità delle affermazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], menzionate ai precedenti punti 340, 344 e 350 e riprese nella decisione impugnata, per quanto riguarda la presenza di detto rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 1997, del 14 ottobre 1998 e del 9 novembre 1998.
371
Nella risposta alla comunicazione degli addebiti e di nuovo dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno tuttavia sostenuto che, sebbene esse ammettano la presenza del rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], sig. Ro., a detta riunione, occorrerebbe anche tener conto del fatto che, quando il sig. T., rappresentante della DWK, ha invitato il sig. Ro. a partecipare ad accordi anticoncorrenziali, quest’ultimo avrebbe rifiutato.
372
Si deve tuttavia constatare che tale rifiuto non risulta dagli elementi di prova disponibili, a differenza, ad esempio, del rifiuto che emerge dal resoconto redatto dal sig. P. dell’[OSCURATO:PERSONA], quando la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto «NO!» all’elenco dei coordinatori previsti per diversi paesi (allegato B.15 del controricorso, pag. 257).
373
Le ricorrenti sostengono inoltre che il sig. Ro. ha partecipato solo a una parte della riunione del 27 settembre 2001, in quanto ha preso l’aereo da Graz ([OSCURATO:PERSONA]) a Düsseldorf il giorno di tale riunione e ha dovuto abbandonarla alle ore 13:45 (partenza del volo di ritorno alle 14:50). Le ricorrenti negano quindi che gli argomenti trattati in presenza del sig. Ro. abbiano potuto fornirgli informazioni sull’intesa e sul dispositivo d’insieme.
374
Tuttavia, dagli elementi comunicati dalle ricorrenti risulta che esse riconoscono che il sig. Ro. poteva essere presente nei luoghi della riunione (il Drahthaus, a Düsseldorf), il 27 settembre 2001, dalle 9:35 alle 13:45. Tale periodo è sufficiente perché egli possa aver partecipato alla riunione per la quale la sua presenza è espressamente menzionata nel resoconto redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. allegato 7 del ricorso, pag. 51, e fascicolo amministrativo pagg. da 841 a 845).
375
Del resto, va sottolineato che ciò che importa in questa sede è accertare se la [OSCURATO:PERSONA] possa considerare, alla luce degli elementi presenti nel fascicolo, che esistono «indicazioni [del fatto] che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello (...)».
376
La risposta è affermativa per quanto riguarda la riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2001.
377
Tuttavia, il Tribunale non ritiene, diversamente dalla [OSCURATO:PERSONA], che esistano elementi sufficienti per stabilire che l’[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al [OSCURATO:PERSONA].
378
Infatti, a parte la summenzionata affermazione della [OSCURATO:PERSONA], uno dei membri permanenti, che lascia intendere che è la prima volta che un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] assiste a una riunione del [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 371), dagli elementi disponibili risulta altresì che l’[OSCURATO:PERSONA] non è presa in considerazione come coordinatore per l’[OSCURATO:PERSONA] e che, secondo i dati forniti su questo punto dalle ricorrenti, i prezzi di vendita minimi da praticare nel 2002 nei diversi paesi menzionati alla riunione non corrispondono ai prezzi di vendita praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] in quell’anno, i quali erano molto più bassi.
379
Risulta inoltre che, come osservano le ricorrenti, in nessuna riunione successiva del [OSCURATO:PERSONA] viene menzionata la presenza dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ciò dev’essere rilevato, poiché, per molte di queste riunioni, viene riferita la presenza del sig. C. della CB nonché quella del sig. G., il quale lavorava segnatamente ed essenzialmente per la CB nel periodo dell’infrazione contestata all’[OSCURATO:PERSONA].
380
[OSCURATO:PERSONA], il 10 o l’11 ottobre 2001, a Malpensa (Italia), quattro dei membri permanenti del [OSCURATO:PERSONA] (le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DWK e [OSCURATO:PERSONA]) hanno avuto una riunione con membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia (le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC, [OSCURATO:SOCIETA] e SLM), per la quale la [OSCURATO:PERSONA] menziona diverse fonti di informazioni e il cui oggetto era l’«integrazione con i produttori italiani».
381
Ancora, il 6 novembre 2001, a Düsseldorf, i membri permanenti del [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto una riunione con membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia (le società [OSCURATO:PERSONA], CB, [OSCURATO:PERSONA], ITC e [OSCURATO:SOCIETA]), per la quale la [OSCURATO:PERSONA] menziona diverse fonti di informazioni e il cui oggetto consisteva in «trattative sulle quote con i produttori italiani» e nella «ripartizione dei clienti». Il coordinatore per l’[OSCURATO:PERSONA] menzionato a tali riunioni è lo stesso menzionato alla riunione del 27 settembre 2001, vale a dire un rappresentante della DWK.
382
Di nuovo, il 5 e 6 giugno 2002, a Düsseldorf, quattro dei membri permanenti del [OSCURATO:PERSONA] (le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WDI e [OSCURATO:PERSONA]) hanno avuto una riunione con membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia (le società [OSCURATO:PERSONA], CB e [OSCURATO:SOCIETA]), per la quale la [OSCURATO:PERSONA] menziona diverse fonti di informazioni e il cui oggetto consisteva in «trattative sulle quote con i produttori italiani». Riunioni simili hanno avuto luogo il 1
o
luglio 2002 a Düsseldorf e il 2 luglio 2002 a Milano (Italia), in presenza del sig. C. della CB e del sig. G.
383
Nessuna informazione menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle voci relative a tali riunioni nell’allegato 2 della decisione impugnata chiama in causa l’[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato al [OSCURATO:PERSONA] a partire dalla sua partecipazione alla riunione tenutasi a Düsseldorf il 27 settembre 2001, uno dei sei produttori che erano membri permanenti del [OSCURATO:PERSONA] e che hanno tutti cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo sarebbe stato certamente in grado di dimostrare una siffatta partecipazione, il che non è avvenuto nella fattispecie.
384
[OSCURATO:PERSONA], non può considerarsi che, quando il sig. G. era presente a una riunione del [OSCURATO:PERSONA] a fianco del sig. C. della CB per discutere della quota di esportazioni da concedere ai principali produttori italiani al fine di ridurre la pressione concorrenziale da essi esercitata al di fuori dell’Italia, egli costituisse anche un’unità economica con l’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, una siffatta questione non rientra chiaramente nella missione di rappresentanza affidata dall’[OSCURATO:PERSONA] al suo agente in Italia, come è stato confermato in udienza alla luce delle risposte delle parti ai quesiti posti dal Tribunale a tale riguardo.
385
[OSCURATO:PERSONA], nessun elemento presente nel fascicolo consente di dimostrare che il sig. G. abbia trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] una qualche informazione sul contenuto delle discussioni alle quali egli partecipava per conto della CB (v. supra, punti 171 e segg.).
386
Pertanto, erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, al punto 653 della decisione impugnata, che «[OSCURATO:PERSONA] [ha] preso parte, attraverso il sig. [G.], ad almeno sei riunioni sull’espansione del [OSCURATO:PERSONA]», vale a dire la riunione del 27 settembre 2001, per la quale la presenza del sig. G. non viene riferita, al pari di quella del sig. C. della CB, mentre è attestata quella di un dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 370), le riunioni del 10 e dell’11 ottobre 2001, del 6 novembre 2001, nel corso della quale il sig. G. è stato designato come possibile coordinatore nazionale per l’Italia, congiuntamente con il sig. A. ([OSCURATO:PERSONA]) e il sig. C. (CB), del 5 e 6 giugno 2002, del 1
o
luglio 2002 e del 2 luglio 2002 (v. supra, punto 305).
387
In conclusione, da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] può invocare gli elementi di prova di cui dispone per quanto riguarda, da una parte, la riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 1996 e, dall’altra, la riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2001, non per dimostrare la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] – che del resto non ha ravvisato, probabilmente a causa del carattere troppo episodico e isolato di tali elementi – ma in quanto «indicazioni [del fatto] che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello (...)».
388
Benché tali indicazioni consentano di dimostrare la conoscenza, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], del piano d’insieme e quindi della dimensione paneuropea dell’infrazione unica, risulta che esse non sono comunque così «chiare» come ha affermato la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
Elementi che consentono di dimostrare la conoscenza dell’intesa per mezzo dell’agente
389
Infine, le ricorrenti sottolineano che, nel caso in cui il Tribunale considerasse che il comportamento dell’agente dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia può essere loro imputato, la conoscenza del dispositivo d’insieme non potrebbe essere presa in considerazione in tal modo per dimostrare la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] a un’infrazione unica.
390
Su questo punto, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha in effetti errato nel considerare, nella decisione impugnata, che la conoscenza del piano d’insieme potesse essere imputata all’[OSCURATO:PERSONA] a causa della presenza del sig. G. a fianco del sig. C. della CB a varie riunioni del [OSCURATO:PERSONA] per le quali non può ritenersi che il sig. G., in mancanza di un’autorizzazione contrattuale in tal senso, intervenisse per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punti da 379 a 386).
391
Per quanto riguarda le riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia in cui si è discusso del [OSCURATO:PERSONA], occorre parimenti rilevare che, per gran parte di dette riunioni, e in particolare per quelle in cui la [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ai membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia le grandi linee del [OSCURATO:PERSONA] (quali le riunioni del 16 dicembre 1997, del 26 e 27 settembre 2000 e del 12 luglio 2001), la presenza del sig. G. non è riferita. Ciò può spiegarsi con il fatto che il sig. G. veniva piuttosto considerato un attore che interveniva al livello commerciale e non al livello decisionale più elevato.
392
Tuttavia, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], risulta altresì che, in occasione di varie riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia per le quali il sig. G. interveniva in qualità di agente in Italia per conto dell’[OSCURATO:PERSONA], si è discusso non solo degli aspetti nazionali del [OSCURATO:PERSONA] Italia, ma anche del suo aspetto esterno, che consisteva, per i principali produttori italiani, nel ripartirsi una quota di esportazioni verso altri paesi europei.
393
Ad esempio, dagli elementi di prova relativi alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] Italia del 19 settembre 2000, esaminati nell’ambito del primo motivo, risulta che, sebbene tale riunione abbia avuto ad oggetto la ripartizione dei clienti sul mercato italiano, il che potenzialmente interessava all’[OSCURATO:PERSONA] in considerazione della presenza a detta riunione del suo agente in Italia, vi si è discusso anche delle esportazioni e del fatto che la SLM desiderava restare fuori dal [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 245). In tale contesto, è anche possibile imputare all’[OSCURATO:PERSONA] la conoscenza acquisita dal suo agente in Italia qualora ciò rientri nell’ambito dell’unità economica che essi costituiscono assieme.
394
In una simile ipotesi, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare che il preponente sia stato a conoscenza del comportamento anticoncorrenziale dell’agente. Tenuto conto del contratto, e come nel caso di una società controllata al 100% o quasi dalla sua controllante o di un dipendente che agisce per conto del proprio datore di lavoro, si ritiene che l’agente agisca per conto del preponente e formi con quest’ultimo un’entità unica.
395
In considerazione di quanto precede, occorre distinguere:
—
da una parte, le riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia in presenza del sig. G., in cui si discuteva non solo degli aspetti nazionali del [OSCURATO:PERSONA] Italia, ma anche degli aspetti paneuropei del [OSCURATO:PERSONA] Italia, per le quali il sig. G. agiva sia quale rappresentante della CB sia «per conto» dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia,
—
dall’altra, le riunioni del [OSCURATO:PERSONA] in quanto tali, per le quali il sig. G. non agiva in qualità di agente dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia, ma necessariamente in qualità di rappresentante della CB, senza che ciò consenta di stabilire l’esistenza di un’entità economica unica tra il sig. G. e l’[OSCURATO:PERSONA].
3.
Conclusione sul secondo motivo
396
In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare a buon diritto che, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 116 a 128, e in particolare ai punti 120 e 124, l’[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’infrazione unica, in questo caso complessa, per i seguenti motivi:
—
da una parte, l’[OSCURATO:PERSONA] ha «partecipato (...) al [OSCURATO:PERSONA] Italia, attraverso il suo agente di vendita in Italia, (...), [sig. G.], dal 15.4.1997 fino al 19.9.2002» (decisione impugnata, punto 769);
—
dall’altra, anche se l’[OSCURATO:PERSONA] non è considerata responsabile di una partecipazione diretta al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] o al [OSCURATO:PERSONA], sussistono indicazioni del fatto che «[OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello» (decisione impugnata, punto 652).
397
Il coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nel livello paneuropeo dell’intesa può dedursi sia dalla partecipazione diretta di uno dei suoi rappresentanti alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 1996 e alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2001, sia dalle conoscenze acquisite dal sig. G. in occasione delle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia che erano incentrate tanto sugli aspetti interni del mercato italiano, quanto su alcuni aspetti paneuropei del settore dell’AP considerati dal punto di vista degli operatori di tale mercato.
398
Se non tutti gli indizi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la conoscenza della dimensione paneuropea dell’intesa, presi singolarmente, possono essere considerati sufficientemente probanti, tali indizi, nel loro insieme, sono tuttavia sufficienti per dimostrare la conoscenza, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], del livello paneuropeo dell’intesa, nel senso attribuito a tale nozione dalla giurisprudenza sopra richiamata.
399
Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.
D –
Sul terzo motivo, relativo agli elementi da prendere in considerazione per valutare la sanzione
400
In subordine, qualora si accerti che può essere addebitata loro un’infrazione unica nel senso definito dalla [OSCURATO:PERSONA], la voestalpine e l’[OSCURATO:PERSONA] sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in gravi errori nel calcolare l’ammenda loro inflitta, in particolare per non aver tenuto conto del carattere secondario della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’intesa.
401
Con tale motivo, le ricorrenti sollevano tre serie di censure, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, in secondo luogo, sulla violazione di alcune disposizioni degli orientamenti del 2006, vale a dire sulla fissazione erronea di un importo supplementare e sulla mancata considerazione delle circostanze attenuanti relative alla negligenza o alla partecipazione sostanzialmente ridotta all’infrazione e, in terzo luogo, sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo.
402
La terza serie di censure dev’essere immediatamente respinta. A tale riguardo, le ricorrenti sostengono che, modificando in due occasioni la decisione iniziale dopo la scadenza del termine di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i loro diritti della difesa e il loro diritto a un processo equo. Le ricorrenti osservano inoltre che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato per la prima volta una censura relativa a una riunione del 30 aprile 2002, censura in merito alla quale esse non avrebbero più avuto la previa possibilità di presentare le loro osservazioni.
403
Orbene, da una parte, risulta che, in occasione del procedimento dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno potuto ottenere una copia delle decisioni di modifica e hanno avuto anche la possibilità di esprimere le loro osservazioni su queste ultime, come risulta dai precedenti punti da 44 a 48. Pertanto, le ricorrenti non sono più legittimate ad invocare una violazione dei loro diritti della difesa e del loro diritto a un processo equo per quanto riguarda le modifiche apportate alla decisione iniziale dalla prima decisione di modifica e dalla seconda decisione di modifica.
404
Dall’altra, per quanto riguarda il ragionamento seguito in definitiva dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per quanto riguarda il contenuto della riunione del 30 aprile 2002, occorre constatare anzitutto che non si tratta, a rigor di termini, di una nuova censura, bensì di una nuova interpretazione di un elemento di prova che era già stato portato a conoscenza delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA], la modifica dell’analisi svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo fa seguito anche alle osservazioni presentate dalle ricorrenti sulla comunicazione degli addebiti. Peraltro, va rilevato che queste ultime hanno potuto presentare le loro osservazioni su tale nuova analisi in occasione del presente ricorso e che il Tribunale può, se necessario, pronunciarsi sul valore probatorio da attribuire agli elementi di prova relativi a detta riunione. Su questo punto, occorre quindi rinviare ai precedenti punti da 264 a 270, nei quali il Tribunale si pronuncia sugli argomenti delle ricorrenti relativi alla riunione del 30 aprile 2002.
1.
Sulla violazione del principio di proporzionalità
405
Le ricorrenti sostengono che un’ammenda di EUR 22 milioni è sproporzionata rispetto a ciò che è contestato loro. L’ammenda sarebbe inflitta a causa del comportamento di un agente non esclusivo all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia, di cui l’[OSCURATO:PERSONA] non sapeva nulla, mentre non le è imputato di aver partecipato agli altri accordi anticoncorrenziali. [OSCURATO:PERSONA], tale agente, al pari degli altri partecipanti del [OSCURATO:PERSONA] Italia, contesterebbe il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] sia stata rappresentata in detto club e, in ogni caso, l’[OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata un membro importante del [OSCURATO:PERSONA] Italia. Tenuto conto della situazione, le ricorrenti dovrebbero essere sanzionate soltanto con un’ammenda simbolica. Qualora un’ammenda simbolica non fosse adeguata, l’importo dell’ammenda dovrebbe tener conto soltanto delle vendite di AP dell’[OSCURATO:PERSONA] in Italia e non delle vendite di AP nell’intero SEE. Nella fattispecie, la parte dell’ammenda riconducibile al fatto di essere stata a conoscenza degli accordi a livello europeo, in modo isolato e senza averli approvati, sarebbe pari a quasi EUR 19 milioni. Basandosi sulle vendite in Italia e secondo il metodo della [OSCURATO:PERSONA], l’ammenda dovrebbe essere di soli EUR 3,1 milioni. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe giustificare la proporzionalità dell’ammenda osservando, da una parte, che la valutazione della gravità riguarda solo l’infrazione in sé e, dall’altra, che la situazione delle ricorrenti non costituisce una circostanza attenuante ai sensi degli orientamenti del 2006. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe tenere conto del comportamento di ciascuna impresa interessata e del ruolo svolto nell’instaurazione delle pratiche concordate. Se alle ricorrenti viene contestata soltanto la partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] Italia, l’unico mercato rilevante ai fini del calcolo dell’ammenda sarebbe, tutt’al più, l’Italia (ricorso, punti da 219 a 233; replica, punti da 79 a 87, 99 e 100).
406
Per la [OSCURATO:PERSONA], se è vero che l’unica censura sollevata nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] è quella di essere «membro» del [OSCURATO:PERSONA] Italia e, quindi, di aver partecipato agli accordi conclusi all’interno di tale club, è anche vero che l’[OSCURATO:PERSONA] ha assistito pure a una serie di riunioni del [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto dell’estensione geografica degli accordi del [OSCURATO:PERSONA] Italia e della loro stretta correlazione con gli accordi paneuropei, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe «partecipato» all’insieme dell’intesa. Non sarebbe pertanto sproporzionato fondare la determinazione dell’importo dell’ammenda sulle vendite di AP realizzate a livello europeo, poiché non vi era una partecipazione limitata all’Italia (controricorso, punti 93 e 98; controreplica, punti da 51 a 54).
407
Al fine di esaminare tali argomenti, sembra opportuno ricordare i principi che si applicano per determinare l’importo dell’ammenda da infliggere per sanzionare la partecipazione individuale di un’impresa a un’infrazione al diritto della concorrenza.
a) Proporzionalità della sanzione alla luce dell’insieme delle circostanze
408
Dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali emerge che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto all’infrazione.
409
A tale riguardo, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE dichiarano espressamente incompatibili con il mercato interno gli accordi e le pratiche concordate consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione o nel limitare o controllare la produzione o gli sbocchi. Le infrazioni di questo tipo, in particolare ove si tratti di intese orizzontali, sono qualificate come particolarmente gravi dalla giurisprudenza, dal momento che incidono direttamente sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato (sentenza dell’11 marzo 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑141/94, Racc.,
EU:T:1999:48
, punto 675).
410
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere un’ammenda alle imprese che partecipano a una simile infrazione, purché l’importo dell’ammenda non superi, per ogni impresa partecipante all’infrazione, il 10% del suo fatturato totale realizzato nel corso del precedente esercizio sociale. L’articolo 23, paragrafo 3, di detto regolamento indica altresì che, per determinare l’importo dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.
411
A tale riguardo, da costante giurisprudenza emerge che, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, si deve tener conto di tutti gli elementi che possono rientrare nella valutazione della gravità delle menzionate infrazioni, quali, in particolare, il ruolo svolto da ciascuna delle parti nell’infrazione e la minaccia che infrazioni di questo tipo rappresentano per gli obiettivi dell’Unione (v. sentenza del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc.,
EU:T:2000:77
, punto 4949 e giurisprudenza citata). Qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario esaminare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (v. sentenza dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑51/92 P, Racc.,
EU:C:1999:357
, punto 110 e giurisprudenza citata).
412
[OSCURATO:PERSONA], il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa, o che abbia ricoperto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato, dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione ed eventualmente nel determinare l’ammenda (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:1999:356
, punto 90, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 119 supra,
EU:C:2004:6
, punto 86) (v. supra, punto 124).
413
In presenza, segnatamente, di un’infrazione unica, ossia di un’infrazione complessa che abbraccia una serie di accordi e di pratiche concordate su mercati distinti, nei quali non tutti i contravventori sono presenti, oppure possono avere una conoscenza solo parziale del piano complessivo, le sanzioni devono essere personalizzate, nel senso che devono essere rapportate ai comportamenti e alle caratteristiche propri delle imprese coinvolte (v., per analogia, sentenza del 7 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑76/06 P, Racc.,
EU:C:2007:326
, punto 44).
414
In tale contesto, il principio di proporzionalità implica che l’importo dell’ammenda sia fissato in proporzione agli elementi da prendere in considerazione per valutare tanto la gravità oggettiva dell’infrazione in sé, quanto la gravità relativa della partecipazione all’infrazione dell’impresa sanzionata (v., in tal senso e in considerazione della distinzione poi operata tra gravità oggettiva dell’infrazione, ai sensi dei punti 22 e 23 degli orientamenti del 2006, e gravità relativa della partecipazione all’infrazione dell’impresa sanzionata, valutata alla luce delle circostanze proprie di tale impresa ai sensi dei punti 27 e seguenti di detti orientamenti, sentenza del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], T‑43/02, Racc.,
EU:T:2006:270
, punti da 226 a 228 e giurisprudenza ivi citata).
415
[OSCURATO:PERSONA], in materia di sanzione inflitta per violazione del diritto della concorrenza relativo alle intese, la [OSCURATO:PERSONA] deve provvedere a personalizzare le pene rispetto all’infrazione tenendo conto della specifica situazione di ciascun contravventore (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK/[OSCURATO:PERSONA], T‑216/06,
EU:T:2011:475
, punti 87 e 88, del 16 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑375/10,
EU:T:2013:475
, punto 80 e del 14 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑406/09, Racc.,
EU:T:2014:254
, punto 92). Pertanto, un contravventore che non sia ritenuto responsabile di taluni aspetti di un’infrazione unica non può aver avuto un ruolo nell’attuazione dei medesimi. In ragione della limitata portata dell’infrazione accertata nei suoi confronti, la violazione del diritto della concorrenza è necessariamente meno grave di quella imputata ai contravventori che abbiano partecipato a tutti gli aspetti dell’infrazione.
416
In pratica, l’individualizzazione della pena rispetto all’infrazione può essere compiuta in diverse fasi della determinazione dell’importo dell’ammenda, come è avvenuto nella decisione impugnata.
417
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] può riconoscere la specificità della partecipazione di un’impresa all’infrazione in sede di valutazione della gravità oggettiva dell’infrazione unica. Nella fattispecie, gli elementi che essa ha preso in considerazione in tale sede erano, da un lato, la limitazione materiale (caso della [OSCURATO:PERSONA], che ha partecipato solo al coordinamento riguardante l’[OSCURATO:PERSONA]) o geografica (caso della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], che hanno partecipato soltanto al [OSCURATO:PERSONA], riguardante unicamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della partecipazione all’infrazione unica e, dall’altro, la tardiva presa di conoscenza della sua dimensione paneuropea (maggio 2001 per le imprese citate).
418
Per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], dai punti da 947 a 949 della decisione impugnata risulta che, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato l’estensione geografica dell’infrazione unica, ha respinto la richiesta delle ricorrenti di non tenere conto del valore delle vendite dell’AP realizzate in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] non era attiva nel [OSCURATO:PERSONA], sulla base del rilievo che tali due paesi erano compresi comunque nell’estensione geografica del [OSCURATO:PERSONA] Italia.
419
Il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] a tale proposito, per quanto riguarda le ricorrenti, si fonda, come essa afferma nelle sue memorie, sulla valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, vale a dire su una serie di fattori quali la natura dell’infrazione unica, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’intesa globale e il fatto che quest’ultima sia stata o meno attuata (v. punto 22 degli orientamenti del 2006), e non sulla valutazione della partecipazione individuale della singola impresa all’infrazione.
420
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] può riconoscere la specificità della partecipazione di un’impresa all’infrazione in sede di valutazione delle circostanze attenuanti indicate al punto 29 degli orientamenti del 2006 a titolo di valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti (v. punto 27 degli orientamenti del 2006). Anche se nessuna impresa, incluse le ricorrenti, ha potuto fornire la prova, richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA], che l’infrazione era stata commessa per negligenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) era sostanzialmente più limitato di quello degli altri partecipanti all’intesa e che doveva quindi essere loro concessa una riduzione dell’importo dell’ammenda (nella fattispecie, del 5%).
421
Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le ricorrenti non avessero dimostrato che la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica fosse sostanzialmente più limitata di quella degli altri partecipanti. Il livello di prova richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare tale criterio è particolarmente elevato, poiché l’impresa che rivendica il beneficio di una siffatta circostanza è tenuta a dimostrare che, «nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato».
422
Su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le cifre delle vendite per il periodo 1998-2001 (aspetto relativo alle quote) e per il periodo 2001-2002 (aspetto relativo ai prezzi) presentate dall’[OSCURATO:PERSONA] non erano sufficienti, in quanto erano certificate soltanto dall’[OSCURATO:PERSONA], e che, in ogni caso, comportamenti occasionalmente scorretti in relazione ai prezzi fissati o alla spartizione di quote o clienti non dimostravano di per sé che una parte non avesse applicato gli accordi di cartello (decisione impugnata, punti 1016 e 1018).
423
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] può riconoscere la specificità della partecipazione di un’impresa all’infrazione in una fase successiva a quella della valutazione della gravità oggettiva dell’infrazione o delle circostanze attenuanti invocate dalle imprese interessate. Il punto 36 degli orientamenti del 2006 indica, in tal senso, che in alcuni casi la [OSCURATO:PERSONA] può imporre un’ammenda simbolica, ed essa può inoltre, come prospettato al punto 37 di detti orientamenti, discostarsi dalla metodologia generale esposta per la fissazione dell’importo delle ammende alla luce, in particolare, delle specificità di un determinato caso.
424
Nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA], nel determinare l’importo dell’ammenda, non ha accettato di tener conto della situazione particolare prospettata dalle ricorrenti né nella fase iniziale della valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, né nella fase successiva della discussione relativa alle circostanze attenuanti, né in qualsiasi altra fase.
425
Di conseguenza, in mancanza di una benché minima circostanza attenuante o particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alle ricorrenti la stessa formula utilizzata per sanzionare le imprese che hanno partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell’intesa complessiva, e non solamente a taluni di essi. Tale formula è la seguente: il 19% del valore delle vendite di AP nel SEE dell’impresa interessata (a titolo di gravità dell’infrazione in quanto tale) moltiplicato per il numero di anni e di mesi di partecipazione all’infrazione (la durata della partecipazione individuale dell’[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione), al quale viene aggiunto il 19% del valore delle vendite di AP nel SEE dell’impresa interessata (a titolo di importo supplementare).
426
Nel caso delle ricorrenti, poiché il risultato di tale formula, vale a dire EUR 22 milioni di ammenda, è inferiore al 10% del fatturato realizzato dall’impresa interessata nel corso del pertinente esercizio sociale precedente la sanzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto detta sanzione nella decisione impugnata.
b) Sulla considerazione della particolare situazione delle ricorrenti
427
Nella presente causa, il Tribunale deve esaminare se, nel sanzionare le ricorrenti con un’ammenda di importo pari a EUR 22 milioni – calcolato considerando, segnatamente, l’insieme delle vendite di AP realizzate nel SEE dall’[OSCURATO:PERSONA], la gravità oggettiva dell’infrazione in quanto tale, la durata della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia tramite il sig. G., e senza rilevare alcuna circostanza attenuante (v. supra, punti da 103 a 115) –, la [OSCURATO:PERSONA] abbia adeguatamente valutato le circostanze del caso di specie e, in tal modo, abbia inflitto una sanzione proporzionata all’infrazione unica contestata all’[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] di partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] Italia
428
Con riferimento alla partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] Italia, possono essere fatte tre osservazioni per valutare la sanzione da infliggere all’[OSCURATO:PERSONA], alla luce di quanto è stato indicato nel primo motivo.
429
In primo luogo, come sostenuto d’altronde dalla [OSCURATO:PERSONA], gli accordi conclusi all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia hanno indubbiamente una portata geografica che supera i confini dell’Italia. Al di là dell’aspetto italiano di tale [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo ha ugualmente consentito a un certo numero di imprese, ossia lo zoccolo duro composto dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla CB, dall’ITC, dall’[OSCURATO:PERSONA] (presenti in Italia) nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] (presente in Italia e nel resto d’[OSCURATO:PERSONA]), ma anche ad altre imprese italiane più piccole (quale la SLM), di coordinare gli sforzi diretti all’esportazione dei produttori italiani e, simmetricamente, di definire una politica comune in reazione ai tentativi dei produttori degli altri paesi europei (quali la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la DWK, che talora intervenivano nel [OSCURATO:PERSONA] Italia) di limitare tali sforzi proponendo ai produttori italiani una quota di esportazione nel resto dell’[OSCURATO:PERSONA].
430
Tuttavia, va constatato che l’[OSCURATO:PERSONA], che non era un produttore italiano che esportava verso il resto d’[OSCURATO:PERSONA], non è stata né poteva essere coinvolta nelle attività dei membri del [OSCURATO:PERSONA] Italia volte a coordinare i loro sforzi diretti all’esportazione. Tale elemento deve essere preso in considerazione in sede di valutazione dell’importo della sanzione da infliggere alle ricorrenti.
431
In secondo luogo, va rilevato che, in ogni caso, il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] Italia non poteva agire per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell’attività che gli era stata affidata, vale a dire la «rappresentanza esclusiva per l’Italia» per quanto riguarda l’AP. Del resto, dal fascicolo risulta che la natura dell’attività affidata al sig. G. dall’[OSCURATO:PERSONA] era perfettamente nota ai partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] Italia (quali, ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA], l’ITC e la CB).
432
Nessun elemento consente di dimostrare che il sig. G. fosse considerato in grado di impegnare l’[OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell’Italia.
433
Anche siffatta limitazione dev’essere presa in considerazione nel valutare l’importo della sanzione da infliggere alle ricorrenti, poiché anche tale elemento è idoneo a limitare la portata geografica del comportamento del sig. G. all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia. Va rilevato peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] è consapevole di detto limite, poiché essa non imputa all’[OSCURATO:PERSONA], ma soltanto alla CB, il comportamento del sig. G. all’interno del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa all’«accordo paneuropeo: [OSCURATO:PERSONA] (1997-2002)» dell’allegato 1.1 della decisione impugnata, i «nomi dei dipendenti coinvolti» in tali accordi sono quelli del sig. Ra. e del sig. Ro. per l’[OSCURATO:PERSONA] e, per rinvio, quello del sig. G., insieme ad altre persone, per la CB. Lo stesso vale per l’allegato 2 della decisione impugnata relativo al [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, il nome del sig. G. è menzionato nella parte relativa al «[OSCURATO:PERSONA] Italia» dell’allegato 1.2 della decisione impugnata, sia per l’[OSCURATO:PERSONA] (si tratta del suo «agente di vendita per l’Italia») sia per la CB (tramite la [OSCURATO:PERSONA]).
434
In terzo luogo, va rilevato altresì che, a prescindere da ciò che abbia fatto il sig. G. all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia (per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] o meno), la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che l’[OSCURATO:PERSONA] ne fosse a conoscenza. Nessun elemento del fascicolo e, in particolare, come ammette la [OSCURATO:PERSONA], nessuno dei documenti scambiati tra il sig. G. e l’[OSCURATO:PERSONA] prodotti in risposta a una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] consentono di dimostrare una siffatta conoscenza.
435
Orbene, se, da un lato, è possibile imputare direttamente all’[OSCURATO:PERSONA] il comportamento del sig. G. all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia, poiché tale comportamento rientra nell’ambito delle attività svolte dall’agente per conto dell’[OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal fatto che quest’ultima ne fosse o meno a conoscenza, dall’altro, detto agente può essere considerato soltanto un organo ausiliario della CB quando non interviene per conto dell’[OSCURATO:PERSONA].
436
In tale contesto, occorre considerare che, sul piano fattuale e ai fini della determinazione dell’importo della sanzione, la portata geografica del comportamento del sig. G. all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia non può superare i confini dell’Italia, tenuto conto, da una parte, della limitazione del suo contratto di agenzia e, dall’altra, dell’assenza di qualsiasi dimostrazione del fatto che, quando il sig. G. non agiva per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] al fine di commercializzare i suoi prodotti in Italia, egli abbia ugualmente comunicato le informazioni che poteva ottenere all’interno del [OSCURATO:PERSONA] Italia con riferimento agli aspetti extra-italiani di tale club. Infatti, se così fosse stato, quod non, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata allora in grado di adattare il proprio comportamento sugli altri mercati nei quali era presente (ad esempio, il mercato austriaco o i mercati belga e olandese).
[OSCURATO:PERSONA] partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] e agli altri accordi
437
Per quanto riguarda le conseguenze da trarre dalla partecipazione saltuaria dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], dall’esame del secondo motivo risulta che il mero fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] possa essere stata a conoscenza della dimensione paneuropea dell’intesa non è sufficiente per affermare che è allora possibile prendere in considerazione il valore delle vendite realizzate su tali mercati, in relazione ai quali non è affatto dimostrato che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un comportamento anticoncorrenziale.
438
Infatti, dalla decisione impugnata risulta chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato al [OSCURATO:PERSONA], come non lo ha ritenuto, del resto, per quanto riguarda gli altri aspetti dell’intesa globale (v. supra, punti da 460 a 462). Una «partecipazione saltuaria», risultante da «indicazioni», peraltro meno numerose di quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], e che porta a concludere che l’[OSCURATO:PERSONA] «fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale», non può equivalere a una partecipazione effettiva e continua al [OSCURATO:PERSONA]. Nella fattispecie, non è possibile andare oltre l’affermazione, contenuta nella decisione, secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato al [OSCURATO:PERSONA] e tanto meno al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] o all’accordo meridionale.
439
Tale affermazione è suffragata del resto da vari elementi del fascicolo, da cui risulta la volontà dell’[OSCURATO:PERSONA], sui mercati diversi dall’Italia, nei quali essa non si avvale del sig. G., di restare fuori da qualsiasi coordinamento del comportamento sui prezzi, sulle quantità o sui clienti.
440
A tale riguardo, si possono citare, tra gli altri elementi, i dati commerciali forniti dalle ricorrenti nella risposta alla comunicazione degli addebiti al fine di dimostrare il loro comportamento concorrenziale. Nella fattispecie, tali dati sono stati immediatamente scartati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, in quanto sarebbero certificati solo dall’[OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punto 1018). Tuttavia, sarebbe stato facile per la [OSCURATO:PERSONA], in caso di dubbi da parte sua sulla veridicità delle informazioni presentate dall’accusato per difendersi dagli addebiti formulati nei suoi confronti da un’autorità amministrativa, verificare le informazioni trasmesse presso le diverse parti interessate inviando loro una richiesta di informazioni. In generale, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato altresì che «comportamenti occasionalmente scorretti in relazione ai prezzi fissati e/o alla spartizione di quote o clienti non dimostrano di per sé che una parte non abbia applicato gli accordi di cartello» (decisione impugnata, punti 1016 e 1018). Una simile motivazione non è tuttavia sufficiente per negare qualsiasi pertinenza a dati, precisi e dettagliati, che si riferiscono a periodi significativi. Dati siffatti sono pertinenti in quanto elementi di prova da prendere in considerazione per dimostrare la natura non collusiva del comportamento esposto.
441
La constatazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le ricorrenti non hanno partecipato all’intesa globale per quanto riguarda non soltanto, espressamente, il [OSCURATO:PERSONA], ma anche, implicitamente e necessariamente, gli altri elementi costitutivi di tale intesa ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accordo meridionale, ecc.) costituisce un elemento che avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel valutare la sanzione da infliggere alle ricorrenti.
2.
Conclusione sulla violazione del principio di proporzionalità
442
Di conseguenza, da quanto precede risulta che la sanzione inflitta alle ricorrenti è sproporzionata, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto della specificità della situazione dell’[OSCURATO:PERSONA] nel sanzionare le ricorrenti con un’ammenda di importo pari a EUR 22 milioni, calcolato considerando, segnatamente, l’insieme delle vendite di AP realizzate nel SEE dall’[OSCURATO:PERSONA], la gravità oggettiva dell’infrazione in quanto tale e la durata della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia tramite il sig. G., senza rilevare alcuna circostanza attenuante.
443
In particolare, la sanzione inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti non tiene minimamente conto del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a un solo aspetto dell’infrazione unica (il [OSCURATO:PERSONA] Italia, e per mezzo del sig. G.) e che, per quanto riguarda tale aspetto, in mancanza di elementi di prova al riguardo, non si può ritenere che tanto l’oggetto quanto gli effetti di detta partecipazione abbiano oltrepassato i confini del territorio italiano.
444
Come osservano espressamente le ricorrenti, il fatto, riconosciuto nella decisione impugnata, che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato a tutti gli accordi sanzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] non si tradurrebbe in un’ammenda più lieve. Al contrario, pur avendo riconosciuto che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato al livello europeo dell’intesa e in assenza di elementi di prova che dimostrassero un comportamento anticoncorrenziale da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] all’esterno del territorio italiano, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto loro un’ammenda calcolata sulla base delle loro vendite al livello europeo, con il risultato che alle ricorrenti è stata inflitta un’ammenda identica a quella che avrebbero dovuto subire qualora fosse stata loro imputata una partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] a tutti gli aspetti dell’infrazione unica.
445
Nel caso di specie, il principio di proporzionalità imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione, nel calcolare l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, alcune specificità proprie della situazione dell’[OSCURATO:PERSONA], quali, in primo luogo, la limitazione territoriale del contratto di agenzia del sig. G., che autorizzava quest’ultimo ad agire per conto delle ricorrenti soltanto per quanto riguardava le vendite in Italia, e, in secondo luogo, l’assenza di qualsiasi elemento di prova che consentisse di dimostrare che, quand’anche il sig. G. fosse stato a conoscenza di elementi diversi da quelli relativi alle vendite in Italia, li avrebbe comunicati all’[OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe potuto quindi adattare di conseguenza il proprio comportamento sui mercati dell’AP diversi da quello italiano.
446
Infatti, un’impresa la cui partecipazione all’infrazione unica sia accertata con riferimento a più componenti di tale intesa contribuisce alla sua efficacia e alla sua gravità più di un contravventore che abbia partecipato a una sola delle sue componenti. Di conseguenza, la prima impresa commette un’infrazione più grave di quella commessa dalla seconda, il che deve essere preso in considerazione nel determinare la sanzione.
447
L’articolo 2, punto 5, della decisione impugnata è annullato nella parte in cui infligge una sanzione sproporzionata alla voestalpine e alla voestalpine [OSCURATO:PERSONA].
448
Le conseguenze da trarre da quanto detto saranno esaminate in prosieguo, a titolo della competenza estesa al merito conferita al Tribunale, il cui esercizio è richiesto nella fattispecie.
449
Ciò considerato, non è più necessario esaminare gli argomenti delle parti sollevati nella censura vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento o nelle censure attinenti alla violazione di talune disposizioni degli orientamenti del 2006, censure che non sono idonee, nella fattispecie, a rimettere in discussione l’esito della suesposta valutazione.
E –
Sull’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo dell’ammenda
450
La competenza estesa al merito conferita al Tribunale, ai sensi dell’articolo 229 CE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 legittima tale giudice, al di là del semplice controllo di legittimità della sanzione, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’importo dell’ammenda inflitta nel caso in cui la questione dell’importo della stessa sia sottoposta al suo esame (v., in tal senso, sentenze dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑3/06 P, Racc.,
EU:C:2007:88
, punti 61 e 62, e del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑534/07 P, Racc.,
EU:C:2009:505
, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).
451
In proposito si deve rilevare che, per sua natura, la fissazione di un’ammenda da parte del Tribunale non è un esercizio aritmetico preciso. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, quando statuisce in forza della sua competenza estesa al merito, non è vincolato ai calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] né agli orientamenti di questa, ma deve procedere ad una propria valutazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (v. sentenza del 5 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑11/06, Racc.,
EU:T:2011:560
, punto 266 e giurisprudenza ivi citata).
452
Nella fattispecie, per determinare l’importo dell’ammenda destinata a sanzionare la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica, il Tribunale deve tenere conto delle circostanze di seguito elencate.
453
In primo luogo, risulta sufficientemente provato dagli elementi contenuti nel fascicolo che, per mezzo del sig. G., suo agente in Italia, l’[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a svariate riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia, che hanno avuto ad oggetto l’assegnazione di quote e la fissazione dei prezzi sul mercato italiano. Siffatti accordi rientrano per la loro stessa natura tra le restrizioni più gravi della concorrenza. Tale partecipazione è iniziata il 15 aprile 1997 ed è proseguita, senza interruzioni significative, fino al giorno in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato verifiche nei locali della CB, l’altra impresa per la quale il sig. G. esercitava funzioni.
454
La partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] Italia per mezzo del sig. G., al quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva affidato il potere di negoziare la vendita del suo AP in Italia, è un elemento essenziale per la valutazione della sanzione.
455
In secondo luogo, è corretto considerare che l’[OSCURATO:PERSONA] ha «partecipato saltuariamente» a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo. Ciò risulta sia dalla partecipazione diretta di un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 1996 e alla riunione del [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2001, sia dal fatto che, con la sua presenza ad alcune riunioni del [OSCURATO:PERSONA] Italia in cui il sig. G. agiva nell’esercizio delle funzioni affidate dall’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo ha potuto conoscere informazioni vertenti non solo sugli aspetti nazionali del mercato italiano, ma anche sui mercati verso i quali esportavano i produttori aventi sede in Italia, in particolare i mercati tedesco, spagnolo e francese.
456
Per la valutazione della sanzione, si deve quindi tenere conto anche, in via incidentale, della saltuaria partecipazione diretta e indiretta di rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] in discussioni anticoncorrenziali a livello europeo.
457
In terzo luogo, occorre tuttavia tenere conto anche del fatto che la partecipazione all’infrazione unica contestata all’[OSCURATO:PERSONA] presenta talune specificità.
458
Sotto un primo profilo, occorre rilevare anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] o al [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono aspetti essenziali dell’infrazione unica. Tale specificità è tanto più rilevante in quanto, sul piano commerciale, l’[OSCURATO:PERSONA], a differenza del sig. G., non aveva un interesse reale ad essere associata al [OSCURATO:PERSONA] Italia. Infatti, supponendo che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all’infrazione unica descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] con i propri mezzi, e non tramite il sig. G., i suoi interessi commerciali erano piuttosto di operare all’interno del [OSCURATO:PERSONA], il quale riuniva i produttori che non realizzavano la maggior parte delle loro vendite in Italia, al fine di lottare in particolare contro le esportazioni effettuate sul territorio del [OSCURATO:PERSONA] dai produttori presenti essenzialmente in Italia.
459
Orbene, nessun elemento di prova consente di dimostrare che le discussioni a cui un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] abbia potuto assistere nel 1996 e nel 2001 siano state seguite da altre riunioni che consentano di dimostrare non più la «partecipazione saltuaria», ma la partecipazione effettiva dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, ad esempio, occorre rilevare che i vari elementi di prova invocati dinanzi al Tribunale non consentono affatto di dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un comportamento illecito in [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, le ricorrenti sostengono, senza essere contraddette in modo convincente dalla [OSCURATO:PERSONA], che i membri dell’intesa percepivano tale società come una minaccia e un ostacolo per i loro comportamenti in detto Stato membro, come d’altronde nel resto del SEE.
460
Su questo punto, come è stato riconosciuto in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta effettivamente, alla luce del fascicolo – dal quale traspare segnatamente, per il [OSCURATO:PERSONA], la cooperazione dei sei produttori (v. supra, punto 69) –, che se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato al [OSCURATO:PERSONA], almeno uno di tali sei produttori avrebbe dovuto necessariamente farne menzione.
461
La conclusione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, la voestalpine non hanno partecipato al [OSCURATO:PERSONA] vale sia nell’ipotesi di una partecipazione diretta dell’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] tramite i suoi dipendenti, sia nell’ipotesi di una partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] a tale componente dell’infrazione unica per mezzo del sig. G.
462
Infatti, a parte l’assenza di elementi di prova che consentano di dimostrare in modo convincente una siffatta partecipazione durante il periodo dell’infrazione unica contestata all’[OSCURATO:PERSONA] nonché il principio della presunzione di innocenza al quale le ricorrenti possono appellarsi, occorre rilevare inoltre, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato espressamente, al punto 652 della decisione impugnata, di non considerare l’[OSCURATO:PERSONA] responsabile di una partecipazione diretta al [OSCURATO:PERSONA], né peraltro al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che l’ha preceduto. Si deve osservare, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha dichiarato altresì, negli allegati 1 e 2 della decisione impugnata, relativi al [OSCURATO:PERSONA], che il comportamento illecito che potrebbe essere contestato al sig. G. in relazione a tale club era imputabile alla CB, e non all’[OSCURATO:PERSONA], il che si spiega con la limitazione territoriale delle attività affidate dall’[OSCURATO:PERSONA] al sig. G.
463
Sotto un secondo profilo, risulta in ogni caso che, per tutta la durata dell’infrazione, il sig. G. ha effettuato transazioni per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] esclusivamente per il mercato italiano. Tale caratteristica della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica, che risulta dal contratto concluso con il sig. G., è stata confermata inoltre dalle ricorrenti in risposta ai quesiti del Tribunale su questo punto, senza che ciò sia contraddetto in modo convincente dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni al riguardo.
464
Sotto un terzo profilo, va rilevato che nessun elemento di prova consente di dimostrare la conoscenza, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], del comportamento illecito del sig. G., il che vale sia per quanto riguarda il mercato italiano, nel quale il sig. G. era autorizzato ad operare, sia per gli altri mercati in cui egli non ha mai effettuato transazioni per conto dell’[OSCURATO:PERSONA].
465
La partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica risulta pertanto consistere soprattutto nel fatto di un intermediario, il sig. G., suo agente in Italia, al quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva affidato le proprie attività commerciali in quel paese e del quale niente consente di ritenere che abbia trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] un qualche elemento relativo alle conoscenze acquisite a causa del suo comportamento anticoncorrenziale. Una siffatta situazione non è irrilevante ai fini della valutazione della sanzione.
466
Di conseguenza, è essenzialmente il comportamento anticoncorrenziale del sig. G., che deve ritenersi essere stato posto in essere per conto dell’[OSCURATO:PERSONA], che va preso in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda da infliggere all’[OSCURATO:PERSONA]. Al pari della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritiene ugualmente opportuno tener conto anche della saltuaria partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo, senza che tuttavia ciò possa avvalorare l’idea che sia corretto determinare l’importo dell’ammenda in considerazione di tutte le vendite di AP realizzate dall’[OSCURATO:PERSONA] nel SEE.
467
In considerazione delle suddette circostanze, il Tribunale ritiene che un’ammenda d’importo pari a EUR 7,5 milioni consenta di reprimere efficacemente il comportamento illecito dell’[OSCURATO:PERSONA] in modo non trascurabile e che rimane sufficientemente dissuasivo. Qualunque ammenda superiore a tale importo sarebbe sproporzionata rispetto all’infrazione contestata alle ricorrenti, valutata alla luce di tutte le circostanze che caratterizzano la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica.
468
Per i motivi esposti nella decisione impugnata, che del resto non sono contestati dalle ricorrenti, si deve considerare la voestalpine solidalmente responsabile del pagamento di tale ammenda.
469
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre, in primo luogo, annullare l’articolo 2, punto 5, della decisione impugnata, nella parte in cui infligge alle ricorrenti un’ammenda sproporzionata per sanzionare la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002, in secondo luogo, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta in solido alle ricorrenti da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni e, in terzo luogo, respingere il ricorso per il resto.
Sulle spese
470
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.
471
Nelle circostanze del caso di specie, tenuto conto della riduzione sostanziale dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre disporre che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalle ricorrenti, le quali sopporteranno quindi un terzo delle loro spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’articolo 2, punto 5, della decisione C (2010) 4387 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2011, è annullato.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla voestalpine AG e alla voestalpine [OSCURATO:PERSONA] GmbH è ridotto da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese della voestalpine e della voestalpine [OSCURATO:PERSONA].
5)
La voestalpine e la voestalpine [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno un terzo delle proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.
[OSCURATO:PERSONA] della controversia
Fatti all’origine della controversia
I – Settore interessato dal procedimento
A – Prodotto
B – Struttura dell’offerta
C – Struttura della domanda
D – Scambi all’interno dell’Unione europea e del [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
III – Procedimento amministrativo
A – Prima richiesta di trattamento favorevole e immunità concessa alla DWK
B – Ispezioni e richieste di informazioni
C – Altre richieste di trattamento favorevole e risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]
D – Avvio del procedimento e comunicazione degli addebiti
E – Accesso al fascicolo, audizione e capacità contributiva
F – Ulteriori richieste di informazioni
IV – Decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
A – Osservazioni preliminari
1. Contenuto della decisione impugnata
a) Componenti dell’intesa e descrizione dell’infrazione unica
b) Elementi considerati per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] e la voestalpine
Contratto con il sig. G.
[OSCURATO:PERSONA] Italia (dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002)
a) [OSCURATO:PERSONA] e sistema paneuropeo
2. Destinatari della decisione impugnata e durata individuale della responsabilità
[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] della voestalpine
c) Calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla voestalpine e all’[OSCURATO:PERSONA]
2. Richiamo dei principi
a) Prova dell’esistenza e della durata dell’infrazione
b) Nozione d’infrazione unica, nel senso d’infrazione complessa
c) Nozione di dissociazione in caso di partecipazione a una riunione
B – Sul primo motivo, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe a torto considerato che le ricorrenti hanno partecipato a una componente dell’infrazione unica tramite il loro agente in Italia
1. Imputazione al preponente del comportamento dell’agente
a) Condizioni di imputabilità al preponente del comportamento dell’agente
b) Contratto di agenzia e assunzione del rischio economico
c) Incidenza della doppia rappresentanza esercitata dall’agente
d) Mancanza di conoscenza, di controllo e di approvazione
2. Elementi di prova del comportamento illecito dell’agente
a) Sulla riunione del 15 aprile 1997
b) Sulla riunione del 24 giugno 1997
c) Sulla riunione dell’11 marzo 1998
d) Sulla riunione del 30 marzo 1998
e) Sulla riunione del 18 maggio 1998
f) Sulla riunione del 19 ottobre 1998
g) Sulla riunione del 18 gennaio 1999
h) Sulla riunione del 14 dicembre 1999
i) Sulla riunione del 12 gennaio 2000
j) Sulla riunione del 19 settembre 2000
k) Sulla riunione del 10 giugno 2001
l) Sulla riunione del 23 ottobre 2001
m) Sulla riunione dell’11 gennaio 2002
n) Sulla riunione del 30 aprile 2002
o) Sulle altre riunioni e sugli altri documenti citati nella decisione impugnata
3. Sulle varie dichiarazioni richiamate dalle parti
4. Durata dell’infrazione contestata all’[OSCURATO:PERSONA]
5. Conclusione sul primo motivo
C – Sul secondo motivo, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente dichiarato che le ricorrenti hanno partecipato a un’infrazione unica comprendente in particolare il [OSCURATO:PERSONA] Italia e il [OSCURATO:PERSONA]
1. Partecipazione a una componente dell’infrazione unica
2. Conoscenza del livello paneuropeo dell’intesa
a) Elementi di prova invocati nella decisione impugnata
b) Analisi degli elementi di prova richiamati nella decisione impugnata
Elementi di prova relativi al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
– Sulla riunione del 28 maggio 1995
– Sulla riunione del 9 gennaio 1996
Elementi di prova relativi al [OSCURATO:PERSONA]
– Sulla riunione del 14 ottobre 1998
– Sulla riunione del 9 novembre 1998
– Sulla riunione del 28 febbraio 2000
– Sulla riunione del 27 settembre 2001
Elementi che consentono di dimostrare la conoscenza dell’intesa per mezzo dell’agente
3. Conclusione sul secondo motivo
D – Sul terzo motivo, relativo agli elementi da prendere in considerazione per valutare la sanzione
1. Sulla violazione del principio di proporzionalità
a) Proporzionalità della sanzione alla luce dell’insieme delle circostanze
b) Sulla considerazione della particolare situazione delle ricorrenti
[OSCURATO:PERSONA] di partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] e agli altri accordi
2. Conclusione sulla violazione del principio di proporzionalità
E – Sull’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo dell’ammenda
Sulle spese
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) Lingua processuale: il tedesco.