CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 11247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/8/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso il 16/7/2021 dal G.I.P. dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'impresa individuale "3 [OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del collegamento tra i reati di induzione indebita in concorso contestati al suo gestore di fatto e figlio della titolare, [OSCURATO:PERSONA] e la ditta intestata alla predetta, terza estranea. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la terza interessata [OSCURATO:PERSONA] che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 cod. pen. e 319-quater cod. pen. in relazione al nesso funzionale e pertinenziale tra la ditta sequestrata e le condotte illecite, non emergendo una stabile strumentalità a riguardo, ma soltanto una riferibilità soggettiva limitata alla sola posizione dello Iannò. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e del principio di proporzionalità della misura cautelare (art. 275 cod. proc. pen.) non essendo stato spiegato in forza di quali ragioni il periculum in mora dovesse ritenersi configurato rispetto all'argomento difensivo per cui non era prospettabile la reiterazione delle condotte criminose. In ogni caso, risulta violato il canone della necessaria proporzionalità della misura adottata rispetto alle esigenze cautelari ad essa sottese, rispetto alla quale alcuna motivazione è rinvenibile nel provvedimento impugnato. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. E' opportuno premettere i limiti del ricorso avverso il decreto impugnato che, secondo la costante giurisprudenza, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692) 5. Il primo motivo, che sostanzialmente censura la motivazione del provvedimento impugnato, è manifestamente infondato quando non genericamente proposto.Il Tribunale, invero, ha fornito specifica motivazione (v. pg. 2 e ss. della ordinanza) sull'obiettivo legame funzionale tra la ditta sequestrata - concessionaria da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del servizio rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi da aree pubbliche o private ad uso pubblico e blocco dei veicoli - e le condotte delittuose attraverso le quali erano reiteratamente riversati alla predetta ditta i veicoli rimossi (v. l'analitica disamina in relazione ai capi 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16), senza che dai pubblici ufficiali Anselmi e Costantino fossero elevati i relativi verbali e dietro pagamento di somme alla ditta da parte dell'interessato senza il rilascio di alcuna quietanza o ricevuta. 5. Anche il secondo motivo, parimenti connotato dalla sostanziale censura alla motivazione del provvedimento, è manifestamente infondato e, anche in questo caso, genericamente proposto. La ordinanza impugnata ha rigettato correttamente la prospettiva "personalistica" della difesa - secondo la quale risultava sufficiente ad evitare la misura ablativa la disposta misura cautelare personale nei confronti dei due vigili urbani e la circostanza che lo Iannò lavorava presso il Comune di Messina avendo interrotto i rapporti con la ditta nel marzo 2021 - affermando la stretta necessità del vincolo cautelare sulla azienda - e, pertanto, la proporzionalità del vincolo - osservando che il provvedimento genetico aveva escluso la reiterazione del reato in capo allo Iannò ed al Surace (dipendente di fatto della ditta) in ragione non solo della applicazione della misura cautelare personale nei confronti dei pubblici ufficiali ma anche del sequestro della ditta in questione, vincolo quest'ultimo ritenuto incensurabilmente decisivo per evitare che l'azienda fosse ancora utilizzata per reiterare il reato, che - in ogni caso - l'impiego comunale dello Iannò non era, di per sé, idoneo a impedire potendo disporre in via di fatto dei dipendenti. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/01/2022. Il