CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11221/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30798-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30798/2020 Numero sezionale 2605/2022 Numero di raccolta generale 11221/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1179/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'appello di Roma ha dichiarato sussistente l'obbligo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lavoratore autonomo iscritto all'albo degli avvocati ma non alla Cassa forense (ove versa unicamente il contributo integrativo), di iscriversi alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; ha peraltro accolto l’eccezione di intervenuta prescrizione con riguardo alle somme pretese per l’anno 2010 non potendo desumersi un comportamento doloso del contribuente (tale da sospendere i termini di prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.) che non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi; 2. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011 avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto insussistente una presunzione di comportamento doloso del contribuente alla F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30798/2020 Numero sezionale 2605/2022 Numero di raccolta generale 11221/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2010; 2. il motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte territoriale deciso in modo conforme a consolidato orientamento e non offrendo, il motivo di ricorso, elementi per mutare indirizzo interpretativo; 3. il giudice ha affrontato la questione relativa alla sospensione della prescrizione rilevando che – emergendo dagli atti la mancata compilazione del “quadro RR” della dichiarazione dei redditi 2010 – non poteva ritenersi sussistente una presunzione di dolo a carico del contribuente, ma una mera difficoltà di accertamento del credito e non un impedimento assoluto, superabile con i normali controlli che l’Istituto può sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate; non ricorrevano, dunque, le condizioni per la sospensione del decorso della prescrizione ex art. 2941 c.c.; 4. la statuizione del giudice di merito si conforma all’orientamento consolidato di questa Corte, dovendosi ribadire che va escluso ogni automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo suscettibile di sospendere il decorso della prescrizione (cfr. da ultimo Cass. 34558, 35468, 37558, 37529 del 2021; Cass. n.4946 del 2022); 5. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.800,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30798/2020 Numero sezionale 2605/2022 Numero di raccolta generale 11221/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, l’8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .