CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23293/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso di seguito elencati: - il primo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge, nonché vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto, contestato al ricorrente ai sensi degli artt. 110, 628, comma primo, comma terzo, n. 1, cod. pen., nei termini di cui all'art. 624-bis, cod. pen.; - il secondo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma; il terzo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.; e infine, il quarto, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge, in relazione al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, pertinenti e precisamente dirette alla confutazione delle censure presentate dalla difesa, le quali si risolvono peraltro in contestazioni relative al fatto e in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che gli stessi motivi sono altresì manifestamente infondati, giacché censurano vizi che non ricorrono nella motivazione della sentenza, essendo questa articolata in modo coerente ed esaustivo su ciascuna delle doglianze, relative, rispettivamente, alla responsabilità del ricorrente per il reato di rapina e al trattamento sanzionatorio (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 con riguardo allo svolgimento dei fatti, dal quale si evince che l'uso della violenza, ai danni di una delle persone offese, risulta strumentale alla sottrazione dei beni interni all'abitacolo dell'autovettura, così da escludere la riqualificazione dell'accadimento in furto con strappo; pag. 8 ove il giudice ribadisce la sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, non essendo possibile escluderne l'idoneità intimidatoria anche qualora si fosse trattato di arma giocattolo; pag. 92 '140,sull'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in ragione della tardività della proposta risarcitoria presentata dal ricorrente a favore della persona offesa, e, infine, pagg. 9-10 con riferimento alla commisurazione della pena, comprensiva del bilanciamento di circostanze, per cui l'oggettiva gravità del fatto - desumibile dalle modalità della condotta particolarmente spregiudicate, dalle relative conseguenze, nonché dall'intensità del dolo - giustifica l'esclusione del regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] DePOSITATA CANCELLER1424 8\1U 2026 o OitoliziNint) [OSCURATO:PERSONA]§ 3