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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20219/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2525/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore in carica, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di POTENZA n. 616/2022depositata il 27/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto ingiuntivo n. 248/2011 emesso dal Tribunale di Matera, [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver svolto l’incarico di amministratore del [OSCURATO:PERSONA], chiese il pagamento, a titolo di rimborso di asserite anticipazioni, della somma di euro 8.129,22, oltre interessi legali dalla data di scadenza sino al soddisfo.

2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo il [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo al Vitale, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, sostenne l’infondatezza della richiesta monitoria.

Inoltre, avanzò richiesta di rendiconto al Vitale, e, in via subordinata, di restituzione delle somme dallo stesso indebitamente percepite.

3. Costituendosi in giudizio , [OSCURATO:PERSONA] sostenne di essere legittimato ad avanzare la richiesta, trattandosi di anticipazioni effettuate per conto del condominio ex art. 1720 c.c.

4. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] modificò le proprie conclusioni e, previa compensazione della somma di euro 3.701,63, chiese la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 4.490,59 o della minore o maggior somma ritenuta di giustizia.

5. Con sentenza n. 392/2019 il Tribunale di Matera, previa compensazione della somma di euro 3.701,63, accertò e dichiarò che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ammontava ad euro 4.490,59, oltre interessidalla domanda e fino al soddisfo; condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della suddetta somma; condannò il condominio [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di giudizio, nella misura del 50%, compensando la restante parte; pose definitivamente a carico del [OSCURATO:PERSONA] le spese di C.T.U.

6. Avverso tale pronuncia il [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Potenza e [OSCURATO:PERSONA] costituì in giudizio, chiedendo il rigetto dell ’ appello.

7. Con sentenza n. 616/2022, depositata in data 26/10/2022, la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l’appello e, per l’effetto, ha confermato la sentenza n. 392/2019 del Tribunale di Matera.

8. Avverso la predetta sentenza il C ondominio Arco ha propo sto ricorso affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

10. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che i l ricorso, trattandosi di materia condominiale, debba essere trasmesso alla Seconda Sezione Civiledi questa Corte, competente in materia secondo le vigenti disposizioni tabellari.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione del ricorso alla Seconda Sezione Civile, competente per materia, erinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2525/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore in carica, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di POTENZA n. 616/2022depositata il 27/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo n. 248/2011 emesso dal Tribunale di Matera, [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver svolto l’incarico di amministratore del [OSCURATO:PERSONA], chiese il pagamento, a titolo di rimborso di asserite anticipazioni, della somma di euro 8.129,22, oltre interessi legali dalla data di scadenza sino al soddisfo. 2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo il [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo al Vitale, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, sostenne l’infondatezza della richiesta monitoria. Inoltre, avanzò richiesta di rendiconto al Vitale, e, in via subordinata, di restituzione delle somme dallo stesso indebitamente percepite. 3. Costituendosi in giudizio , [OSCURATO:PERSONA] sostenne di essere legittimato ad avanzare la richiesta, trattandosi di anticipazioni effettuate per conto del condominio ex art. 1720 c.c. 4. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] modificò le proprie conclusioni e, previa compensazione della somma di euro 3.701,63, chiese la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 4.490,59 o della minore o maggior somma ritenuta di giustizia. 5. Con sentenza n. 392/2019 il Tribunale di Matera, previa compensazione della somma di euro 3.701,63, accertò e dichiarò che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ammontava ad euro 4.490,59, oltre interessidalla domanda e fino al soddisfo; condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della suddetta somma; condannò il condominio [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di giudizio, nella misura del 50%, compensando la restante parte; pose definitivamente a carico del [OSCURATO:PERSONA] le spese di C.T.U. 6. Avverso tale pronuncia il [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Potenza e [OSCURATO:PERSONA] costituì in giudizio, chiedendo il rigetto dell ’ appello. 7. Con sentenza n. 616/2022, depositata in data 26/10/2022, la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l’appello e, per l’effetto, ha confermato la sentenza n. 392/2019 del Tribunale di Matera. 8. Avverso la predetta sentenza il C ondominio Arco ha propo sto ricorso affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 10. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che i l ricorso, trattandosi di materia condominiale, debba essere trasmesso alla Seconda Sezione Civiledi questa Corte, competente in materia secondo le vigenti disposizioni tabellari. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione del ricorso alla Seconda Sezione Civile, competente per materia, erinvia
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