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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 48556/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli respingeva ratto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza della Corte di appello dì Napoli la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata in relazione a condotte di usura - con misura meno afflittiva.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari e segnatamente in ordine (a) alla rilevazione della attualità del pericolo di reiterazione, anche tenuto conto della risalenza dei fatti contestati; (b) alla rilevazione del pericolo di fuga, che sarebbe stato ritenuto sulla base di condotte tenute dal compagno della ricorrente che tuttavia era stato condannato all'ergastolo, il che rendeva inattuale il pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso inammissibile. 1.1.h, ricorrente si limita contestare la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelariicontestando la motivazione dell'ordinanza impugnata sia in ordine alla rilevazione del pericolo di reiterazione, che di quello di fuga.

1.1.1. Quanto alle contestazioni rivolte nei confronti della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione, con specifico riguardo alla mancata valutazione del tempo trascorso dai fatti contestati, il collegio ribadisce in via preliminare che il c.d.

"tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590).

Nel caso in esame dunque il c.d.

"tempo silente" non assume rilevanza ai fini della valutazione della possibilità di sostituire la misura cautelare in carcere con altra meno afflittiva.

Ciononostante il Tribunale offriva una persuasiva ed accurata motivazione anche in ordine alla persistenza ed attualità delle esigenze cautelari, rilevando che le stesse erano tuttora sussistenti in ragione della gravità delle condotte criminose - caratterizzate dalla reiterazione di una sistematica attività usuraia nei confronti della medesima persona - e della personalità della ricorrente, che aveva manifestato una particolare pervicacia nella attività usuraia; il quadro cautelare risultava aggravato anche dalle precedenti condanne.

Infine: il Tribunale affrontava anche il differente tema dell'efficacia dissuasiva del tempo già trascorso dalla ricorrente in regime cautelare che veniva valutato non sproporzionato ma coerente con la pena che era stata irrogata all'esito del giudizio di secondo grado.

La motivazione dell'ordinanza impugnata non si presta dunque ad alcuna censura.

1.1.2. L'ordinanza impugnata è legittima anche nella parte in cui confermava la sussistenza del pericolo di fuga.

Il collegio di merito rilevava infatti la facilità con la quale la ricorrente era riuscita a lasciare il territorio italiano, anche al di fuori di canali ufficiali, tenuto conto della rete di contatti che aveva il compagno.

Tale pericolo nella ineccepibile valutazione del Tribunale risultava aggravato dalla gravità della condanna inflitta nel secondo grado di giudizio.

Anche in questo caso l'ordinanza non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui ali' art. 94 comma 1 ter disp. att.

Cod. proc. pen.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli respingeva ratto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza della Corte di appello dì Napoli la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata in relazione a condotte di usura - con misura meno afflittiva. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari e segnatamente in ordine (a) alla rilevazione della attualità del pericolo di reiterazione, anche tenuto conto della risalenza dei fatti contestati; (b) alla rilevazione del pericolo di fuga, che sarebbe stato ritenuto sulla base di condotte tenute dal compagno della ricorrente che tuttavia era stato condannato all'ergastolo, il che rendeva inattuale il pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso inammissibile. 1.1.h, ricorrente si limita contestare la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelariicontestando la motivazione dell'ordinanza impugnata sia in ordine alla rilevazione del pericolo di reiterazione, che di quello di fuga. 1.1.1. Quanto alle contestazioni rivolte nei confronti della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione, con specifico riguardo alla mancata valutazione del tempo trascorso dai fatti contestati, il collegio ribadisce in via preliminare che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590). Nel caso in esame dunque il c.d. "tempo silente" non assume rilevanza ai fini della valutazione della possibilità di sostituire la misura cautelare in carcere con altra meno afflittiva. Ciononostante il Tribunale offriva una persuasiva ed accurata motivazione anche in ordine alla persistenza ed attualità delle esigenze cautelari, rilevando che le stesse erano tuttora sussistenti in ragione della gravità delle condotte criminose - caratterizzate dalla reiterazione di una sistematica attività usuraia nei confronti della medesima persona - e della personalità della ricorrente, che aveva manifestato una particolare pervicacia nella attività usuraia; il quadro cautelare risultava aggravato anche dalle precedenti condanne. Infine: il Tribunale affrontava anche il differente tema dell'efficacia dissuasiva del tempo già trascorso dalla ricorrente in regime cautelare che veniva valutato non sproporzionato ma coerente con la pena che era stata irrogata all'esito del giudizio di secondo grado. La motivazione dell'ordinanza impugnata non si presta dunque ad alcuna censura. 1.1.2. L'ordinanza impugnata è legittima anche nella parte in cui confermava la sussistenza del pericolo di fuga. Il collegio di merito rilevava infatti la facilità con la quale la ricorrente era riuscita a lasciare il territorio italiano, anche al di fuori di canali ufficiali, tenuto conto della rete di contatti che aveva il compagno. Tale pericolo nella ineccepibile valutazione del Tribunale risultava aggravato dalla gravità della condanna inflitta nel secondo grado di giudizio. Anche in questo caso l'ordinanza non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui ali' art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso
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