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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 22769/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26157/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Taranto , n. 90 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 305/21, deposi- tata il 20 settembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato checon ordinanza del 30 ottobre 2019 il Giudice di pace di Reg- gio Calabria dichiarò estinto il giudizio di opposizione proposto da[OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2019, rilevando che le parti non erano comparse all'udienza fissata; che avverso la predetta ordinanza il Khourassani propose ricorso per cas- sazione, accolto da questa Corte con ordinanza del 18 maggio 2021, n. 13298, la quale enunciò il principio di dirittosecondo cui, in quanto caratte- rizzato dalla particolare speditezza e celerità del rito e dominato dal costante impulso officioso, il procedimento in questione non sottostà alle regole ordi- narie sulla cancellazione ed estinzione per inattività delleparti; che il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi al Giudice di pace, il quale, con ordinanza del 20 settembre 2021, ha dichiarato non luogo a prov- vedere in ordine al ricorso, rilevando che all'udienza fissata per la compari- zione delle parti sono risultati assenti sia il ricorrente che il suo difensore, e ritenendo l'archiviazione del ricorso coerente con la struttura oppositoria del giudizio di cui all'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e con il rito sempli- ficato camerale previstoda tale disposizione; che avverso la predetta ordinanza il Khorassani ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, per un solo motivo; che gl'intimati non hannosvolto attività difensiva.

Considerato checon l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 e 13-bisdel d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 127 cod. proc. civ., sostenendo che nel giudizio di oppo- sizione al decreto di espulsione la mancata comparizione dell’opponente non esclude il dovere del giudice adìto di pronunciarsi sul merito dell'impugnativa, non comportandoalcuna sanzione sul piano processuale, dal momento che la partecipazione delle parti non ha carattere obbligatorio; che il motivo è fondato; che, in tema di espulsioneamministrativa dello straniero, questa Corte ha infatti affermato costantemente il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui nel procedimento di op- posizione, disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna conseguenza san- zionatoria sul piano processuale, dal momento che il giudizio,concernente il diritto di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ad un rito caratterizzato da particolare concen- trazione e speditezza,pur essendo instaurato su istanza di parte è governato, nel suo svolgimento, dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta (cfr. Cass., Sez.

III, 21/05/2021, n. 14091; Cass., Sez.

I, 22/01/2021, n. 1345; Cass., Sez.

II, 28/12/2020, n. 29675); che tale principio è stato riaffermato anche dall'ordinanza n. 13298 del 2021, con cui è stataaccolta, proprio per tale ragione, l'impugnazione propo- sta dal Khourassani avverso la precedente ordinanza del 30 ottobre 2019, con cui lo stesso Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione promosso dal ricorrente avverso il decreto di espul- sione, a causa della mancata comparizione dell'opponente; che l'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in persona di un diverso magistrato, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'ordinanzaimpugnata, e rinvia al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in persona di un diverso magistrato, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26157/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Taranto , n. 90 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 305/21, deposi- tata il 20 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato checon ordinanza del 30 ottobre 2019 il Giudice di pace di Reg- gio Calabria dichiarò estinto il giudizio di opposizione proposto da[OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2019, rilevando che le parti non erano comparse all'udienza fissata; che avverso la predetta ordinanza il Khourassani propose ricorso per cas- sazione, accolto da questa Corte con ordinanza del 18 maggio 2021, n. 13298, la quale enunciò il principio di dirittosecondo cui, in quanto caratte- rizzato dalla particolare speditezza e celerità del rito e dominato dal costante impulso officioso, il procedimento in questione non sottostà alle regole ordi- narie sulla cancellazione ed estinzione per inattività delleparti; che il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi al Giudice di pace, il quale, con ordinanza del 20 settembre 2021, ha dichiarato non luogo a prov- vedere in ordine al ricorso, rilevando che all'udienza fissata per la compari- zione delle parti sono risultati assenti sia il ricorrente che il suo difensore, e ritenendo l'archiviazione del ricorso coerente con la struttura oppositoria del giudizio di cui all'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e con il rito sempli- ficato camerale previstoda tale disposizione; che avverso la predetta ordinanza il Khorassani ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, per un solo motivo; che gl'intimati non hannosvolto attività difensiva. Considerato checon l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 e 13-bisdel d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 127 cod. proc. civ., sostenendo che nel giudizio di oppo- sizione al decreto di espulsione la mancata comparizione dell’opponente non esclude il dovere del giudice adìto di pronunciarsi sul merito dell'impugnativa, non comportandoalcuna sanzione sul piano processuale, dal momento che la partecipazione delle parti non ha carattere obbligatorio; che il motivo è fondato; che, in tema di espulsioneamministrativa dello straniero, questa Corte ha infatti affermato costantemente il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui nel procedimento di op- posizione, disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna conseguenza san- zionatoria sul piano processuale, dal momento che il giudizio,concernente il diritto di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ad un rito caratterizzato da particolare concen- trazione e speditezza,pur essendo instaurato su istanza di parte è governato, nel suo svolgimento, dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta (cfr. Cass., Sez. III, 21/05/2021, n. 14091; Cass., Sez. I, 22/01/2021, n. 1345; Cass., Sez. II, 28/12/2020, n. 29675); che tale principio è stato riaffermato anche dall'ordinanza n. 13298 del 2021, con cui è stataaccolta, proprio per tale ragione, l'impugnazione propo- sta dal Khourassani avverso la precedente ordinanza del 30 ottobre 2019, con cui lo stesso Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione promosso dal ricorrente avverso il decreto di espul- sione, a causa della mancata comparizione dell'opponente; che l'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in persona di un diverso magistrato, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'ordinanzaimpugnata, e rinvia al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in persona di un diverso magistrato, cui demanda
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