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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20680/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RESTIVO Michele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; RESTIVO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/11/2020 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato - limitatamente al delitto di tentata truffa aggravata in concorso di cui al capo B- la sentenza di condanna emessa dal tribunale del medesimo capoluogo in data 30 giugno 2017, propongono ricorso per cassazione gli imputati, a ministero del comune difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione il motivo in appresso indicato:

1. violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per non avere la Corte rilevato la causa estintiva del reato, prescritto già prima della pronuncia di secondo grado.

2. Rileva la Corte che -preliminarmente- deve essere dichiarata la prescrizione del reato di truffa tentata indicato al capo B. I fatti risultano commessi il 7 giugno 2012; risultano periodi di sospensione dovuti ai rinvii disposti nel corso del primo grado di giudizio (adesione del difensore alla astensione dalle udienze) per complessivi mesi 4 e giorni 10 (dal 26 maggio 2016 al 7 ottobre 2016), occorre inoltre computare l'ulteriore periodo di sospensione ex lege di 64 giorni (dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020); il termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle interruzioni verificatesi, era pertanto già decorso il 20 giugno 2020, prima della pronuncia della sentenza di appello (27 novembre 2020).

Né può tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione (art. 157 commi secondo e terzo cod. pen.), della recidiva qualificata contestata (art. 99 comma quarto cod. pen.), che nel primo grado di merito è stata tenuta in assoluto non cale, tanto da non averne motivato la ricorrenza nei presupposti in fatto e da non averne tenuto conto ai fini dell'effetto ingravescente (sul punto l'insegnamento proveniente dalle Sez. unite di questa Corte, Sez.

U. n. 20808, del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, appare ineludibile).

In difetto di impugnazione della parte pubblica la Corte di appello neppure poteva tener conto della recidiva, come del resto non ha fatto.

Non ricorrendo ipotesi di appello inammissibile (tanto che la sentenza fu parzialmente riformata), sussisteva l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, quale che fosse il motivo di gravame speso nel merito (negli esatti termini, Sez. 5, n. 29225, del 4/6/2018, Rv. 273370-01; Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419).

2.1. Va pertanto dichiarata la estinzione del reato a motivo della prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello.

3. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.4.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] imo Perrot i [OSCURATO:PERSONA]Agostini (1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RESTIVO Michele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; RESTIVO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/11/2020 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato - limitatamente al delitto di tentata truffa aggravata in concorso di cui al capo B- la sentenza di condanna emessa dal tribunale del medesimo capoluogo in data 30 giugno 2017, propongono ricorso per cassazione gli imputati, a ministero del comune difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione il motivo in appresso indicato: 1. violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per non avere la Corte rilevato la causa estintiva del reato, prescritto già prima della pronuncia di secondo grado. 2. Rileva la Corte che -preliminarmente- deve essere dichiarata la prescrizione del reato di truffa tentata indicato al capo B. I fatti risultano commessi il 7 giugno 2012; risultano periodi di sospensione dovuti ai rinvii disposti nel corso del primo grado di giudizio (adesione del difensore alla astensione dalle udienze) per complessivi mesi 4 e giorni 10 (dal 26 maggio 2016 al 7 ottobre 2016), occorre inoltre computare l'ulteriore periodo di sospensione ex lege di 64 giorni (dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020); il termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle interruzioni verificatesi, era pertanto già decorso il 20 giugno 2020, prima della pronuncia della sentenza di appello (27 novembre 2020). Né può tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione (art. 157 commi secondo e terzo cod. pen.), della recidiva qualificata contestata (art. 99 comma quarto cod. pen.), che nel primo grado di merito è stata tenuta in assoluto non cale, tanto da non averne motivato la ricorrenza nei presupposti in fatto e da non averne tenuto conto ai fini dell'effetto ingravescente (sul punto l'insegnamento proveniente dalle Sez. unite di questa Corte, Sez. U. n. 20808, del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, appare ineludibile). In difetto di impugnazione della parte pubblica la Corte di appello neppure poteva tener conto della recidiva, come del resto non ha fatto. Non ricorrendo ipotesi di appello inammissibile (tanto che la sentenza fu parzialmente riformata), sussisteva l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, quale che fosse il motivo di gravame speso nel merito (negli esatti termini, Sez. 5, n. 29225, del 4/6/2018, Rv. 273370-01; Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419). 2.1. Va pertanto dichiarata la estinzione del reato a motivo della prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello. 3. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] imo Perrot i [OSCURATO:PERSONA]Agostini (1
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