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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07656/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34708/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA' COOPERATIVA A R L, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA]/02 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 791/2019 depositata il05/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 5 giugno 2019, la Corte d’appello di Salerno ha respinto le impugnazioni, principale ed incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 24 dicembre 2016, che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. contro la banca, responsabile del pagamento di assegni bancari non trasferibili in favore di soggetto diverso dal prenditore per la somma complessiva di € 44.115,48, nonché la domanda dalla banca proposta contro [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso della medesima somma.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, con riguardo all’appello principale proposto dallo Squecco, e condividendo la tesi del Tribunale, che egli assunse verso la banca una specifica garanzia per l’eventuale responsabilità della banca nell’eseguire l’operazione bancaria, in quanto detta garanzia era stata prestata sia con riguardo all’autenticità della firma, sia per la legittimità stessa del pagamento.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

Si difende con controricorso la banca, mentre il fallimento è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. – I l primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 43 l. ass., nonché artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché la corte territoriale ha errato nel ritenere provato il mancato pagamento dell’assegno al legale rappresentante della società prenditrice, ben potendo la banca avergli accreditato gli importi portati dagli assegni su di un diverso conto corrente; inoltre, probabilmente lo stesso legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], era presente al momento del pagamento degli assegni; né la falsità della firma sugli assegni prova l’esistenza di un danno.

Il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1938 c.c. e 115 c.p.c., perché la clausola di conoscenza e garanzia, dal medesimo ricorrente sottoscritta sugli assegni, non era un patto di manleva per la banca, essendo stato il proprio intervento limitato all’identificazione fisica del presentatore degli assegni, mentre tale clausola non vale ad esonerare la banca dalla sua responsabilità per omissione degli obblighi di verifica, dovendo quindi la clausola ritenersi non apposta.

2. – I due motivi sono inammissibili, pretendendo dalla Corte un nuovo accertamento dei fatti.

Il vizio di violazione di legge che si deduce con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., consiste infatti nella affermazione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto, per quanto ancora sussistente, del vizio di motivazione (Cass.22707/2017, Cass. 195/2016).

Ed è noto che, invece, è solo il giudice di merito che, nel valutare le prove proposte dalle parti, ben può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., appunto rubricato «della valutazione delle prove» (Cass. 11892/2016, Cass.24548/2016, Cass. 5009/2017).

Spetta, quindi, a tale giudice, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (e plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).

La valorizzazione da parte della Corte di merito, nell’ambito del complessivo apprezzamento istruttorio, delle risultanze probatorie in atti, attestanti la condotta in concreto tenuta dalla banca ed il contenuto dei documenti in atti, non è dunque sindacabile in questa sede, posto che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr., e multis, Cass.21098/2016, Cass. 27197/2011).

Nella specie, in particolare, la corte territoriale ha accertato l’assunzione, in punto di fatto, di una obbligazione di garanzia in capo al ricorrente, e tale accertamento non può essere qui ripetuto.

In sostanza, egli quindi si lamenta di alcuni passaggi nello sviluppo della argomentazioni, in cui la corte territoriale ha ravvisato l’assunzione di tale obbligazione: ma, in tal modo, si denuncia un’insufficienza della motivazione, perché non sorretta da adeguate argomentazioni in ordine alla predetta volontà, tuttavia essendo la deduzione di un tale vizio preclusa.

3. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34708/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA' COOPERATIVA A R L, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA]/02 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 791/2019 depositata il05/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 5 giugno 2019, la Corte d’appello di Salerno ha respinto le impugnazioni, principale ed incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 24 dicembre 2016, che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. contro la banca, responsabile del pagamento di assegni bancari non trasferibili in favore di soggetto diverso dal prenditore per la somma complessiva di € 44.115,48, nonché la domanda dalla banca proposta contro [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso della medesima somma. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, con riguardo all’appello principale proposto dallo Squecco, e condividendo la tesi del Tribunale, che egli assunse verso la banca una specifica garanzia per l’eventuale responsabilità della banca nell’eseguire l’operazione bancaria, in quanto detta garanzia era stata prestata sia con riguardo all’autenticità della firma, sia per la legittimità stessa del pagamento. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. Si difende con controricorso la banca, mentre il fallimento è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. – I l primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 43 l. ass., nonché artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché la corte territoriale ha errato nel ritenere provato il mancato pagamento dell’assegno al legale rappresentante della società prenditrice, ben potendo la banca avergli accreditato gli importi portati dagli assegni su di un diverso conto corrente; inoltre, probabilmente lo stesso legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], era presente al momento del pagamento degli assegni; né la falsità della firma sugli assegni prova l’esistenza di un danno. Il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1938 c.c. e 115 c.p.c., perché la clausola di conoscenza e garanzia, dal medesimo ricorrente sottoscritta sugli assegni, non era un patto di manleva per la banca, essendo stato il proprio intervento limitato all’identificazione fisica del presentatore degli assegni, mentre tale clausola non vale ad esonerare la banca dalla sua responsabilità per omissione degli obblighi di verifica, dovendo quindi la clausola ritenersi non apposta. 2. – I due motivi sono inammissibili, pretendendo dalla Corte un nuovo accertamento dei fatti. Il vizio di violazione di legge che si deduce con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., consiste infatti nella affermazione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto, per quanto ancora sussistente, del vizio di motivazione (Cass.22707/2017, Cass. 195/2016). Ed è noto che, invece, è solo il giudice di merito che, nel valutare le prove proposte dalle parti, ben può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., appunto rubricato «della valutazione delle prove» (Cass. 11892/2016, Cass.24548/2016, Cass. 5009/2017). Spetta, quindi, a tale giudice, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (e plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011). La valorizzazione da parte della Corte di merito, nell’ambito del complessivo apprezzamento istruttorio, delle risultanze probatorie in atti, attestanti la condotta in concreto tenuta dalla banca ed il contenuto dei documenti in atti, non è dunque sindacabile in questa sede, posto che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr., e multis, Cass.21098/2016, Cass. 27197/2011). Nella specie, in particolare, la corte territoriale ha accertato l’assunzione, in punto di fatto, di una obbligazione di garanzia in capo al ricorrente, e tale accertamento non può essere qui ripetuto. In sostanza, egli quindi si lamenta di alcuni passaggi nello sviluppo della argomentazioni, in cui la corte territoriale ha ravvisato l’assunzione di tale obbligazione: ma, in tal modo, si denuncia un’insufficienza della motivazione, perché non sorretta da adeguate argomentazioni in ordine alla predetta volontà, tuttavia essendo la deduzione di un tale vizio preclusa. 3. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma
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