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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46075/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 luglio 1982; avverso la sentenza del 4 febbraio 2021, della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate il 28 ottobre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo gado, lo ha ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravissime pluriaggravate.

2. Il ricorrente articola due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione l'uno afferente al riconoscimento delle aggravanti contestate e l'altro relativo al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche.

In particolare:

2.1. con il primo, si deduce, quanto ai futili motivi, che la condotta contestata fu, pacificamente, causata da un moto di gelosia.

E la gelosia non può, in sé, essere considerata un aggravante ai sensi dell'art. 61, n. 1, del codice penale.

Quanto all'aver agito con crudeltà, la corte territoriale sarebbe incorsa in un evidente vizio di travisamento della prova, atteso che, come rilevato anche in primo grado, non vi fu una reiterazione di colpi sulla vittima, né quest'ultima non fu in grado di opporre resistenza.

2.2. Con il secondo, si deduce che la corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia giudizio di comparazione, evocando unicamente elementi di segno negativo ed ignorando completamente quelli favorevoli al reo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e, peraltro, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La corte territoriale, con riferimento alla prima aggravante, pur riconoscendo che il moto interiore fosse riconducibile ad istinto di gelosia, ha dato atto delle gravissime lesioni cagionate alla vittima, riconducibili alla condotta del ricorrente quale fonte diretta della caduta della vittima, rilevando, peraltro, come l'imputato non si sia limitato a sferrare un colpo per allontanare la presenza indesiderata della vittima, ma abbia rincorso quest'ultima nonostante fosse in fuga, divincolandosi, tra l'altro, dalla resistenza oppostagli dai familiari.

L'oggettiva sproporzione esistente tra l'offesa arrecata alla moglie e la reazione avuta dall'imputato imporrebbe l'applicazione dell'aggravante contestata.

Con riferimento alla seconda aggravante, ha poi opportunamente evidenziato l'efferatezza dei colpi, le gravissime lesioni causate e l'insistenza del fare violento dell'imputato, che non si è arrestato ad una prima ed immediata azione lesiva, ma ha perseverato nell'inseguimento della vittima in fuga, culminato con ulteriore violenza.

A fronte di ciò, le censure sollevate (peraltro riproduttive degli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello) non si confrontano con tali argomentazioni, limitandosi a prospettare nuovamente l'unicità del colpo sferrato e, quindi, si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

In in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili.

D'altronde, quanto all'effettiva sussistenza delle aggravanti contestate, è sufficiente rimarcare come la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5 n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Rv. 271115).

Ed in concreto, stante l'oggettiva riconducibilità delle gravissime lesioni subite alla condotta del ricorrente (fonte diretta della caduta della vittima), la sproporzione tra l'azione lesiva realizzata dal ricorrente e la pregressa condotta offensiva della vittima è evidente.

Parallelamente, la condotta crudele è quella che, pur non mostrando una studiata predisposizione finalizzata a cagionare, per qualche verso, un male aggiuntivo, eccede rispetto alla "normalità causale" e mostra l'efferatezza che costituisce il nucleo della fattispecie aggravante (Sez.

U, n. 40516 del 23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267630).

E la corte ha dato atto dell'efferatezza dei colpi e dell'insistenza del fare violento dell'imputato, che non si è arrestato ad una prima ed immediata azione lesiva, ma ha perseverato nell'inseguimento della vittima in fuga, culminato con ulteriori violenze.

E tanto è sufficiente, ad integrare la fattispecie circostanziata.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Non solo perché, come il primo, si limita a reiterare le medesime censure già prospettate nell'atto di appello (ed alle quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte), ma anche perché il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato.

Un giudizio che, per il suo carattere globale, non necessita della specifica indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza delle une o delle altre circostanze, se non nell'ipotesi in cui vi sia stata specifica richiesta della parte con l'indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460).

E, in concreto, la corte territoriale ha dato atto: della gravità degli esiti lesivi, della determinazione feroce cha ha mosso l'impuzato, della chiara incapacità di governare i propri impulsi, della presenza di gravi precedenti penali.E su tali dati ha fondato, logicamente, il suo giudizio.

E tanto è sufficiente per dar conto della manifesta infondatezza del motivo di ricorso proposto.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo giudizio dalla parte civile, che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo giudizio dalla parte civile, che liquida in euro 3.500,00 olt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 luglio 1982; avverso la sentenza del 4 febbraio 2021, della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate il 28 ottobre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo gado, lo ha ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravissime pluriaggravate. 2. Il ricorrente articola due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione l'uno afferente al riconoscimento delle aggravanti contestate e l'altro relativo al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche. In particolare: 2.1. con il primo, si deduce, quanto ai futili motivi, che la condotta contestata fu, pacificamente, causata da un moto di gelosia. E la gelosia non può, in sé, essere considerata un aggravante ai sensi dell'art. 61, n. 1, del codice penale. Quanto all'aver agito con crudeltà, la corte territoriale sarebbe incorsa in un evidente vizio di travisamento della prova, atteso che, come rilevato anche in primo grado, non vi fu una reiterazione di colpi sulla vittima, né quest'ultima non fu in grado di opporre resistenza. 2.2. Con il secondo, si deduce che la corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia giudizio di comparazione, evocando unicamente elementi di segno negativo ed ignorando completamente quelli favorevoli al reo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e, peraltro, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La corte territoriale, con riferimento alla prima aggravante, pur riconoscendo che il moto interiore fosse riconducibile ad istinto di gelosia, ha dato atto delle gravissime lesioni cagionate alla vittima, riconducibili alla condotta del ricorrente quale fonte diretta della caduta della vittima, rilevando, peraltro, come l'imputato non si sia limitato a sferrare un colpo per allontanare la presenza indesiderata della vittima, ma abbia rincorso quest'ultima nonostante fosse in fuga, divincolandosi, tra l'altro, dalla resistenza oppostagli dai familiari. L'oggettiva sproporzione esistente tra l'offesa arrecata alla moglie e la reazione avuta dall'imputato imporrebbe l'applicazione dell'aggravante contestata. Con riferimento alla seconda aggravante, ha poi opportunamente evidenziato l'efferatezza dei colpi, le gravissime lesioni causate e l'insistenza del fare violento dell'imputato, che non si è arrestato ad una prima ed immediata azione lesiva, ma ha perseverato nell'inseguimento della vittima in fuga, culminato con ulteriore violenza. A fronte di ciò, le censure sollevate (peraltro riproduttive degli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello) non si confrontano con tali argomentazioni, limitandosi a prospettare nuovamente l'unicità del colpo sferrato e, quindi, si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. In in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. D'altronde, quanto all'effettiva sussistenza delle aggravanti contestate, è sufficiente rimarcare come la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5 n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Rv. 271115). Ed in concreto, stante l'oggettiva riconducibilità delle gravissime lesioni subite alla condotta del ricorrente (fonte diretta della caduta della vittima), la sproporzione tra l'azione lesiva realizzata dal ricorrente e la pregressa condotta offensiva della vittima è evidente. Parallelamente, la condotta crudele è quella che, pur non mostrando una studiata predisposizione finalizzata a cagionare, per qualche verso, un male aggiuntivo, eccede rispetto alla "normalità causale" e mostra l'efferatezza che costituisce il nucleo della fattispecie aggravante (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267630). E la corte ha dato atto dell'efferatezza dei colpi e dell'insistenza del fare violento dell'imputato, che non si è arrestato ad una prima ed immediata azione lesiva, ma ha perseverato nell'inseguimento della vittima in fuga, culminato con ulteriori violenze. E tanto è sufficiente, ad integrare la fattispecie circostanziata. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Non solo perché, come il primo, si limita a reiterare le medesime censure già prospettate nell'atto di appello (ed alle quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte), ma anche perché il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato. Un giudizio che, per il suo carattere globale, non necessita della specifica indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza delle une o delle altre circostanze, se non nell'ipotesi in cui vi sia stata specifica richiesta della parte con l'indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460). E, in concreto, la corte territoriale ha dato atto: della gravità degli esiti lesivi, della determinazione feroce cha ha mosso l'impuzato, della chiara incapacità di governare i propri impulsi, della presenza di gravi precedenti penali.E su tali dati ha fondato, logicamente, il suo giudizio. E tanto è sufficiente per dar conto della manifesta infondatezza del motivo di ricorso proposto. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo giudizio dalla parte civile, che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo giudizio dalla parte civile, che liquida in euro 3.500,00 olt
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