CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 20336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11304/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] I , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 346/2018depositata il 28/09/2018 R.G.N. 438/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che 1. Il Tribunale di Pesaro ha respinto le domande proposte da Ndokaj (già Cuni) Marta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] -di cui era stata dipendente in virtù di ventidue contratti di somministrazione in serie consecutiva nonché di tre contratti a termine, dei quali era stata dedotta la nullità o illegittimità-dirette ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in capo alla società utilizzatrice, fin dal 3 luglio 2006, con inquadramento nel II livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA], con reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di una indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità. 2. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza n. 346/2018, ha confermato la gravata pronuncia. 3. I giudici di seconde cure, in relazione ai motivi di impugnazione, hanno rilevato che: a) correttamente il Tribunale aveva rigettato la domanda di accertamento di asserito “lavoro in nero” dei periodi intermedi in considerazione della inidoneità della prova articolata dalla ricorrente;b) per i contratti di somministrazione anteriori a quelli del marzo 2014 e del 5 maggio 2014, l’impugnazione stragiudiziale (28/29 luglio 2014) era tardiva e, quindi, la parte istante era incorsa nella decadenza di legge; c) tra i vari contratti non era possibile evincere la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, essendovi una sostanziale discontinuità delle prestazioni; d) analogamente tale unicità non era desumibile per i contratti di somministrazione che provenivano da diverse agenzie di lavoro; e) non era configurabile la violazione dell’art. 2966 cc atteso che la contrattazione collettiva prevedeva, per la stabilizzazione dei precari veterani, il discrimine massimo di 44 mesi; f) dal marzo del 2014 era venuto meno l’obbligo legale della specificazione della clausola giustificativa di apposizione del termine; g) le procedure di integrazione salariale azionate dalla [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2009, 2010 e 2011 non erano ostative alla validità dei due contratti di somministrazione del 21 marzo e del 5 aprile 2014 non essendo stati intimati licenziamenti collettivi né azionate procedure di integrazione salariale; h) in relazione ai contratti del 21 marzo e del 5 maggio 2014 risultava adempiuta la preventiva redazione del documento di valutazionedei rischi e l’adempimento agli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; i) la Ndokaj aveva rifiutato una proposta di assunzione a tempo indeterminato part-time vantando il diritto all’assunzione full-time; l) il dies a quo del computo d el discrimine cronologico delle trentasei mensilità, poi però ampliato convenzionalmente a quarantaquattro, andava individuato nel primo contratto di somministrazione del 3 marzo 2008, dovendo essere espunti i periodi intermedi, non lavorati, né i contratti a termine degli anni 2006 e 2007. 4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Ndokaj (già Cuni) Marta affidato ad undici motivi, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 115, 116, 132, 421 e 437 cc nonché la violazione dell’art. 2697 cc. 3. Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc. 4. Si sostiene che erroneamente i giudici del merito non avevano ammesso la prova articolata e diretta a provare che tra un contratto e l’altro (dei n. 72 stipulati) non vi erano stati periodi di interruzione dell’attività lavorativa o che si trattava di interruzioni irrilevanti, così mortificando il diritto di difesa di essa lavoratrice in relazione a circostanze non contestate e comunque che avrebbero potuto essere approfondite di ufficio. 5. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 132 cc, dell’art. 32 della legge n. 183/2010 e succ. mod (art. 1 co. 11legge n. 92 del 2012 e s.m.i.). 6. Con il quarto motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2966 cc, anche con riferimento all’art. 8 D.l. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011. 7. Si sostiene che erroneamente era stata ritenuta, ne lla fattispecie in esame, applicabile la decadenza di cui all’art. 32 lett. a) e b) legge n. 183/2010, sia perché il rapporto non era stato considerato unitario, anche in relazione ai periodi di intervallo contrattuale, sia perché non era stata verificata l’unitarietà del rapporto di lavoro, mediante ammissione dei mezzi istruttori formulati dalle parti. Si deduce, inoltre, la violazione dell’art. 2966 cc per non avere ritenuto la Corte distrettuale che la decadenza non era stata impedita dal riconoscimento del diritto alla stabilizzazione proveniente dal soggetto datoriale. 8. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 20 co. 4, 22 co. 2 D.lgs. n. 2762003, degli artt. 1 e 4 D.lgs. n. 368/2001 (ante e post riforma ex d.l. n. 34/2014 conv. in legge n. 78/2014), dell’art. 23 CCNL Agenzie di lavoro interinale del 27.2.2014 e dell’art. 1372 cc e dell’art. 1362 cc, anche in relazione agli artt. 2103, 1340 e 2077 cc. 9. Con il sesto motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc. 10. Si deduce che, in relazione al contratto del 21.3.2014, le parti contrattuali nello specificare le ragioni che giustificavano la stipulazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, avevano inteso derogare alle nuovi previsioni di legge che non richiedevano alcuna causale; in relazione a quello del 5 maggio 2014, invece, le parti non avevano indicato alcuna causale così contravvenendo alle disposizioni del CCNL Agenzia di lavoro interinale che richiedeva ancora l’obbligo di indicare le ragioni del ricorso alla somministrazione di lavoro. 11. Con il settimo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art. 20 comma 5 lett. c (nonché art. 21 co. 1 lett. d) del D.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 28 co. 1 i.f. D.lgs. 81/2008 e/o art. 2087 cc, anche in relazione agli art. 4 lett.A) comma 3 Sez. IV Tit. I CCNL Metalmeccanica (Industria) sia del 5.12.2012 (in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) sia del 15.10.2009 (in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) nonché l’art. 1 sez. IV tit. V dei medesimi CCNL. 12. Con l’ottavo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc. 13. Con il nono motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. n. 3 cpc, degli artt. 112, 115, 421, 437 cpc, anche in relazione all’art. 2697 cc. 14. Si sostiene l’erroneità dell’assunto della Corte distrettuale che aveva ritenuto legittimi i contratti nonostante le violazioni di legge riscontrabili in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e nonostante non fosse stato adottato alcun documento di valutazione dei rischi ovvero fosse stato adottato in modo incompleto per mancanza dei requisiti di cui all’art. 28 d.lgs. n. 81/2008. 15. Con il decimo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art. 1372 cc nonché degli artt. 1175,1337, 1366 e 1375 cc, anche in relazione all’art. 4 Sez. IV Tit. I del CCNL 5.12.2012 Metalmeccanici (Industria) e all’art. 2932 cc e/o art. 1218 cc. 16. Con l’undicesimo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc. 17. Si deduce che erroneamente la Corte distrettuale non aveva ritenuto la [OSCURATO:SOCIETA] inadempiente all’obbligo di assunzione di cui all’art.5 del CCNL aziendale del 13.5.2014 in quanto, dalla documentazione prodotta, si evinceva chiaramente che la Ndokaj rientrava tra il personale precario di oltre 44 mesi e aveva diritto alla stabilizzazione con un rapporto a tempo indeterminato full-time, essendovi posti ancora disponibili. Si specifica, infatti, che la Corte di merito non aveva considerato cogente l’obbligo inserito nell’accordo aziendale del 2014 (art. 5) di stabilizzare appunto il personale precario di oltre i 44 mesi (come essa ricorrente) alle medesime condizioni economiche dell’ultimo rapporto di lavoro. 18. Per motivi di pregiudizialità logico - giuridica vanno esaminati preliminarmente il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo che, per la loro interferenza, possono essere esaminati congiuntamente. 19. Essi riguardano, sotto diversi angoli giuridici (dife tto di motivazione, interpretazione delle causali, diritto alla stabilizzazione, unitarietà del rapporto di lavoro), il problema della decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010 in una fattispecie lavorativa caratterizzata dalla stipulazione di numerosi contratti di somministrazione e a termine, più volte prorogati, dal 3 luglio 2006 al 31.5.2012 (per complessivi 1553 giorni), tutti aventi quale società utilizzatrice la [OSCURATO:SOCIETA], ove tra l’altro si era sostenuto che i periodi tra un contratto ed un altro erano stati lavorati “in nero”. 20. I giudici del merito, avendo riguardo alla impugnazione del 29.7.2014 (spedita il giorno 29.7.2014) hanno ritenuto che la decadenza non fosse maturata esclusivamente per i due contratti cessati il 5.4.2014 ed il 31.5.2014; da qui hanno proceduto ad un loro esame uti singulis e non globale. 21. In realtà, la ricorrente, sia in primo grado che in appello, aveva fatto sempre riferimento anche al prolungamento del rapporto di lavoro sulla scorta di un ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a termine e, quindi, tale profilo avrebbe dovuto essere considerato per la valutazione della legittimità di tutti i contratti impugnati, sotto tutti i diversi aspetti denunciati. 22. La Corte territ oriale, invece, ha proceduto ad un esame atomistico della vicenda, non adeguandosi ai principi statuiti da questa Corte (Cass. n. 22861/2022), cui si intende dare seguito, in virtù dei quali, in tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20. 23. Le doglianze di cui al terzo, al quarto, al quinto e al sesto motivo, del presente ricorso, vanno, pertanto, accolte per quanto di ragione perché le problematiche ad esse sottese devono essere rivedute anche in relazione alla questione della abusiva reiterazione dei contratti, non effettuata dai giudici di seconde cure. 24. Re sta, conseguentemente, assorbita la trattazione dei primi due motivi, in quanto il chiesto nuovo esame impone una rivisitazione anche delle istanze istruttorie ed una rivalutazione delle prove già processualmente acquisite, nonché del decimo e dell’undicesimo motivo la cui eventuale fondatezza dipende appunto dall’accertamento della potenziale abusività ed illegittimità della serie consecutiva dei contratti di somministrazione a termine, incidente sulla individuazione del discrimine temporale per conteggiare l’intero periodo lavorativo. 25. Il settimo, l’ottavo ed il nono motivo, anche essi da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono invece infondati. 26. La Corte distrettuale, con riguardo alla sussistenza del documento di valutazione dei rischi da partedell’utilizzatore [OSCURATO:SOCIETA], relativamente ai contratti valutati, ha ritenuto tempestivamente assolto tale obbligo nel 2013, avendo la società organizzato, tra l’altro, corsi di formazione ai quali aveva partecipato la odierna ricorrente. 27. Si tratta di un accertamento di fatto, adottato con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 n. 5 cpc, nuova formulazione e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità. 28. Alla stregua di quanto esposto, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo devono essere accolti per quanto di ragione, assorbiti il primo, il secondo, il decimo e l’undicesimo, rigettati gli altri. 29. Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione in relazione alle censure accolte con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona,che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi. 30. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo per quanto di ragione, assorbiti il primo, il secondo, il decimo e l’undicesimo, rigettati glialtri; cassa la s