CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 agosto 1981
Cassazione n. 21663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1976 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza 10 maggio 2022, depositata il 26 maggio 2022 confermava la responsabilità penale, accertata dal Tribunale di Latina, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di Pappalardo e Chiarenzi, con unico atto, constano di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 624 cod. pen. con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen. t , 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 168-bis cod. pen., per mancata sospensione del processo per consentire la messa alla prova. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 133, commi 2 e 3, cod. pen. per errata determinazione della pena e mancata concessione dei benefici. 6. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione quanto all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 7. il quinto motivo deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. in luogo della connivenza non punibile. 8. I ricorsi sono stati trattati ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché tardivi. 2. La sentenza impugnata risultava emessa il 10 maggio 2022 con termini per il deposito, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. di giorni quaranta, che andavano scadere il 19 giugno 202 giorno festivo, e quindi al giorno seguente il 20 giugno 2022. Da tale data decorrevano i 45 giorni per l'impugnazione, con scadenza, tenendo conto della sospensione feriale, al 4 settembre 2022, giorno festivo, e quindi al 5 settembre 2022. I ricorsi invece sono stati depositato al Tribunale di Latina il 30 settembre 2022, quindi sono tardivi. Ne consegue l'inammissibilità degli stessi. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24/02/2023 Il Consigliere esten