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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26344/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30654-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope Legis; - ricorrenV - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 47/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Basilicata che ha confermato la pronuncia della CI P di Potenza ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tenia di calcolo Irpef in deduzione dell'imposta di registro Il ricorso è affidato a due motivi.

È rimasta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Occorre dare atto che il ricorso beneficia della sospensione dei termini per emergenza Covid 19 (d.l. n. 18/2020 e 23/2020).

Con il primo motivo si muove censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del comb. disp. artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 — nullità della sentenza per vizio motivazione sub ipecie di motivazione mancante o a tutto concedere apparente per aver la CTR reso una motivazione relativa ad una fattispecie concreta diversa da quella sottoposta allo scrutinio del Collegio.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciarsi sugli specifici motivi di gravame, quali la dedotta violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 ed erronea valutazione delle prove offerte.

Segnatamente, dopo aver allegato parte del ricorso in appello contenenti i vizi dedotti nel giudizio di secondo grado in ossequio al principio di autosufficienza, il patrono erariale evidenzia come la CTR abbia omesso di pronunciarsi sulla specifica censura avente ad oggetto la rettifica sintetica del reddito in capo alla contribuente ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973; circostanza, Ric. 2020 n. 30654 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- quest'ultima, ancora più evidente tenuto conto del fatto che l'accertamento contestato si basava su indici di capacità contributiva diversi da quelli indicati nella sentenza impugnata.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere oggetto di trattazione congiunta.

Sul punto è bastevole ricordare che «può utilmente affermarsi l'inesistenza della motivazione l'inesistenza della motivazione solo in caso di sua fisica assenza (Cass. 29 aprile 2008 n. 10839; Cass. 1° settembre 2006 n. 18948), e ciò è escluso sin dalla lettura del motivo nel caso di specie, in quanto si denuncia la presenza di una motivazione seppure ritenuta inidonea.

Ciò detto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che sussiste il vizio di motivazione apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inadeguata a rivelare la "rano decidendi" e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e da "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un. 7 aprile 2014, n. 8053)» (Cfr. Cass.,V, n. 14941/2019).

Nella fattispecie in esame la CTR ha reso una decisione completamente disancorata dalla fattispecie dedotta in giudizio, sì da determinarne irrimediabilmente la nullità.

Ha invero reso una sentenza in punto di plusvalenza da vendita di un immobile, laddove l'accertamento tributario, e i conseguenti giudizi di merito, involgevano un accertamento sintetico nei confronti della contribuente ai sensi dell'art.

Ric. 2020 n. 30654 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -3- 38 d.P.R. n. 600/1973 in relazione a quattro immobili e ad un'autovettura.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Basilicata, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30654-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope Legis; - ricorrenV - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 47/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Basilicata che ha confermato la pronuncia della CI P di Potenza ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tenia di calcolo Irpef in deduzione dell'imposta di registro Il ricorso è affidato a due motivi. È rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Occorre dare atto che il ricorso beneficia della sospensione dei termini per emergenza Covid 19 (d.l. n. 18/2020 e 23/2020). Con il primo motivo si muove censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del comb. disp. artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 — nullità della sentenza per vizio motivazione sub ipecie di motivazione mancante o a tutto concedere apparente per aver la CTR reso una motivazione relativa ad una fattispecie concreta diversa da quella sottoposta allo scrutinio del Collegio. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciarsi sugli specifici motivi di gravame, quali la dedotta violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 ed erronea valutazione delle prove offerte. Segnatamente, dopo aver allegato parte del ricorso in appello contenenti i vizi dedotti nel giudizio di secondo grado in ossequio al principio di autosufficienza, il patrono erariale evidenzia come la CTR abbia omesso di pronunciarsi sulla specifica censura avente ad oggetto la rettifica sintetica del reddito in capo alla contribuente ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973; circostanza, Ric. 2020 n. 30654 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- quest'ultima, ancora più evidente tenuto conto del fatto che l'accertamento contestato si basava su indici di capacità contributiva diversi da quelli indicati nella sentenza impugnata. I due motivi, strettamente connessi, possono essere oggetto di trattazione congiunta. Sul punto è bastevole ricordare che «può utilmente affermarsi l'inesistenza della motivazione l'inesistenza della motivazione solo in caso di sua fisica assenza (Cass. 29 aprile 2008 n. 10839; Cass. 1° settembre 2006 n. 18948), e ciò è escluso sin dalla lettura del motivo nel caso di specie, in quanto si denuncia la presenza di una motivazione seppure ritenuta inidonea. Ciò detto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che sussiste il vizio di motivazione apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inadeguata a rivelare la "rano decidendi" e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e da "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053)» (Cfr. Cass.,V, n. 14941/2019). Nella fattispecie in esame la CTR ha reso una decisione completamente disancorata dalla fattispecie dedotta in giudizio, sì da determinarne irrimediabilmente la nullità. Ha invero reso una sentenza in punto di plusvalenza da vendita di un immobile, laddove l'accertamento tributario, e i conseguenti giudizi di merito, involgevano un accertamento sintetico nei confronti della contribuente ai sensi dell'art. Ric. 2020 n. 30654 sez. MT - ud. 11-05-2022 -3- 38 d.P.R. n. 600/1973 in relazione a quattro immobili e ad un'autovettura. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Basilicata, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del prese