CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18677/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Stefano avverso l'ordinanza con cui in data 11.4.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha ratificato il provvedimento di sospensione del Magistrato di Sorveglianza di Bologna del 18.3.2024 e ha revocato la misura della semilibertà che era stata concessa al ricorrente il 12.9.2023; Considerato che l'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, senza illogicità o contraddizioni, con la dettagliata descrizione dei rilievi di carattere disciplinare cui ha dato adito il condannato nel corso della esecuzione della misura e con la argomentata esposizione delle ragioni per le quali la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è da ritenersi incompatibile con la prosecuzione della misura; Rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone non più che doglianze in punto di fatto, sollecitando una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis