CassazionedecretoSezione 4Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 31502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUG:iA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; aclítor il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]:ore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia, in veste di Giudice del rinvio - a seguito di annullamento, da parte di questa Quarta sezione, della sentenza resa il 17/07/2019 dalla Corte di appello di L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per difetto della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al domicilio eletto dall'imputato presso il [OSCURATO:PERSONA] di protezione, nel periodo per il quale è stato riconosciuto il programma di protezione -, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila per avere disapplicato la contestata recidiva, ha rideterminato in anni 6 di reclusione la pena complessiva inflitta all'imputato, chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di una pluralità di reati dli cui agli artt. 73„ comma 1 e 80, comma 2, del medesimo decreto, per avere importato e ceduto, in concorso con altri, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina. 2. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen e dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. Nullità della sentenza per aver fissato udienza camerale non partecipata, nonostante l'espressa richiesta del collaboratore di giustizia a trattare il processo con la sua partecipazione in presenza. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis e 133 cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Seppure questa Corte abbia chiarito che, in tema di disciplina emergenziale da pandemia COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto per altra causa - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con Pirricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283143 - 01), deve osservarsi che, nel caso in esame non sussiste la denunciata nullità. Invero, come evincibile dall'esame degli atti, il Gostivari aveva rinunciato a partecipare al processo già in data 05/11/21, dovendosi pertanto ritenere corretta la avvenuta fissazione dell'udienza nelle forme del processo cartolare a seguito della rinnovazione della citazione. Inoltre, come evidenziato nella sentenza impugnata, il Gostivari, successivamente, in data 20/04/22, e dunque due giorni prima dell'udienza, aveva nuovamente rinunciato alla richiesta di presenziare, sicché ogni eventuale vizio può ritenersi sanato per avervi l'imputato fatto acquiescenza, atteso anche che il motivo della rinuncia, per come indicato nel ricorso, risulta meramente supposto. Quanto alla modulazione della pena, corretta appare la dosimetria ritenuta dal Giudice di appello con valutazione cha ha tenuto conto del notevole disvalore delle condotte e in assenza di elementi favorevoli rilevanti ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]