CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07657/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di merito disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame del teste Vallini, è inammissibile in quanto la Corte d'appello, con motivazione insindacabile, ha ritenuto assolutamente necessaria ai fini del decidere tale acquisizione probatoria con riguardo alla certificazione delle ritenute, ciò che incide sulla sussistenza - o meno - del reato, dovendosi ribadire, come già evidenziato nella scheda spoglio, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (per tutti, cfr. Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996 - dep. 15/03/1996, Panigoni ed altri, Rv. 203974; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820), come, appunto, avvenuto nel caso in esame; ritenuto che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione, la quale ha evidenziato come il Comini, essendo a conoscenza della grave situazione debitoria della società, ha accettato la nomina di liquidatore, pur essendo dunque consapevole che ciò avrebbe comportato, all'evidenza, l'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ciò che integra il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame; rilevato che il terzo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte d'appello fatto corretta applicazione dell'orientamento costantemente predicato da questa Sezione, secondo cui, con riguardo ai reati tributari che prevedono una soglia di punibilità, l'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove l'omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946; Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546; Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Reggiani, Rv. 266570), situazione che la Corte di merito ha escluso nel caso in esame, essendo stata la soglia superata di oltre ventimila euro; letta la memoria difensiva dell'i febbraio 2024, la quale, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9