CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 22272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25501-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 368/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Gina, Ida e la Curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver saldato alla [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana “S. Regina” di Olevano sul Tusciano un debito solidale gravante anche sui convenuti ed invocandone la condanna alla restituzione della quota parte di loro competenza, oltre accessori e spese. Nella resistenza dei convenuti, che spiegavano altresì domanda riconvenzionale per il pagamento delle rendite conseguite dall’attore per effetto della disponibilità di alcuni beni immobili comuni, il Tribunale, con sentenza n.86/2013, rigettava la domanda principale, ritenendo da un lato non fornita la prova dell’accettazione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei convenuti, e dall’altro lato invece genericamente indicato il credito, anche considerato che lo stesso attore era erede della La Corte, con conseguente confusione parziale delle posizioni di creditore e debitore, in funzione di quanto previsto dall’art. 1303 c.c. Rigettava altresì la domanda riconvenzionale, in assenza di prova dell’incasso dei frutti civili da parte dell’attore. Interponeva appello avverso detta decisione l’originario attore e spiegavano appello incidentale i convenuti in prime cure, invocando l’inammissibilità della domanda attorea in difetto di preventiva domanda di divisione giudiziale, ai sensi di quanto previsto dall’art.713 c.c. Con la sentenza oggi impugnata, n. 368/2021, la Corte di Appello di Salerno rigettava tanto il gravame principale che quello incidentale, compensando le spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Gina, Ida e la Curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver saldato alla [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana “S. Regina” di Olevano sul Tusciano un debito solidale gravante anche sui convenuti ed invocandone la condanna alla restituzione della quota parte di loro competenza, oltre accessori e spese. Nella resistenza dei convenuti, che spiegavano altresì domanda riconvenzionale per il pagamento delle rendite conseguite dall’attore per effetto della disponibilità di alcuni beni immobili comuni, il Tribunale, con sentenza n.86/2013, rigettava la domanda principale, ritenendo da un lato non fornita la prova dell’accettazione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei convenuti, e dall’altro lato invece genericamente indicato il credito, anche considerato che lo stesso attore era erede della La Corte, con conseguente confusione parziale delle posizioni di creditore e debitore, in funzione di quanto previsto dall’art. 1303 c.c. Rigettava altresì la domanda riconvenzionale, in assenza di prova dell’incasso dei frutti civili da parte dell’attore. Interponeva appello avverso detta decisione l’originario attore e spiegavano appello incidentale i convenuti in prime cure, invocando l’inammissibilità della domanda attorea in difetto di preventiva domanda di divisione giudiziale, ai sensi di quanto previsto dall’art.713 c.c. Con la sentenza oggi impugnata, n. 368/2021, la Corte di Appello di Salerno rigettava tanto il gravame principale che quello incidentale, compensando le spese del grado. Propone ricorsoper la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, oggetto di trattazione unitaria, con i quali lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto generica la domanda di rimborso da lui proposta nei confronti dei coobbligati, senza considerare che quest’ultima era stata proposta in relazione alle quote di rispettiva competenza dei convenuti. In particolare, alle pagg. 15 e 16 del ricorso il ricorrente precisa che, trattandosi di debito originariamente in capo a [OSCURATO:PERSONA], lo stesso si era trasferito per successione alla moglie [OSCURATO:PERSONA], per 1/3, ed ai figli [OSCURATO:PERSONA], Ida, Gina, Vittorio ed Antonio, per i 2/3; a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], la quota di competenza di quest’ultima si era a sua volta trasferita, quanto ai 2/5, in capo all’odierno ricorrente, precisamente per 1/5 in quanto diretto erede della propria madre, e per 1/5 in quanto acquirente della quota ereditaria di pertinenza del fratello Antonio; i restanti 3/5, invece, erano dovuti dai coeredi germani [OSCURATO:PERSONA], Ida e Gina. Le censure, in detti limiti, sono fondate. La Corte di Appello ha infatti ritenuto provata la qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] in capo alle parti appellate, odierne intimate, ma ha ritenuto che le censure proposte in appello non confutassero direttamente l’assunto del giudice di primo grado, secondo cui la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] era “… generica e apodittica, tenuto conto anche della circostanza che lo stesso attore è figlio di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto per effetto del meccanismo successorio si verifica comunque anche l’effetto di cui all’art. 1303 c.c.” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). In realtà, la confusione prevista dall’art. 1303 c.c. opera limitatamente alla quota di spettanza del condebitore o concreditore solidale, ma non spiega effetto in relazione alla posizione degli altri. L’odierno ricorrente, dunque, non poteva pretendere il saldo dell’intera somma versata a definizione della quota dell’originario debito paterno che si era trasferita, per effetto della successione di questi, in capo alla madre, ma aveva pieno titolo ad ottenere la restituzione, dai coeredi della madre, a sua volta defunta, ed ovviamente limitatamente alla quota di loro rispettiva pertinenza, il rimborso della quota anticipata per loro conto ed in loro favore. La pretesa creditoria, dunque, non era affatto “apodittica e generica” ma, al contrario, era fondata su precise norme di legge, in funzione delle quali, a partire dalla somma originariamente corrisposta dal [OSCURATO:PERSONA] a saldo del debito paterno, e ripercorrendo le vicende successorie di costui e della moglie, in seguito essa pure defunta, il giudice di merito avrebbe dovuto individuare l’importo effettivamente dovuto, in rimborso, dai singoli coeredi di [OSCURATO:PERSONA], ovviamente applicando la confusione, relativamente alla quota di spettanza dell’odierno ricorrente, in capo al quale, giusta il decesso della madre, si era verificata confusione tra le posizioni di creditore e condebitore solidale”. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa l’evidenza decisoria e ritiene opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinchè esso sia trattato in udienza pubblica. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo r