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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25826/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1998; avverso la ordinanza n. 430P/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di giudice dei provvedimenti cautelarí personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, il precedente 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto, in quanto oggetto di indagini in ordine ad alcuni reati in materia di sostanze stupefacenti che lo stesso avrebbe commesso, unitamente ad altri individui i quali sono indagati anche in relazione alla loro partecipazione, a diverso titolo, ad una associazione costituita al fine di commettere tale genere di reati, alla quale, peraltro, non è, allo stato, contestata la partecipazione anche al [OSCURATO:PERSONA].

Avendo il Tribunale osservato, onde rigettare la richiesta di riesame, non solo che il [OSCURATO:PERSONA] era gravato da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai predetti reati ma anche che sussistevano le esigenze cautelari, connesse sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia al pericolo di inquinamento probatorio, l'indagato ha articolato nel ricorso per cassazione da lui presentato avverso la ordinanza emessa dal giudice del riesame un unico motivo di impugnazione.

Con esso ci si duole della carenza motivazionale della ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avendo il [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta essere incensurato, secondo l'accusa, commesso i reati per i quali è indagato fra l'ottobre ed il febbraio del 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo risultato infondato il motivo posto a suo sostegno, deve essere rigettato.

Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e della loro persistente attualità e concretezza va segnalato che, fermo restando il dato afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che non risulta essere stato oggetto di specifica doglianza da parte del ricorrente, ed anche a non volere considerare il dato concernente il ruolo non marginale che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto nella perpetrazione dei reati a lui provvisoriamente contestati - reso manifesto dalla pluralità di condotte costituenti reato in materia di sostanze stupefacenti a lui ascritte - la sussistenza della concretezza ed attualità delle 2esigenze cautelar' (in relazione alla quale la circostanza che il Caracciolo, pur in condizione di cattività, abbia proseguito nella sua attività di coordinamento o promozione, costituisce, peraltro, un indica assai allarmante) e la esclusiva adeguatezza della misura di massimo rigore è una diretta conseguenza della dimostrata persistenza, quanto meno a livello di gravità indiziaria, dell'indagato nel perseguire i suoi propositi criminosi. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha esitato, secondo quanto emergente dagli atti, a rendersi complice del Caracciolo, ora acquistando da questo ora fornendo al medesimo sostanza stupefacente, in diversi reati in materia di stupefacente; si tratta di una circostanza che rende legittima la affermazione fatta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che appare altamente probabile che, ove il Caracciolo dovesse - come questi ha esplicitamente manifestato essere in sua volontà - riprendere a commettere reati in tema di sostanze stupefacenti, il [OSCURATO:PERSONA], ove libero nei movimenti, sarebbe nuovamente in rapporti concorsuali criminosi con costui.

Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, vanno fatte, a cura della cancelleria, le comunicazione prescritte dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1998; avverso la ordinanza n. 430P/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di giudice dei provvedimenti cautelarí personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, il precedente 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto, in quanto oggetto di indagini in ordine ad alcuni reati in materia di sostanze stupefacenti che lo stesso avrebbe commesso, unitamente ad altri individui i quali sono indagati anche in relazione alla loro partecipazione, a diverso titolo, ad una associazione costituita al fine di commettere tale genere di reati, alla quale, peraltro, non è, allo stato, contestata la partecipazione anche al [OSCURATO:PERSONA]. Avendo il Tribunale osservato, onde rigettare la richiesta di riesame, non solo che il [OSCURATO:PERSONA] era gravato da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai predetti reati ma anche che sussistevano le esigenze cautelari, connesse sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia al pericolo di inquinamento probatorio, l'indagato ha articolato nel ricorso per cassazione da lui presentato avverso la ordinanza emessa dal giudice del riesame un unico motivo di impugnazione. Con esso ci si duole della carenza motivazionale della ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avendo il [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta essere incensurato, secondo l'accusa, commesso i reati per i quali è indagato fra l'ottobre ed il febbraio del 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo risultato infondato il motivo posto a suo sostegno, deve essere rigettato. Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e della loro persistente attualità e concretezza va segnalato che, fermo restando il dato afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che non risulta essere stato oggetto di specifica doglianza da parte del ricorrente, ed anche a non volere considerare il dato concernente il ruolo non marginale che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto nella perpetrazione dei reati a lui provvisoriamente contestati - reso manifesto dalla pluralità di condotte costituenti reato in materia di sostanze stupefacenti a lui ascritte - la sussistenza della concretezza ed attualità delle 2esigenze cautelar' (in relazione alla quale la circostanza che il Caracciolo, pur in condizione di cattività, abbia proseguito nella sua attività di coordinamento o promozione, costituisce, peraltro, un indica assai allarmante) e la esclusiva adeguatezza della misura di massimo rigore è una diretta conseguenza della dimostrata persistenza, quanto meno a livello di gravità indiziaria, dell'indagato nel perseguire i suoi propositi criminosi. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha esitato, secondo quanto emergente dagli atti, a rendersi complice del Caracciolo, ora acquistando da questo ora fornendo al medesimo sostanza stupefacente, in diversi reati in materia di stupefacente; si tratta di una circostanza che rende legittima la affermazione fatta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che appare altamente probabile che, ove il Caracciolo dovesse - come questi ha esplicitamente manifestato essere in sua volontà - riprendere a commettere reati in tema di sostanze stupefacenti, il [OSCURATO:PERSONA], ove libero nei movimenti, sarebbe nuovamente in rapporti concorsuali criminosi con costui. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, vanno fatte, a cura della cancelleria, le comunicazione prescritte dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM P.Q.M
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