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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 31302/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8555/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 3584/2017 depositata il 13/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente soc.

Morelli geom. [OSCURATO:SOCIETA] conduceva attività di completamento degli edifici in provincia di Brescia ed era intercettata da pvc formato il 9 luglio 2010 con contestazioni di violazioni formali e sostanziali su imposte dirette ed Iva.

In base ai dati del Collegio costruttori di Brescia e della competente CCIAA ricostruiva il valore della produzione della società contribuente per l’anno 2006, impuntando a reddito occulto la differenza fra quanto ricostruito e quanto esposto, muovendo anche da documentazione extracontabile reperita in sede di indagini e non collimante né con la movimentazione bancaria, né con le scritture contabili.

Principalmente si trattava di fatture emesse, ma non registrate o riportate in contabilità.

In conseguenza delle indagini venivano notificati avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci in proporzione alle quote di partecipazione nel capitale della società in nome collettivo.

Gli atti impositivi erano opposti avanti il giudice di prossimità che li annullava, prendendo atto dell’intervenuto fallimento -nelle more del giudizio-della soc.

Morelli geom. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dell’Ufficio che si doleva della carenza di motivazione, la sentenza era confermata dal collegio di secondo grado, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria avesse proceduto con accertamento induttivo in assenza di preventiva verifica dell’inattendibilità delle scritture contabili delle quali, dunque non poteva non tener conto.

Avverso questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi di ricorso, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso e riproponendo -in questa sede- i motivi ritenuti assorbiti dalla sentenza d’appello.

CONSIDERATO

1. Vengono proposti due motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo si protesta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, nonché degli articoli n. 2697 e 2729 del codice civile.

Nello specifico, si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia inibito l’adozione di accertamento induttivo in assenza di preventiva dichiarazione di inattendibilità delle scritture contabili.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 109, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 917/1986.

In sostanza si lamenta che il collegio d’appello abbia escluso la violazione del principio di competenza dei costi sostenuti, in base alla non obbligatorietà dei saldi di avanzamento dei lavori ed alla presenza di lavori pluriennali, da iscriversi nel momento di accettazione dell’opera.

2. Va preliminarmente dato atto che sulle successive annualità 2007- 2009 questa Corte è intervenuta cassando con rinvio analoga sentenza fra le stesse parti, accogliendo il ricorso erariale retto da unico motivo, coincidente con il primo motivo dell’odierno ricorso.

A tale precedente (Cass.

VI-5, n. 13000/2018) questa Corte intende dare continuità, non intravedendo ragioni per discostarsene.

3. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.

3.1. Nella ricostruzione analitico induttiva, l’Amministrazione finanziaria non è vincolata a preventiva dichiarazione di inattendibilità delle scritture da indicare nel pvc o altrove.

Infatti, è stato affermato che «La circostanza che l'accertamento induttivo sia stato preceduto da un verbale di contestazione in cui non sono stati rilevati i presupposti per il ricorso a tale modalità di accertamento, non è causa né di nullità, né di illegittimità' di quest'ultimo, non avendo l'avviso di accertamento carattere vincolato rispetto al verbale di constatazione sul quale si basa» (Cass.

V, n. 19194/2017 Rv. 645286 -01).

Altresì «In tema di accertamento del reddito d'impresa, pur in presenza di contabilità regolare, ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, il fisco può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cosiddette "supersemplici", cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso alle presunzioni supersemplici da parte dell'Amministrazione che aveva desunto maggiori corrispettivi e maggiori guadagni rispetto a quelli dichiarati in base al solo raffronto dei prezzi di vendita e di acquisto risultanti dalle fatture attive e passive)» (Cass.

V, n. 15027/2014, Rv. 631522 -01).

3.2. Anche in tema di Iva è stato riconosciuto che «Il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che autorizza l'accertamento anche in base ad "altri documenti" o ad "altre scritture contabili" o ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti» (Cass.

V, n. 23551/2014, Rv. 633065 -01).

Il primo motivo è dunque fondato e va accolto.

4. Anche il secondo motivo è fondato e merita accoglimento, poiché la violazione del principio di competenza nell’imputazione dei costi rende di per sé inattendibili le scritture ed è quindi onere della parte privata tenere prova ordinata dei costi sostenuti (anche con scritture non obbligatorie per legge), al fine di poterne dare la prova che su di essa parte grava, trattandosi di spese che riducono l’imponibile, quindi di fatti riduttivi o estintivi della pretesa tributaria.

Ed infatti, «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la circostanza che il contribuente non abbia correttamente imputato all'esercizio di competenza i corrispettivi incassati per lavori ripartiti in più anni è di per sé sufficiente a giustificare l'accertamento del reddito con metodo induttivo, previsto dall'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, a nulla rilevando che tutti i suddetti corrispettivi siano stati comunque contabilizzati e dichiarati negli anni precedenti» (Cass.

V, n. 22094/2017, Rv. 645631 -01).

4.1. Altresì, non è possibile l’imputazione dei costi in momento diverso da quello fissato dalla legge, consentendo all’autonomia imprenditoriale una facoltà di appostamento di costi e perdite capace di alterare la reale consistenza dell’imponibile, perchéfinirebbe per violare addirittura il principio costituzionale di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost.

Infatti, è stato affermato che in materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito d'impresa, il principio di competenza, stabilito dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prescinde dalmomento nel quale il documento giustificativo del co sto viene acquisito o viene esibito, giacché, se si ritenesse il contrario, si verrebbe a collegare, inammissibilmente, l'imputabilità delcosto non a fatti oggettivi e ad effetti ben precisi, individuabili nel tempo alla stregua della norma, ma alla volontà di soggetti che avrebbero la possibilità di fornire il documento rappresentativo delcosto nel momento più opportuno, a seconda della convenienza.

Il citato art. 75 consente una deroga solo per le ipotesi nelle quali nel periodo di competenza "non sia ancora certa l'esistenza" delle spese o il loro ammontare non sia "determinabile in modo obiettivo" (Cfr. Cass.

V, n.8577/2006).

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; nè l'applicazione di detto criterio implica di per sè la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 cod. civ., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza (cfr. Cass.

V, n. 6331/2008).

Anche il secondo motivo è pertanto fondato.

5. In definitiva, il ricorso è fondato e dev’essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché proceda al riesame, uniformandosiai sopra indicati principi, anche dei motivi di appello riproposti dalla parte privata e regoli le spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8555/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 3584/2017 depositata il 13/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente soc. Morelli geom. [OSCURATO:SOCIETA] conduceva attività di completamento degli edifici in provincia di Brescia ed era intercettata da pvc formato il 9 luglio 2010 con contestazioni di violazioni formali e sostanziali su imposte dirette ed Iva. In base ai dati del Collegio costruttori di Brescia e della competente CCIAA ricostruiva il valore della produzione della società contribuente per l’anno 2006, impuntando a reddito occulto la differenza fra quanto ricostruito e quanto esposto, muovendo anche da documentazione extracontabile reperita in sede di indagini e non collimante né con la movimentazione bancaria, né con le scritture contabili. Principalmente si trattava di fatture emesse, ma non registrate o riportate in contabilità. In conseguenza delle indagini venivano notificati avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci in proporzione alle quote di partecipazione nel capitale della società in nome collettivo. Gli atti impositivi erano opposti avanti il giudice di prossimità che li annullava, prendendo atto dell’intervenuto fallimento -nelle more del giudizio-della soc. Morelli geom. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dell’Ufficio che si doleva della carenza di motivazione, la sentenza era confermata dal collegio di secondo grado, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria avesse proceduto con accertamento induttivo in assenza di preventiva verifica dell’inattendibilità delle scritture contabili delle quali, dunque non poteva non tener conto. Avverso questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi di ricorso, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso e riproponendo -in questa sede- i motivi ritenuti assorbiti dalla sentenza d’appello. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si protesta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, nonché degli articoli n. 2697 e 2729 del codice civile. Nello specifico, si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia inibito l’adozione di accertamento induttivo in assenza di preventiva dichiarazione di inattendibilità delle scritture contabili. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 109, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 917/1986. In sostanza si lamenta che il collegio d’appello abbia escluso la violazione del principio di competenza dei costi sostenuti, in base alla non obbligatorietà dei saldi di avanzamento dei lavori ed alla presenza di lavori pluriennali, da iscriversi nel momento di accettazione dell’opera. 2. Va preliminarmente dato atto che sulle successive annualità 2007- 2009 questa Corte è intervenuta cassando con rinvio analoga sentenza fra le stesse parti, accogliendo il ricorso erariale retto da unico motivo, coincidente con il primo motivo dell’odierno ricorso. A tale precedente (Cass. VI-5, n. 13000/2018) questa Corte intende dare continuità, non intravedendo ragioni per discostarsene. 3. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. 3.1. Nella ricostruzione analitico induttiva, l’Amministrazione finanziaria non è vincolata a preventiva dichiarazione di inattendibilità delle scritture da indicare nel pvc o altrove. Infatti, è stato affermato che «La circostanza che l'accertamento induttivo sia stato preceduto da un verbale di contestazione in cui non sono stati rilevati i presupposti per il ricorso a tale modalità di accertamento, non è causa né di nullità, né di illegittimità' di quest'ultimo, non avendo l'avviso di accertamento carattere vincolato rispetto al verbale di constatazione sul quale si basa» (Cass. V, n. 19194/2017 Rv. 645286 -01). Altresì «In tema di accertamento del reddito d'impresa, pur in presenza di contabilità regolare, ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, il fisco può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cosiddette "supersemplici", cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso alle presunzioni supersemplici da parte dell'Amministrazione che aveva desunto maggiori corrispettivi e maggiori guadagni rispetto a quelli dichiarati in base al solo raffronto dei prezzi di vendita e di acquisto risultanti dalle fatture attive e passive)» (Cass. V, n. 15027/2014, Rv. 631522 -01). 3.2. Anche in tema di Iva è stato riconosciuto che «Il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che autorizza l'accertamento anche in base ad "altri documenti" o ad "altre scritture contabili" o ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti» (Cass. V, n. 23551/2014, Rv. 633065 -01). Il primo motivo è dunque fondato e va accolto. 4. Anche il secondo motivo è fondato e merita accoglimento, poiché la violazione del principio di competenza nell’imputazione dei costi rende di per sé inattendibili le scritture ed è quindi onere della parte privata tenere prova ordinata dei costi sostenuti (anche con scritture non obbligatorie per legge), al fine di poterne dare la prova che su di essa parte grava, trattandosi di spese che riducono l’imponibile, quindi di fatti riduttivi o estintivi della pretesa tributaria. Ed infatti, «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la circostanza che il contribuente non abbia correttamente imputato all'esercizio di competenza i corrispettivi incassati per lavori ripartiti in più anni è di per sé sufficiente a giustificare l'accertamento del reddito con metodo induttivo, previsto dall'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, a nulla rilevando che tutti i suddetti corrispettivi siano stati comunque contabilizzati e dichiarati negli anni precedenti» (Cass. V, n. 22094/2017, Rv. 645631 -01). 4.1. Altresì, non è possibile l’imputazione dei costi in momento diverso da quello fissato dalla legge, consentendo all’autonomia imprenditoriale una facoltà di appostamento di costi e perdite capace di alterare la reale consistenza dell’imponibile, perchéfinirebbe per violare addirittura il principio costituzionale di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost. Infatti, è stato affermato che in materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito d'impresa, il principio di competenza, stabilito dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prescinde dalmomento nel quale il documento giustificativo del co sto viene acquisito o viene esibito, giacché, se si ritenesse il contrario, si verrebbe a collegare, inammissibilmente, l'imputabilità delcosto non a fatti oggettivi e ad effetti ben precisi, individuabili nel tempo alla stregua della norma, ma alla volontà di soggetti che avrebbero la possibilità di fornire il documento rappresentativo delcosto nel momento più opportuno, a seconda della convenienza. Il citato art. 75 consente una deroga solo per le ipotesi nelle quali nel periodo di competenza "non sia ancora certa l'esistenza" delle spese o il loro ammontare non sia "determinabile in modo obiettivo" (Cfr. Cass. V, n.8577/2006). In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; nè l'applicazione di detto criterio implica di per sè la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 cod. civ., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza (cfr. Cass. V, n. 6331/2008). Anche il secondo motivo è pertanto fondato. 5. In definitiva, il ricorso è fondato e dev’essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché proceda al riesame, uniformandosiai sopra indicati principi, anche dei motivi di appello riproposti dalla parte privata e regoli le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secon
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