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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00972/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il decreto del Tribunale di Asti del 6.4.2021, che ha dichiarato inammissibile il reclamo da lui proposto ex art. 410 bis c.p.p., non risultando agli atti il decreto —asseritamente- di archiviazione emesso dal Gip in 15.3.2018.

Deduce il ricorrente la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per inosservanza o comunque erronea applicazione della legge penale, non essendo stata fissata l'udienza camerale ed instaurato il contraddittorio in merito sul reclamo stesso; la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., per violazione di norme previste a pena di nullità stante il mancato avviso alla p.o. ex art. 408 c.p.p. ; la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

2. Con memoria del 6.10.2021 allegando copia del decreto di archiviazione ritenuto insussistente dal Tribunale di Asti. 3.11 ricorso è inammissibile avendo ad oggetto l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione (Sez. 5 n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875).

Ed invero i più volte questa Corte ha evidenziato (cfr. Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723) come il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione sia inammissibile, essendo tale ricorso proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. 4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il decreto del Tribunale di Asti del 6.4.2021, che ha dichiarato inammissibile il reclamo da lui proposto ex art. 410 bis c.p.p., non risultando agli atti il decreto —asseritamente- di archiviazione emesso dal Gip in 15.3.2018. Deduce il ricorrente la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per inosservanza o comunque erronea applicazione della legge penale, non essendo stata fissata l'udienza camerale ed instaurato il contraddittorio in merito sul reclamo stesso; la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., per violazione di norme previste a pena di nullità stante il mancato avviso alla p.o. ex art. 408 c.p.p. ; la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. 2. Con memoria del 6.10.2021 allegando copia del decreto di archiviazione ritenuto insussistente dal Tribunale di Asti. 3.11 ricorso è inammissibile avendo ad oggetto l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione (Sez. 5 n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875). Ed invero i più volte questa Corte ha evidenziato (cfr. Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723) come il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione sia inammissibile, essendo tale ricorso proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Presidente
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