CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 24250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e quella di primo grado, con restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado del 4 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 337 e 651 cod. pen., commessi il 12 novembre 2016. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Tazi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, per essersi il giudizio di primo grado svolto senza una preventiva effettiva citazione a giudizio dell'imputato, al quale il relativo decreto era stato notificato con consegna di copia al difensore di ufficio presso il cui studio il prevenuto aveva eletto domicilio nella fase delle indagini, patrocinatore con il quale il prevenuto non aveva avuto alcuna relazione personale né era venuto altrimenti a conoscenza del processo a suo carico. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 133, 62-bis e 99 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte territoriale, al di là dell'impiego di mere clausole di stile, omesso di spiegare le ragioni per le quali aveva negato all'imputato le adenuanti generiche e aveva riconosciuto a suo carico la recidiva, senza tenere conto delle precarie condizioni di vita generali dell'imputato. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo motivo del ricorso è fondato. Costituisce íus receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).Tale regula iuris è esattamente applicabile al caso di specie nel quale l'imputato, dopo aver eletto domicilio presso lo studio del difensore nominato di ufficio, non è comparso in giudizio e non ha mai provveduto a nominare un difensore di fiducia o a compiere altro atto da cui poter desumere che sapesse dell'esistenza del processo a suo carico e che avesse volontariamente scelto di non prendervi parte. Né può sostenersi che la invalidità verificatasi nel giudizici di primo grado in conseguenza delle modalità, solo formalmente corrette, di effettuazione della notifica del decreto contenente la vocatio in iudicium, invalidità propagatasi alla successiva dichiarazione di assenza dell'imputato, abbia integrato gli estremi di una nullità generale a regime intermedio rimasta sanata perché non eccepita con l'atto di appello, ma solo con il ricorso per cassazione. E ciò perché nel giudizio in assenza, deve considerarsi affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (così, tra le altre, Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Giorgieva, Rv. 281315; Sez. 5, n. 37185 del 01/07/2019, Della Torre, Rv. 277339). È vero che nella sentenza 'Ismail' le Sezioni Unite non si sono espressamente impegnate nel definire la natura della nullità così come riconosciuta nel caso innanzi descritto. Ma un argomento atto a riscontrare la fondatezza dell'opzione interpretativa che in questa sede si intende privilegiare, è desumibile da altra precedente pronuncia con la quale le medesime Sezioni Unite avevano puntualizzato che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., come tale rilevabile d'ufficio anche oltre i limiti fissati dall'art. 180 dello stesso codice di riti, ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, perché compiuta con forme che permettono di escludere che la vocatio in iudicium sia v n ta a conoscenza dell'imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, errone Rv. 229541): il che si verifica, appunto, nelle ipotesi come quella oggi in esame, nelle quali la notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato sia stata effettuata con modalità ormalmente regolari, ma in termini e forme tali da consentire di sostenere, in della ragionevole e non contrastata affermazione difensiva della mancata conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, che il rapporto processuale con l'imputato non si sia mai realmente instaurato. Nell'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso. 3. Segue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con restituzione degli atti al Tribunale di Bologna. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Bologna in data 04/03/2019, e dispone la trasmissione degli at