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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00829/2023

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30332 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5133/14/2021, depositata in data 27 maggio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3070/04/2014 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n.TY505T301425/2013 con il quale l'Ufficio, sulla base di p.v.c. della G.d.F. di Agrigento - innescato a sua volta dal procedimento penale n. 59/2010 nei confronti del contribuente - aveva recuperato a tassazione, per il 2008, la somma di euro 539.288,43, che, come acclarato in sede di indagini penali, quest'ultimo, già direttore della [OSCURATO:PERSONA], ponendo in essere condotte con abuso d'ufficio in concorso con altri, avrebbe distratto in suo favore, a titolo di c.d. incentivo all'esodo per la cessazione volontaria del rapporto di lavoro, in modo difforme da quanto deliberato dal Comitato di Gestione con atto del 13.10.2008, in sede di approvazione dell'incentivo, dando luogo a maggior reddito (inquadrabile nella categoria dei "redditi diversi") quale provento illecito ai sensi dell'art. 14 della legge n. 537/1993 e successive modificazioni; - in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in questione in quanto: 1) in base a quanto verbalizzato in sede di p.v.c. dalla G.d.F., non emergeva la esatta individuazione della somma sospettata di costituire "provento illecito" suscettibile di essere recuperata a tassazione; 2) "a prescindere dalla suddetta carenza nell'individuazione della somma che si [voleva] assumere come ulteriore importo da recuperare a tassazione", la mancata definizione (quantomeno alla data della sentenza di primo grado) della questione penale, impediva di essere certi in ordine all'ammontare da sottoporre a tassazione tra i "redditi diversi" ai sensi dell'art. 14 della legge n. 537/93 (nella versione vigente ratione temporis non ancora modificata dall'art. 1 della legge n. 208/2015) non potendosi prescindere, in un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata, dal giudicato penale o quantomeno dalla presenza di elementi che potessero supportare adeguatamente l'esistenza dell'illecito fonte del provento illecitamente ottenuto; - il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/93 per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in questione in quanto- pure a fronte del substrato probatorio offerto dai militari verbalizzanti e recepito dall'Ufficio- non era stato definito il procedimento penale nei confronti del contribuente per appropriazione indebita, ancorché, stante il principio di completa autonomia delle sfere dell'azione penale e amministrativa, l'Amministrazione finanziaria potesse procedere alla contestazione del maggior reddito derivante da illecito anche nell'ipotesi di mancato accertamento in sede penale della natura illecita della percezione delle somme di denaro da parte del contribuente.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1, comma 2, 2 e 19 del d.lgs. n. 546/92, in combinato disposto con gli artt. 277 e 112 c.p.c., per avere la CTR annullato integralmente l'atto impositivo non avendo l'Ufficio individuato con precisione l'entità del provento illecito da recuperare a tassazione ancorché, in forza del principio del giudizio tributario come d'impugnazione-merito, il giudice tributario, nel ritenere invalido l'atto impositivo per motivi non formali, fosse tenuto ad esaminare la pretesa tributaria nel merito, riconclucendola alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte. 3.Va premesso che nella sentenza impugnata la CTR ha ritenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione in quanto 1) in base a quanto verbalizzato dalla G.d.F., mancava l'esatta individuazione della somma assunta quale provento illecito ("dalla certificazione del sostituto di imposta CEAMA risulta che al ricorrente sa stata corrisposta la somma di euro 513.330,35 di cui 464.944,65 a titolo di incentivo pro esodo.

Invece l'Ufficio rileva che il ricorrente avrebbe percepito, per lo stesso titolo, una somma maggiore a quanto stabilito dal Comitato di Gestione e quindi sottopone a tassazione, la somma di euro 539.288,43 a titolo di proventi illeciti, nonostante almeno una parte (euro 315.000,00) lo stesso Ufficio riconosce legittima"); 2) "a prescindere dalla suddetta carenza nell'individuazione della somma che si [voleva] assumere come ulteriore importo da recuperare a tassazione", "la mancata definizione (quantomeno alla data della sentenza di primo grado) della questione penale non permetteva di essere certi in ordine all'ammontare da sottoporre a tassazione tra i redditi diversi" a norma dell'art. 14 della legge n. 537/1993. 3.1.E' chiaro nell'argomentato della sentenza di appellcVrà seconda ratio decidendi in ordine alla mancata definizione, al momento della pronuncia, del procedimento penale, assume carattere assorbente (a prescindere dalla suddetta carenza nell'individuazione della somma che si [voleva] assumere come ulteriore importo da recuperare a tassazione") e il primo motivo che aggredisce tale ratio è fondato per le ragioni di seguito indicate. 4.11 quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 14, comma 4, della L n.537/1993, che, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva "Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 9171 devono intendersi ricom presi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.

I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria".

Questa Corte ha affermato il principio, al quale deve darsi continuità, secondo cui i proventi derivanti da fatti illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, primo comma, d.P.R. n. 917/1986, vanno, comunque, considerati come redditi diversi, in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 36, comma 34-bis, di. n. 223/2006, norma quest'ultima avente efficacia retroattiva, in quanto interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4,

I. n. 537/1993 (Cass., Sez.

V, 7 agosto 2009, n. 18111; Cass., Sez.

V, 28 dicembre 2017, n. 31026).h.

Come chiarito altresì da questa Corte/non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass., sez. 5, n. 6093 del 2022).

Nella specie, il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio in quanto - a fronte della contestazione dell'Ufficio, fondata sulle risultanze del p.v.c. della G.d.f. (a sua volta innescato dal procedimento penale n. 59/2010) della derivazione del provento (euro 539.288,43 percepiti dal contribuente a titolo di c.d. incentivo all'esodo) dalla fattispecie penalmente rilevante dell'appropriazione indebita - ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione do tale somma limitandosi ad osservare che "la mancata definizione (quanto meno alla data della sentenza di primo grado) della questione penale, non permette[va] di essere certi in ordine all'ammontare da sottoporre a tassazione tra i redditi diversi" a norma dell'art. 14 della legge n. 537/9341. klministrativo o civile 3 non potendosi prescindere, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, "dal giudicato penale (o amministrativo o civile) o quanto meno dalla presenza di elementi che possano supportare adeguatamente l'esistenza dell'illecito che ha dato luogo al provento illecitamente ottenuto"; con ciò senza operare, in ossequio al principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale(ex mu/tis, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28174 del 24/11/2017; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017; Cass., sez. 5, n. 16858 del 2021) una valutazione incidentale della sussistenza o meno nei confronti del contribuente degli estremi del reato di appropriazione illecita quale assunta fonte del provento recuperato a tassazione nella categoria dei "redditi diversi".

L'accoglimento del primo motivo di ricorso, rende inutile la trattazione del secondo, con assorbimento dello stesso.

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q. m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30332 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5133/14/2021, depositata in data 27 maggio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3070/04/2014 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n.TY505T301425/2013 con il quale l'Ufficio, sulla base di p.v.c. della G.d.F. di Agrigento - innescato a sua volta dal procedimento penale n. 59/2010 nei confronti del contribuente - aveva recuperato a tassazione, per il 2008, la somma di euro 539.288,43, che, come acclarato in sede di indagini penali, quest'ultimo, già direttore della [OSCURATO:PERSONA], ponendo in essere condotte con abuso d'ufficio in concorso con altri, avrebbe distratto in suo favore, a titolo di c.d. incentivo all'esodo per la cessazione volontaria del rapporto di lavoro, in modo difforme da quanto deliberato dal Comitato di Gestione con atto del 13.10.2008, in sede di approvazione dell'incentivo, dando luogo a maggior reddito (inquadrabile nella categoria dei "redditi diversi") quale provento illecito ai sensi dell'art. 14 della legge n. 537/1993 e successive modificazioni; - in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in questione in quanto: 1) in base a quanto verbalizzato in sede di p.v.c. dalla G.d.F., non emergeva la esatta individuazione della somma sospettata di costituire "provento illecito" suscettibile di essere recuperata a tassazione; 2) "a prescindere dalla suddetta carenza nell'individuazione della somma che si [voleva] assumere come ulteriore importo da recuperare a tassazione", la mancata definizione (quantomeno alla data della sentenza di primo grado) della questione penale, impediva di essere certi in ordine all'ammontare da sottoporre a tassazione tra i "redditi diversi" ai sensi dell'art. 14 della legge n. 537/93 (nella versione vigente ratione temporis non ancora modificata dall'art. 1 della legge n. 208/2015) non potendosi prescindere, in un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata, dal giudicato penale o quantomeno dalla presenza di elementi che potessero supportare adeguatamente l'esistenza dell'illecito fonte del provento illecitamente ottenuto; - il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/93 per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in questione in quanto- pure a fronte del substrato probatorio offerto dai militari verbalizzanti e recepito dall'Ufficio- non era stato definito il procedimento penale nei confronti del contribuente per appropriazione indebita, ancorché, stante il principio di completa autonomia delle sfere dell'azione penale e amministrativa, l'Amministrazione finanziaria potesse procedere alla contestazione del maggior reddito derivante da illecito anche nell'ipotesi di mancato accertamento in sede penale della natura illecita della percezione delle somme di denaro da parte del contribuente. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1, comma 2, 2 e 19 del d.lgs. n. 546/92, in combinato disposto con gli artt. 277 e 112 c.p.c., per avere la CTR annullato integralmente l'atto impositivo non avendo l'Ufficio individuato con precisione l'entità del provento illecito da recuperare a tassazione ancorché, in forza del principio del giudizio tributario come d'impugnazione-merito, il giudice tributario, nel ritenere invalido l'atto impositivo per motivi non formali, fosse tenuto ad esaminare la pretesa tributaria nel merito, riconclucendola alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte. 3.Va premesso che nella sentenza impugnata la CTR ha ritenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione in quanto 1) in base a quanto verbalizzato dalla G.d.F., mancava l'esatta individuazione della somma assunta quale provento illecito ("dalla certificazione del sostituto di imposta CEAMA risulta che al ricorrente sa stata corrisposta la somma di euro 513.330,35 di cui 464.944,65 a titolo di incentivo pro esodo. Invece l'Ufficio rileva che il ricorrente avrebbe percepito, per lo stesso titolo, una somma maggiore a quanto stabilito dal Comitato di Gestione e quindi sottopone a tassazione, la somma di euro 539.288,43 a titolo di proventi illeciti, nonostante almeno una parte (euro 315.000,00) lo stesso Ufficio riconosce legittima"); 2) "a prescindere dalla suddetta carenza nell'individuazione della somma che si [voleva] assumere come ulteriore importo da recuperare a tassazione", "la mancata definizione (quantomeno alla data della sentenza di primo grado) della questione penale non permetteva di essere certi in ordine all'ammontare da sottoporre a tassazione tra i redditi diversi" a norma dell'art. 14 della legge n. 537/1993. 3.1.E' chiaro nell'argomentato della sentenza di appellcVrà seconda ratio decidendi in ordine alla mancata definizione, al momento della pronuncia, del procedimento penale, assume carattere assorbente (a prescindere dalla suddetta carenza nell'individuazione della somma che si [voleva] assumere come ulteriore importo da recuperare a tassazione") e il primo motivo che aggredisce tale ratio è fondato per le ragioni di seguito indicate. 4.11 quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 14, comma 4, della L n.537/1993, che, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva "Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 9171 devono intendersi ricom presi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria". Questa Corte ha affermato il principio, al quale deve darsi continuità, secondo cui i proventi derivanti da fatti illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, primo comma, d.P.R. n. 917/1986, vanno, comunque, considerati come redditi diversi, in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 36, comma 34-bis, di. n. 223/2006, norma quest'ultima avente efficacia retroattiva, in quanto interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4, I. n. 537/1993 (Cass., Sez. V, 7 agosto 2009, n. 18111; Cass., Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 31026).h. Come chiarito altresì da questa Corte/non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass., sez. 5, n. 6093 del 2022). Nella specie, il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio in quanto - a fronte della contestazione dell'Ufficio, fondata sulle risultanze del p.v.c. della G.d.f. (a sua volta innescato dal procedimento penale n. 59/2010) della derivazione del provento (euro 539.288,43 percepiti dal contribuente a titolo di c.d. incentivo all'esodo) dalla fattispecie penalmente rilevante dell'appropriazione indebita - ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione do tale somma limitandosi ad osservare che "la mancata definizione (quanto meno alla data della sentenza di primo grado) della questione penale, non permette[va] di essere certi in ordine all'ammontare da sottoporre a tassazione tra i redditi diversi" a norma dell'art. 14 della legge n. 537/9341. klministrativo o civile 3 non potendosi prescindere, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, "dal giudicato penale (o amministrativo o civile) o quanto meno dalla presenza di elementi che possano supportare adeguatamente l'esistenza dell'illecito che ha dato luogo al provento illecitamente ottenuto"; con ciò senza operare, in ossequio al principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale(ex mu/tis, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28174 del 24/11/2017; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017; Cass., sez. 5, n. 16858 del 2021) una valutazione incidentale della sussistenza o meno nei confronti del contribuente degli estremi del reato di appropriazione illecita quale assunta fonte del provento recuperato a tassazione nella categoria dei "redditi diversi". L'accoglimento del primo motivo di ricorso, rende inutile la trattazione del secondo, con assorbimento dello stesso. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q. m. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimit
Sentenza Cassazione n. 00829/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris