CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 30153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28658/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5, il tutto come da procura a margine del controricorso; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA, n. 716, depositata il 05/06/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento R4D020100108/2008 accertava maggiori imponibili in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., cancellata dal registro delle imprese il 17 gennaio 2002, per l’anno 2002, rettificando di conseguenza la dichiarazione personale della socia odierna ricorrente, con la liquidazione di una maggior IRPEF e addizionali, oltre sanzioni. La contribuente impugnava l’avviso e l’adìta CTP respingeva il ricorso. La decisione, impugnata dalla contribuente, veniva riformata dalla CTR, che dichiarava l’inefficacia dell’avviso. L’Agenzia grava la sentenza di secondo grado con il ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi. Avverso tale ricorso si è costituita la contribuente per resistere. 2. Con memoria 7 giugno 2019 la contribuente dichiarava di essersi avvalsa, con domanda depositata il 29 maggio 2019, della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n.136. All’uopo lo stesso produceva copia della domanda e dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto pari ad € 6.253,26. 3. Con memoria 17.12.2020 la contribuente ha richiesto la fissazione dell’udienza di trattazione per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, prendendo atto della mancata opposizione dell’Agenzia alla definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018 (non rilevando come tale l’istanza di fissazione dell’udienza per la pronuncia dell’estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 2. In proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, exart. 391 cod. proc. civ., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. 3. Venendo all'applicazione del principio enunciato alla controversia in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato gli importi dovuti e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata. 4. Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6 d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; 5. Essendo estinta l’obbligazione tributaria a seguito del versamento dell’importo previsto dalla normativa relativa alla definizione agevolata sopra richiamata risulta, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di cessazione della materia del contendere. 6. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. 7. Essendo il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo, ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizi