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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08833/2026

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E, in persona del Direttore Generale protempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;987 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 676/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 30/09/2020 R.G.N. 784/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8222/2021Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 8833/2026Data pubblicazione 08/04/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), con il qualechiedeva la riforma della pronuncia di estinzione resa dalprimo giudice a seguito di adesione alla definizioneagevolata.Secondo la Corte, l’appello non conteneva una critica allapronuncia di estinzione, limitandosi l’appellante achiedere l’integrazione della pronuncia estintiva con lacondanna di AdER a provvedere allo sgravio della cartellaesattoriale e, in subordine, con decisione nel merito.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone un unicomotivo di ricorso.L’Inps è rimasto intimato, mentre AdER resiste concontroricorso.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione degli artt.342 e 348 c.p.c., per avere la Corted’appello dichiarato inammissibile l’atto d’impugnazionenonostante fosse sufficientemente specifico.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza,come eccepito da AdER.Esso infatti non trascrive il motivo di ricorso in appello,né lo riporta in modo compiuto nella sua integralità,limitandosi ad esporre gli argomenti espressi nelNumero registro generale 8222/2021Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 8833/2026medesimo e trascrivendo solo le conclusioni dell’appelloData pubblicazione 08/04/2026medesimo (v.

Cass.24048/21, Cass.22880/17).In tal modo esso non consente di apprezzareconcretamente la censura, nel momento in cui essa sifonda proprio sull’atto d’appello di cui allega laspecificità.Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti diAdER, mentre nulla deve statuirsi nel rapporto con Inps,siccome rimasto intimato.P.q.m.La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di litedel presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000per compensi, oltre spese prenotate a debito;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25.2.26La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E, in persona del Direttore Generale protempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;987 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 676/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 30/09/2020 R.G.N. 784/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8222/2021Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 8833/2026Data pubblicazione 08/04/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), con il qualechiedeva la riforma della pronuncia di estinzione resa dalprimo giudice a seguito di adesione alla definizioneagevolata.Secondo la Corte, l’appello non conteneva una critica allapronuncia di estinzione, limitandosi l’appellante achiedere l’integrazione della pronuncia estintiva con lacondanna di AdER a provvedere allo sgravio della cartellaesattoriale e, in subordine, con decisione nel merito.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone un unicomotivo di ricorso.L’Inps è rimasto intimato, mentre AdER resiste concontroricorso.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione degli artt.342 e 348 c.p.c., per avere la Corted’appello dichiarato inammissibile l’atto d’impugnazionenonostante fosse sufficientemente specifico.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza,come eccepito da AdER.Esso infatti non trascrive il motivo di ricorso in appello,né lo riporta in modo compiuto nella sua integralità,limitandosi ad esporre gli argomenti espressi nelNumero registro generale 8222/2021Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 8833/2026medesimo e trascrivendo solo le conclusioni dell’appelloData pubblicazione 08/04/2026medesimo (v. Cass.24048/21, Cass.22880/17).In tal modo esso non consente di apprezzareconcretamente la censura, nel momento in cui essa sifonda proprio sull’atto d’appello di cui allega laspecificità.Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti diAdER, mentre nulla deve statuirsi nel rapporto con Inps,siccome rimasto intimato.P.q.m.La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di litedel presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000per compensi, oltre spese prenotate a debito;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25.2.26La PresidenteLucia Esposito
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