CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 4/11/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Salerno in data 4/11/2022 confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato in esito a rito abbreviato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.600 di multa in ordine al delitto di 'cui all'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, previo riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della medesima disposizione. 1,1401,„1.3-0 2. Avverso tale sentenza ricorre4amite il difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alle doglianze proposte con l'atto di appello; con il secondo, la violazione di legge e la mancanza di motivazione avendo i giudici omesso di valutare la possibile mancanza di efficacia drogante dello stupefacente; con il terzo la mancanza di prova &fa 1121212— destinazione dxfini di cessione anziché al consumo personale; con il quarto il vizio di travisamento dei fatti, per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra tra l'altro il fatto stesso che coi successivi motivi il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione. Come chiarito dalla sentenza impugnata, le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624 - 02) hanno chiarito che il reato di coltivazione di stupefacenti «è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente». Ancora, la suddetta pronuncia ha chiarito che «non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto», ipotesi non ravvisabile certamente nel caso concreto, in cui sono stati sequestrati oltre 11 kg. di inflorescenze. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni, avendo la Corte di appello specificamente motivato in ordine alla sussistenza, alla luce dei parametri indicati dalle Sezioni Unite, in ordine al reato di «coltivazione». 3.3. (I terzo motivo è del pari inammissibile, non dovendosi ritenere manifestamente illogica la motivazione laddove ritiene che il quantitativo esorbitante di inflorescenze rinvenuto sia incompatibile con la destinazione all'uso meramente personale. Esula, come noto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3.4. Il quarto motivo di ricorso è del pari inammissibile. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959). Nel caso di specie, il diniego, basato sulla presenza di un precedente specifico, non appare manifestamente illogico o irragionevole. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma