CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18007/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ame di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di LorenzoRusso che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale di Roma ha confermato l’ ordinanza con la quale il giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato, a seguito di arrestoin flagranza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelarein carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 e 80 d.P.R. 9ottobre 1990 n. 309, commesso in Roma il 22 dicembre 2025.A [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato di avere trasportato sull’autovettura [OSCURATO:PERSONA] lui presa a noleggio 36 kg di hashish e di aver detenuto in un appartamentosito in via Roiate n. 9 nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] circa 1 Kg. di cocaina,850 gr di hashish e 70 grammi di marijuana.2. Contro l’ordinanza, la difesa dell’indagato ha proposto ricorso,formulando tre motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Il difensore rileva che il compendio indiziario a carico del ricorrente èrappresentato pressoché esclusivamente dalle dichiarazioni dei coindagatoDaniel [OSCURATO:PERSONA] e lamenta che il Tribunale abbia omesso di operare il vaglio diSecondo il difensore, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal presentarecarattere di linearità coerenza e spontaneità, sono inficiate da palesicontraddizioni e dettate dall'evidente scopo di ridimensionare la propriaresponsabilità. Posto di fronte all'incoerenza delle sue affermazioni nel corsodell'interrogatorio, [OSCURATO:PERSONA] è stato costretto ad ammettere di aver mentito su unpunto cruciale della sua narrazione: egli aveva inizialmente sostenuto di versareun corrispettivo per l'alloggio da lui occupato, nel tentativo di accreditareun'immagine di sé estranea al contesto illecito, e in un secondo momentoaveva, invece, affermato non solo di non pagare l'affitto, ma di percepireaddirittura una somma di denaro da parte del proprietario dell'alloggio, taleDorian, quale compenso per la custodia della droga. La Corte, dunque,avrebbe omesso di valutare la propensione a mentire del dichiarante, tale dainficiare la sua attendibilità intrinseca. In ogni caso le accuse formulate da Angelierano rimaste prive di riscontri. Nel verbale di arresto viene descritta unadinamica dei fatti radicalmente incompatibile con la tesi accusatoria in quantoera stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a giungere per primo in via Roiate: la sequenza degliavvenimenti come cristallizzata nel verbale di arresto offre la prova logica efattuale dell'insussistenza del presunto libero accesso dell'indagato all'immobile.Il Tribunale, dunque, avrebbe esteso al [OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria derivanteda elementi riconducibili al solo [OSCURATO:PERSONA]. L'unico dato oggettivo, ovvero ilpossesso di 36 chilogrammi di hashish rinvenuti nella sua autovettura, seppurgrave, non può tradursi, in assenza di ulteriori prove, in un indicedell’inserimento del ricorrente in una stabile associazione criminale.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.Il difensore ricorda che la concretezza e la attualità del pericolo direiterazione devono essere oggetto di valutazione autonoma. La concretezzaprobabilità di recidiva, mentre la attualità impone una valutazione prognosticasulla probabile ricaduta in un tempo prossimo all'epoca di applicazione dellamisura. L'ordinanza impugnata afferma la sussistenza di un pericolo concreto epericolosità basata esclusivamente sulla gravità del reato; omette di consideraree valorizzare elementi decisivi e specifici della personalità dell'indagato (lagiovane età e la incensuratezza), le modalità della condotta (e in particolarel’avere lasciato la valigia contenente la sostanza stupefacente in bella vistasull’auto), indicative di inesperienza e occasionalità e la plausibile ricostruzionealternativa fornita da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, secondo la quale egli perdebolezza si era lasciato coinvolgere in maniera occasionale da [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla scelta della misura e alla sua proporzionalità eadeguatezza. Il Tribunale, secondo il difensore, avrebbe motivato l’adozione dellamisura di maggiore rigore con formule tautologiche e generiche. Le ragioniaddotte non contengono alcun riferimento specifico alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ma siriferiscono cumulativamente ai due indagati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], estendendo alprimo in modo illogico un giudizio di pericolosità basato su elementi fattualiriconducibili esclusivamente al secondo. Inoltre l’ordinanza avrebbe omessoqualsiasi valutazione in merito alla inidoneità della misura degli arrestidomiciliari con il presidio del braccialetto elettronico.3. Nel corso della discussione orale, le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo, con cui si contesta la valutazione sulla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza, è inammissibile per plurime convergenti ragioni.La trattazione del motivo deve muovere dalla premessa che l’ordinamentonon conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi,trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile delgiudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunaledel riesame. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deducal’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884).2.1. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, la motivazionedell’ordinanza impugnata, nella valutazione dei gravi indizi di reità, appareesente dalle censure dedotte.Dopo che con il riesame il difensore aveva contestato solo la riconducibilitàa [OSCURATO:PERSONA] della droga rinvenuta nell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale harievocato le fasi dell’arresto rilevando quanto segue. Nel corso di un servizio diosservazione nei pressi di un complesso condominiale di edilizia popolare ubicatoin località Settecamini, gli operatori della guardia di Finanza avevano osservatol'arrivo di una [OSCURATO:PERSONA], seguita dopo pochi minuti da una [OSCURATO:PERSONA]; dalledue autovetture erano scese simultaneamente due soggetti identificati inLorenzo [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, e nel coindagato [OSCURATO:PERSONA] che si eranointrodotti al civico 9 di via Roiate; [OSCURATO:PERSONA] portava con sé una voluminosa scatoladi cartone marrone e poco dopo era uscito e, a bordo della [OSCURATO:PERSONA], si eraallontanato in direzione Setteville di Guidonia, per poi fare ritorno presso ilcondominio; in tale contesto avevano sottoposto a controllo l'autovettura,rinvenendo una valigia contenente numerosi involucri con all'interno sostanzastupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 36 chilogrammi;terminata la perquisizione, gli operatori si erano recati nuovamente in viaRoiate, intercettando [OSCURATO:PERSONA] mentre stava uscendo dal portone; con la chiavetrovata nella sua disponibilità avevano fatto ingresso nell’ appartamento oveerano stati rinvenuti 1 kg. di cocaina, 850 gr. di hashish e 70 gr. di marijuana,oltre che materiale per il confezionamento (ovvero quattro bilancini di precisione,cinque rotoli di nastro isolante, due macchinette per il sottovuoto con tracce disostanza bianca); la perquisizione era stata estesa all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], oveerano stati rinvenuti 2,7 gr. di hashish, 61 gr. di marijuana e 6 gr. circa dicocaina; [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio aveva spiegato di custodirenell’alloggio di proprietà di tale Dorian, per conto di terzi fra cui [OSCURATO:PERSONA] e lostesso proprietario, la droga che veniva ivi di volta in volta portata.Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizidi colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine alla detenzione della droga rinvenutanell’appartamento con motivazione non manifestamente illogica.Il ricorrente, di contro, si è limitato a contestare l’efficacia dimostrativa deglielementi su indicati, in tal modo sottoponendo a questa Corte un sindacatoinammissibile. Egli ha obiettato che dalla detenzione della droga in auto, noncontestata, potesse farsi discendere il suo coinvolgimento “in una stabileassociazione criminale”, quando, invece, i giudici della cautela sulla basedell’attività di osservazione, hanno semplicemente desunto che egli avesseconcorso anche nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenutanell’alloggio. Ha censurato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni resedal coindagato, senza confrontarsi con il passaggio della motivazione in cui sierano evidenziati gli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA], come monitorati dalle forzedell’ordine, che valevano da soli a dimostrare, a livello di gravità indiziaria, lariconducibilità della droga rinvenuta nell’appartamento alla sua persona. Ha,infine, censurato la mancata considerazione della versione difensiva, con cui,invece, il Tribunale si è confrontato: alla valutazione di inverosimiglianza di taleversione, basata sulla irragionevolezza del conferimento, improvvisato,dell’incarico di trasportare un quantitativo così rilevante di sostanzastupefacente ad un soggetto che stava trattando una offerta di lavoro regolare,il ricorrente non ha contrapposto argomenti tali da minarne la tenuta logica.4. Il secondo e il terzo motivo, con cui si contesta la sussistenza delleesigenze cautelari e la scelta della misura, è manifestamente infondato.Sotto il primo profilo, il Tribunale, in coerenza con il principio per cui l'ultimoperiodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. così come modificato dallalegge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla solagravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazionedella gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni (Sez. 5 n.49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522- 01; Sez. 1, n. 37839 del02/03/2016, Biondo, v. 267798 – 01), ha confermato il giudizio già formulatodal G.I.P. in merito al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie,ancorando detto giudizio alle concrete modalità del fatto e alla capacità adelinquere manifestata dall’indagato con la condotta posta in essere; inparticolare i giudici hanno, in tale senso, affermato che il considerevolequantitativo di droga e la diversa qualità valevano a dimostrare che l’attività erastrutturata e ramificata e che [OSCURATO:PERSONA] al pari del coindagato era inserito in uncontesto criminale più ampio.Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha verificato la idoneità della misuradegli arresti anche con il presidio del controllo elettronico, formulando ungiudizio negativo, sulla scorta di elementi fattuali rilevanti e congruamenteevidenziati, quali la particolare la gravità delle condotte di reato, suscettibili diessere reiterate anche in ambiente domestico. Deve, in tal senso, ribadirsi chegli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova eautonoma misura cautelare, in quanto il mezzo tecnico previsto dall'art. 275 bis,cod. proc. pen., è strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dallegislatore, alle misure cautelari esistenti «a seguito di una specifica valutazionedi adeguatezza operata dal giudice della cautela» (cfr. in motivazione Sez. U., n.20769 del 28/04/2016, Rv. 266652).A tale motivazione, il difensore ha opposto doglianze generiche eavversative, limitandosi a contrastare il giudizio che il Tribunale ha reso inmaniera argomentata e, contrariamente a quanto dedotto, anche calibratasulla persona del ricorrente.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenzadella Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che nonsussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico,a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazionedelle ragioni di inammissibilità.Trattandosi di indagato detenuto la cancelleria deve essere incaricata degliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]