CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal ConsigliDGIUSEPP SANTALUCIA• (íitil lette/lt-ellciclusioni del PG A. CiSiVfAln iiworíqi PAvX)14) (frio Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di sorveglianza di rigetto della richiesta di liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 7 aprile 2017 e il 7 aprile 2019. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale ha proceduto allo svolgimento dell'udienza ignorando la richiesta del difensore, proposta tempestivamente alla Cancelleria, di attivazione del collegamento da remoto; ha nominato difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e ha quindi deciso nel merito così violando i diritti della difesa perché non si è consentito l'intervento del difensore di fiducia che era presente, sia pure telematicamente, e certamente reperibile. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Quanto affermato in ricorso, relativamente alla richiesta di partecipazione da remoto all'udienza, non ha trovato riscontro. Il ricorrente non ha provveduto alle necessarie allegazioni, volte a dare concretezza alle asserzioni in fatto, e dal verbale di udienza si ricava invero una decisa smentita della premessa da cui ha mosso la doglianza. In risposta al rilievo del detenuto, che riferì di aver appreso nel corso del colloquio con il difensore che questi aveva avanzato richiesta di partecipazione da remoto, il presidente del collegio ha replicato che in atti non v'era traccia di una richiesta difensiva in tal senso. In assenza di riscontro del necessario presupposto in fatto non può farsi applicazione del pur condiviso principio di diritto per il quale "in tema di procedimento di sorveglianza da remoto, qualora, a causa di un improvviso malfunzionamento del sistema di videoconferenza, sia impossibile la partecipazione del difensore di fiducia del condannato all'udienza a distanza (nella specie fissata per la trattazione di un'istanza di detenzione domiciliare), è illegittima la sostituzione dello stesso con un difensore d'ufficio designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente nullità ex artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. sia di detta udienza che del provvedimento in esito ad essa adottato" - v. Sez. 1, n. 16120 del 05/02/2021, Rv. 281357 -. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.