CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 36087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre verso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in relazione ai reati di fuga e di omissione di soccorso a seguito di provocato incidente stradale (Bologna, 27/06/2014). Considerato che l'unico motivo proposto (carenza ed erroneità della motivazione, errata applicazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada, con specifico riguardo all'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) si appalesa manifestamente infondato e generico, perché reiterativo di profili di censura cui la sentenza impugnata ha offerto motivazione congrua e corretta in diritto (pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]