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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13325/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3376/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]), domiciliato presso la Cancelle- riadella Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:divieto reforma- tio in peius –giudicato interno–principio di di- ritto avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Si- cilia,n. 5910 / 2 /20 21 , depositata il 21 . 6 .20 21 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della Commissione t ributaria regionale della Sicilia , n. 5910/2/2021,depositata il 21.6.2021 veniva rigettato l’appello pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione t ribu- taria provinciale di Messina n. 416 / 1 /201 3 , la quale aveva parzial- menteaccolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l’avviso diaccertamento per II.DD. e IVA , oltre accessori, relativ o all’anno di imposta2006.

L’accertamento, analitico induttivo ex art.39, comma 1, lett. d) , d.P.R. n.600/73 con applicazione di uno studi o di settore nei con- frontidel ricorrente, esercente l’attività di imprenditore edile indivi- duale,portava alla rideterminazione del reddito dichiarato per l’anno diimposta pari a zero , a fronte di redditi dichiarati per le successive annualitàammontanti a 104.518 euro per il 2007 e a 121.228 euro peril 2008 .

Il giudice di prime cure accoglieva solo in parte la prospettazione difensiva, ridetermina ndo il reddito per l’anno di imposta in euro 87.308,00.Il giudice d’appello confermava la decisione accertando che le giustificazioni addotte in appello (non aver prodotto reddito perl’anno in quanto i lavori di costruzione di un immobile non erano terminati)erano già state avanzate in sede di contraddittorio ante- riorealla notifica dell’avviso di accertamento, il quale ne aveva già tenuto conto.

Inoltre, il giudice stabiliva che le differenze tra le ri- manenzeiniziali e quelle finali non potevano essere considerate un costoe valorizzava l’incontestata presenza di ingenti redditi dichia- ratiper le annualità precedenti e successive a quella oggetto di ac- certamento.

Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuentededucendo tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate concontroricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt.39, comma 1, lett. d) d.P.R. n.600/73, 54 d.P.R. n.633/72, 62 bis e 62 sexies, comma 3, d.l. n.331/1993da parte della sentenza della CTR per aver confermato l’erronea determinazione dei maggiori ricavi accertati tramite lo studio di settore nonostante il fatto che questo evidenziasse, rispetto alla dichiarazione, una non congruità di soli euro 32.559 conun’IVA evasa di euro 6.511,80.

2. La doglianza è inammissibile.

Deveribadirsi che , in tema di ricorso per cassazione, il vizio di vio- lazionedi legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del prov- vedimentoimpugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo dellastessa.

V iceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla ti- pica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sededi legittimità, attraverso il vizio di moti vazione (ex multis, Cass.n.26110 del 2015).

Inoltre, con la proposizione del ricorso per cas- sazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrappo- nendoneuno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del me- rito,tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sot- trattoal sindacato di legittimità .

N ell'ambito di quest'ultimo, non è conferitoil potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della cor- rettezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di me- rito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convinci- mento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenzae scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

Con il mezzo di impugnazione in disamina si chiede innanzitutto un riesame della valutazione circa l’applicazionedello studio di settore, operata in modo conforme in primo e secondo grado, la cui valuta- zione è riservata al giudice di merito.Il giudice, peraltro, ha fondato la decisione non soltanto sulla rilevata variazione tra rimanenze finali ed esistenze iniziali ai fini della formazione del reddito d’esercizio che deve essere ripreso a tassazione, ma anche sulle evidenze reddituali dichiarate e non contestate per gli anni precedentie successivi , nel contesto di un più ampio accertamento analitico-induttivo ex art.39, comma 1, lett. d) d.P.R. n.600/73 all’interno del quale lo studio di settore è solo uno strumento di determinazione del quantum.In or- dine all’indicato profilo non viene mossa alcuna specifica contesta- zione, nonostante gravasse sul contribuente l’onere di provare la sussistenza del compendio probatorio per il legittimo esercizio dell’accertamento analitico-induttivo (cfr. Cass. n. 10242/2017; con- forme, Cass. n.27874/2018).

3. Il secondo motivo prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., lanullità della sentenza per l’asserita carenza o manifesta contraddittorietà della motivazione in violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc. civ., 36, comma 1, n.4 d.lgs. n.546/1992.

4. Il mezzo non può trovare ingresso.

La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in proce- dendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomen- tazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento se- guito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

Si rammenta , inoltre , che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve es- sereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassa- zionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purc hé il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque ri- levanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

Va anche ribadito che l a motiva- zioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragiona- mento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016n. 22232).

La CTR, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di ac- certamento analitico-induttivo e accertamento basato sugli studi di settore, ha fondato il proprio convincimento, tra l’altro,sulla riscon- trata variazione tra rimanenze finali ed esistenze iniziali nonché sui dati reddituali motivando le ragioni logico-giuridiche a sostegno della decisione, a fronte delle quali era onere del ricorrente fornire, in sede amministrativa e contenziosa di merito, gli elementi giustificativi dell’inapplicabilità dello standard.

La ratiosi esprime attraverso una motivazione non manifestamente contraddittoria e che rispetta il mi- nimo costituzionale.

5. Il terzo motivo deduce, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’artt.112 cod. proc. civ. per l’ultra petizione in cui èincorsa la sentenza impugnata.

6. Il motivo è fondato.

6.1. Con la censura in disamina il ricorrente si duole della riforma della sentenza di primo grado in senso sfavorevole al contribuente avendo la CTR confermatointegralmente l’atto impugnato, sebbene l’Ufficio non avesse proposto appello incidentale avverso la sentenza del giudice di prime cure che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente rideterminando il reddito accertato.

6.2. Questa Sezione ha già stabilitoin passato che il divieto di refor- matio in peius opera anche nel processo tributario (Cass. n. 12275/2018) per cui, una volta stabilito il quantum devolutum in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavo- revole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione.

Il principio di diritto, condiviso dal Collegio, varipreso perché ancora attuale e affermato anche nella presente fattispecie nella quale è maturato il giudicato interno su parte della pretesa originaria,e pre- cisamente nei limiti della rideterminazione del reddito del contri- buente ai fini delle imposte per cui è causa operata dal giudice di prime cure, per effetto della mancata proposizione dell’appello inci- dentale da parte dell’Agenzia soccombente in primo grado in parte qua.

6.3. Del resto, anche l’unico precedente della Corte che qui rileva e cui merita data continuitàè stato originato da una sentenza d’appello che, pur in assenza di appello incidentale dell'Ufficio finanziario par- zialmente soccombente, aveva riformato la sentenza di primo grado in senso sfavorevole a parte contribuente, in quel caso annullando la riduzione della percentuale dei ricavi operata dal giudice di prime cure, mentre nella presente fattispecie l’extrapetizione è consistita nella conferma integrale dell’atto impugnato.

7. La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, decidendo nel meritoai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., va confermata la deter- minazioneoperata dal giudice di prime cure del reddito del contri- buente ai fini delle imposte per cui è causa per l’anno di imposta 2006in euro 87.308,00 , somma risultante dalla riproduzione in ri- corsodella parte rilevante della sentenza della CTP, quantificazione da parte del giudicedi prime cure ch e è confermata anche in contro- ricorso.

8. Le spese del merito sono compensatein ragione dei parziali profili di novità della questione sottesa alla decisione, mentre quelle di le- gittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposi- tivo.

P.Q.M La Corte in accoglimentodel terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, deter- mina il reddito del contribuente per l’anno di imposta 2006 in euro 87.308,00ai fini delle imposte per cui è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3376/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]), domiciliato presso la Cancelle- riadella Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:divieto reforma- tio in peius –giudicato interno–principio di di- ritto avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Si- cilia,n. 5910 / 2 /20 21 , depositata il 21 . 6 .20 21 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione t ributaria regionale della Sicilia , n. 5910/2/2021,depositata il 21.6.2021 veniva rigettato l’appello pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione t ribu- taria provinciale di Messina n. 416 / 1 /201 3 , la quale aveva parzial- menteaccolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l’avviso diaccertamento per II.DD. e IVA , oltre accessori, relativ o all’anno di imposta2006. L’accertamento, analitico induttivo ex art.39, comma 1, lett. d) , d.P.R. n.600/73 con applicazione di uno studi o di settore nei con- frontidel ricorrente, esercente l’attività di imprenditore edile indivi- duale,portava alla rideterminazione del reddito dichiarato per l’anno diimposta pari a zero , a fronte di redditi dichiarati per le successive annualitàammontanti a 104.518 euro per il 2007 e a 121.228 euro peril 2008 . Il giudice di prime cure accoglieva solo in parte la prospettazione difensiva, ridetermina ndo il reddito per l’anno di imposta in euro 87.308,00.Il giudice d’appello confermava la decisione accertando che le giustificazioni addotte in appello (non aver prodotto reddito perl’anno in quanto i lavori di costruzione di un immobile non erano terminati)erano già state avanzate in sede di contraddittorio ante- riorealla notifica dell’avviso di accertamento, il quale ne aveva già tenuto conto. Inoltre, il giudice stabiliva che le differenze tra le ri- manenzeiniziali e quelle finali non potevano essere considerate un costoe valorizzava l’incontestata presenza di ingenti redditi dichia- ratiper le annualità precedenti e successive a quella oggetto di ac- certamento. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuentededucendo tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate concontroricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt.39, comma 1, lett. d) d.P.R. n.600/73, 54 d.P.R. n.633/72, 62 bis e 62 sexies, comma 3, d.l. n.331/1993da parte della sentenza della CTR per aver confermato l’erronea determinazione dei maggiori ricavi accertati tramite lo studio di settore nonostante il fatto che questo evidenziasse, rispetto alla dichiarazione, una non congruità di soli euro 32.559 conun’IVA evasa di euro 6.511,80. 2. La doglianza è inammissibile. Deveribadirsi che , in tema di ricorso per cassazione, il vizio di vio- lazionedi legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del prov- vedimentoimpugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo dellastessa. V iceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla ti- pica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sededi legittimità, attraverso il vizio di moti vazione (ex multis, Cass.n.26110 del 2015). Inoltre, con la proposizione del ricorso per cas- sazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrappo- nendoneuno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del me- rito,tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sot- trattoal sindacato di legittimità . N ell'ambito di quest'ultimo, non è conferitoil potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della cor- rettezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di me- rito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convinci- mento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenzae scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). Con il mezzo di impugnazione in disamina si chiede innanzitutto un riesame della valutazione circa l’applicazionedello studio di settore, operata in modo conforme in primo e secondo grado, la cui valuta- zione è riservata al giudice di merito.Il giudice, peraltro, ha fondato la decisione non soltanto sulla rilevata variazione tra rimanenze finali ed esistenze iniziali ai fini della formazione del reddito d’esercizio che deve essere ripreso a tassazione, ma anche sulle evidenze reddituali dichiarate e non contestate per gli anni precedentie successivi , nel contesto di un più ampio accertamento analitico-induttivo ex art.39, comma 1, lett. d) d.P.R. n.600/73 all’interno del quale lo studio di settore è solo uno strumento di determinazione del quantum.In or- dine all’indicato profilo non viene mossa alcuna specifica contesta- zione, nonostante gravasse sul contribuente l’onere di provare la sussistenza del compendio probatorio per il legittimo esercizio dell’accertamento analitico-induttivo (cfr. Cass. n. 10242/2017; con- forme, Cass. n.27874/2018). 3. Il secondo motivo prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., lanullità della sentenza per l’asserita carenza o manifesta contraddittorietà della motivazione in violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc. civ., 36, comma 1, n.4 d.lgs. n.546/1992. 4. Il mezzo non può trovare ingresso. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in proce- dendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomen- tazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento se- guito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta , inoltre , che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve es- sereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassa- zionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purc hé il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque ri- levanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Va anche ribadito che l a motiva- zioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragiona- mento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016n. 22232). La CTR, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di ac- certamento analitico-induttivo e accertamento basato sugli studi di settore, ha fondato il proprio convincimento, tra l’altro,sulla riscon- trata variazione tra rimanenze finali ed esistenze iniziali nonché sui dati reddituali motivando le ragioni logico-giuridiche a sostegno della decisione, a fronte delle quali era onere del ricorrente fornire, in sede amministrativa e contenziosa di merito, gli elementi giustificativi dell’inapplicabilità dello standard. La ratiosi esprime attraverso una motivazione non manifestamente contraddittoria e che rispetta il mi- nimo costituzionale. 5. Il terzo motivo deduce, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’artt.112 cod. proc. civ. per l’ultra petizione in cui èincorsa la sentenza impugnata. 6. Il motivo è fondato. 6.1. Con la censura in disamina il ricorrente si duole della riforma della sentenza di primo grado in senso sfavorevole al contribuente avendo la CTR confermatointegralmente l’atto impugnato, sebbene l’Ufficio non avesse proposto appello incidentale avverso la sentenza del giudice di prime cure che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente rideterminando il reddito accertato. 6.2. Questa Sezione ha già stabilitoin passato che il divieto di refor- matio in peius opera anche nel processo tributario (Cass. n. 12275/2018) per cui, una volta stabilito il quantum devolutum in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavo- revole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione. Il principio di diritto, condiviso dal Collegio, varipreso perché ancora attuale e affermato anche nella presente fattispecie nella quale è maturato il giudicato interno su parte della pretesa originaria,e pre- cisamente nei limiti della rideterminazione del reddito del contri- buente ai fini delle imposte per cui è causa operata dal giudice di prime cure, per effetto della mancata proposizione dell’appello inci- dentale da parte dell’Agenzia soccombente in primo grado in parte qua. 6.3. Del resto, anche l’unico precedente della Corte che qui rileva e cui merita data continuitàè stato originato da una sentenza d’appello che, pur in assenza di appello incidentale dell'Ufficio finanziario par- zialmente soccombente, aveva riformato la sentenza di primo grado in senso sfavorevole a parte contribuente, in quel caso annullando la riduzione della percentuale dei ricavi operata dal giudice di prime cure, mentre nella presente fattispecie l’extrapetizione è consistita nella conferma integrale dell’atto impugnato. 7. La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, decidendo nel meritoai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., va confermata la deter- minazioneoperata dal giudice di prime cure del reddito del contri- buente ai fini delle imposte per cui è causa per l’anno di imposta 2006in euro 87.308,00 , somma risultante dalla riproduzione in ri- corsodella parte rilevante della sentenza della CTP, quantificazione da parte del giudicedi prime cure ch e è confermata anche in contro- ricorso. 8. Le spese del merito sono compensatein ragione dei parziali profili di novità della questione sottesa alla decisione, mentre quelle di le- gittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposi- tivo. P.Q.M La Corte in accoglimentodel terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, deter- mina il reddito del contribuente per l’anno di imposta 2006 in euro 87.308,00ai fini delle imposte per cui è
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