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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12802/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLZANO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale del Riesame di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubbico Ministero, ha applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico d sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale decisione ricorre il Prifti a mezzo del difensore di fiducia deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una ritenuta in essere concreta ed attuale pericolosità del reato associativo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

Va ricordato che nel procedimento in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194, del 8 marzo 2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

In sede di legittimità non è dunque possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, essendo consentito esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato.

Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

4. In tale ottica le doglianze della ricorrente sono del tutto generiche e non si confrontano con le puntuali argomentazioni del Tribunale .

5. Ineccepibile è infatti da ritenersi la motivazione sviluppata a sostegno della ritenuta adeguatezza della misura applicata.

Il provvedimento impugnato ha infatti posto innanzitutto in rilievo che in relazione alla contestazione di cui al capo A) operi la doppia presunzione, sia pure relativa prevista dall'art. 275, comma 3 ultimo periodo c.p.p., secondo cui, in presenza di gravi indizi di colpevolezza (non contestati nella specie) è applicata la custodia in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto possono essere soddisfatte con altre misure.

6. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dal citato art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv., con mod., dalla

I. n. 203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018 - dep. 26/07/2018, Trifiro', Rv. 273631).

Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017 - dep. 04/05/2018, Musumeci, Rv. 273434).

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016 - dep. 28/07/2016, Barra e altri, Rv. 268664).

Orbene, con specifico riferimento al caso concreto in esame, ha poi altresì evidenziato come nei confronti dell'odierno ricorrente non solo difettassero elementi per superare la presunzione in questione, ma risultassero circostanze idonee a rafforzarla e confermarla.

In particolare il Tribunale ha rilevato a riguardo come oltre alla citata presunzione (relativa) di idoneità esclusiva prevista in relazione al capo A), "giustificano ed impongono il vincolo carcerario, adeguato ed indispensabile per fronteggiare la natura ed il grado delle esigenze cautelari".

A sostegno della disposta misura il provvedimento impugnato, ha ricordato il ruolo dell'odierno ricorrente, che ha curato la personale gestione , sia pure nel rispetto delle indicazioni del capo del sodalizio, dell'intera filiera dei traffici illeciti, il controllo realizzato anche attraverso la redazione di una puntuale contabilità, delle singole operazioni, che "denotano un pieno insrrinnento nell'ambiente criminoso ed una spiccata capacità delinquenziale.

La volontà d'altra parte di non rescindere i collegamenti con il sodalizio e con il contesto di riferimento emerge in modo chiaro dalla condotta processuale tenuta dall'indagato nei procedimenti a suo carico, conclusisi con pesanti condanne in primo grado; nessuna ammissione, nessuna collaborazione, nessuna dichiarazione pregiudizievole per i correi"

7. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a.sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo.

Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali

8. Il ricorso va pertanto rigettato.

Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli ademp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLZANO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale del Riesame di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubbico Ministero, ha applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico d sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale decisione ricorre il Prifti a mezzo del difensore di fiducia deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una ritenuta in essere concreta ed attuale pericolosità del reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Va ricordato che nel procedimento in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194, del 8 marzo 2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). In sede di legittimità non è dunque possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, essendo consentito esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 4. In tale ottica le doglianze della ricorrente sono del tutto generiche e non si confrontano con le puntuali argomentazioni del Tribunale . 5. Ineccepibile è infatti da ritenersi la motivazione sviluppata a sostegno della ritenuta adeguatezza della misura applicata. Il provvedimento impugnato ha infatti posto innanzitutto in rilievo che in relazione alla contestazione di cui al capo A) operi la doppia presunzione, sia pure relativa prevista dall'art. 275, comma 3 ultimo periodo c.p.p., secondo cui, in presenza di gravi indizi di colpevolezza (non contestati nella specie) è applicata la custodia in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto possono essere soddisfatte con altre misure. 6. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dal citato art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv., con mod., dalla I. n. 203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018 - dep. 26/07/2018, Trifiro', Rv. 273631). Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017 - dep. 04/05/2018, Musumeci, Rv. 273434). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016 - dep. 28/07/2016, Barra e altri, Rv. 268664). Orbene, con specifico riferimento al caso concreto in esame, ha poi altresì evidenziato come nei confronti dell'odierno ricorrente non solo difettassero elementi per superare la presunzione in questione, ma risultassero circostanze idonee a rafforzarla e confermarla. In particolare il Tribunale ha rilevato a riguardo come oltre alla citata presunzione (relativa) di idoneità esclusiva prevista in relazione al capo A), "giustificano ed impongono il vincolo carcerario, adeguato ed indispensabile per fronteggiare la natura ed il grado delle esigenze cautelari". A sostegno della disposta misura il provvedimento impugnato, ha ricordato il ruolo dell'odierno ricorrente, che ha curato la personale gestione , sia pure nel rispetto delle indicazioni del capo del sodalizio, dell'intera filiera dei traffici illeciti, il controllo realizzato anche attraverso la redazione di una puntuale contabilità, delle singole operazioni, che "denotano un pieno insrrinnento nell'ambiente criminoso ed una spiccata capacità delinquenziale. La volontà d'altra parte di non rescindere i collegamenti con il sodalizio e con il contesto di riferimento emerge in modo chiaro dalla condotta processuale tenuta dall'indagato nei procedimenti a suo carico, conclusisi con pesanti condanne in primo grado; nessuna ammissione, nessuna collaborazione, nessuna dichiarazione pregiudizievole per i correi" 7. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a.sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali 8. Il ricorso va pertanto rigettato. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ademp