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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01427/2026

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto La Corte d’appello di Brescia, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile la richiesta depositata il 18 dicembre 2023 da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e numerosi altri) tesa alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Brescia irrevocabile dal 26 gennaio 2004, che l’ aveva condannata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 cod. pen.

La Corte territoriale ha precisato che l’istante aveva esposto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia aveva emesso il provvedimento 240/2014 SIEP notificato il 29 novembre 2023 e che solo nell’occasione della notifica di tale ordine di esecuzione era venuta a conoscenza di una serie di condanne con svariati alias come indicati nel certificato del casellario giudiziale allegato all’istanza.

In particolare, al n. 58 del casellario risultava una condanna dell’11 novembre 2003, sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Brescia, in ordine alla quale l’istante ignorava l’esistenza del relativo procedimento.

Infatti, era stata assistita da un difensore d’ufficio, non era mai comparsa ad alcuna udienza e l’unico atto ricevuto era stato un verbale di identificazione, redatto quando ancora il procedimento non era iniziato.

La Corte d’appello, rilevato che il provvedimento di cumulo indicato nell’istanza come momento di prima conoscenza dell’esistenza della condanna in oggetto non conteneva alcuna indicazione della sentenza indicata, posto che non risultava dall’atto quanto riferito dall’istante e cioè che al n. 58 del casellario fosse indicata la condanna in questione, ha evidenziato che l'istante si era sottratta all'onere di allegazione delle ragioni per le quali, pur essendo le notifiche effettuate con modalità formalmenteregolari, ella non ne aveva avuto conoscenza, nonché di provare la tempestività dell'istanza, dal momento che non aveva fornito alcuna indicazione circa la data in cui aveva saputo della sentenza del Tribunale di Brescia oggetto d’istanza.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le proprie censure a due motivi: con il primo, lamenta vizio di motivazione.

In particolare, la ricorrente deduce l’illogicità della decisione alla luce delle spiegazioni fornite nell’istanza.

Si era infatti precisato che il certificato del casellario, dal quale era emersa l’indicazione della sentenza a cui si riferiva l’istanza di rimessione nel termine, era stato tratto dal fascicolo per l’esecuzione della Procura della Repubblica della Spezia e ciò avrebbe dovuto ritenersi sufficiente per soddisfare l’onere di allegazione gravante sulla parte istante.

La stessa non avrebbe potuto fornire la prova di qualcosa che non era mai avvenuto, né si ritiene possibile, per la difesa, pretendere che la parte sia nelle condizioni di produrre nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 175, comma 2, cod.proc.pen., il fascicolo del procedimento in questione; -con il secondo motivo, la ricorrente deduce che l’aver omesso di esaminare nel merito l’istanza, oltre a costituire vizio di omessa motivazione, lascerebbe immaginare che il fascicolo del Tribunale di Brescia non sia stato effettivamente acquisito al presente procedimento.

5. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo esame dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con i due motivi, connessi e da trattare congiuntamente, la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato adempimento dell'onere di allegazione di elementi idonei a dimostrare che, pur essendo le notifiche effettuate con modalità formalmente regolari, la ricorrente non ne aveva avuto reale conoscenza e che non era stato rispettato l’onere di dimostrare il dies a quo a far data dal quale il provvedimento che intendeva impugnare era divenuto noto all’interessata.

Nello specifico, la difesa rileva che la Corte d’appello, come avviene di solito per utile prassi degli uffici giudiziari, avrebbe dovuto curare la richiesta d’ufficio del fascicolo di primo grado relativo alla sentenza che si intendeva impugnare, e così si sarebbe data pratica applicazione a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in termini di onere di allegazione e non di prova.

Ciò premesso, va ricordato che l'istanza in esame deve essere valutata ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella versione introdotta dal d.1. 21 febbraio 2005 n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, poi modificatodalla legge 28 aprile 2014, n. 67, ancora applicabile ai casi individuati dall'art. 1 legge 11 agosto 2014, n. 118, ossia quelli in cui la dichiarazione di contumacia sia avvenuta prima del 18 maggio 2014.

Da ciò discende che in capo alla parte che richiede la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., grava non già l'onere di dimostrare la tempestività dell'istanza, ma solo quello di "allegazione" della data di avvenuta conoscenza del provvedimento cui la mozione si riferisce, mentre spetta al giudice accertare l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza.

In questa direzione si è mossa l'esegesi più recente e preferibile di questa Corte (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922 -01; Sez. 6, n. 14254 del 02/03/2017, Shullazi, Rv. 269794 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 7965 del 08/01/2016, Perriche, Rv. 266330 -01; Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014, Radulovic, Rv. 258440 -01), che ha superato l'orientamento più rigido registratosi in passato, che pretendeva chela parte istante assolvesse ad un vero e proprio onere della prova della non tardività della richiesta (Sez. 4, n. 39103 del 08/07/2016, Morejon, Rv. 267607 - 01; Sez. 5, n. 18979 del 28/01/2014, C., Rv. 263166 -01).

Quanto al vaglio sulla tempestività della richiesta di restituzione nel termine,a proposito delle questioni poste dall’interpretazione dell’art. 175, comma due, cod.proc.pen., si è formato il convincimento(Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 – 01, Sez.

U., n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 -01, richiamata anche da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 –01), secondo cui va garantita la ratiodella novella del 2005, nella direzione, convenzionalmente pretesa, del "diritto incondizionato alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza resa in contumacia", edella "possibilità di negarlo solo in caso di prova positiva della conoscenza "effettiva" del procedimento o del provvedimento" e, quindi, di una "presunzione relativa a favore del contumace che prevale comunque sul mero dato formale della regolarità della notifica".

Ciò posto, la difficoltà esegetica ulteriore è quella di attribuire un preciso significato al concetto di "onere di allegazione" di cui scrivono le sentenze rispetto allo specifico subprocedimento ex art. 175 cod. proc. pen. attivato dall'istante.

Se indubbiamente esso si distingue dall'onere della prova nella misura in cui non impone che la parte che ne è gravata dimostri il momento esatto in cui ha avuto conoscenza della sentenza cui si riferisce la richiesta, tale onere non può neanche essere costituito da una mera indicazione, cui attribuire fede assoluta, perché ciò renderebbe il richiedente arbitro del vaglio circa la tempestività della propria istanza e priverebbe il Giudice di qualsiasi possibilità di verifica del dato indicato.

Ebbene, è opinione del Collegio, ricercando un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte, e cioè tra la salvaguardia dei diritti partecipativi dell'imputato al processo e la certezza e la stabilità delle decisioni giudiziarie, che l'onere in parola possa dirsi assolto nella misura in cui l'istante fornisca quantomeno un principio di dimostrazione cui ancorare il vaglio di tempestività dell'organo adito; detto altrimenti, deve trattarsi di un'allegazione che abbia almeno una valenza orientativa al fine di fornire al Giudice un punto di partenza per addivenire alla conferma ovvero alla eventuale smentita dell'affidabilità del dato cui l'allegazione si riferisce (in termini, in tema di rescissione del giudicato, Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645 -01).

Nel caso di specie,la Corte territoriale non si è conformata ai criteri ermeneutici.

Dall'istanza e anche dal testo del provvedimento impugnato risulta che la ricorrente, a prescindere dal sostanziale contenuto del certificato, ha allegato lo specifico elemento della data di comunicazione dell’ordine di esecuzione dal quale far decorrere il termine di presentazione della richiesta di rescissione al fine di dimostrare la tempestività della stessa.Inoltre, la ricorrente aveva chiarito di essere rimasta all’oscuro dello svolgimento del processo perché era stata assistita da un difensore d’ufficio, non era mai comparsa ad alcuna udienza e l’unico atto ricevuto era stato un verbale di identificazione, redatto quando ancora il procedimento non era iniziato.

A fronte di talicircostanze, la risposta fornita sul punto dalla Corte di appello, che si è limitata ad affermare che la condannata non ha adempiuto all'onere di allegazione ovvero che quanto indicato non sarebbe sufficiente, è apodittica.

A seguito della allegazione di una data "certa" di conoscenza del processo, infatti, l'onere di allegazioneera da ritersi adempiuto e il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, piuttosto, la decisività o la sufficienza degli elementi indicati a dimostrare che lacondannata non aveva avuto conoscenza della celebrazione del processo o della condanna in un momento precedente.

Il secondo motivo di ricorso, dunque, coglie nel segno in quanto correttamente censura l’omesso accertamento della veridicità delle ragioni addotte,finalizzate proprio a superare la mera regolarità formale delle notifiche,incombente sul giudice adito per la rimessione in termini ex art. 175, comma 2, cod.proc.pen. 9.

Per le esposte ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello di Brescia, conformandosi a quanto in precedenza indicato, proceda a un nuovo giudizio.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto La Corte d’appello di Brescia, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile la richiesta depositata il 18 dicembre 2023 da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e numerosi altri) tesa alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Brescia irrevocabile dal 26 gennaio 2004, che l’ aveva condannata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 cod. pen. La Corte territoriale ha precisato che l’istante aveva esposto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia aveva emesso il provvedimento 240/2014 SIEP notificato il 29 novembre 2023 e che solo nell’occasione della notifica di tale ordine di esecuzione era venuta a conoscenza di una serie di condanne con svariati alias come indicati nel certificato del casellario giudiziale allegato all’istanza. In particolare, al n. 58 del casellario risultava una condanna dell’11 novembre 2003, sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Brescia, in ordine alla quale l’istante ignorava l’esistenza del relativo procedimento. Infatti, era stata assistita da un difensore d’ufficio, non era mai comparsa ad alcuna udienza e l’unico atto ricevuto era stato un verbale di identificazione, redatto quando ancora il procedimento non era iniziato. La Corte d’appello, rilevato che il provvedimento di cumulo indicato nell’istanza come momento di prima conoscenza dell’esistenza della condanna in oggetto non conteneva alcuna indicazione della sentenza indicata, posto che non risultava dall’atto quanto riferito dall’istante e cioè che al n. 58 del casellario fosse indicata la condanna in questione, ha evidenziato che l'istante si era sottratta all'onere di allegazione delle ragioni per le quali, pur essendo le notifiche effettuate con modalità formalmenteregolari, ella non ne aveva avuto conoscenza, nonché di provare la tempestività dell'istanza, dal momento che non aveva fornito alcuna indicazione circa la data in cui aveva saputo della sentenza del Tribunale di Brescia oggetto d’istanza. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le proprie censure a due motivi: con il primo, lamenta vizio di motivazione. In particolare, la ricorrente deduce l’illogicità della decisione alla luce delle spiegazioni fornite nell’istanza. Si era infatti precisato che il certificato del casellario, dal quale era emersa l’indicazione della sentenza a cui si riferiva l’istanza di rimessione nel termine, era stato tratto dal fascicolo per l’esecuzione della Procura della Repubblica della Spezia e ciò avrebbe dovuto ritenersi sufficiente per soddisfare l’onere di allegazione gravante sulla parte istante. La stessa non avrebbe potuto fornire la prova di qualcosa che non era mai avvenuto, né si ritiene possibile, per la difesa, pretendere che la parte sia nelle condizioni di produrre nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 175, comma 2, cod.proc.pen., il fascicolo del procedimento in questione; -con il secondo motivo, la ricorrente deduce che l’aver omesso di esaminare nel merito l’istanza, oltre a costituire vizio di omessa motivazione, lascerebbe immaginare che il fascicolo del Tribunale di Brescia non sia stato effettivamente acquisito al presente procedimento. 5. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo esame dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con i due motivi, connessi e da trattare congiuntamente, la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato adempimento dell'onere di allegazione di elementi idonei a dimostrare che, pur essendo le notifiche effettuate con modalità formalmente regolari, la ricorrente non ne aveva avuto reale conoscenza e che non era stato rispettato l’onere di dimostrare il dies a quo a far data dal quale il provvedimento che intendeva impugnare era divenuto noto all’interessata. Nello specifico, la difesa rileva che la Corte d’appello, come avviene di solito per utile prassi degli uffici giudiziari, avrebbe dovuto curare la richiesta d’ufficio del fascicolo di primo grado relativo alla sentenza che si intendeva impugnare, e così si sarebbe data pratica applicazione a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in termini di onere di allegazione e non di prova. Ciò premesso, va ricordato che l'istanza in esame deve essere valutata ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella versione introdotta dal d.1. 21 febbraio 2005 n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, poi modificatodalla legge 28 aprile 2014, n. 67, ancora applicabile ai casi individuati dall'art. 1 legge 11 agosto 2014, n. 118, ossia quelli in cui la dichiarazione di contumacia sia avvenuta prima del 18 maggio 2014. Da ciò discende che in capo alla parte che richiede la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., grava non già l'onere di dimostrare la tempestività dell'istanza, ma solo quello di "allegazione" della data di avvenuta conoscenza del provvedimento cui la mozione si riferisce, mentre spetta al giudice accertare l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza. In questa direzione si è mossa l'esegesi più recente e preferibile di questa Corte (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922 -01; Sez. 6, n. 14254 del 02/03/2017, Shullazi, Rv. 269794 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 7965 del 08/01/2016, Perriche, Rv. 266330 -01; Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014, Radulovic, Rv. 258440 -01), che ha superato l'orientamento più rigido registratosi in passato, che pretendeva chela parte istante assolvesse ad un vero e proprio onere della prova della non tardività della richiesta (Sez. 4, n. 39103 del 08/07/2016, Morejon, Rv. 267607 - 01; Sez. 5, n. 18979 del 28/01/2014, C., Rv. 263166 -01). Quanto al vaglio sulla tempestività della richiesta di restituzione nel termine,a proposito delle questioni poste dall’interpretazione dell’art. 175, comma due, cod.proc.pen., si è formato il convincimento(Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 – 01, Sez. U., n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 -01, richiamata anche da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 –01), secondo cui va garantita la ratiodella novella del 2005, nella direzione, convenzionalmente pretesa, del "diritto incondizionato alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza resa in contumacia", edella "possibilità di negarlo solo in caso di prova positiva della conoscenza "effettiva" del procedimento o del provvedimento" e, quindi, di una "presunzione relativa a favore del contumace che prevale comunque sul mero dato formale della regolarità della notifica". Ciò posto, la difficoltà esegetica ulteriore è quella di attribuire un preciso significato al concetto di "onere di allegazione" di cui scrivono le sentenze rispetto allo specifico subprocedimento ex art. 175 cod. proc. pen. attivato dall'istante. Se indubbiamente esso si distingue dall'onere della prova nella misura in cui non impone che la parte che ne è gravata dimostri il momento esatto in cui ha avuto conoscenza della sentenza cui si riferisce la richiesta, tale onere non può neanche essere costituito da una mera indicazione, cui attribuire fede assoluta, perché ciò renderebbe il richiedente arbitro del vaglio circa la tempestività della propria istanza e priverebbe il Giudice di qualsiasi possibilità di verifica del dato indicato. Ebbene, è opinione del Collegio, ricercando un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte, e cioè tra la salvaguardia dei diritti partecipativi dell'imputato al processo e la certezza e la stabilità delle decisioni giudiziarie, che l'onere in parola possa dirsi assolto nella misura in cui l'istante fornisca quantomeno un principio di dimostrazione cui ancorare il vaglio di tempestività dell'organo adito; detto altrimenti, deve trattarsi di un'allegazione che abbia almeno una valenza orientativa al fine di fornire al Giudice un punto di partenza per addivenire alla conferma ovvero alla eventuale smentita dell'affidabilità del dato cui l'allegazione si riferisce (in termini, in tema di rescissione del giudicato, Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645 -01). Nel caso di specie,la Corte territoriale non si è conformata ai criteri ermeneutici. Dall'istanza e anche dal testo del provvedimento impugnato risulta che la ricorrente, a prescindere dal sostanziale contenuto del certificato, ha allegato lo specifico elemento della data di comunicazione dell’ordine di esecuzione dal quale far decorrere il termine di presentazione della richiesta di rescissione al fine di dimostrare la tempestività della stessa.Inoltre, la ricorrente aveva chiarito di essere rimasta all’oscuro dello svolgimento del processo perché era stata assistita da un difensore d’ufficio, non era mai comparsa ad alcuna udienza e l’unico atto ricevuto era stato un verbale di identificazione, redatto quando ancora il procedimento non era iniziato. A fronte di talicircostanze, la risposta fornita sul punto dalla Corte di appello, che si è limitata ad affermare che la condannata non ha adempiuto all'onere di allegazione ovvero che quanto indicato non sarebbe sufficiente, è apodittica. A seguito della allegazione di una data "certa" di conoscenza del processo, infatti, l'onere di allegazioneera da ritersi adempiuto e il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, piuttosto, la decisività o la sufficienza degli elementi indicati a dimostrare che lacondannata non aveva avuto conoscenza della celebrazione del processo o della condanna in un momento precedente. Il secondo motivo di ricorso, dunque, coglie nel segno in quanto correttamente censura l’omesso accertamento della veridicità delle ragioni addotte,finalizzate proprio a superare la mera regolarità formale delle notifiche,incombente sul giudice adito per la rimessione in termini ex art. 175, comma 2, cod.proc.pen. 9. Per le esposte ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello di Brescia, conformandosi a quanto in precedenza indicato, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio. Così è dec
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