Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2017
ECLI:EU:T:2017:378
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TO0220(05)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
2 giugno 2017 (
*1
)
«Rettifica»
Nella causa T‑220/14 REC,
Saremar – [OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Cagliari (Italia), rappresentata da G. M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Compagnia italiana di [OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Napoli (Italia), rappresentata inizialmente da F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, e successivamente da M. Merola, B. Carnevale et M. Toniolo, avvocati,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di rettifica della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), del 6 aprile 2017, emessa nella causa T‑220/14, depositata il 18 aprile 2017 dalla parte convenuta,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da D. Gratsias (relatore), presidente, M. Kancheva e N. Półtorak, giudici,
cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA]
emette la presente
Ordinanza
1
Il 6 aprile 2017 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa Saremar/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑220/14
,
EU:T:2017:267
).
2
Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, occorre rettificare errori materiali o di calcolo o evidenti inesattezze constatate al punto 178 della versione in lingua di procedura di tale sentenza.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
così provvede:
Al punto 178 della sentenza, occorre leggere «[…] la constatazione di perdite continue nel periodo considerato non è inesatta […]» in luogo di «[…] la constatazione di perdite continue nel periodo considerato è inesatta […]».
Lussemburgo, 2 giugno 2017
Il cancelliere
E. [OSCURATO:PERSONA] presidente
D. Gratsias
(
*1
) Lingua processuale: l’italiano.