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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2017

ECLI:EU:T:2017:378
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014TO0220(05) ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 2 giugno 2017 ( *1 ) «Rettifica» Nella causa T‑220/14 REC, Saremar – [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Cagliari (Italia), rappresentata da G. M. Roberti, G. Bellitti e

I. Perego, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Compagnia italiana di [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Napoli (Italia), rappresentata inizialmente da F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, e successivamente da M. Merola, B. Carnevale et M. Toniolo, avvocati, interveniente, avente ad oggetto una domanda di rettifica della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), del 6 aprile 2017, emessa nella causa T‑220/14, depositata il 18 aprile 2017 dalla parte convenuta, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto da D. Gratsias (relatore), presidente, M. Kancheva e N. Półtorak, giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] emette la presente Ordinanza 1 Il 6 aprile 2017 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa Saremar/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑220/14 , EU:T:2017:267 ). 2 Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, occorre rettificare errori materiali o di calcolo o evidenti inesattezze constatate al punto 178 della versione in lingua di procedura di tale sentenza.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) così provvede: Al punto 178 della sentenza, occorre leggere «[…] la constatazione di perdite continue nel periodo considerato non è inesatta […]» in luogo di «[…] la constatazione di perdite continue nel periodo considerato è inesatta […]».

Lussemburgo, 2 giugno 2017 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente D. Gratsias ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TO0220(05) ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 2 giugno 2017 ( *1 ) «Rettifica» Nella causa T‑220/14 REC, Saremar – [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Cagliari (Italia), rappresentata da G. M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Compagnia italiana di [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Napoli (Italia), rappresentata inizialmente da F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, e successivamente da M. Merola, B. Carnevale et M. Toniolo, avvocati, interveniente, avente ad oggetto una domanda di rettifica della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), del 6 aprile 2017, emessa nella causa T‑220/14, depositata il 18 aprile 2017 dalla parte convenuta, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto da D. Gratsias (relatore), presidente, M. Kancheva e N. Półtorak, giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] emette la presente Ordinanza 1 Il 6 aprile 2017 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa Saremar/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑220/14 , EU:T:2017:267 ). 2 Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, occorre rettificare errori materiali o di calcolo o evidenti inesattezze constatate al punto 178 della versione in lingua di procedura di tale sentenza. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) così provvede: Al punto 178 della sentenza, occorre leggere «[…] la constatazione di perdite continue nel periodo considerato non è inesatta […]» in luogo di «[…] la constatazione di perdite continue nel periodo considerato è inesatta […]». Lussemburgo, 2 giugno 2017 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente D. Gratsias ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
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