CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.29 69 /20 22 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Immagine, con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 controricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Pisa R.G. 4399/2017 depositata il 15-11-2021 rep. 2233/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18- 10-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 16-5-2017 avanti il Tribunale di Pisa l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese il pagamento delle competenze professionali maturate perprestazioni professionali svolte OGGETTO: contratto d’opera professionale R.G.2969/2022 C.C. 18-10-2023 su incarico diLivica Talaba in relazione alla vicenda ereditaria apertasi a seguito della morte del compagno della stessa , prof. [OSCURATO:PERSONA],e consistite in prestazioni giudiziali con riferimento a due istanze per la nomina di notaio per la redazione di inventario e prestazioni stragiudiziali; l’avvocato produsse la notula con il visto di congruità del Consiglio dell’Ordine di appartenenza che, assumendo un valore della pratica di successione di Euro 2.115.000,00pari alla quota di eredità attribuita a [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto congruo l’onorario conteggiato sulla base dell’aliquota dell’1,85% su quel valore, pari a Euro 38.850,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il mandato era stato conferito a titolo gratuito, lamentando l’inadempimento del professionista sotto distinti profili, contestando le prestazioni e il valore dell’asse ereditario. All’esito della prima udienza svolta davanti il Tribunale di Pisa in composizione collegiale il Tribunale fissò i termini istruttori e fissò udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Collegio; all’esito della seconda udienza davanti il Collegio furono amm esse le prove orali,delegando per l’assunzione i l Presidente relatore; le prove furono poiassunte dal giudice onorario, il quale di seguito ammise consulenza tecnica d’ufficio per accertare il valore dei beni caduti in successione e, all’esito, trattenne la causa in decisione e pronunciò l’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo e ponendo a carico dell’opponente le spese del giudizio di opposizione. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale resiste il professionistacon controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il controricorrenteha depositato memoria illustrativ a .All’esito della camera di consiglio del 1 8 - 10 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce “ violazione e falsa applicazione dell’art. 50-quater c.p.c. e 50-bis c.p.c. con riferimento all’art. 161 comma 1 in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c. per essere stata la causa decisa dal giudice monocratico senza remissione al Collegio pur soggetta alrito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14”; lamenta che la causa sia stata decisa dal giudice onorario, il quale era stato nominato in sostituzione del giudice relatore e avrebbe dovuto limitarsi a istruire la causa e rimetterla al Collegio per la decisione. Sostieneche nel ricorso introduttivo vi era stato l’espresso richiamo al rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 per le controversie aventi a oggetto i compensi per le prestazioni di avvocato, che la composizione collegiale del Tribunale nelle prime udienze aveva evidenziato come lo stesso giudice avesse ritenuto applicabile il rito speciale e che l’art. 4 co.2 d.lgs. 150/2011 prevede l’eventuale mutamento del rito non oltre la prima udienza, mentre nella fattispecie non vi era stata nessuna ordinanza di mutamento del rito. Quindi sostiene che la causa dovesse essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale, con la conseguente nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione. 2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce “ violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c. n.3, in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3, 4 e 14, artt. 50 bis e 702-ter c.p.c., L. n.69 del 2009, art. 59, comma 4 lett. b), n. 2 per essere stata la causa decisa dal giudice designato e non dal Collegio”; dichiara che il rito nella fattispecie è frutto di decisione legislativa che impedisce opzioni discrezionali da parte del giudice e l’applicazione dell’art. 702- ter cod.proc. civ.3.Con il terzo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione agli artt.1218, 1460, 1176, 2234, 2236, 1713 e 1375 c.c. e al D.L. n. 1 del 2012, art. 9 comma 4 (convertito nella L. n. 27 del 2012), così come modificato dalla L. n. 124 del 2017” la ricorrente sostiene che la pronuncia abbia errato nell’applicazione delle regole sulla responsabilità contrattuale del professionista e dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. proc. civ. 4.Con il quarto motivo rubricato “violazione degli artt. 1460 e 1218 c.c., 1176, 2234, 2236 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e all’art. 360 n. 5 c.p.c.” la ricorrente lamenta che l’ordinanza abbia omesso di prendere in considerazione i fatti emersi nel corso dell’istruttoria, che avevano evidenziato l’imperizia del professionista sia in ordine ai ricorsi per la redazione dell’inventario - dichiarati inammissibili- sia in ordine al contenuto del parere - errato - sul contenuto del testamento. 5.Con il quinto motivo “violazione degli artt. 1460 e 1218 c.c., 2967 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 c.p.c.” la ricorrente sostiene che l’ordinanza abbia errato nell’individuare il contenuto dell’incarico affidato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che era stato limitato alla ricerca del testamento e all’esecuzione dell’inventario, mentre nessuna attività aveva svolto il professionista in relazione alla successione. 6.Preliminarmente deve essere rilevata l’ammissibilità del ricorso immediatoper cassazione, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. a fronte della previsione di inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio ex art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 - nella formulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 che si applica alla fattispecie-, posta dal comma 4 dello stesso art. 14.Del fatto che la controversia fosse compresa nell’ambito d i applicazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 si è di mostrata consapevole in primo luogo [OSCURATO:PERSONA] , la quale ha proposto l’opposizione al decreto ingiuntivo non con atto di citazione ma con ricorso, in osservanza delle prevision i dell’art. 3 d.l.gs. 150/2011 nella formulazione all’epoca vigente.La prospettazione è stata condivisa da l Tribunale, che ha fissato per la trattazione udienza collegiale e in composizione collegiale ha deciso sia in ordine alla provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, sia in ordine all’ammissione delle prove.E’ vero che dopo quelle due prime udienze la causa è proseguita davanti al Tribunale in composizione monocratica, il quale non si è limitato ad assumere le prove oraliper le quali era stato delegato, ma ha disposto consulenza tecnica d’ufficio per determinare il valore dell’asse ereditario, ha trattenuto la causa in decisione e l’ha decisa con ordinanza monocratica, senza rimessione in Collegio.Ciò però non consente di ritenere che vi sia stato mutamento del rito in corso di causa, perché ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 150/2011 nella formulazione previgente che si applica alla fattispecie il mutamento del rito trova lo sbarramento della prima udienza di comparizione, oltre la quale avviene la stabilizzazione del rito anche erroneo (Cass. Sez. U. 12 - 1 - 2022 n. 758, in motivazione par. 8.4, Cass. Sez. 2 9-1-2020 n. 186 Rv. 656826-01). Non rileva neppure quanto dedotto dal controricorrente nella memoria illustrativa, in ordine al fatto che i compensi oggetto della domanda sarebberoriferiti a prestazioni stragiudiziali non assoggettati al rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011e l’ordinanza sarebbe stata emessa a definizione di procedimento sommario ordinario. I compensi erano richiesti anche con riguardo a prestazioni giudiziali (ricorsi per la nomina di notaio per la redazione dell’inventario) e, comunque, la causa si è incardinata avanti al Collegio con il rito ex art. 14 d.lgs.150/2011ed è stata decisa con ordinanza nella quale non è stato svolto alcun riferimento al fatto che la decisione fosse assunta dal giudice monocraticosecondo il rito sommario codicistico. Per questo, anche il principio dell’apparenza delineato già da Cass. Sez.U 11-1-2011 n.390 Rv. 615406-01 -finalizzato a escludere che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di impugnazione esperibile- opera nel senso di ritenere l’ordinanz a ricorribile per cassazione (cfr. Cass. Sez. 2 1 - 3 - 2018 n. 4904 Rv. 648212 - 01, secondo cui al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano i compensi dovuti dal cliente al difensore assume rilievo la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, anche implicitamente, all’azione esercitata dalla parte; cfr.altresì Cass. Se z .2 9 - 8 - 2022 n. 24481, per tutte). 7.L’ammissibilità del ricorso comporta che il primo motiv o di ricorsosia fondat o , con conseguentemente assorbimento degli altri , in quanto l’ordinanza impugnata è nulla ai sensi degli artt. 50-bis, 50- quater e 161 cod. proc. civ., essendo stata emessa dal Tribunale in composizione monocratica anziché dal Tribunale in composizione collegiale,come imposto dall’art. 14 co.2 previgente da applicare alla fattispecie ai sensi dell’art. 35 co.1 d.lgs. 149/2022come modificato dal d.lgs. 197/2022, in quanto il procedimento era pendente alla data del 28-2-2023. Deve essere data continuità a l principio secondo il quale l’inosservanza nel procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 50-quater cod. proc. civ. al successivo art. 161 co.1 cod. proc. civ. , autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione(Cass. Sez. 6-2 3-10-2019 n. 24754 Rv. 655284-01 , con specifico riferimento al procedimento ex art. 14; Cass. Sez. 1 20 - 6 - 2018 n. 16186 Rv. 650188-01, Cass. Sez. 1 18-6-2014 n. 13907 Rv. 631509-01). 8.In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere cassata, disponendo il rinvio al Tribunale di Pisa in composizione collegiale ex art.14 co.2d.lgs. 150/2011 previgente che si applica alla fattispecie , il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art.385 co.3 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte accoglie il prim o motiv o di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pisa in diversa composizione per la statuizione anche