CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello Maurizia,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bhw [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeAngelis unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BrunoInzitari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.565/2024depositata il 20/03/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., stante la mancanza diaccettazione, consente a questa Corte di provvedere sulle spese, ma ilNumero registro generale 21141/2024Numero sezionale 340/2026Numero di raccolta generale 19081/2026Data pubblicazione 11/06/2026silenzio della parte resistente circa la definizione della lite allegata nellarinuncia, induce a disporne la compensazione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese di talegiudizio.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]