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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16295/2026

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are, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con eventuale rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per 1le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 1° ottobre 2025 con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato in ordine al reato di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Mazara del Vallo, fino ad aprile 2022, (capo a .be a vari reati-fine di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi b, c, d, f, g, h, i), commessi in Mazara del Vallo negli anni 2021 e 2002.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato.

3. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 292, comma 1, lett. c) e c)-bis, cod. proc. pen., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

Deduce che: la motivazione resa dal Tribunale del riesame è acriticamente ancorata alla doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; l'ordinanza impugnata non indica gli elementi che dimostrano la sussistenza attuale e in concreto dell'esigenza cautelare; il Tribunale non ha fornito una motivazione specifica sulla sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ai reati-scopo, sebbene essi siano estranei all'elenco di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; tale carenza non è colmata dal riferimento superficiale e generico a un'attività investigativa eseguita dai Carabinieri il 7 dicembre 2024 presso l'abitazione del ricorrente; si sostiene immotivatamente che il braccialetto elettronico non impedirebbe una violazione delle prescrizioni correlate agli arresti domiciliari.

Deduce, inoltre, che: l'ordinanza impugnata non indica neppure elementi investigativi da cui possa desumersi che l'associazione fosse ancora attiva; nell'arco di oltre tre anni intercorso tra la data della contestazione provvisoria e quella di applicazione della misura cautelare custodiale non si sono registrati ulteriori contatti tra il ricorrente e gli altri coindagati; il c.d. tempo silente può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure", cui fa riferimento l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; il Tribunale non ha considerato la specificità del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare come i legami tra compartecipi non presentano quella tendenziale stabilità nel tempo che invece contraddistingue l'appartenenza alle associazioni mafiose; le conversazioni richiamate dal Giudice per le indagini preliminari mal si conciliano con la rigidità delle posizioni che 2dovrebbe caratterizzare la "militanza" postulata nell'ordinanza impugnata all'interno di una strutturata associazione dedita al narcotraffico. 4.

Con motivi nuovi\ai il ricorrente deduce che: il tempo trascorso dalla presunta commissione dei fatti di reato costituisce riscontro della definitiva disgregazione e della totale inoperatività dell'associazione criminosa; il Tribunale ha ritenuto che egli ricoprisse il ruolo di organizzatore operativo, così da configurare un ruolo temporalmente circoscritto e dipendente dall'operatività dell'associazione criminale; il riferimento genericamente operato dall'ordinanza all'attività di polizia giudiziaria del 7 dicembre 2024 risulta privo dell'indicazione della cornice storica e delle ragioni che ne giustificano la rilevanza nell'ottica di quanto previsto dall'art. 274 cod. proc. pen.; manca l'indicazione circostanziata dei dati investigativi ed è assente un sequestro di stupefacente nella sua abitazione; non viene indicato il coinvolgimento di alcun soggetto tra i partecipi all'associazione; le conversazioni della sua compagna segnalano la frattura delle relazioni con [OSCURATO:PERSONA]; i suoi precedenti penali sono risalenti nel tempo; l'ordinanza impugnata non indica specificamente condotte concrete o espressive della perdurante messa a disposizione del sodalizio e del medesimo livello di inserimento in circuiti criminali; il Tribunale non si è confrontato con le ragioni di esclusione della doppia presunzione relativa all'art. 275, comma 3, cod. proc. evidenziate tramite memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Occorre, in primo luogo, rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01).

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procede a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi 3e delle esigenze cautelari.

Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta dell'illogicità della motivazione adottata in sede di merito.

Nel caso in esame, il Tribunale dopo aver ritenuto l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti diretta da [OSCURATO:PERSONA], operante in Mazara del Vallo, in grado di offrire alla clientela una diversificata qualità e quantità di sostanza stupefacente, dal crack alla cocaina, ha ritenuto che fosse indicativo dell'organico inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione il ruolo da lui ricoperto di stretto collaboratore del fratello, [OSCURATO:PERSONA], posto al vertice della consorteria criminale e, in particolare, che l'indagato, in esecuzione delle direttive impartite dal fratello, si occupasse dell'approvvigionamento, del trasporto e della conservazione delle sostanze stupefacenti.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che «[OSCURATO:PERSONA], svolgeva, nella consapevolezza di vedette e pusher», un ruolo organizzativo di essenziale rilievo per la funzionalità della consorteria delinquenziale, procedendo al reperimento delle sostanze stupefacenti, al conseguente occultamento delle stesse e rifornimento (pressoché quotidiano) della centrale di spaccio».

Il Tribunale, dopo aver ravvisato la gravità indiziaria anche per i reati-fine e aver richiamato l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'obbligo del giudice di apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale, tali da smentire la doppia presunzione prevista dalla suindicata disposizione, ha ritenuto che sussistessero pericoli cautelari, anche in relazione ai reati-fine, concreti e attuali, occorrendo recidere qualsivoglia potenziale collegamento con ambienti dediti alla fornitura all'ingrosso di sostanza stupefacente e con gli altri componenti del sodalizio e, inoltre, che a riprova della perdurante e variegata pericolosità sociale dell'odierno indagato deponesse la circostanza che in data 7 dicembre 2024 personale della Sezione Radiomobile documentava presso l'abitazione del ricorrente un'attività di spaccio di crack con cessione a terzi.

Ciò premesso, non si rinviene nell'ordinanza impugnata alcuna delle censure proposte dal ricorrente, essendo stata sviluppata una motivazione del tutto solida poiché pienamente aderente ai principi di diritti espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo il consolidato principio di questa Corte «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto 'dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che 4tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15(102/2022, Gizzi, Rv. 282891 — 01).

Quanto, poi, ai reati per i quali opera la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, in materia di associazioni per delinquere finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti questa Corte ha affermato che "In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazione del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, delle tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo", così Sez. 4, n. 19751 del 1770472024, Monticelli, Rv. 286527 — 01, analogamente Sez. 6, n. 21809 del 04/06/205, Bathorja, Rv. 288276 — 01).

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha valutato il pericolo di recidiva per tutti i reati ipotizzati e ha valorizzato, a sostegno della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, senza alcuna illogicità, la rilevata attività di "spaccio" di sostanza stupefacente crack nell'abitazione del ricorrente alla fine dell'anno 2024.

Trattasi di circostanza che non risulta sostanzialmente contestata dal ricorrente, poiché quest'ultimo si duole solo della genericità del dato investigativo riportato, che rende evidente come il Tribunale abbia valutato, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, il profilo temporale oggetto di doglianza e il persistente inserimento dell'indagato in contesto delittuoso.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo. 5 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
are, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con eventuale rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per 1le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 1° ottobre 2025 con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato in ordine al reato di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Mazara del Vallo, fino ad aprile 2022, (capo a .be a vari reati-fine di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi b, c, d, f, g, h, i), commessi in Mazara del Vallo negli anni 2021 e 2002. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. 3. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 292, comma 1, lett. c) e c)-bis, cod. proc. pen., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Deduce che: la motivazione resa dal Tribunale del riesame è acriticamente ancorata alla doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; l'ordinanza impugnata non indica gli elementi che dimostrano la sussistenza attuale e in concreto dell'esigenza cautelare; il Tribunale non ha fornito una motivazione specifica sulla sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ai reati-scopo, sebbene essi siano estranei all'elenco di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; tale carenza non è colmata dal riferimento superficiale e generico a un'attività investigativa eseguita dai Carabinieri il 7 dicembre 2024 presso l'abitazione del ricorrente; si sostiene immotivatamente che il braccialetto elettronico non impedirebbe una violazione delle prescrizioni correlate agli arresti domiciliari. Deduce, inoltre, che: l'ordinanza impugnata non indica neppure elementi investigativi da cui possa desumersi che l'associazione fosse ancora attiva; nell'arco di oltre tre anni intercorso tra la data della contestazione provvisoria e quella di applicazione della misura cautelare custodiale non si sono registrati ulteriori contatti tra il ricorrente e gli altri coindagati; il c.d. tempo silente può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure", cui fa riferimento l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; il Tribunale non ha considerato la specificità del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare come i legami tra compartecipi non presentano quella tendenziale stabilità nel tempo che invece contraddistingue l'appartenenza alle associazioni mafiose; le conversazioni richiamate dal Giudice per le indagini preliminari mal si conciliano con la rigidità delle posizioni che 2dovrebbe caratterizzare la "militanza" postulata nell'ordinanza impugnata all'interno di una strutturata associazione dedita al narcotraffico. 4. Con motivi nuovi\ai il ricorrente deduce che: il tempo trascorso dalla presunta commissione dei fatti di reato costituisce riscontro della definitiva disgregazione e della totale inoperatività dell'associazione criminosa; il Tribunale ha ritenuto che egli ricoprisse il ruolo di organizzatore operativo, così da configurare un ruolo temporalmente circoscritto e dipendente dall'operatività dell'associazione criminale; il riferimento genericamente operato dall'ordinanza all'attività di polizia giudiziaria del 7 dicembre 2024 risulta privo dell'indicazione della cornice storica e delle ragioni che ne giustificano la rilevanza nell'ottica di quanto previsto dall'art. 274 cod. proc. pen.; manca l'indicazione circostanziata dei dati investigativi ed è assente un sequestro di stupefacente nella sua abitazione; non viene indicato il coinvolgimento di alcun soggetto tra i partecipi all'associazione; le conversazioni della sua compagna segnalano la frattura delle relazioni con [OSCURATO:PERSONA]; i suoi precedenti penali sono risalenti nel tempo; l'ordinanza impugnata non indica specificamente condotte concrete o espressive della perdurante messa a disposizione del sodalizio e del medesimo livello di inserimento in circuiti criminali; il Tribunale non si è confrontato con le ragioni di esclusione della doppia presunzione relativa all'art. 275, comma 3, cod. proc. evidenziate tramite memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre, in primo luogo, rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procede a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi 3e delle esigenze cautelari. Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta dell'illogicità della motivazione adottata in sede di merito. Nel caso in esame, il Tribunale dopo aver ritenuto l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti diretta da [OSCURATO:PERSONA], operante in Mazara del Vallo, in grado di offrire alla clientela una diversificata qualità e quantità di sostanza stupefacente, dal crack alla cocaina, ha ritenuto che fosse indicativo dell'organico inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione il ruolo da lui ricoperto di stretto collaboratore del fratello, [OSCURATO:PERSONA], posto al vertice della consorteria criminale e, in particolare, che l'indagato, in esecuzione delle direttive impartite dal fratello, si occupasse dell'approvvigionamento, del trasporto e della conservazione delle sostanze stupefacenti. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che «[OSCURATO:PERSONA], svolgeva, nella consapevolezza di vedette e pusher», un ruolo organizzativo di essenziale rilievo per la funzionalità della consorteria delinquenziale, procedendo al reperimento delle sostanze stupefacenti, al conseguente occultamento delle stesse e rifornimento (pressoché quotidiano) della centrale di spaccio». Il Tribunale, dopo aver ravvisato la gravità indiziaria anche per i reati-fine e aver richiamato l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'obbligo del giudice di apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale, tali da smentire la doppia presunzione prevista dalla suindicata disposizione, ha ritenuto che sussistessero pericoli cautelari, anche in relazione ai reati-fine, concreti e attuali, occorrendo recidere qualsivoglia potenziale collegamento con ambienti dediti alla fornitura all'ingrosso di sostanza stupefacente e con gli altri componenti del sodalizio e, inoltre, che a riprova della perdurante e variegata pericolosità sociale dell'odierno indagato deponesse la circostanza che in data 7 dicembre 2024 personale della Sezione Radiomobile documentava presso l'abitazione del ricorrente un'attività di spaccio di crack con cessione a terzi. Ciò premesso, non si rinviene nell'ordinanza impugnata alcuna delle censure proposte dal ricorrente, essendo stata sviluppata una motivazione del tutto solida poiché pienamente aderente ai principi di diritti espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo il consolidato principio di questa Corte «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto 'dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che 4tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15(102/2022, Gizzi, Rv. 282891 — 01). Quanto, poi, ai reati per i quali opera la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, in materia di associazioni per delinquere finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti questa Corte ha affermato che "In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazione del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, delle tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo", così Sez. 4, n. 19751 del 1770472024, Monticelli, Rv. 286527 — 01, analogamente Sez. 6, n. 21809 del 04/06/205, Bathorja, Rv. 288276 — 01). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha valutato il pericolo di recidiva per tutti i reati ipotizzati e ha valorizzato, a sostegno della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, senza alcuna illogicità, la rilevata attività di "spaccio" di sostanza stupefacente crack nell'abitazione del ricorrente alla fine dell'anno 2024. Trattasi di circostanza che non risulta sostanzialmente contestata dal ricorrente, poiché quest'ultimo si duole solo della genericità del dato investigativo riportato, che rende evidente come il Tribunale abbia valutato, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, il profilo temporale oggetto di doglianza e il persistente inserimento dell'indagato in contesto delittuoso. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo. 5 P.Q.M
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