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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 1960

Cassazione n. 02407/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato IRAN il 23/07/1960 Avverso la sentenza del 05/06/2018 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito/letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 18/10/2007, colpevole di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi.

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 216 L.F., con riguardo all'elemento soggettivo del reato.

Si sostiene l'incertezza della prova del dolo necessario per l'integrazione del delitto contestato, in considerazione della denuncia di furto della documentazione contabile; inoltre, era stato sottoscritto un concordato fallimentare, al quale avevano partecipato i creditori, soddisfatti pro quota; cosicché, detta attività, avendo annullato, di fatto, il pregiudizio del ceto creditizio, ben può essere considerata come condotta riparatoria idonea a escludere il reato.

All'uopo, il ricorrente auspica una rivalutazione giurisprudenziale della natura della dichiarazione di fallimento, da intendersi quale condizione obiettiva di punibilità.

2.2. Con il secondo motivo è dedotta violazione di legge con riguardo al diniego dei benefici di legge, sostenendosi che la condizione ostativa - ravvisata dal Giudice di merito nella esistenza di una precedente condanna (per tentata rapina e lesioni personali, risalente al 1985) - è superata dal provvedimento di riabilitazione adottato dal Tribunale di Sorveglianza il 30/10/1997. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

Ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. 2.Non coglie nel segno il primo motivo, con cui si tenta di percorrere la strada della "bancarotta riparata", di cui, tuttavia, difettano totalmente i presupposti, in assenza di una precisa dimostrazione della intervenuta reintegrazione del patrimonio societario prima della dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 (dep. 2016 ) Rv. 266025 ).

La bancarotta cosiddetta "riparata", che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, si configura, infatti, allorchè la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori.

Nel caso di specie, al di là della circostanza che la "riparazione" si sarebbe verificata oltre la soglia legale, l'istituto viene impropriamente invocato dal ricorrente, che, come premesso, è stato condannato esclusivamente per bancarotta documentale.3.Del pari infondato il secondo motivo, giacchè la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione (Sez. 6, n. 3916 del 15/01/2016, Rv. 265912).

4. Tuttavia, il Collegio deve rilevare, anche di ufficio, la illegalità delle pene accessorie ex art. 216 u.c.

I.f., applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata ( art. 20 cod.pen.).

Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c.

I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia, determina la illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale.

In aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite "Jazouli" «deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine» (S.

U. n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264207). 5.L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie. 6.A questo, punto, però, il Collegio deve prendere atto dell'avvenuta prescrizione del reato, maturata in data 12 aprile 2020, in presenza di un ricorso non inammissibile.

Infatti, quello concernente la pena accessoria è un giudizio che attinge a tutti gli effetti un "punto" della decisione, comportando la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al "capo" di imputazione a cui si riferisce e consente di rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017 , Rv. 271965).

Principio che è stato già affermato, nella giurisprudenza di questa Sezione, con specifico riferimento alle pene accessorie previste dall'art. 216 u.c. della legge fallimentare, che hanno affermato come, in tema di ricorso per cassazione, l'annullamento del "punto" della decisione di merito concernente la pena accessoria prevista dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 18 marzo 1942 n. 267, divenuta illegale a seguito della sentenza Corte cost., n. 222 del 2018, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al pertinente "capo" di imputazione, consentendo l'utile decorso del termine di prescrizione del reato fino alla sentenza di legittimità (Sez. 5 n. 26409 del 07/05/2019, Rv. 276995 ).L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 132esidente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato IRAN il 23/07/1960 Avverso la sentenza del 05/06/2018 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito/letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 18/10/2007, colpevole di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 216 L.F., con riguardo all'elemento soggettivo del reato. Si sostiene l'incertezza della prova del dolo necessario per l'integrazione del delitto contestato, in considerazione della denuncia di furto della documentazione contabile; inoltre, era stato sottoscritto un concordato fallimentare, al quale avevano partecipato i creditori, soddisfatti pro quota; cosicché, detta attività, avendo annullato, di fatto, il pregiudizio del ceto creditizio, ben può essere considerata come condotta riparatoria idonea a escludere il reato. All'uopo, il ricorrente auspica una rivalutazione giurisprudenziale della natura della dichiarazione di fallimento, da intendersi quale condizione obiettiva di punibilità. 2.2. Con il secondo motivo è dedotta violazione di legge con riguardo al diniego dei benefici di legge, sostenendosi che la condizione ostativa - ravvisata dal Giudice di merito nella esistenza di una precedente condanna (per tentata rapina e lesioni personali, risalente al 1985) - è superata dal provvedimento di riabilitazione adottato dal Tribunale di Sorveglianza il 30/10/1997. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. Ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. 2.Non coglie nel segno il primo motivo, con cui si tenta di percorrere la strada della "bancarotta riparata", di cui, tuttavia, difettano totalmente i presupposti, in assenza di una precisa dimostrazione della intervenuta reintegrazione del patrimonio societario prima della dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 (dep. 2016 ) Rv. 266025 ). La bancarotta cosiddetta "riparata", che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, si configura, infatti, allorchè la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori. Nel caso di specie, al di là della circostanza che la "riparazione" si sarebbe verificata oltre la soglia legale, l'istituto viene impropriamente invocato dal ricorrente, che, come premesso, è stato condannato esclusivamente per bancarotta documentale.3.Del pari infondato il secondo motivo, giacchè la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione (Sez. 6, n. 3916 del 15/01/2016, Rv. 265912). 4. Tuttavia, il Collegio deve rilevare, anche di ufficio, la illegalità delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I.f., applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata ( art. 20 cod.pen.). Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia, determina la illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. In aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite "Jazouli" «deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine» (S. U. n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264207). 5.L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie. 6.A questo, punto, però, il Collegio deve prendere atto dell'avvenuta prescrizione del reato, maturata in data 12 aprile 2020, in presenza di un ricorso non inammissibile. Infatti, quello concernente la pena accessoria è un giudizio che attinge a tutti gli effetti un "punto" della decisione, comportando la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al "capo" di imputazione a cui si riferisce e consente di rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017 , Rv. 271965). Principio che è stato già affermato, nella giurisprudenza di questa Sezione, con specifico riferimento alle pene accessorie previste dall'art. 216 u.c. della legge fallimentare, che hanno affermato come, in tema di ricorso per cassazione, l'annullamento del "punto" della decisione di merito concernente la pena accessoria prevista dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 18 marzo 1942 n. 267, divenuta illegale a seguito della sentenza Corte cost., n. 222 del 2018, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al pertinente "capo" di imputazione, consentendo l'utile decorso del termine di prescrizione del reato fino alla sentenza di legittimità (Sez. 5 n. 26409 del 07/05/2019, Rv. 276995 ).L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 132esidente A
Sentenza Cassazione n. 02407/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris