CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 21 ottobre 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. (con la recidiva reiterata). 2. L'Aamini, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 99 cod. pen. in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Se- zioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione non manifestamente illogica, ha tratto elementi di valutazione negativi dal percorso criminale dell'Aamini, caratterizzato dalla commissione di plu- rimi reati (violazione alla disciplina sugli stupefacenti e contro il patrimonio) e dalla gravità della vicenda criminosa (azione commessa in più persone riunite, rinijn3223 con violenza sulle cose ed approfittando dell'esposizione dei beni sottratti alla pub- blica fede). La difesa si limita ad evidenziare l'epoca risalente nel tempo dei precedenti penali e il valore esiguo degli oggetti sottratti. Tali aspetti, tuttavia, oltre che contrastanti con le risultanze istruttorie riportate in sentenza, comunque non sono idonei a disar- ticolare il percorso motivazionale sopra sintetizzato. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così de