Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 89/1987
ECLI:IT:COST:1987:89
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 (notificata il 27 e
comunicata il 30 gennaio successivi; pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 238 del 29 agosto 1984 e iscritta al n. 254 R.O. 1984)
nell'udienza fissata ex art. 547 c.p.c. per la dichiarazione del
terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, sede di Catania, ad
istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., creditrice di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Banca, il Pretore di Catania ha
giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 in relazione
all'art. 545 co. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la
pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e
retribuzioni equivalenti, nonché delle pensioni, indennità che
tengano luogo di pensioni e degli altri assegni di quiescenza
corrisposti dallo Stato e dagli altri Enti, aziende ed imprese di cui
all'art. 1 del citato d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per
ogni credito vantato nei confronti del personale.
2. - Nella adunanza del 25 febbraio 1987, fissata in camera di
consiglio per non essersi costituita alcuna delle parti del giudizio
a quo (né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri), il giudice Andrioli ha svolto relazione sul proposto
incidente.
3.1. - La disposizione normativa impugnata dal Pretore di Catania
è del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) l'art. 2
(Eccezioni alla insequestrabilità ed impignorabilità) co. 1 n. 3, a
tenor del quale gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti
nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e
gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri
enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a
sequestro ed a pignoramento fino alla concorrenza di un quinto
valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle
province ed ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine,
all'impiegato o salariato.
Dal suo canto dispone il richiamato art. 5 che - ad esclusione
degli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli
addetti commerciali all'estero e del personale dipendente delle
Camere del Parlamento (2.,3.) - gli impiegati e salariati dipendenti
dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art.
1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote
dello stipendio e del salario fino al quinto dell'ammontare di tali
emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori
a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II (Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati salariati dello
Stato) e III (Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati
e salariati non dipendenti dello Stato) del testo unico (1.).
3.2. - A sostegno della declaratoria di non manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in relazione all'art. 545 co. 4 c.p.c.
e per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la
pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e
retribuzioni equivalenti nonché delle pensioni, indennità che
tengano luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza
corrisposti dallo Stato e dagli altri Enti, aziende ed imprese di cui
all'art. 1 del citato d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per
ogni credito vantato nei confronti del personale, il Pretore di
Catania - premesso che allo stato della legislazione e in base allo
status giuridico della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro sono da ritenersi
impignorabili, ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 180/1950, gli emolumenti
corrisposti dall'istituto di credito ai propri dipendenti - reputa
violato l'art. 3 Cost. per ciò che a) l'esigenza del regolare
svolgimento della funzione pubblica non giustifica il trattamento, in
punto di pignorabilità degli emolumenti, fatto ai dipendenti dello
Stato e degli altri enti indicati nell'art. 1, in guisa più
vantaggiosa rispetto al trattamento riservato ai dipendenti privati,
b) sussiste discrasia tra la disposizione impugnata e l'art. 5 d.P.R.
180/1950 che assicura la validità, fino al quinto degli emolumenti,
della cessione di questi agli istituti indicati nell'art. 15 nella
quale la C. cost. 49/76 ha ravvisato una vera e propria assistenza
creditizia a favore del dipendente della P.A., c) il progressivo
costante dilatarsi del settore pubblico nel Paese comporta il
proliferare di enti ed istituti pubblici sottoposti a tutela o
vigilanza della P.A., i cui dipendenti fruiscono della normativa del
d.P.R. 180/1950, laddove tali enti ed istituti, come nel caso del
settore del credito, svolgono le medesime funzioni ed attività di
altri che continuano a far parte del settore privato dando vita, in
punto di aggredibilità delle loro retribuzioni, a diversità tra le
due classi di dipendenti del tutto ingiustificata.
3.3. - Questa Corte deve limitare l'esame della prospettata
questione ai corrispettivi dovuti ai dipendenti in corso di rapporto
perché oggetto del pignoramento praticato dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] sono emolumenti, spettanti al dipendente in virtù del
rapporto di lavoro in corso, e ai corrispettivi dei dipendenti di
enti diversi dallo Stato (più puntualmente di imprese esercenti il
credito bancario) perché terzo creditore pignorato è (non lo Stato
ma) un ente diverso dallo Stato (più puntualmente un istituto di
credito: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro).
Nei limiti ad un tempo oggettivi e soggettivi imposti dal rispetto
della direttiva della correlazione tra chiesto e pronunciato, la
questione è fondata perché - il Pretore di Catania ha a ragione
posto tali constatazioni a base del terzo ordine di motivi di
sospetto di incostituzionalità della normativa impugnata - nessuna
distinzione ontologica residua, a seguito del progressivo costante
dilatarsi del settore pubblico, per oggetto dell'attività degli
imprenditori e oggetto delle prestazioni dei dipendenti tra imprese
private ed enti, aziende e imprese di cui al ripetuto art. 1.
Ne seguono l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3
e quindi l'ampliatio dell'art. 545 co. 4 c.p.c. per essere venute
meno le divergenze tra pubblico e privato che indussero la Corte ad
optare con le sentenze nn. 209/1975 e 49/1976 per l'infondatezza
della allora proposta questione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3
d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]) nella parte
in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 4 c.p.c., non prevede la
pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e
retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da
aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla
concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del
personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE