CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01668/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LATINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~e-le conclusioni del PG cl ; s CA 6--LuA • (no, ca-tiviv ti r.2. Le. dele Le. !tu au,okez..ca 14..suL.1.£1. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina non convalidava il fermo di Petrisor BANCU, disposto dal P.M. il 19 aprile 2021, applicando, contestualmente, nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidio, commesso, con l'uso di un coltello, in danno di Gheorghe CORBU in data 17 aprile 2021. Il G.i.p. di Latina non procedeva alla convalida del fermo, ritenendo insussistente il presupposto del pericolo di fuga per le seguenti ragioni: a) l'indagato risiedeva stabilmente in Italia, dove lavorava almeno dal mese di febbraio, come documentato dalle buste paga depositate all'udienza di convalida; b) il fermo era avvenuto, tre giorni dopo la commissione del fatto, presso la sua abitazione, a seguito di attività d'indagine tesa proprio a rintracciarlo; il BANCU, pertanto, avrebbe avuto tutto il tempo per allontanarsi dal territorio dello Stato, ma non lo aveva fatto; c) il fermo era avvenuto nella stessa città dov'era stato perpetrato il delitto e, al momento della perquisizione subìta, l'indagato si era mostrato oltremodo collaborativo nel consegnare sua sponte alcuni coltelli ai Carabinieri. 2. Avverso l'ordinanza di non convalida del fermo ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, deducendo, con un unico motivo, "mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 606, lett. e), cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. e 384 cod. proc. pen.". Ricostruita la sequenza procedimentale, il Procuratore ricorrente si duole che il Giudice della convalida abbia deciso non tenendo conto degli elementi conoscibili al momento del fermo, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ma di quelli, non conosciuti o non conoscibili, solo successivamente emersi. In particolare, il Giudice adìto aveva omesso di considerare che il BANCU, subito dopo aver commesso il delitto, si era dato alla fuga e, nei giorni immediatamente successivi, si era reso irreperibile, come dimostrato dal vano tentativo dli accesso esperito dai militari operanti presso la sua abitazione nei giorni 18 e 19 aprile 2021: circostanze, quelle ricordate, che costituivano indicatori concretamente sintomatici della fondatezza del pericolo di fuga dell'indagato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, aderendo alle ragioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Secondo la costante lezione di questa Corte„ ai fini della legittimità del fermo, gli elementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere, innanzitutto z specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo, e soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l'indagato si dia alla fuga, sicché lo stesso non può essere ipotizzato, né ritenuto, sulla sola base del titolo del reato in ordine al quale si indaga (essendo esso elemento costitutivo limite all'esperibilità del fermo), né della relativa pena edittale (Sez. 2, n. 26605 del 14/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276449; Sez. 1, n. 3364 del 9/6/1998, Stegani, Rv. 211022). È stato precisato, in tema di giudizio di convalida del fermo, che la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione "ex ante", senza che possa rilevare la successiva, eventuale, costituzione in carcere, in quanto non idonea ad incidere sulla valutazione compiuta dal Pubblico Ministero al momento dell'adozione del provvedimento precautelare (Sez. 2, n. 52009 del 4/10/2016, P.M. in proc. Grosso, Rv. 268511). È stato, ulteriormente, chiarito che il "pericolo di fuga" atto a giustificare il fermo dell'indiziato di un delitto non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l'indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 1 n. 780 del 9/2/1998, Rv. 209854; Sez. 2 n. 48367 del 20/10/2011, P.M, in proc. Cerreto, Rv. 252048). È stato, infine, affermato che la concretezza del pericolo di fuga dell'indagato straniero non può reputarsi esclusa dal mero dato del radicamento esistenziale dell'indagato in un determinato contesto territoriale (Sez. 4, n. 31316 del 21/4/2011, P.M. in proc. Janmoune e altri, Rv. 251345). 3. Degli enunciati principi di diritto il G.i.p. di Latina non ha fatto buon governo, atteso che, come correttamente prospettato dal Procuratore ricorrente, egli ha posto a base della propria decisione di non convalida non già gli elementi acquisiti alla data di emissione del fermo (annotazione di p.g. e s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] BRATU, teste oculare), coerentemente rappresentati dal P.M., in chiave prognostica del pericolo di fuga, nella richiesta di convalida - e cioè che l'indagato, subito dopo la violenta aggressione avvenuta il giorno 17 aprile 2021, si era immediatamente allontanato, divenendo di fatto irreperibile, tanto che furono vani i due accessi del 18 e 19 aprile successivi eseguiti presso la sua abitazione - ma gli elementi, conosciuti in seguito, valorizzati dalla difesa, anche con supporto documentale, solo in occasione dell'udienza di convalida, fra i quali la costituzione del BANCU in data 21 aprile 2021 a seguito di una telefonata della sorella; circostanza, quest'ultima, da ritenersi, tuttavia, irrilevante, alla stregua del riferito orientamento giurisprudenziale, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga. 4. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Latina merita, dunque, accoglimento e l'ordinanza impugnata va, per l'effetto, annullata.L'annullamento può avere luogo senza rinvio, attesa l'inutilità di sollecitare il giudice a quo a emettere una pronuncia che - essendo già possibile riconoscere la legittimità del fermo in base alle argomentazioni svolte - avrebbe un valc)re meramente formale, senza alcuna concreta incidenza sulla situazione processuale esaminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il