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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41598/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. ci TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 14 luglio 2021 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto il 9 novembre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto - anche - [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, con assegnazione alle stesse di una somma a titolo di provvisionale.

2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai Giudici di merito.

Il 22 maggio 2008 [OSCURATO:PERSONA], percorrendo una strada statale in un tratto extraurbano alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], ha iniziato una manovra di svolta a sinistra in un tratto in cui non era consentita, essendovi la doppia striscia continua, senza avvedersi del sopraggiungere da dietro, nella stessa direzione di marcia, di una vettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], che procedeva ad un sorpasso non consentito marciando a velocità eccessiva: la Opel ha tamponato la Fiat, che è stata sospinta nella opposta carreggiata, ove è entrata in collisione, prima, con una [OSCURATO:PERSONA] e, poi, con una Peugeot 106 che sopraggiungevano.

Per effetto dell'incidente, è deceduta la trasportata sull'auto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e hanno subito lesioni il conducente della Peugeot 106 e la persona nella stessa vettura trasportata.

Appare opportuno dare atto che il Tribunale nella sentenza del 9 novembre 2017 ha condannato sia [OSCURATO:PERSONA] che il conducente della Opel, [OSCURATO:PERSONA] (questi, peraltro, a pena significativamente più severa di quella inflitta all'odierno ricorrente), mentre ha assolto, per non avere commesso il fatto, il conducente della [OSCURATO:PERSONA]. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo).

3.1. Con il primo motivo censura mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato: i Giudici di merito non avrebbero compiutamente esaminato i profili di doglianza sollevati, con specifico riferimento alla dedotta assenza di violazione di norma cautelare specifica in capo ad [OSCURATO:PERSONA], il quale , si sarebbe fermato al centro della strada in un tratto in cui la manovra a sinistra era consentita, essendo la linea discontinua, mentre l'intera responsabilità sarebbe da addebitarsi al conducente della [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunta in sorpasso non consentito ed a velocità eccessiva; in ogni caso, l'evento occorso non sarebbe stato prevedibile né evitabile da parte dell'odierno ricorrente.

3.2. Con l'ulteriore motivo lamenta violazione della disciplina sulla prescrizione, risalendo il fatto all'anno 2008.

4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 21 luglio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA] (con memoria del 10 settembre 2022), [OSCURATO:PERSONA] (con memoria del 23 agosto 2022) e [OSCURATO:PERSONA] (con memoria del 31 agosto 2022) hanno segnalato la tardività del ricorso e, comunque, la manifesta infondatezza contenutistica dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come segnalato dalle parti civili, il ricorso risulta, in effetti, depositato il 29 novembre 2021, lunedì, cioè tardivamente rispetto alla data di scadenza, 26 novembre 2021, venerdì (infatti: 14 luglio 2021 + 90 giorni = 12 ottobre 2021 + 45 giorni = 26 novembre 2021, appunto).

2. Nel merito, comunque, sarebbe manifestamente infondato, poiché l'impugnazione è costruita essenzialmente in fatto, è basata su un assunto meramente avversativo della ricostruzione svolta nella doppia conforme ed è reiterativa di assunti già svolti e già disattesi con adeguata e logica motivazione, come destituito di ogni fondamento è il motivo con cui si sostiene la maturata prescrizione del reato, che risale al 2008, essendovi il raddoppio dei termini per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in vigore, come noto, dall'8 dicembre 2005.

3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22/09/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] -DEPOSITAI' CAligt" rTh oggi, , ... 14-0-0 ............. ....

FLIMAONARIO &UDIMMO (.Q7 • --k rn c.tr • . 0, [OSCURATO:PERSONA] Pin (J4ZIARRStto Dott.ssa JaJzehdo \ vt1 CORTE Di CASSAZIONEU.R.P.

CENTRALE w D(;,k o kt, S ' \i)r-\• - r\r0 V\ , V krjn \ e-,' r, .A..., (:Ai) L4 Q -1..---, 9, \ ‘ l...')U\ CA, -k;n(;\-- .__ -if \,'<,-. ' '...r'.. \ - ‘ ‘ À'''' '' '''' r-'''''v u"---• ,. i ..., C3'L ) \-Q. ì-,A.>-\,- •.. (I--0,-' Cf)1`..)\u-- lirc. „ li -u • \i\g \r-s, t.' , P 5 CA7 ,UkAf. '5.9•AL_ kA , ì [OSCURATO:PERSONA] r A V u, "

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. ci TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 14 luglio 2021 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto il 9 novembre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto - anche - [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, con assegnazione alle stesse di una somma a titolo di provvisionale. 2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai Giudici di merito. Il 22 maggio 2008 [OSCURATO:PERSONA], percorrendo una strada statale in un tratto extraurbano alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], ha iniziato una manovra di svolta a sinistra in un tratto in cui non era consentita, essendovi la doppia striscia continua, senza avvedersi del sopraggiungere da dietro, nella stessa direzione di marcia, di una vettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], che procedeva ad un sorpasso non consentito marciando a velocità eccessiva: la Opel ha tamponato la Fiat, che è stata sospinta nella opposta carreggiata, ove è entrata in collisione, prima, con una [OSCURATO:PERSONA] e, poi, con una Peugeot 106 che sopraggiungevano. Per effetto dell'incidente, è deceduta la trasportata sull'auto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e hanno subito lesioni il conducente della Peugeot 106 e la persona nella stessa vettura trasportata. Appare opportuno dare atto che il Tribunale nella sentenza del 9 novembre 2017 ha condannato sia [OSCURATO:PERSONA] che il conducente della Opel, [OSCURATO:PERSONA] (questi, peraltro, a pena significativamente più severa di quella inflitta all'odierno ricorrente), mentre ha assolto, per non avere commesso il fatto, il conducente della [OSCURATO:PERSONA]. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo). 3.1. Con il primo motivo censura mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato: i Giudici di merito non avrebbero compiutamente esaminato i profili di doglianza sollevati, con specifico riferimento alla dedotta assenza di violazione di norma cautelare specifica in capo ad [OSCURATO:PERSONA], il quale , si sarebbe fermato al centro della strada in un tratto in cui la manovra a sinistra era consentita, essendo la linea discontinua, mentre l'intera responsabilità sarebbe da addebitarsi al conducente della [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunta in sorpasso non consentito ed a velocità eccessiva; in ogni caso, l'evento occorso non sarebbe stato prevedibile né evitabile da parte dell'odierno ricorrente. 3.2. Con l'ulteriore motivo lamenta violazione della disciplina sulla prescrizione, risalendo il fatto all'anno 2008. 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 21 luglio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA] (con memoria del 10 settembre 2022), [OSCURATO:PERSONA] (con memoria del 23 agosto 2022) e [OSCURATO:PERSONA] (con memoria del 31 agosto 2022) hanno segnalato la tardività del ricorso e, comunque, la manifesta infondatezza contenutistica dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come segnalato dalle parti civili, il ricorso risulta, in effetti, depositato il 29 novembre 2021, lunedì, cioè tardivamente rispetto alla data di scadenza, 26 novembre 2021, venerdì (infatti: 14 luglio 2021 + 90 giorni = 12 ottobre 2021 + 45 giorni = 26 novembre 2021, appunto). 2. Nel merito, comunque, sarebbe manifestamente infondato, poiché l'impugnazione è costruita essenzialmente in fatto, è basata su un assunto meramente avversativo della ricostruzione svolta nella doppia conforme ed è reiterativa di assunti già svolti e già disattesi con adeguata e logica motivazione, come destituito di ogni fondamento è il motivo con cui si sostiene la maturata prescrizione del reato, che risale al 2008, essendovi il raddoppio dei termini per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in vigore, come noto, dall'8 dicembre 2005. 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/09/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] -DEPOSITAI' CAligt" rTh oggi, , ... 14-0-0 ............. .... FLIMAONARIO &UDIMMO (.Q7 • --k rn c.tr • . 0, [OSCURATO:PERSONA] Pin (J4ZIARRStto Dott.ssa JaJzehdo \ vt1 CORTE Di CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE w D(;,k o kt, S ' \i)r-\• - r\r0 V\ , V krjn \ e-,' r, .A..., (:Ai) L4 Q -1..---, 9, \ ‘ l...')U\ CA, -k;n(;\-- .__ -if \,'<,-. ' '...r'.. \ - ‘ ‘ À'''' '' '''' r-'''''v u"---• ,. i ..., C3'L ) \-Q. ì-,A.>-\,- •.. (I--0,-' Cf)1`..)\u-- lirc. „ li -u • \i\g \r-s, t.' , P 5 CA7 ,UkAf. '5.9•AL_ kA , ì [OSCURATO:PERSONA] r A V u, "
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