CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 ottobre 1946
Cassazione n. 27440/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1946; avverso la ordinanza n.2023/1506 del Tribunale di sorveglianza di Trieste del 24/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle tre condanne irrevocabili inflitte con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste dell' 1 febbraio 2007, della Corte di appello di Trieste del 18 dicembre 2017 e del 22 maggio 2018, riconosciute dalla Croazia e per le quali egli sta attualmente espiando la relativa pena nel carcere di Zagabria. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 23 novembre 2023 ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 17 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa al principio di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea. Al riguardo egli osserva che il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha errato nel ritenere inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare per carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana trattandosi di titolo in corso di esecuzione in un altro Stato, poiché il citato art. 17 non attribuisce alcuna competenza allo Stato di esecuzione (nel caso di specie la Croazia) in merito alle misure alternative alla detenzione che rimangono attribuite alla giurisdizione dello Stato di emissione (I' Italia), come desumibile anche dalla decisione quadro 2008/947/GAI. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione Europea e del d.lgs. 38 del 2016 relativo al reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale della pena e delle sanzioni sostitutive poiché il mancato riconoscimento in suo favore della detenzione domiciliare costituisce violazione del principio di non discriminazione tra la persona non residente nello Stato del processo rispetto a quella ivi residente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente.2. Invero, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste è stata letta in udienza il giorno 24 ottobre 2024 alla presenza del difensore (presso il quale il condannato aveva eletto domicilio mediante procura rilasciata, in data 18 gennaio 2022, per il procedimento di sorveglianza) e quindi l'impugnazione doveva essere proposta entro quindici giorni da tale data a norma dell'art.585, comma 1, lett. a) del codice di rito. Al riguardo si osserva che nel caso in esame non può trovare applicazione la disposizione contenuta nel comma 1-bis del medesimo articolo poiché essa riguarda il procedimento di cognizione dato che si riferisce espressamente all'imputato. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec