CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1975
Cassazione n. 43687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1975 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 14/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 17/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. con recidiva reiterata specifica. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, comma 2 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione sul punto emergente dal testo del provvedimento impugnato; - inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva in contestazione. Le doglianze sono inammissibili perché reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). Invero, il giudice d'appello - a pag. 4 e 5 della sentenza impugnata - ha già dato conto di com mergesse oltre ogni ragionevole dubbio la riconducibilità all'odiernicorrent ella truffa in esame, che trasmetteva alla persona offesa una copia della patente di guida gtella)intestata e che risultava unica beneficiaria del vaglia postale inviatole. Fermo restando che non era stata fornita alcuna valida versione alternativa dei fatti, la difesa sollecita una rilettura del compendio probatorio, come tale preclusa in sede di legittimità. Analogamente) la sentenza impugnata ha correttamente confermato l'applicazione della recidiva, ritenendo le modalità della condotta in esam intorno di una maggiore pericolosità della prevenuta, considerati anche i suoi precedenti specificie la revoca del beneficio della sospensione condizionale della penapconosciutole in un distinto procedimento. /. - pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] Anton