CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati i na mm issi bili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di brio Giuseppe e di [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi dei ricorsi, ha insistito per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 31/05/2021 del Tribunale di Genova, confermava, tuttavia, tale sentenza nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro ascritti di riciclaggio, falsità ideologica in atto pubblico e ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti colpevoli, in particolare: a) di numerosi reati di riciclaggio (diciotto lo Iorio e dieci il [OSCURATO:PERSONA]) perché, dopo avere ricevuto altrettanti motocicli o autoveicoli provento di furto, li privavano dei documenti e della targa, li stivavano in dei container, li coprivano con altra merce e li trasferivano - dichiarando falsamente all'Ufficio delle dogane di Genova la presenza nei container solo di merce diversa - nel porto di Genova, dove avrebbero dovuto essere imbarcati alla volta del Senegal, così compiendo operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei veicoli; b) di numerosi reati di falsità ideologica in atto pubblico (cinque lo Iorio e quattro il [OSCURATO:PERSONA]) perché attestavano falsamente, in altrettante bollette doganali, che le merci stivate nei suddetti container erano solo merci diverse dai menzionati veicoli, laddove in tali container erano presenti anche i medesimi; c) del reato di ricettazione perché, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano o comunque ricevevano una centralina elettronica e un cablaggio elettrico facenti parte di un'autovettura provento di furto. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Genova hanno proposto separati ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidati, ciascuno, a due motivi. Poiché i due motivi dei due ricorsi sono, in larghissima parte, anche letteralmente, coincidenti, essi possono essere esposti congiuntamente. I ricorrenti deducono, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Quanto all'affermata responsabilità per i reati di riciclaggio, i ricorrenti deducono che essi «non sostituisc[ono] o trasferisc[ono] beni provenienti da delitto, come pure non ostacola[no] l'identificazione della provenienza delittuosa di tali beni». Essi, lo Iorio «non sempre presente» e il [OSCURATO:PERSONA] «saltuariamente presente» «nel piazzale in cui si sarebbero verificati episodi di riciclaggio, non concorr[ono] in alcuna delle anzidette azioni [...] non conosc[ono] le intenzioni del "gruppo dei nord africani" e si disinteressa[no] della merce che transita e che viene depositata dagli stessi presso il piazzale di via Copenaghen n. 6 a Verdellino». Iorio «come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e come emerso dalle circostanze, era solito dare libero accesso per il posteggio di mezzi ed il deposito di merci ad autotrasportatori che ne facevano richiesta, i quali si obbligavano a corrispondere a Iorio una quota delle spese delle utenze per l'utilizzo del piazzale» e [OSCURATO:PERSONA], «basandosi su quanto riferito da Iorio, era al corrente che il suddetto piazzale veniva utilizzato da vari autotrasportatori, tra cui i nord africani, per stoccare le proprie merci e per parcheggiare i propri mezzi (container compresi), corrispondendo a Iorio un contributo per le spese delle utenze». Per tali ragioni, i due imputati «va[nno] assolt[i] dai reati di riciclaggio [...] perché i fatti non costituiscono reato, non avendo [...] agito con quella consapevolezza tipica della condotta di riciclaggio, ma avendo operato nell'assoluta estraneità rispetto alle condotte poste in essere dai reali autori [...] individuabili nel gruppo dei nord africani». Quanto all'affermata responsabilità per i reati di falsità ideologica in atto pubblico, i ricorrenti deducono che essi «non attesta[no] in alcun atto pubblico e ad alcun pubblico ufficiale, né verbalmente né per iscritto, né mediante compilazione e neppure tramite mera sottoscrizione, alcunché: non conosc[ono] nemmeno l'esistenza delle bollette doganali utilizzate dal gruppo dei nord africani per far transitare la merce stipata nei container dal porto di Genova». Pertanto, i due imputati «va[nno] assolt[i] dal reato di falso ideologico [...] in quanto, innanzitutto, [...] non ha[nno] posto in essere alcuna dichiarazione falsa, non avendo né predisposto, né compilato, né siglato le bollette doganali; inoltre, in quanto [...], comunque, non ha[nno] agito con quell'intenzione e quella volizione di attestare un falso in un atto pubblico destinato a provare la verità, operando nella coscienza di attestare il vero». Quanto all'affermata responsabilità per il reato di ricettazione, i ricorrenti deducono che essi «non acquista[no], non ricev[ono] e non occulta[no], meno che meno al fine di trarne profitto, cose provenienti da delitto, come pure non si intromett[ono] nelle citate condotte». [OSCURATO:PERSONA], «proprietario di un veicolo marca BMW modello serie 5 montante la stessa centralina e lo stesso cablaggio di quelli rinvenuti (e poi risultati proventi di reato) nel piazzale di via Copenaghen n. 6 a Verdellino, aveva da poco fatto eseguire un intervento di riparazione da un'officina di zona, la quale aveva recuperato i pezzi da sostituire da un rottamaio». brio «sa solamente» tali circostanze. Pertanto, i due imputati «va[nno] assolti dal reato di ricettazione [...] perché il fatto non costituisce reato, non avendo [...] agito con quella conoscenza e con quella consapevolezza tipica della condotta di ricettazione, ma avendo operato non sapendo - e non sospettando - che il bene oggetto di reato fosse provento di furto». In via subordinata, la «Corte di Cassazione [...] sarà chiamata a rivalutare (o a rinviare per una rivalutazione) la condotta in questione, derubricando il reato [...] nella forma del cd. incauto acquisto». I ricorrenti deducono altresì che, «nella denegata ipotesi in cui [la] Corte di Cassazione dovesse confermare una penale responsabilità», «la stessa sarà chiamata a rivalutare (o a rinviare per una rivalutazione) le pene comminate [...], tenendo conto dell'apporto causale - materiale e morale - dato [...] nella causazione degli eventi», in particolare: quanto allo brio, della «non predominanza», della «superficialità» e della «non centralità» «del ruolo avuto» nei fatti, rispettivamente, di riciclaggio, di falso ideologico e di ricettazione; quanto al [OSCURATO:PERSONA], della «marginalità del ruolo avuto [...] nel compimento degli episodi incriminati, prescindendo dal rapporto di famigliarità che [lo] lega [...] a Iorio». [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ciascuno dei due ricorsi - i quali essendo, come si è visto, in larghissima parte, anche letteralmente, sovrapponibili e sostanzialmente coincidenti, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01). Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109-01). Nella stessa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità afferma altresì costantemente che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708- 01). Pertanto, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con un sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata. Con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti, beninteso, delle censure di legittimità. Nella giurisprudenza di legittimità, costituisce un principio consolidato anche quello secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). 3. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Genova, sulla base delle risultanze processuali, ha: a) spiegato come, alla luce dell'attività di osservazione posta in essere dalla polizia giudiziaria e del contenuto delle intercettazioni telefoniche captate, i due imputati avessero messo a disposizione, come punto di stoccaggio, il piazzale in Verdellino, organizzato le operazioni di carico e di scarico dei container e, in particolare, la sistemazione negli stessi dei veicoli di provenienza furtiva; b) ha motivato l'inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui i due imputati sarebbero stati estranei all'attività delittuosa posta in essere dai coimputati nordafricani, evidenziando come tale tesi fosse anche contraddetta da quanto dichiarato dagli stessi imputati in sede di interrogatorio (nel corso dei quale essi avevano ammesso di essersi adoperati attivamente nell'organizzazione dei container); c) ha chiarito come i due imputati fossero a conoscenza della provenienza furtiva dei veicoli, in quanto erano proprio loro a procurarli e gli stessi erano privi di targhe e di documenti di circolazione, e si fossero adoperati per caricarli sui container, confusi e nascosti tra le altre merci; d) ha argomentato che, poiché i due imputati collaborarono alla preparazione e alla spedizione dei container, essi dovettero anche concordare con i coimputati, al fine di eludere i controlli doganali, di attestare nelle bollette doganali che i container contenevano solo merci diverse dai veicoli in essi occultati; e) ha altresì argomentato che, poiché non era emersa alcuna prova che la centralina elettronica e il cablaggio elettrico fossero stati montati sull'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] a opera di un elettrauto, doveva ritenersi la consapevolezza, da parte dei due imputati, della provenienza furtiva dei detti beni, con la conseguente impossibilità di qualificare il fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza. Come risulta immediatamente e pianamente dai motivi esposti nel "Ritenuto in fatto", i ricorrenti non si sono confrontati minimamente con tale motivazione della sentenza impugnata, alla quale non operano nessun riferimento, e si sono limitati a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto già evidenziati negli atti di appello ed esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di merito.Da ciò l'inammissibilità dei motivi di ricorso. Palesemente inammissibile è poi la generica sollecitazione a questa Corte a «rivalutare (o a rinviare per una rivalutazione) le pene comminate». 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei due ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi