CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTEPIIZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio della ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 7/8/2023, con !vera stata applicata al predetto la misura cautelare dell'obbligo di dimora in 9'.4aL relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (acquisto a fini di spaccio di sostanza stupefacente). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 273-292 cod.proc.pen., 110 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria del contestato reato con motivazione carente, contraddittoria e fondata su illogica ed errata lettura degli atti di indagine; risultava, al contrario, che il Giordano non era un concorrente nel reato ma un mero accompagnatore dei coimputati, reali acquirenti della sostanza stupefacente. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 273-292 cod.proc.pen., 110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria del contestato reato con motivazione carente, contraddittoria e fondata su illogica ed errata lettura degli atti di indagine; risultava, al contrario, solo la mera disponibilità del Giordano ad organizzare un viaggio in Altamura per acquistare presumibilmente sostanza stupefacente, circostanza inidonea a dimostrare l'implementazione del proposito criminoso. Con il terzo motivo deduce violazione dell'artt. 274 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente le esigenze cautelari di cui alla lettera c) della predetta norma, limitandosi a richiamare la gravità del fatto, senza considerare, quale elemento che incideva sulla valutazione del carattere di attualità del pericolo di recidivanza, la circostanza che si era trattato di un unico episodio risalente al 23.08.2020. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché entrambi afferenti alla valutazione della gravità indiziaria, sono manifestamente infondati. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziarlo che, in una prospettiva dir evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto ai suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Nella specie, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziarla in ordine al reato contestato al ricorrente (concorso nel tentato acquisto di sostanza stupefacente), evidenziando, che le risultanze probatorie (contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate) comprovavano il fattivo contributo del ricorrente, il quale accompagnava, su espressa richiesta in tal senso, i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Altamura, ove i predetti, come da precedenti accordi con un terzo soggetto fornitore (l'Altamurano), dovevano ritirare sostanza stupefacente (una fornitura di eroina del valore di euro 600,00), così agevolandone la condotta criminosa; la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente da acquistare veniva desunta dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e dagli esiti dell'attività di indagine, che davano conto di come [OSCURATO:PERSONA] fosse particolarmente attiva nel traffico di sostanze stupefacenti e di come la stessa e [OSCURATO:PERSONA] risultassero gravemente indiziati anche per il reato di cui all'art. art. 74 d. P.R. 309/1990 (pp. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata). La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto.Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez.6,n.36818 del 22/05/2012,Rv.253347; Sez.4, n.4383 del 10/12/2013,dep. 30/01/2014, Rv.258185; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007, Rv.236853; Sez.1, n.5631 dei 17/01/2008, Rv.238648). A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure proposte si appalesano manifestamente infondate ed orientate a sollecitare in fatto una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità. 2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato come, con l'intervento riformatore operato con legge 16 aprile L/ 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special-preventiva, il pericolo di reiterazione del reato non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuate" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013, Rv.255763; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., tett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità).Nella specie, il Collegio cautelare ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue e non manifestamente illogiche argomentazioni, le ragioni giustificative delta valutazione sul quadro cautelare. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione criminosa, non limitandosi ad evocare la gravità del titolo di reato ma rimarcando anche la personalità dell'indagato, in ragione del rapporto di cointeressenza con i coindagati (gravemente indiziati di appartenere ad un'associazione criminosa finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti) e dei precedenti penali specifici, quali elementi dimostrativi di una particolare e concreta propensione del Giordano alla commissione di reati in materia di stupefacenti. Del pari congrua e logica è la motivazione fondante fa valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha evidenziato come i predetti elementi, dimostrativi di una personalità negativa del prevenuto, risultassero elementi preponderanti e decisivi ai fini detta valutazione di sussistenza dell'attualità dei pericolo di reiterazione con riferimento alla distanza temporale dagli accadimenti, circostanza ritenuta subvalente rispetto a tali profili; ed ha evidenziato anche, come ulteriore elemento dimostrativo della attualità delle esigenze cautelari, che il Giordano, a riprova della sua perdurante pericolosità sociale, era stato di recente gravato dalla misura della sorveglianza speciale di p.s. con divieto di soggiorno di due anni, disposta con decreto della Corte di appello di Potenza in data 02/02/2023, e, dunque, per evenienze successive al fatto contestato, quale ulteriore elemento dimostrativo detta negativa personalità del Giordano, 'soggetto aduso a delinquere, altamente inaffidabile e del tutto incapace di trarre insegnamento dalle pregresse esperienze giudiziarie". Va ricordato che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali' - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa netta determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara ina