CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15514/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dalle Avv. [OSCURATO:PERSONA] s a [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA], (pec: ) -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 33 -controricorrente- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Brescia n. 1256 /20 2 0 depositata il 25.11.2020, non notificata. Oggetto: buoni Postali fruttiferi Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 . 4 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bergamo l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa perl'importo di € 218.000 , oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di rimborso di una s erie di buoni fruttiferi postali. A tal fine ha esposto di aver richiesto di poter riscuotere i buoni postali con il riconoscimento dei tassi di interesse indicati su ciascuno di essi e di essersi visto rifiutare il pagamento dell'importo dovuto in forza dell'applicazione della tabella posta sul retro dei buoni; ha precisato che da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa si era manifestata la disponibilità al rimborso dei buoni, ma con gli interessi determinati nella minor somma risultante dall'applicazione del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] e a condizione che da parte del richiedente si fosse sottoscri tta la dichiarazione "a conferma e benestare del rimborso"; ha aggiunto che in assenza di tale sottoscrizione da parte sua, nulla era stato rimborsato né per capitale né per interessi. La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso al decreto ingiuntivo n. 481/14 e n. 692/14 R.G ., chiedendo in via preliminare dichiararsi nullo o revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva dell'opponente ai sensi dell'art. 4, comma 2 , D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e per carenza di legittimazione attiva dell'opposto e/o per inammissibilità della domanda di rimborso, respingendosiin ogni caso la domanda siccome infondata in fatto e in diritto. In particolare ha motivato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva facendo a tal fine richiamo all'art. 4, comma 2, D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo cui emittente e debitrice dei Buoni di causa non era la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., all'epoca neppure esistente in quanto tale, bensì il Ministero dell'Economia, rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., da cui discendeva la legittimazione sostanziale e processuale di quest'ultima; nel merito, ed in subordine, ha osservato che comunque il tasso di interesse da applicarsi avrebbe dovuto essere non quello risultante dai documenti stessi bensì quello disposto dai DM susseguitisi nel tempo poteva trarsi (con conseguente rideterminazione nel dovuto nel minor importo indicato, di € 119.093,75. I tassi di interessi dei buoni erano, infatti, autoritativamente fissati da atti ammini strativi sulla base di leggi, così che le disposizioni di essi dovevano considerarsi inserite automaticamente nei buoni ai sensi dell'art. 1339 c.c.; i buoni in parola, peraltro, non erano titoli di credito; la loro disciplina non era ordinaria civilistica, ma pubblico-amministrativa, derivante dalle leggi speciali ed in particolare specificatamente dall'art. 173 DPR n.156/73 , dall'art. 3 DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dagli art. 4 e 6 DM 13.6.1986. 2.─ Il Tribunale di Bergamo d isattendeva l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ed accoglieva nel merito l’opposizione, condanna ndo [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al pagamentodi € 119.093,75oltre accessori di legge. 3. ─ [OSCURATO:PERSONA] gravame dinanzi alla Corte di Brescia , riproponendo le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione attiva di Locatelli (i titoli erano cointestati anche a [OSCURATO:PERSONA], deceduta,il cui erede era [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato per iscritto che non vi fosse obbligo di presentare la dichiarazione di successione),nonché di legittimazione passiva per non essere titolare del rapporto obbligatorio controverso. Locatelli proponeva appello incidentale contestando l’applicabilità del d.m. del giugno 1996 Con la sentenza qui impugnata, la Corte adita respingeva l’appello principale e quello incidentale. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a)in applicazione dei principi espressi dalle SS.UU. n. 3963/2019 al rapporto in questione va applicato il testo dell’art. 173 del DPR n.156/1973 come novellato dall’art. 1 d.l. n. 460/1974 convertito in l. n. 588/1974 che consente la variazione sui buoni postali del tasso di interesse anche in peius; b) la modalità di comunicazione della variazione è espletata efficacemente con la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. La messa a disposizione della tabella integrativa ha la sola finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l’Ufficio postale l’ammontare del proprio credito per interessi all’esito della intervenuta variazione. 4. ─[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha nno presentato ricorso per la cassazione parziale della citata sentenza con tremotivi ed anche memori a . 5. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti deduc ono : 6.1.─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione d ell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n.3963/2019). (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’unione europea ex art. 267 TFUE per contrasto della norma interna con il diritto unionale. 6.2. ─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1337 e 1375 c.c.: i doveri informativi gravanti in capo a [OSCURATO:PERSONA] all’atto del collocamento dei buoni postali fruttiferi e, ancora, a seguito della pubblicazione del d.m. 13. 6.1986 con conseguente diritto dei ricorrential risarcimento del danno (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). 6.3. ─ Le censure sono connesse e possono essere trattate unitariamente. Le deduzioni sono infondate.Vale qui richiamare quanto al riguardo da ultimo statuito da Cass., n. 567/2023 che ha enunciato il seguente principio di diritto: « la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, convertito in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni». Di tale questione la Corte di legittimità si è peraltro occupata più volte (Cass., n. 24639/2021; Cass., n. 38114/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass., n. 19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass., n. 3321/2023). E’ stato osservato che «la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie ‘Q’, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie ‘Q/P’, con la disciplina prevista per i buoni della serie ‘P’, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie ‘Q’, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie ‘Q’, si applica anche alla serie ‘Q/P’, di modo che sul documento viene apposta la sigla ‘Q/P’, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie ‘P’ è palesemente esclusa» (citt. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, in motivazione). Sul presunto obbligo posto in capo a Poste italiane di adoperarsi attivamente ai fini dell’informativa sulla variazione del tasso è necessario ribadire, ancora una volta che a tal fine, proprio tenuto conto della natura dell’emittente all’epoca dei fatti, le Sezioni Unite di questa Corte n. 3963 del 2019 hanno ritenuto legittimamente variato il tasso per effetto della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del decreto ministerialedi variazione, «tenuto conto che l’emittente, quale ente pubblico, incarnava anche interessi pubblici legati al contemperamento dei vincoli di bilancio rispetto alle aspettative di tutela del risparmio privato; e che tanto consentiva di ritenere che la delegazione normativa contenuta nella norma primaria (art. 173 codice postale) a un decreto ministeriale rendesse quest’ultimo valido veicolo integrativo dl precetto primario». Con la predetta sentenza si è definitivamente chiarito che «l a conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. E’, quindi, erroneo ritenere, come fanno invece i ricorrenti , che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore».Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020, che ha chiarito come il d.m. in questione non sia lesivo della posizione del risparmiatore, soffermandosi in particolare nel sottolineare le peculiarità, sotto il profilo dell’interesse pubblico perseguito, dell’emissione dei buoni postali, in ragione del che si giustifica la diversità di trattamento rispetto agli altri strumenti finanziari. Anche larichiesta di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE è fondata su una interpretazione della normativa che è in contrasto con la particolare rilevanza dell’interesse pubblico richiamata da Corte Costituzionale e più volte evidenziata anche dalla giurisprudenza di questa Corte, allorché ha inteso chiarire le rationes legis poste a fondamento delle emissioni in parola (Cfr., Cass., n. 22619/2023, ma anche Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2023; Cass., n. 87/2023; Cass., n. 122/2023; Cass., n. 567/2023; Cass., n. 26718/2023; Cass., n. 6805/2024; Cass., n. 6762/2024). Peraltro occorre ribadire a quest’ultimo riguardo che, in base al criterio del cd. "acte clair", non esiste alcun diritto della parte che formula la relativa istanza all'automatico rinvio ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, essendo sufficiente che le ragioni del diniego siano espresse (Corte EDU, caso Ullens de [OSCURATO:PERSONA] vs. Belgio) ovvero implicite se la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte BDU, caso WindTelecomunicazioni vs. Italia, §36) (Cass., n. 19880/2021; Cass., n. 36776/2022).La Corte di Giustizia, difatti, anche da ultimo (con sentenza resa alla grande sezione in causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA]), nel chiarire – nuovamente– la portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza, ex art. 267, comma 3, del TFUE, ha posto l’accento sulla necessità che è compito del giudice nazionale , all’esito dell’esercizio del potere-dovere di valutazione sul punto, accertar ne l’esistenza dei presupposti, nell’ambito del sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici medesimi, cui è estranea ogni influenza decisiva delle parti (punti 50-57); significativamente, inoltre, ha sottolineato che «ciò posto, la mera possibilità di effettuare una o diverse altre letture di una disposizione del diritto dell’Unione, nei limiti in cui nessuna di queste altre letture appaia sufficientemente plausibile al giudice nazionale interessato, segnatamente alla luce del contesto e della finalità di detta disposizione, nonché del sistema normativo in cui essa si inserisce, non può essere sufficiente per considerare che sussista un dubbio ragionevole quanto all’interpretazione corretta di tale disposizione» (punto 48) (cfr. Cass., n. 603/2023). 8.− Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 2248/1865 all. E in ordine alla disapplicazione del d.m. 13.6.1986 (ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.) 8.1− La censura non muove efficaci deduzioni sulla motivazione della Corte sul punto che ha ricordato che l’obbligo di motivazione per i provvedimenti amministrativi è stata introdotto con la l. 241/1990(e quindi successivamente al d.m.). In ogni caso la legge ha escluso dall’obbligo di motivazione i provvedimenti a carattere generale e non rivolti ad un singolo risparmiatore. A ciò si deve aggiungere che la disapplicazione è consentita soltanto se gli atti amministrativi non siano direttamente generatori di una lesione, come esattamente accade, invece, nel caso di specie per la delineata riduzione degli interessi. 9.− Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrential pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per compensi e € 200 per esborsi,oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore i