Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 30711/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4021/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5726/2020 depositata il 18/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale ed i difensori delle parti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Frosinone , domandando il riconoscimento del proprio acquisto per usucapione abbreviata, ai sensi della legge n. 346/76, di un fondo in Anagni . [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione nonché domande riconvenzionali volte alla declaratoria di illegittimità di lavori di aratura e semina effettuati ex adverso.

Il Tribunale, dando atto del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, dichiarò improcedibilela domanda. [OSCURATO:PERSONA] propo se gravame.

Nella resistenza della contropart e , con sentenza n. 5726, depositata il 18 novembre 20 20 , la Corte d’appello di Roma –in parziale riforma della decisione impugnata – dichiarò improcedibile la sola domanda riconvenzionale del Pompi e rigettò la domanda del Tuffi.

I giudici di secondo grado rilevarono che l’originaria domanda del Tuffi era pienamente procedibile e che era stato invece l’appellante a non aver attivato il relativo procedimento di mediazione nei tempi previsti .

L’opposizione avrebbe dovuto pertanto essere decisa nel merito ed, al riguardo, il Tuffi – nella sua veste di attore sostanziale – non aveva reiterato in fase di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie svolte con l’atto di appello.

Conseguentemente, la richiesta di prova orale avrebbe dovuto ritenersi abbandonata e la fondatezza delladomanda non dimostrata.

Ricorreper cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi .

ResisteMario Pompi con controricorso.

La causa, originariamente avviata alla camera di consiglio della 6^ sezione civile, è stata rimessa all’udienza pubblica, mancando l’evidenza decisoria.

In prossimità della presente udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie.

Il Procuratore GeneraleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba ha concluso per l’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, adducendo la violazione e falsa interpretazione degli artt. 83 comma 7° lettera h l. n. 27/20 c.c. , 346, 352 e 121 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si denuncia che la Corte di appello avrebbe erroneamente denegato la domanda dell’originario ricorrente, ritenendo che le istanze istruttorie fossero state abbandonate.

In realtà, all’atto della precisazione delle conclusioni, egli aveva richiamato espressamente “tutte le deduzioni, eccezioni e produzioni in atti formulate nei precedenti scritti difensivi”.In tal modo, sarebbe stato violato il principio della garanzia del diritto di difesa e del giusto processo, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazionee falsa interpretazione degli artt. 112, 115, 116 e 354 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 3 l. n. 376/1976, giacché la sentenza di appello avrebbe disatteso la volontà espressa nella comparsa di costituzione e risposta ed avrebbeinvertito l’onere della prova.

La Corte distrettuale avrebbe emesso una sentenza di rigetto della domanda proposta in via di eccezione a quella proposta da controparte e non riproposta in appello, ossia la domanda riguardante l’accertamento del proprio diritto dominicale sul terreno gravato dal decreto di usucapione opposto, violando così il principio di non contestazione dei fatti dedotti dall’appellato.

In altri termini, il Pompi non avrebbe inteso devolvere al giudice di appello i motivi di opposizione di merito svolti in primo grado, nel proprio giudizio di opposizione al decreto di usucapione.

Perciò, entrando nel merito della vicenda, i giudici di secondo grado avrebbero violato il principio posto dall’art.112 c.p.c.

3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., si censura la nullità della sentenza per omessa, contraddittoria o apparente motivazione, circa la volontà espressa negli atti difensivi.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare la portata complessiva dell’atto di gravame, come inteso a riconoscere il diritto di proprietà per il quale era stato emesso il decreto di usucapione, il che avrebbe reso superflue le istanze istruttorie, per le quali, in ogni caso, il ricorrente ribadiva il proprio diritto all’assunzione e la carenza di motivazione al loro diniego. 4.Il primo motivo è fondato.

Allorquando la causa venga trattenuta in decisione senza che il giudice si sia pronunciato espressamente sulleistanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare leconclusioni, reiterato le detteistanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco(Sez. 1, n. 4487 del 19 febbraio 2021).

In particolare, la volontà inequivoca di non insistere nella richiestaistruttoria va accertata in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con leconclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione ( Sez. 2, n. 33 103 del 10 novembre 2021; Sez. 6-3, n. 10767 del 4 aprile 2022).

Nella specie, la sentenza impugnata ha affermato (pag. 5) : “ Tuttavia nelle conclusioni rassegnate nelle note depositate telematicamente per l’udienza di precisazione delleconclusioni del 25.6.2020 – tenutasi con trattazione scritta ex art. 83 comma 7, lett.

H) D.L. n. 18/2020conv.

In l. 27/2020 e modificato dal d.l. 28/20– l’appellato no n ha riproposto le proprie istanze istruttorie come sarebbe stato suo onere.

Infatti, per consolidata giurisprudenza della S.C., la parte ha l’onere di reiterare le proprie istanze al momento della precisazione delle conclusioni”.

In realtà, come premesso, la Corte d’appello si è discostata dalla citata e più recente giurisprudenza, giacché non ha dato conto della valutazione circa la ritenuta volontàdel Tuffi di abbandonare le istanze istruttorie, formulate con la comparsa di rispostasenza valutare la condotta processuale.

Occorre sottolineare che la fattispecie è differente dalle ipotesi in cui il giudice di merito abbia rigettato la richiesta di ammissione delle prove per testi, in esito ad uno scrutinio circa l’ammissibilità e la rilevanza dell’articolato proposto.In quel caso, il ricorrente avrebbe avuto l'onere , ol tre che di indicare specificamente i predetti mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, anche di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Sez. 3, n. 9674 del 12 aprile 2023; Sez. 2, n. 18630 del 30 novembre 2023; Sez. 3, n. 30810 del 6 novembre 2023).

Invece, avendo la Corte d’appello dichiarato rinunciata l’istanza di prova, è sufficiente la riproposizione specifica del capitolato, senza la dimostrazione della decisività di ciascuna delle circostanze dedotte.

Ed allora, poichéal giudice di merito compete il giudizio sull’ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova, in sede di rinvio occorrerà in primo luogo verificare se, con l’omissione della riproposizione dell’articolato probatorio, la parte intende sse davvero rinunziarvi , ed, in ipotesi negativa, verificare l’ammissibilità e la rilevanzadel contenuto dei singoli capitoli.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

Per un verso, difetta di specificità, giacché il Tuffi avrebbe dovuto riportare i branidell’atto di appello per la parte ritenuta rilevante , al fine di dimostrare che la domanda riguardante l’accertamento del diritto dominicale sul terreno gravato dal decreto di usucapione oppostonon era stata riproposta da l Pompi in fase di gravame.

Per altro verso, neppure può condividersi la costruzione probatori a , che vorrebbe addossare sull’opponente la prova della proprietà del fondo e dunque dedurre, dalla mancanza di una domanda dichiarativa, il fatto pacifico della proprietà in capo al ricorrente.

Va intanto ricordato che, anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 346, laprova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'"animus", deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva.

Pertanto, indipendentemente dalla scelta de l procedimento (sommario o ordinario), chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Sez. 2, n. 22667 del 27 settembre 2017).

In particolare, l’art. 3 della legge n. 346/1976 afferma che: “Sull'opposizione il pretore (oggi tribunale) giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore”.

Sostanzialmente, si ripete lo schema dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l’attrice sostanziale è la parte opposta.

Ed il fatto che il primo giudice avesse dichiarato improcedibile la domanda, lasciava intatto l’onere probatorio avanti la Corte d’appello, che correttamente riformando il punto riguardante la questione di rito, ha successivamente valutato la domandadi usucapione, oggetto dell’originario ricorso.

Né ha fondamento l’invocata applicazione dell’art. 115 c.p.c., atteso che il Pompi nel suo gravame avrebbe omesso di richiamare la domanda riconvenzionale, sia perché i l principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto, sia perché l’originaria domanda riconvenzionale presupponeva la qualità di dominus del fondo di Anagni, di cui non è stata sollecitatala declaratoria.

6. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

Accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo ed assorbit o i l terzo, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione, che valuterà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo , dichiara to inammissibile il secondo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4021/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5726/2020 depositata il 18/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale ed i difensori delle parti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Frosinone , domandando il riconoscimento del proprio acquisto per usucapione abbreviata, ai sensi della legge n. 346/76, di un fondo in Anagni . [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione nonché domande riconvenzionali volte alla declaratoria di illegittimità di lavori di aratura e semina effettuati ex adverso. Il Tribunale, dando atto del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, dichiarò improcedibilela domanda. [OSCURATO:PERSONA] propo se gravame. Nella resistenza della contropart e , con sentenza n. 5726, depositata il 18 novembre 20 20 , la Corte d’appello di Roma –in parziale riforma della decisione impugnata – dichiarò improcedibile la sola domanda riconvenzionale del Pompi e rigettò la domanda del Tuffi. I giudici di secondo grado rilevarono che l’originaria domanda del Tuffi era pienamente procedibile e che era stato invece l’appellante a non aver attivato il relativo procedimento di mediazione nei tempi previsti . L’opposizione avrebbe dovuto pertanto essere decisa nel merito ed, al riguardo, il Tuffi – nella sua veste di attore sostanziale – non aveva reiterato in fase di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie svolte con l’atto di appello. Conseguentemente, la richiesta di prova orale avrebbe dovuto ritenersi abbandonata e la fondatezza delladomanda non dimostrata. Ricorreper cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi . ResisteMario Pompi con controricorso. La causa, originariamente avviata alla camera di consiglio della 6^ sezione civile, è stata rimessa all’udienza pubblica, mancando l’evidenza decisoria. In prossimità della presente udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore GeneraleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba ha concluso per l’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, adducendo la violazione e falsa interpretazione degli artt. 83 comma 7° lettera h l. n. 27/20 c.c. , 346, 352 e 121 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si denuncia che la Corte di appello avrebbe erroneamente denegato la domanda dell’originario ricorrente, ritenendo che le istanze istruttorie fossero state abbandonate. In realtà, all’atto della precisazione delle conclusioni, egli aveva richiamato espressamente “tutte le deduzioni, eccezioni e produzioni in atti formulate nei precedenti scritti difensivi”.In tal modo, sarebbe stato violato il principio della garanzia del diritto di difesa e del giusto processo, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte. 2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazionee falsa interpretazione degli artt. 112, 115, 116 e 354 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 3 l. n. 376/1976, giacché la sentenza di appello avrebbe disatteso la volontà espressa nella comparsa di costituzione e risposta ed avrebbeinvertito l’onere della prova. La Corte distrettuale avrebbe emesso una sentenza di rigetto della domanda proposta in via di eccezione a quella proposta da controparte e non riproposta in appello, ossia la domanda riguardante l’accertamento del proprio diritto dominicale sul terreno gravato dal decreto di usucapione opposto, violando così il principio di non contestazione dei fatti dedotti dall’appellato. In altri termini, il Pompi non avrebbe inteso devolvere al giudice di appello i motivi di opposizione di merito svolti in primo grado, nel proprio giudizio di opposizione al decreto di usucapione. Perciò, entrando nel merito della vicenda, i giudici di secondo grado avrebbero violato il principio posto dall’art.112 c.p.c. 3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., si censura la nullità della sentenza per omessa, contraddittoria o apparente motivazione, circa la volontà espressa negli atti difensivi. La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare la portata complessiva dell’atto di gravame, come inteso a riconoscere il diritto di proprietà per il quale era stato emesso il decreto di usucapione, il che avrebbe reso superflue le istanze istruttorie, per le quali, in ogni caso, il ricorrente ribadiva il proprio diritto all’assunzione e la carenza di motivazione al loro diniego. 4.Il primo motivo è fondato. Allorquando la causa venga trattenuta in decisione senza che il giudice si sia pronunciato espressamente sulleistanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare leconclusioni, reiterato le detteistanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco(Sez. 1, n. 4487 del 19 febbraio 2021). In particolare, la volontà inequivoca di non insistere nella richiestaistruttoria va accertata in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con leconclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione ( Sez. 2, n. 33 103 del 10 novembre 2021; Sez. 6-3, n. 10767 del 4 aprile 2022). Nella specie, la sentenza impugnata ha affermato (pag. 5) : “ Tuttavia nelle conclusioni rassegnate nelle note depositate telematicamente per l’udienza di precisazione delleconclusioni del 25.6.2020 – tenutasi con trattazione scritta ex art. 83 comma 7, lett. H) D.L. n. 18/2020conv. In l. 27/2020 e modificato dal d.l. 28/20– l’appellato no n ha riproposto le proprie istanze istruttorie come sarebbe stato suo onere. Infatti, per consolidata giurisprudenza della S.C., la parte ha l’onere di reiterare le proprie istanze al momento della precisazione delle conclusioni”. In realtà, come premesso, la Corte d’appello si è discostata dalla citata e più recente giurisprudenza, giacché non ha dato conto della valutazione circa la ritenuta volontàdel Tuffi di abbandonare le istanze istruttorie, formulate con la comparsa di rispostasenza valutare la condotta processuale. Occorre sottolineare che la fattispecie è differente dalle ipotesi in cui il giudice di merito abbia rigettato la richiesta di ammissione delle prove per testi, in esito ad uno scrutinio circa l’ammissibilità e la rilevanza dell’articolato proposto.In quel caso, il ricorrente avrebbe avuto l'onere , ol tre che di indicare specificamente i predetti mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, anche di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Sez. 3, n. 9674 del 12 aprile 2023; Sez. 2, n. 18630 del 30 novembre 2023; Sez. 3, n. 30810 del 6 novembre 2023). Invece, avendo la Corte d’appello dichiarato rinunciata l’istanza di prova, è sufficiente la riproposizione specifica del capitolato, senza la dimostrazione della decisività di ciascuna delle circostanze dedotte. Ed allora, poichéal giudice di merito compete il giudizio sull’ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova, in sede di rinvio occorrerà in primo luogo verificare se, con l’omissione della riproposizione dell’articolato probatorio, la parte intende sse davvero rinunziarvi , ed, in ipotesi negativa, verificare l’ammissibilità e la rilevanzadel contenuto dei singoli capitoli. 5. Il secondo motivo è inammissibile. Per un verso, difetta di specificità, giacché il Tuffi avrebbe dovuto riportare i branidell’atto di appello per la parte ritenuta rilevante , al fine di dimostrare che la domanda riguardante l’accertamento del diritto dominicale sul terreno gravato dal decreto di usucapione oppostonon era stata riproposta da l Pompi in fase di gravame. Per altro verso, neppure può condividersi la costruzione probatori a , che vorrebbe addossare sull’opponente la prova della proprietà del fondo e dunque dedurre, dalla mancanza di una domanda dichiarativa, il fatto pacifico della proprietà in capo al ricorrente. Va intanto ricordato che, anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 346, laprova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'"animus", deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva. Pertanto, indipendentemente dalla scelta de l procedimento (sommario o ordinario), chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Sez. 2, n. 22667 del 27 settembre 2017). In particolare, l’art. 3 della legge n. 346/1976 afferma che: “Sull'opposizione il pretore (oggi tribunale) giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore”. Sostanzialmente, si ripete lo schema dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l’attrice sostanziale è la parte opposta. Ed il fatto che il primo giudice avesse dichiarato improcedibile la domanda, lasciava intatto l’onere probatorio avanti la Corte d’appello, che correttamente riformando il punto riguardante la questione di rito, ha successivamente valutato la domandadi usucapione, oggetto dell’originario ricorso. Né ha fondamento l’invocata applicazione dell’art. 115 c.p.c., atteso che il Pompi nel suo gravame avrebbe omesso di richiamare la domanda riconvenzionale, sia perché i l principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto, sia perché l’originaria domanda riconvenzionale presupponeva la qualità di dominus del fondo di Anagni, di cui non è stata sollecitatala declaratoria. 6. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo. Accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo ed assorbit o i l terzo, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione, che valuterà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il primo motivo , dichiara to inammissibile il secondo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla C
Sentenza Cassazione n. 30711/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris