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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 32828/2022

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ORDINANZA sul ricorso 10228/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 33 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 61 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 5050/2015 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 1529/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 24 dicembre 2015, ha confermato la statuizione del Tribunale della stessa città con la quale era stato respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto a ottenere l'accertamento del diritto a essere inquadrato nella categoria D3 e la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno;

2. la Corte territoriale ha premesso che l'appellante, inquadrato nella sesta qualifica funzionale e poi nell'area C, posizione economica C5, aveva dedotto di avere sempre svolto le funzioni di «ispettore fitosanitario», riconducibili all'area D, e di avere pertanto diritto all'attribuzione della qualifica superiore e, conseguentemente, a percepire il trattamento economico corrispondente alla professionalità posseduta; il giudice d'appello ha però rilevato, circa la domanda di diverso inquadramento su cui si controverte in questa sede, che il Carelli non aveva allegato le tabelle di inquadramento all'atto della stipula del primo c.c.n.l. richiamato; aggiungeva che, in ogni caso, dalla lettura di esse emergeva che la Regione non poteva riconoscere all'appellante, privo di diploma di laurea, l'inquadramento nella categoria D;

3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi illustrati con memoria, cui ha opposto difese la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;

4. la causa perviene all'odierna udienza camerale a seguito di rinvio per impedimento del relatore.[OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi dell'artt. 101, comma 2, 360, comma 1 n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio; in sintesi, il ricorrente si duole che la Corte territoriale avrebbe basato la decisione su un'erronea interpretazione delle tabelle allegate al CCNL del 31.3.1999 e ritenuto, quindi, che occorresse la laurea ai fini dell'inquadramento mentre il ricorrente ne era sprovvisto; senonché, tale aspetto - integrante (ad avviso del ricorrente) una «questione mista di fatto e di diritto» mai fatta oggetto prima di discussione - avrebbe dovuto essere segnalata preventivamente alle parti onde evitare la sentenza «a sorpresa» o la «terza via»;

2. la seconda censura, formulata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione o falsa applicazione, degli artt. 3, comma 6, CCNL 31 marzo 1999 per il personale del comparto Regioni e autonomie locali, che non considerava il requisito della laurea; richiamati i profili professionali dell'allegato A, CCNL 1999, il ricorrente sostiene che quello di «ispettore fitosanitario» non vi sarebbe ricompreso, sicché operava, ex art. 3 comma 6, CCNL cit., la facoltà di classificazione rimessa all'autonomia della Regione la quale aveva emesso il decreto dirigenziale n. 3901 del 7.4.2014, inerente alla rideterminazione dei profili professionali, la cui efficacia, avendo esso portata «meramente ricognitiva», retroagirebbe all'epoca d'adozione del CCNL del 1999; aggiunge il ricorrente che i compiti di ispettore fitosanitario, sintetizzati nell'art. 35 d.

Igs. n. 214/2005, ad un attento esame, «rientrano pienamente tra quelli che la tabella A CCNL del 1999 esemplifica per la categoria D» ;

3. le censure svolte dal ricorrente possono essere esaminate congiuntamente; esse sono inammissibili;le critiche si concentrano, infatti, sulla presunta ininfluenza del requisito della laurea, profilo (questo) che rappresenta solo una delle due rationes decidendi della reiezione della domanda di diverso inquadramento; com'è agevole constatare dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di merito ha respinto il primo capo di domanda anzitutto per «la mancata allegazione delle tabelle di inquadramento», salvo aggiungere, in termini meramente rafforzativi (cfr. la locuzione «in ogni caso» a pag. 7, 1° cpv. della motivazione), che costituiva imprescindibile presupposto per il superiore inquadramento il possesso del titolo di studio (i.e., diploma di laurea) di cui il Carelli era privo; orbene, è jus receptum che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, con la formulazione di specifiche doglianze avverso le diverse rationes decidendi che sostengono la sentenza impugnata (tra le tante: Cass.

SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass.22 gennaio 2018, n. 1479; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 2108 del 2012); a ciò consegue che in caso di omessa impugnazione di una delle plurime rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sorreggere la decisione nel suo complesso si verifica l'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione o del singolo motivo, perché per effetto della suindicata omissione le statuizioni non impugnate divengono definitive e non potrebbe in nessun caso più prodursi il relativo annullamento (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass.

SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass.

SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2961);

4. aggiungasi, per completezza, che le richiamate censure sono entrambe volte a sostenere l'irrilevanza del requisito della laurea, asseritamente «frutto di un'erronea interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi di categoria, i quali, attese le peculiarità tecniche del lavoro degli ispettori fitosanitari, consentono un inquadramento differente rispetto agli altri dipendenti»; senonché, tali allegazioni si appalesano infondate alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte con sentenza 3 febbraio 2022, n. 3418, atteso che il ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; tale pronuncia, menzionando Cass.

S.U. n. 10822/2008, ha affermato, in fattispecie sovrapponibile, l'infondatezza della domanda di inquadramento nella categoria D3 alla stregua del rilievo secondo cui, nel contesto di disciplina recata dal d.lgs. n. 214/2005, articolo 34, in questa sede invocata dal ricorrente, la qualifica di ispettore fitosanitario non esprime di per sé competenze univoche apprezzabili ai fini dell'inquadramento, poiché nelle attività riservate al servizio fitosanitario rientrano sia compiti che richiedono una specifica abilitazione professionale, sia attività che possono essere compiute da soggetti sprovvisti di quella peculiare professionalità; è, altresì, significativo osservare che la Regione [OSCURATO:PERSONA], con la legge n. 28/2003, intitolata inquadramento degli ispettori fitosanitari, aveva previsto che i soggetti assegnati alle attività curate dal servizio fitosanitario (espressamente elencate nel testo normativo) e in possesso dello specifico tesserino di riconoscimento di ispettore, potessero essere inquadrati nella qualifica di funzionario-categoria D3, previo superamento di un concorso riservato per titoli ed esami, ma l'intera disciplina è stata ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Consulta con la sentenza n. 159/2005 con la quale la Corte, oltre a ritenere violato il principio secondo cui l'art. 97 Cost. non consente scivolamenti automatici verso posizioni superiori, ha anche disatteso la tesi della difesa regionale fondata sulla specificità dell'esperienza professionale maturata dagli addetti al servizio, evidenziando che in realtà la legge, nell'elencare i compiti propri del servizio in parola, aveva incluso funzioni tecniche e amministrative che non esprimevano alcuna professionalità specifica, idonea a giustificare lo sviluppo di carriera; invero, la motivazione della pronuncia della Corte Costituzionale sviluppa argomenti sufficienti, da soli, a dimostrare l'infondatezza della domanda di inquadramento superiore, fondata unicamente sul possesso della qualifica di ispettore, domanda che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già disatteso, sia pure in fattispecie nella quale veniva in rilievo la legislazione regionale della Regione Lazio, rilevando che, in difetto di una normativa speciale sull'inquadramento, il solo possesso della qualifica di ispettore sanitario non è sufficiente a giustificare l'inquadramento nell'area D in deroga alla tabella di corrispondenza stabilita dalle parti collettive in occasione del passaggio dalle qualifiche funzionali alle Aree (Cass.

S.U. n. 10822/2008); correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso, nella decisione impugnata, la fondatezza della domanda di superiore inquadramento, come formulata dal Carelli;

5. alla stregua delle considerazioni già indicate, il ricorso è inammissibile; le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsi, 1 5 % di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10228/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 33 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 61 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 5050/2015 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 1529/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 24 dicembre 2015, ha confermato la statuizione del Tribunale della stessa città con la quale era stato respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto a ottenere l'accertamento del diritto a essere inquadrato nella categoria D3 e la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno; 2. la Corte territoriale ha premesso che l'appellante, inquadrato nella sesta qualifica funzionale e poi nell'area C, posizione economica C5, aveva dedotto di avere sempre svolto le funzioni di «ispettore fitosanitario», riconducibili all'area D, e di avere pertanto diritto all'attribuzione della qualifica superiore e, conseguentemente, a percepire il trattamento economico corrispondente alla professionalità posseduta; il giudice d'appello ha però rilevato, circa la domanda di diverso inquadramento su cui si controverte in questa sede, che il Carelli non aveva allegato le tabelle di inquadramento all'atto della stipula del primo c.c.n.l. richiamato; aggiungeva che, in ogni caso, dalla lettura di esse emergeva che la Regione non poteva riconoscere all'appellante, privo di diploma di laurea, l'inquadramento nella categoria D; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi illustrati con memoria, cui ha opposto difese la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4. la causa perviene all'odierna udienza camerale a seguito di rinvio per impedimento del relatore.[OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi dell'artt. 101, comma 2, 360, comma 1 n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio; in sintesi, il ricorrente si duole che la Corte territoriale avrebbe basato la decisione su un'erronea interpretazione delle tabelle allegate al CCNL del 31.3.1999 e ritenuto, quindi, che occorresse la laurea ai fini dell'inquadramento mentre il ricorrente ne era sprovvisto; senonché, tale aspetto - integrante (ad avviso del ricorrente) una «questione mista di fatto e di diritto» mai fatta oggetto prima di discussione - avrebbe dovuto essere segnalata preventivamente alle parti onde evitare la sentenza «a sorpresa» o la «terza via»; 2. la seconda censura, formulata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione o falsa applicazione, degli artt. 3, comma 6, CCNL 31 marzo 1999 per il personale del comparto Regioni e autonomie locali, che non considerava il requisito della laurea; richiamati i profili professionali dell'allegato A, CCNL 1999, il ricorrente sostiene che quello di «ispettore fitosanitario» non vi sarebbe ricompreso, sicché operava, ex art. 3 comma 6, CCNL cit., la facoltà di classificazione rimessa all'autonomia della Regione la quale aveva emesso il decreto dirigenziale n. 3901 del 7.4.2014, inerente alla rideterminazione dei profili professionali, la cui efficacia, avendo esso portata «meramente ricognitiva», retroagirebbe all'epoca d'adozione del CCNL del 1999; aggiunge il ricorrente che i compiti di ispettore fitosanitario, sintetizzati nell'art. 35 d. Igs. n. 214/2005, ad un attento esame, «rientrano pienamente tra quelli che la tabella A CCNL del 1999 esemplifica per la categoria D» ; 3. le censure svolte dal ricorrente possono essere esaminate congiuntamente; esse sono inammissibili;le critiche si concentrano, infatti, sulla presunta ininfluenza del requisito della laurea, profilo (questo) che rappresenta solo una delle due rationes decidendi della reiezione della domanda di diverso inquadramento; com'è agevole constatare dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di merito ha respinto il primo capo di domanda anzitutto per «la mancata allegazione delle tabelle di inquadramento», salvo aggiungere, in termini meramente rafforzativi (cfr. la locuzione «in ogni caso» a pag. 7, 1° cpv. della motivazione), che costituiva imprescindibile presupposto per il superiore inquadramento il possesso del titolo di studio (i.e., diploma di laurea) di cui il Carelli era privo; orbene, è jus receptum che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, con la formulazione di specifiche doglianze avverso le diverse rationes decidendi che sostengono la sentenza impugnata (tra le tante: Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass.22 gennaio 2018, n. 1479; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 2108 del 2012); a ciò consegue che in caso di omessa impugnazione di una delle plurime rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sorreggere la decisione nel suo complesso si verifica l'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione o del singolo motivo, perché per effetto della suindicata omissione le statuizioni non impugnate divengono definitive e non potrebbe in nessun caso più prodursi il relativo annullamento (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2961); 4. aggiungasi, per completezza, che le richiamate censure sono entrambe volte a sostenere l'irrilevanza del requisito della laurea, asseritamente «frutto di un'erronea interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi di categoria, i quali, attese le peculiarità tecniche del lavoro degli ispettori fitosanitari, consentono un inquadramento differente rispetto agli altri dipendenti»; senonché, tali allegazioni si appalesano infondate alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte con sentenza 3 febbraio 2022, n. 3418, atteso che il ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; tale pronuncia, menzionando Cass. S.U. n. 10822/2008, ha affermato, in fattispecie sovrapponibile, l'infondatezza della domanda di inquadramento nella categoria D3 alla stregua del rilievo secondo cui, nel contesto di disciplina recata dal d.lgs. n. 214/2005, articolo 34, in questa sede invocata dal ricorrente, la qualifica di ispettore fitosanitario non esprime di per sé competenze univoche apprezzabili ai fini dell'inquadramento, poiché nelle attività riservate al servizio fitosanitario rientrano sia compiti che richiedono una specifica abilitazione professionale, sia attività che possono essere compiute da soggetti sprovvisti di quella peculiare professionalità; è, altresì, significativo osservare che la Regione [OSCURATO:PERSONA], con la legge n. 28/2003, intitolata inquadramento degli ispettori fitosanitari, aveva previsto che i soggetti assegnati alle attività curate dal servizio fitosanitario (espressamente elencate nel testo normativo) e in possesso dello specifico tesserino di riconoscimento di ispettore, potessero essere inquadrati nella qualifica di funzionario-categoria D3, previo superamento di un concorso riservato per titoli ed esami, ma l'intera disciplina è stata ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Consulta con la sentenza n. 159/2005 con la quale la Corte, oltre a ritenere violato il principio secondo cui l'art. 97 Cost. non consente scivolamenti automatici verso posizioni superiori, ha anche disatteso la tesi della difesa regionale fondata sulla specificità dell'esperienza professionale maturata dagli addetti al servizio, evidenziando che in realtà la legge, nell'elencare i compiti propri del servizio in parola, aveva incluso funzioni tecniche e amministrative che non esprimevano alcuna professionalità specifica, idonea a giustificare lo sviluppo di carriera; invero, la motivazione della pronuncia della Corte Costituzionale sviluppa argomenti sufficienti, da soli, a dimostrare l'infondatezza della domanda di inquadramento superiore, fondata unicamente sul possesso della qualifica di ispettore, domanda che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già disatteso, sia pure in fattispecie nella quale veniva in rilievo la legislazione regionale della Regione Lazio, rilevando che, in difetto di una normativa speciale sull'inquadramento, il solo possesso della qualifica di ispettore sanitario non è sufficiente a giustificare l'inquadramento nell'area D in deroga alla tabella di corrispondenza stabilita dalle parti collettive in occasione del passaggio dalle qualifiche funzionali alle Aree (Cass. S.U. n. 10822/2008); correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso, nella decisione impugnata, la fondatezza della domanda di superiore inquadramento, come formulata dal Carelli; 5. alla stregua delle considerazioni già indicate, il ricorso è inammissibile; le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsi, 1 5 % di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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