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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 34834/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22138-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Ric. 2021 n. 22138 sez.

ML -ud. 09-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 4376/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 22 febbraio 2021, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, nel quale l’Istituto era rimasto contumace, che l’aveva condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita sulla sua istanza in base a decreto ingiuntivo), della somma di € 9.262,88, a titolo di residuo di T.f.r.;

2. la Corte territoriale haritenuto tardivo l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado (pubblicata il 4 dicembre 2017), in quanto proposto (con ricorso depositato il 4 giugno 2018) oltre il termine (di trenta giorni) prescritto dall’art. 325 c.p.c., applicabile nel casodi specie per la notificazione della sentenza personalmente alla parte, rimasta contumace in primo grado, sia presso la sede di Caserta (il 15 gennaio 2018), sia presso la sede di Roma (il 23 gennaio 2018);

3. essa ha infine ritenuto di compensare le spese del grado tra le parti per “la natura meramente processuale della pronuncia”;

4. con atto notificato il 22 agosto 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo; l’[OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma c.p.c., per l’inesistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni, Ric. 2021 n. 22138 sez.

ML -ud. 09-11-2022 -3- esplicitamente indicate nella motivazione”(secondo il testo novellato dalla l. 69/2009, applicabile ratione temporis), non ravvisabili nella natura processuale della pronuncia (unico motivo);

2. esso è manifestamente fondato;

3. in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicare nella motivazione esplicitamente e che ne legittimano lacompensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 11 luglio 2014, n 16037; Cass. 14 marzo 2019, n. 7352);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22138-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Ric. 2021 n. 22138 sez. ML -ud. 09-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 4376/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 22 febbraio 2021, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, nel quale l’Istituto era rimasto contumace, che l’aveva condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita sulla sua istanza in base a decreto ingiuntivo), della somma di € 9.262,88, a titolo di residuo di T.f.r.; 2. la Corte territoriale haritenuto tardivo l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado (pubblicata il 4 dicembre 2017), in quanto proposto (con ricorso depositato il 4 giugno 2018) oltre il termine (di trenta giorni) prescritto dall’art. 325 c.p.c., applicabile nel casodi specie per la notificazione della sentenza personalmente alla parte, rimasta contumace in primo grado, sia presso la sede di Caserta (il 15 gennaio 2018), sia presso la sede di Roma (il 23 gennaio 2018); 3. essa ha infine ritenuto di compensare le spese del grado tra le parti per “la natura meramente processuale della pronuncia”; 4. con atto notificato il 22 agosto 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo; l’[OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma c.p.c., per l’inesistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni, Ric. 2021 n. 22138 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- esplicitamente indicate nella motivazione”(secondo il testo novellato dalla l. 69/2009, applicabile ratione temporis), non ravvisabili nella natura processuale della pronuncia (unico motivo); 2. esso è manifestamente fondato; 3. in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicare nella motivazione esplicitamente e che ne legittimano lacompensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 11 luglio 2014, n 16037; Cass. 14 marzo 2019, n. 7352); 4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli