CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 01579/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Nocera inferiore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. Ritenuto che i motivi dedotti (mancanza di moti va.zione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva) non sono consentiti in sede di legittimità perché reiterativi dell'atto di appello, con argomenti che la Corte territoriale ha valutato con ragionamento non manifestamente illogico, ineccepibile e non attaccato da specifiche censure (cfr. p. 4 e ss.). Considerato, comunque, che le censure attengono al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli, con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 - 01; Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il