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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 28748/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16802/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 37/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Properzio n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1667/2019 della Corte di appello di Torino, depositata il 14/10/2019; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le memorie delle parti depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del locale Tribunale che, in integrale accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 6399/2016, ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, breviter, GEIE) [OSCURATO:SOCIETA], ottenuto per il pagamento, da parte dell'associata [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 76.585,59, a titolo di contributo dell'associata stessa alle perdite verificatesi negli anni 2014 e 2015.

2. Risulta dalla sentenza impugnata: a) che [OSCURATO:SOCIETA]. era receduta dal GEIE Astrale con lettera raccomandata del 26 giugno 2015, con effetto a partire dall'esercizio sociale successivo, e cioè dal 10 gennaio 2016; b) che, con delibera assembleare del 24 novembre 2015, era stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2014, recante una perdita di C 29.314,19; c) che tale delibera non era stata impugnata ma, con successiva delibera del 29 marzo 2016, il bilancio r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 2014 era stato approvato nuovamente, accertandosi una perdita maggiore, pari ad C 59.286,00; d) che, con la medesima delibera del 29 marzo 2016, era stato approvato anche il bilancio al 31 dicembre 2015, recante una perdita di C 25.809,00.

La Corte d'appello, in estrema sintesi, ha escluso che sia stata fornita la prova delle dedotte perdite.

Per un verso, infatti, a [OSCURATO:SOCIETA] era inopponibile la delibera del 29 marzo 2016, in quanto successiva al suo recesso dal GEIE; per altro verso, la perdita di C 29.314,19, registrata al 31 dicembre 2014 con la prima delibera di approvazione del bilancio di quell'esercizio, era in effetti insussistente, in quanto coperta da riserve per C 55.551,00, dovendo disattendersi la tesi del GEIE appellante secondo cui, a tenore degli artt. 3 e 5 del suo statuto, l'accantonamento di riserve non era consentito: un tale divieto, invece, ad avviso della Corte d'appello, non era previsto dalle predette disposizioni statutarie.

3. Avverso detta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

5. Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 21, co. 2, e 34 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985 in relazione alla supposta necessità di approvazione delle perdite da parte del socio receduto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)», r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso la responsabilità dei membri uscenti del GEIE, durante i cinque anni successivi all'uscita, per le perdite di esercizio anteriori, pacificamente riconosciute dalle norme invocate, affermando la necessità di un requisito in effetti non previsto, quale l'approvazione da parte dell'associato uscente dei bilanci da cui risultano le perdite da coprire. b.

Secondo motivo: «Violazione dell'art. 2377 co. 9 in relazione all'art. 24 co. 1 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985 (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata, laddove ha fatto applicazione del principio di cui all'art. 2377, nono comma, cod. civ., per il quale la sostituzione della delibera assembleare fa salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della delibera sostituita: infatti, la delibera sostituita - quella cioè del 24 novembre 2015, recate la prima approvazione del bilancio 2014 - non aveva fatto sorgere alcun diritto, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], di limitare la propria responsabilità alle sole perdite registrate dalla delibera stessa. c.

Terzo motivo: «In ogni caso violazione dell'art. 1988 c.c. e dell'art. 2364 c.c. in relazione all'art. 24 co. 1 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985 (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) ovvero, in subordine, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.) », deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che a [OSCURATO:SOCIETA] non fosse opponibile neppure la minore perdita di esercizio di euro 29.314,19, da essa stessa approvata nella prima assemblea di approvazione del bilancio 2014, tenutasi il 24 novembre 2015, stante l'effetto di r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riconoscimento del debito conseguente all'approvazione del bilancio da parte dell'opponente. d.

Quarto motivo: «Violazione o falsa applicazione dell'art.2379 c.c. in relazione agli artt. 2423 e 2423 bis c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso la nullità della delibera assembleare del 24 novembre 2015, affetta, invece, da plurimi e gravi errori contabili, che ne compromettevano la chiarezza, veridicità e correttezza; con la conseguenza che la sostituzione di tale delibera costituiva atto dovuto, realizzato appunto con la successiva delibera assembleare 29 marzo 2016, di nuova approvazione del bilancio 2014, che doveva perciò ritenersi opponibile anche all'associata già receduta. e.

Quinto motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., nonché degli artt. 3 co. 1 e 21 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985, in relazione agli artt. 3, 5 e 24 dello Statuto del GEIE (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)», censurando la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che, essendo infondata la tesi, sostenuta dall'appellante, del divieto di costituzione di riserve in base allo statuto del GEIE, la domanda attorea non poteva essere accolta neppure limitatamente alla sola perdita di C 29.314,19, registrata dal bilancio 2014 approvato il 24 novembre 2015, essendo essa coperta da riserve di maggiore importo.

2. La controricorrente ha argomentato l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, siccome tardivamente notificata e ne ha in ogni caso chiesto il rigetto.

3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla controricorrente.

La sentenza r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata è stata pubblicata in data 14 ottobre 2019.

Il termine di sei mesi per l'impugnazione, che sarebbe scaduto il 14 aprile 2020, è rimasto sospeso dal 9 marzo all'il maggio 2020 compresi, per effetto della sospensione di tutti i termini processuali disposta, a causa della crisi epidemiologica da COVID-19, dal combinato disposto degli artt. 83, comma 2, del d.l. 17/3/2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e 36 del d.l. 8/4/2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40 del 2020.

Nel caso di specie, al 9 marzo 2020, epoca di inizio della citata sospensione, mancavano ancora 6 giorni allo spirare del quinto mese dal deposito della sentenza (scadente il 14 marzo 2020), sicché tali giorni vanno computati a decorrere dalla scadenza del termine della sospensione (11 maggio 2020), sicché il citato quinto mese di sospensione deve ritenersi scaduto il 17 maggio 2020; con l'ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione, pacificamente notificato con pec ricevuta il 17 giugno 2020, deve ritenersi tempestivo, in quanto notificato nell'ultimo giorno utile.

4. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili, giacché la Corte di appello non ha affatto affermato, come deduce il primo motivo, che l'approvazione dei bilanci accertanti le perdite, da parte dell'associato uscente, sia presupposto della responsabilità del medesimo per le perdite stesse, né che vadano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della delibera sostituita o che esista un diritto di Tinnesis a rispondere delle sole perdite registrate con la delibera sostituita (secondo motivo): ha invece, più semplicemente, ritenuto che - fermo restando in astratto il diritto del GEIE al ripianamento delle perdite ad opera degli associati - la sussistenza delle perdite oggetto di causa non era stata provata dall'opposto.

5. Prima di esaminare il terzo motivo, va esaminato il quinto, ad esso pregiudiziale.

Il ricorrente, come si è detto, censura, con il r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quinto motivo, la statuizione di esclusione della produzione di perdite anche in base al bilancio di esercizio 2014 come approvato con la delibera assembleare del 24 novembre 2015.

Critica in proposito l'interpretazione data dalla Corte d'appello alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 dello statuto del GEIE.

Tale critica è, però, inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza del ricorso, il quale rimanda alle predette disposizioni statutarie, senza tuttavia riprodurne il testo (dell'art. 3 vengono virgolettati solo alcuni passaggi, dell'art. 5 nulla), ciò che non consente a questa Corte di compiere i necessari accertamenti inerenti alla lamentata falsa applicazione delle relative norme denunciate come lese.

6. Il terzo motivo è conseguentemente assorbito.

Una volta, infatti, confermata l'esclusione della produzione di perdite anche secondo il bilancio 2014, come approvato con la delibera del 24 novembre 2015, viene meno la stessa base fattuale della censura articolata con tale motivo.

7. Il quarto motivo, infine, è inammissibile, perché le considerazioni svolte dal ricorrente a dimostrazione della ritenuta nullità del bilancio, come approvato con la delibera del 24 novembre 2015, costituiscono censure di merito, rimandando a un riesame degli atti di causa, non consentito in sede di legittimità.

8. L'inammissibilità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

9. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 7.000,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, ed C 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16802/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 37/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Properzio n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1667/2019 della Corte di appello di Torino, depositata il 14/10/2019; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le memorie delle parti depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del locale Tribunale che, in integrale accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 6399/2016, ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, breviter, GEIE) [OSCURATO:SOCIETA], ottenuto per il pagamento, da parte dell'associata [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 76.585,59, a titolo di contributo dell'associata stessa alle perdite verificatesi negli anni 2014 e 2015. 2. Risulta dalla sentenza impugnata: a) che [OSCURATO:SOCIETA]. era receduta dal GEIE Astrale con lettera raccomandata del 26 giugno 2015, con effetto a partire dall'esercizio sociale successivo, e cioè dal 10 gennaio 2016; b) che, con delibera assembleare del 24 novembre 2015, era stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2014, recante una perdita di C 29.314,19; c) che tale delibera non era stata impugnata ma, con successiva delibera del 29 marzo 2016, il bilancio r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 2014 era stato approvato nuovamente, accertandosi una perdita maggiore, pari ad C 59.286,00; d) che, con la medesima delibera del 29 marzo 2016, era stato approvato anche il bilancio al 31 dicembre 2015, recante una perdita di C 25.809,00. La Corte d'appello, in estrema sintesi, ha escluso che sia stata fornita la prova delle dedotte perdite. Per un verso, infatti, a [OSCURATO:SOCIETA] era inopponibile la delibera del 29 marzo 2016, in quanto successiva al suo recesso dal GEIE; per altro verso, la perdita di C 29.314,19, registrata al 31 dicembre 2014 con la prima delibera di approvazione del bilancio di quell'esercizio, era in effetti insussistente, in quanto coperta da riserve per C 55.551,00, dovendo disattendersi la tesi del GEIE appellante secondo cui, a tenore degli artt. 3 e 5 del suo statuto, l'accantonamento di riserve non era consentito: un tale divieto, invece, ad avviso della Corte d'appello, non era previsto dalle predette disposizioni statutarie. 3. Avverso detta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 5. Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 21, co. 2, e 34 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985 in relazione alla supposta necessità di approvazione delle perdite da parte del socio receduto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)», r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso la responsabilità dei membri uscenti del GEIE, durante i cinque anni successivi all'uscita, per le perdite di esercizio anteriori, pacificamente riconosciute dalle norme invocate, affermando la necessità di un requisito in effetti non previsto, quale l'approvazione da parte dell'associato uscente dei bilanci da cui risultano le perdite da coprire. b. Secondo motivo: «Violazione dell'art. 2377 co. 9 in relazione all'art. 24 co. 1 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985 (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata, laddove ha fatto applicazione del principio di cui all'art. 2377, nono comma, cod. civ., per il quale la sostituzione della delibera assembleare fa salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della delibera sostituita: infatti, la delibera sostituita - quella cioè del 24 novembre 2015, recate la prima approvazione del bilancio 2014 - non aveva fatto sorgere alcun diritto, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], di limitare la propria responsabilità alle sole perdite registrate dalla delibera stessa. c. Terzo motivo: «In ogni caso violazione dell'art. 1988 c.c. e dell'art. 2364 c.c. in relazione all'art. 24 co. 1 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985 (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) ovvero, in subordine, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.) », deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che a [OSCURATO:SOCIETA] non fosse opponibile neppure la minore perdita di esercizio di euro 29.314,19, da essa stessa approvata nella prima assemblea di approvazione del bilancio 2014, tenutasi il 24 novembre 2015, stante l'effetto di r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riconoscimento del debito conseguente all'approvazione del bilancio da parte dell'opponente. d. Quarto motivo: «Violazione o falsa applicazione dell'art.2379 c.c. in relazione agli artt. 2423 e 2423 bis c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso la nullità della delibera assembleare del 24 novembre 2015, affetta, invece, da plurimi e gravi errori contabili, che ne compromettevano la chiarezza, veridicità e correttezza; con la conseguenza che la sostituzione di tale delibera costituiva atto dovuto, realizzato appunto con la successiva delibera assembleare 29 marzo 2016, di nuova approvazione del bilancio 2014, che doveva perciò ritenersi opponibile anche all'associata già receduta. e. Quinto motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., nonché degli artt. 3 co. 1 e 21 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985, in relazione agli artt. 3, 5 e 24 dello Statuto del GEIE (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)», censurando la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che, essendo infondata la tesi, sostenuta dall'appellante, del divieto di costituzione di riserve in base allo statuto del GEIE, la domanda attorea non poteva essere accolta neppure limitatamente alla sola perdita di C 29.314,19, registrata dal bilancio 2014 approvato il 24 novembre 2015, essendo essa coperta da riserve di maggiore importo. 2. La controricorrente ha argomentato l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, siccome tardivamente notificata e ne ha in ogni caso chiesto il rigetto. 3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla controricorrente. La sentenza r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata è stata pubblicata in data 14 ottobre 2019. Il termine di sei mesi per l'impugnazione, che sarebbe scaduto il 14 aprile 2020, è rimasto sospeso dal 9 marzo all'il maggio 2020 compresi, per effetto della sospensione di tutti i termini processuali disposta, a causa della crisi epidemiologica da COVID-19, dal combinato disposto degli artt. 83, comma 2, del d.l. 17/3/2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e 36 del d.l. 8/4/2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40 del 2020. Nel caso di specie, al 9 marzo 2020, epoca di inizio della citata sospensione, mancavano ancora 6 giorni allo spirare del quinto mese dal deposito della sentenza (scadente il 14 marzo 2020), sicché tali giorni vanno computati a decorrere dalla scadenza del termine della sospensione (11 maggio 2020), sicché il citato quinto mese di sospensione deve ritenersi scaduto il 17 maggio 2020; con l'ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione, pacificamente notificato con pec ricevuta il 17 giugno 2020, deve ritenersi tempestivo, in quanto notificato nell'ultimo giorno utile. 4. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili, giacché la Corte di appello non ha affatto affermato, come deduce il primo motivo, che l'approvazione dei bilanci accertanti le perdite, da parte dell'associato uscente, sia presupposto della responsabilità del medesimo per le perdite stesse, né che vadano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della delibera sostituita o che esista un diritto di Tinnesis a rispondere delle sole perdite registrate con la delibera sostituita (secondo motivo): ha invece, più semplicemente, ritenuto che - fermo restando in astratto il diritto del GEIE al ripianamento delle perdite ad opera degli associati - la sussistenza delle perdite oggetto di causa non era stata provata dall'opposto. 5. Prima di esaminare il terzo motivo, va esaminato il quinto, ad esso pregiudiziale. Il ricorrente, come si è detto, censura, con il r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quinto motivo, la statuizione di esclusione della produzione di perdite anche in base al bilancio di esercizio 2014 come approvato con la delibera assembleare del 24 novembre 2015. Critica in proposito l'interpretazione data dalla Corte d'appello alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 dello statuto del GEIE. Tale critica è, però, inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza del ricorso, il quale rimanda alle predette disposizioni statutarie, senza tuttavia riprodurne il testo (dell'art. 3 vengono virgolettati solo alcuni passaggi, dell'art. 5 nulla), ciò che non consente a questa Corte di compiere i necessari accertamenti inerenti alla lamentata falsa applicazione delle relative norme denunciate come lese. 6. Il terzo motivo è conseguentemente assorbito. Una volta, infatti, confermata l'esclusione della produzione di perdite anche secondo il bilancio 2014, come approvato con la delibera del 24 novembre 2015, viene meno la stessa base fattuale della censura articolata con tale motivo. 7. Il quarto motivo, infine, è inammissibile, perché le considerazioni svolte dal ricorrente a dimostrazione della ritenuta nullità del bilancio, come approvato con la delibera del 24 novembre 2015, costituiscono censure di merito, rimandando a un riesame degli atti di causa, non consentito in sede di legittimità. 8. L'inammissibilità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso. 9. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello r.g. n. 16802/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 7.000,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, ed C 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
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